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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5336/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Paolo Parlato, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Leopoldo Conti, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e dell'avv.
Francesco Falcolini, giusta procura in calce all'atto di precetto,
convenuta/opposta
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 26.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 12.2.2021, ha Controparte_1
1 intimato alla il pagamento della Parte_2
somma di € 182.296,67, sulla base del decreto ingiuntivo n. 2677/2011
provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Venezia, notificato il
23.1.20212, confermato dalla sentenza n. 1742/2015 del medesimo
Tribunale, pubblicata il 20.5.2015, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla debitrice.
L'intimata si è opposta al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio deducendo: a) il superamento del limite della fideiussione a suo tempo da essa prestata;
b) la decadenza dall'azione contro il fideiussore.
L'opposta si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è
costituito, come detto, dal decreto ingiuntivo n. 2677/2011, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Venezia e notificato il 23.1.20212, contro il quale la debitrice ha proposto opposizione che è stata rigettata con la sentenza n. 1742/2015, pubblicata il 20.5.2015.
L'intimata ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, quindi, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
3. La Società Cooperativa 78 ha lamentato il Parte_1
superamento del limite della fideiussione prestata in favore della
[...]
in relazione ad un contratto di factoring da Parte_3
quest'ultima stipulato con la banca opposta.
Ha inoltre lamentato la decadenza del creditore dall'azione nei
2 confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Trattasi, in tutta evidenza, di doglianze che attengono al merito del rapporto controverso.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., Cass., Sez. Lav., n.
3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Le doglianze rappresentate dall'opponente attengono alla pretesa insussistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e, come tali, esse avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il citato decreto ingiuntivo, che peraltro l'opponente aveva anche proposto e che è stato definito col rigetto della domanda, ma non possono essere valorizzate in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già
dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Sebbene l'opponente affermi di avere avuto contezza delle circostanze dedotte nell'atto di citazione soltanto di recente, ciò non consente di ritenerle in questa sede ammissibili come mezzo di eccezione, superando le dirimenti considerazioni sopra svolte, poiché la giustificazione addotta consiste in una
3 mera difficoltà soggettiva della debitrice, inidonea a modificare il riparto di competenze fra il giudice dell'impugnazione e quello dell'opposizione all'esecuzione.
Ove anche, poi, per caso fortuito o per forza maggiore, la debitrice non fosse stata in grado di opporre per tempo il provvedimento monitorio,
avrebbe dovuto piuttosto agire ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ma non certamente veicolare in un'opposizione a precetto circostanze incidenti sui presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Del resto, non appare pertinente, ai fini della decisione, la pronuncia della S.C. n. 6422/20, citata dall'opponente, in quanto relativa al diverso caso della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione.
In base alle suesposte considerazioni, i detti motivi di opposizione all'esecuzione sono, in questa sede, inammissibili e l'opposizione a precetto,
in quanto sugli stessi fondata, non può trovare accoglimento.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4.1. I motivi di opposizione avanzati dalla società attrice si sono rivelati radicalmente inammissibili, in quanto volti a infirmare quanto già
giudizialmente accertato nei suoi confronti e a giustificare la tardività di tali deduzioni e l'impropria sede processuale nella quale sono state versate con vaghe asserzioni, del tutto aspecifiche e non corroborate da prove, circa l'impossibilità di dedurre tali difese per tempo e con appropriati strumenti giuridici.
La condotta processuale tenuta dall'opponente è stata dunque fondata su ragioni fin dall'inizio palesemente prive di pregio giuridico e inidonee a
4 opporsi alla minacciata esecuzione.
Tali circostanze non possono non integrare il presupposto della colpa grave nel resistere in giudizio, al quale l'art. 96, c. III, c.p.c. fa conseguire la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La natura della sanzione citata, cumulabile con il vero e proprio risarcimento dei danni previsto dall'art. 96, c. I, attivabile d'ufficio e avente finalità mista, sanzionatoria rispetto a chi ha instaurato una lite temeraria e indennitaria rispetto a chi l'ha subita, prescinde dall'individuazione e dalla prova in capo al soggetto che ne beneficia di un danno specifico, da ritenersi immanente nel fatto stesso di essere stato esposto ai disagi propri di una lite giudiziaria non provvista di apprezzabili ragioni a suo fondamento (Trib.
Busto Arsizio, 12.6.12, Trib. Bari, Sez. II, n. 1464/11 Trib. Foggia, Sez. I,
28.1.11, Trib. Piacenza, 7.12.10, pubblicate nella banca dati “De Jure”).
D'altronde, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e nel regime risultante dalla l. n. 69/01, l'esistenza di un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento è ritenuta normale conseguenza della durata del processo per una durata irragionevole, sicché, ben potendosi ritenere di per sé irragionevole il coinvolgimento stesso in una lite iniziata con colpa grave, la sussistenza della lesione oggetto di riparazione può senz'altro desumersi da presunzioni semplici (v. Cass., Sez. II, n. 3993/11).
Dev'essere dunque accolta la richiesta in tal senso espressamente formulata dall'opponente, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata.
A tal fine, considerato che, come detto, scopo della norma è quello,
duplice, di dissuadere le parti dalla proposizione di domande avventate e di
5 compensare chi abbia subito siffatte iniziative processuali dei disagi sofferti per esservi stato ingiustificatamente coinvolto, appare opportuno ragguagliare l'entità della predetta condanna alla misura minima della somma prevista dall'art. 2 bis l. n. 69/01 per la riparazione dei danni conseguenti alla durata del processo oltre il suo termine ragionevole e,
dunque, in € 500,00 per ogni anno e in € 250,00 per ogni frazione di anno di pendenza della lite. Rilevato che la citazione è stata notificata nel febbraio
2021 e che il processo si è concluso in data odierna, la somma complessiva spettante alla convenuta va dunque quantificata in € 2.250,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di disattesa Parte_2 Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00) in complessivi € 7.250,00 per compensi (dei quali €
1.300,00 per la fase di studio, € 850,00 per la fase introduttiva, €
2.900,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisoria),
oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3. condanna inoltre l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di €
2.250,00.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
6 NAPOLI, 27.3.2025.
7
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5336/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Paolo Parlato, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Leopoldo Conti, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e dell'avv.
Francesco Falcolini, giusta procura in calce all'atto di precetto,
convenuta/opposta
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 26.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 12.2.2021, ha Controparte_1
1 intimato alla il pagamento della Parte_2
somma di € 182.296,67, sulla base del decreto ingiuntivo n. 2677/2011
provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Venezia, notificato il
23.1.20212, confermato dalla sentenza n. 1742/2015 del medesimo
Tribunale, pubblicata il 20.5.2015, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla debitrice.
L'intimata si è opposta al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio deducendo: a) il superamento del limite della fideiussione a suo tempo da essa prestata;
b) la decadenza dall'azione contro il fideiussore.
L'opposta si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è
costituito, come detto, dal decreto ingiuntivo n. 2677/2011, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Venezia e notificato il 23.1.20212, contro il quale la debitrice ha proposto opposizione che è stata rigettata con la sentenza n. 1742/2015, pubblicata il 20.5.2015.
L'intimata ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, quindi, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
3. La Società Cooperativa 78 ha lamentato il Parte_1
superamento del limite della fideiussione prestata in favore della
[...]
in relazione ad un contratto di factoring da Parte_3
quest'ultima stipulato con la banca opposta.
Ha inoltre lamentato la decadenza del creditore dall'azione nei
2 confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Trattasi, in tutta evidenza, di doglianze che attengono al merito del rapporto controverso.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., Cass., Sez. Lav., n.
3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Le doglianze rappresentate dall'opponente attengono alla pretesa insussistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e, come tali, esse avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il citato decreto ingiuntivo, che peraltro l'opponente aveva anche proposto e che è stato definito col rigetto della domanda, ma non possono essere valorizzate in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già
dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Sebbene l'opponente affermi di avere avuto contezza delle circostanze dedotte nell'atto di citazione soltanto di recente, ciò non consente di ritenerle in questa sede ammissibili come mezzo di eccezione, superando le dirimenti considerazioni sopra svolte, poiché la giustificazione addotta consiste in una
3 mera difficoltà soggettiva della debitrice, inidonea a modificare il riparto di competenze fra il giudice dell'impugnazione e quello dell'opposizione all'esecuzione.
Ove anche, poi, per caso fortuito o per forza maggiore, la debitrice non fosse stata in grado di opporre per tempo il provvedimento monitorio,
avrebbe dovuto piuttosto agire ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ma non certamente veicolare in un'opposizione a precetto circostanze incidenti sui presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Del resto, non appare pertinente, ai fini della decisione, la pronuncia della S.C. n. 6422/20, citata dall'opponente, in quanto relativa al diverso caso della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione.
In base alle suesposte considerazioni, i detti motivi di opposizione all'esecuzione sono, in questa sede, inammissibili e l'opposizione a precetto,
in quanto sugli stessi fondata, non può trovare accoglimento.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4.1. I motivi di opposizione avanzati dalla società attrice si sono rivelati radicalmente inammissibili, in quanto volti a infirmare quanto già
giudizialmente accertato nei suoi confronti e a giustificare la tardività di tali deduzioni e l'impropria sede processuale nella quale sono state versate con vaghe asserzioni, del tutto aspecifiche e non corroborate da prove, circa l'impossibilità di dedurre tali difese per tempo e con appropriati strumenti giuridici.
La condotta processuale tenuta dall'opponente è stata dunque fondata su ragioni fin dall'inizio palesemente prive di pregio giuridico e inidonee a
4 opporsi alla minacciata esecuzione.
Tali circostanze non possono non integrare il presupposto della colpa grave nel resistere in giudizio, al quale l'art. 96, c. III, c.p.c. fa conseguire la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La natura della sanzione citata, cumulabile con il vero e proprio risarcimento dei danni previsto dall'art. 96, c. I, attivabile d'ufficio e avente finalità mista, sanzionatoria rispetto a chi ha instaurato una lite temeraria e indennitaria rispetto a chi l'ha subita, prescinde dall'individuazione e dalla prova in capo al soggetto che ne beneficia di un danno specifico, da ritenersi immanente nel fatto stesso di essere stato esposto ai disagi propri di una lite giudiziaria non provvista di apprezzabili ragioni a suo fondamento (Trib.
Busto Arsizio, 12.6.12, Trib. Bari, Sez. II, n. 1464/11 Trib. Foggia, Sez. I,
28.1.11, Trib. Piacenza, 7.12.10, pubblicate nella banca dati “De Jure”).
D'altronde, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e nel regime risultante dalla l. n. 69/01, l'esistenza di un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento è ritenuta normale conseguenza della durata del processo per una durata irragionevole, sicché, ben potendosi ritenere di per sé irragionevole il coinvolgimento stesso in una lite iniziata con colpa grave, la sussistenza della lesione oggetto di riparazione può senz'altro desumersi da presunzioni semplici (v. Cass., Sez. II, n. 3993/11).
Dev'essere dunque accolta la richiesta in tal senso espressamente formulata dall'opponente, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata.
A tal fine, considerato che, come detto, scopo della norma è quello,
duplice, di dissuadere le parti dalla proposizione di domande avventate e di
5 compensare chi abbia subito siffatte iniziative processuali dei disagi sofferti per esservi stato ingiustificatamente coinvolto, appare opportuno ragguagliare l'entità della predetta condanna alla misura minima della somma prevista dall'art. 2 bis l. n. 69/01 per la riparazione dei danni conseguenti alla durata del processo oltre il suo termine ragionevole e,
dunque, in € 500,00 per ogni anno e in € 250,00 per ogni frazione di anno di pendenza della lite. Rilevato che la citazione è stata notificata nel febbraio
2021 e che il processo si è concluso in data odierna, la somma complessiva spettante alla convenuta va dunque quantificata in € 2.250,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di disattesa Parte_2 Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00) in complessivi € 7.250,00 per compensi (dei quali €
1.300,00 per la fase di studio, € 850,00 per la fase introduttiva, €
2.900,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisoria),
oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3. condanna inoltre l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di €
2.250,00.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
6 NAPOLI, 27.3.2025.
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IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA