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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1234/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1234/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Parte_1
Zampieri e Giovanni Rinaldi, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 deduceva: - di essere un docente Parte_1 idoneo all'insegnamento, inserito nelle GPS, al momento del deposito del ricorso in servizio presso I.C. De Filis di Terni;
- di avere prestato più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del
, in virtù di diversi contratti a tempo determinato, in assenza di esigenze sostitutive di CP_1 personale temporaneamente assente, fin dall'anno scolastico 2017/2018 all'attualità; - di avere prestato la sua attività su posti vacanti e disponibili, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- che tale condotta dell'amministrazione viola il diritto dell'Unione, la giurisprudenza della CGUE in tema di
1 abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre che i principi ricavabili dalla sentenza della Corte di Cassazione, del 7 novembre 2016 n. 22552; - che nel suo caso ricorrono le condizioni sintomatiche dell'abuso in quanto tutti i contratti sono stati stipulati in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto e, quindi, su posti sostanzialmente vacanti;
inoltre, i contratti sono stati stipulati per oltre
36 mesi, con scadenza al 30 giugno e/o nello stesso istituto scolastico e con riguardo alla stessa disciplina;
- di avere quindi diritto al risarcimento del danno, quantificabile nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione del numero di contratti di docenza a tempo determinato e dell'ampio superamento del limite triennale indicato dalla Corte di Cassazione.
Nessuno si è costituito per la convenuta amministrazione per cui il giudice, verificata la ritualità della notifica, perfezionatasi a mezzo pec in data 4 febbraio 2025, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La questione della abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato (di docenti e altro personale della scuola) e degli strumenti volti a garantire una tutela efficace dei diritti dei lavoratori, è stata ampiamente trattata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 22552/2016, che qui si ripercorre sinteticamente nelle linee argomentative rilevanti ai fini della decisione del caso concreto.
La Corte di giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri, investita dai giudici del merito e dalla Corte Per_1
Costituzionale Italiana ha deciso nel senso che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
Pertanto, secondo quanto ricavabile dalla sentenza della CGUE, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che tale normativa, da un lato, non
2 consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il legislatore nazionale è intervenuto da ultimo con la L. n. 107/2015, che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali;
ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
La Corte quindi, nella sentenza predetta, ha individuato nel superamento del termine triennale, previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti, idoneo parametro al quale fare riferimento al fine di ritenere integrata la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine. Ha precisato che il superamento di tale condizione legittima la domanda risarcitoria esclusivamente ove si tratti di supplenze su organico “di diritto” con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perchè relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo.
Alcune precisazioni devono essere fatte per le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica;
esse coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico.
La Corte di Giustizia nella sentenza ” già sopra citata ha affermato che la sostituzione Per_1
temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
tale soluzione consente infatti allo Stato
3 di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica, evitando di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
In questi casi, sostiene la Cassazione in conformità alla Corte di Giustizia Europea, non ricorre un comportamento contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma CP_1
le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto lo stato matricolare da cui risulta che egli ha lavorato, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 con contratti fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno) quindi su organico di fatto, presso la scuola di primo grado “Giovanni XXIII” di Terni, come insegnante di sostegno;
poi, nell'anno scolastico
2021/2022 ha lavorato come supplente su organico di diritto (con contratto fino al 31 agosto) presso altro istituto (Scuola Primo Grado - Terni "Campomaggiore") sempre come insegnante di sostegno;
nell'anno scolastico 2022/2023 è stato di nuovo assunto con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso lo stesso istituto “Giovanni XXIII” di Terni
e per la stessa attività; infine, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 risulta assunto a tempo determinato e fino al 30 giugno (quindi su posti cosiddetti di “organico di fatto”), sempre come docente di sostegno ma presso un diverso istituto (Scuola Primo Grado - Terni A.de Filis
– Terni).
La amministrazione convenuta, rimanendo contumace, nulla ha dedotto di specifico in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
In ordine alla quantificazione del danno, occorre fare applicazione della previsione di recente introdotta dall'art. 12 del d.l. 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modifiche dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha così modificato l'art. 36, c. 5, del d.lgs. 165/2001: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
4 Ciò premesso, avuto riguardo al fatto che il ricorrente ha stipulato otto contratti a tempo determinato, sette su otto fino al termine delle attività scolastiche e quindi da considerare su
“organico di fatto” e per cinque contratti su otto, presso lo stesso istituto scolastico, per lo stesso insegnamento, superando le 36 mensilità, si stima equo riconoscere in suo favore un risarcimento pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 in ragione della serialità del contenzioso e con esclusione della fase istruttoria non essendo stata svolta attività di assunzione di prove costituende.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno in favore CP_1
di parte ricorrente per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, pari a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 2100,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge, con distrazione dell'onorario in favore degli avvocati
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi per dichiarato anticipo.
Terni, 9 aprile 2025
il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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