TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GENNARO ANTONINO
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CUCCHIARA MARIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con lui Controparte_1 contratto in data 3.7.2015 in Marsala (TP), trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 109, parte II, serie A, anno 2015, dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...]), rappresentando che il Tribunale di Marsala con decreto del Persona_2
15.11.2022 emesso nell'ambito del procedimento n. 1654/2022 r.g. aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Pertanto, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Parte_1
Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Controparte_1
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
- Disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre confermando i diritti di visita concordati dai genitori in sede di separazione consensuale dei coniugi;
- Porre a carico del Sig. un assegno per il concorso nel mantenimento dei figli minori e Controparte_1 Per_1
, non inferiore ad € 350,00 euro mensili con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo Per_2 della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo Protocollo di Codesto On.le Tribunale di
Marsala;
- disporre che l'importo di € 400,00 erogato dall'INPS a titolo di Assegno Unico Universale venga regolamentato secondo quanto pattuito dai genitori in sede di separazione;
in caso di opposizione si chiede disporsi che l'importo venga suddiviso tra i genitori in egual misura.
- disporre che entrambi i coniugi continuino a corrispondere il 50% delle spese del mutuo ipotecario, cointestato ad entrambi, n. 08/74320868, (mutuo padre 00/73134507), con scadenza maggio 2024, nonché quelle del finanziamento n. 11778918 presso la Banca Intesa San Paolo da 60 rate di € 307,00 al mese con scadenza maggio 2026.
- Accogliere le ulteriori richieste che saranno formulate nei modi e nei termini di legge;
- Fare ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
- Emettere ogni altro provvedimento consequenziale ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Costituitosi in giudizio, ha dichiarato di aderire alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio alle “medesime condizioni di cui all'omologata separazione consensuale anche in punto di quantificazione dell'importo dell'assegno da porre in capo al sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli CP_1 minori. vinte le spese”.
Con sentenza parziale del 26.12.2024, il Tribunale di Marsala ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e con separata Parte_1 Controparte_1 ordinanza ha disposto la prosecuzione del giudizio. pag. 2/4 Con note di trattazione scritta depositate al fascicolo telematico in sostituzione dell'udienza ex art
127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
1) I minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto delle Per_3 Per_2 responsabilità genitoriale.
2) I figli minori continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre;
3) Il Sig. potrà trascorrere con i figli minori i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da Controparte_1 scuola alla domenica sera alle 21,00 e due pomeriggi a settimana, quando la madre lavora e comunque sempre tenendo conto delle esigenze di cura e di studio dei minori e di quelle lavorative di entrambi i coniugi.
4) Nel periodo estivo i minori potranno trascorrere due settimane consecutive con il padre quando lui è in ferie, dietro comunicazione con congruo preavviso alla madre entro il mese di maggio, in modo da avere le ferie sfalsate, e la madre potrà vederli due pomeriggi a settimana.
5) Durante le festività natalizie e pasquali, i minori le trascorreranno alternate fra padre e madre, sempre a seconda dei turni di lavoro dei genitori.
6) Entrambi i coniugi prestano espressamente il consenso e il nulla osta a che i figli frequentino, oltre che la scuola,
l' a Marsala. Pt_2
7) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli ed versando alla Sig. ra Controparte_1 Persona_4 Per_1
l'importo di € 300,00 mensili, con adeguamento annuale dell'indice ISTAT, con Parte_1 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente avente il seguente IBAN:
[...] BIC: BCITITMM
8) L'importo a titolo di indennità di frequenza percepito da entrambi i minori, ex L. 104/92 art 3 co. 1, continuerà ad essere versato sui libretti postali nominativi dei figli minori e . Per_1 Per_2
9) I coniugi dichiarano di aver diviso tutti i beni mobili appartenenti ad entrambi;
la Sig.ra resta custode Pt_1 dell'oro e dei preziosi dei figli minori e . Per_1 Per_2
10) L'importo percepito a titolo di Assegno Unico Universale sarà di pertinenza esclusiva della Sig.ra Pt_1
L'importo verrà versato sui libretti postali cointestati che alla nascita sono stati aperti per i figli minori, e dai quali i genitori stessi concordano poter attingere per far fronte alle spese straordinarie al 50%, secondo il Protocollo del
T.O. di Marsala.
11) Entrambi i coniugi concordano di continuare a corrispondere al 50% ciascuno le rate mensili (pari ad € 307,00 circa) di rimborso del finanziamento n. 11778918 acceso presso la Banca Intensa San Paolo con scadenza maggio
2026.
12) Il conto corrente cointestato a entrambi i coniugi presso la Banca Intesa S. Paolo rimarrà aperto per bonificare ogni mese entrambi il 50% ciascuno delle rate di rimborso del suddetto finanziamento.
13) L'autovettura Audi A4 station Wagon targata EC121DM cointestata fra e Parte_1 [...] rimane in uso esclusivo ad che la detiene in via esclusiva dal 29.06.2022. Entrambi i Pt_3 Controparte_1 pag. 3/4 coniugi concordano, convengono e pattuiscono reciprocamente di trasferire e cedere gratuitamente il 50% dell'auto intestata a ad A tal proposito il Sig. si impegna ed Parte_1 Controparte_1 CP_1 obbliga, a propria cura e spesa, entro 60 giorni dal deposito nella cancelleria del Tribunale della sentenza di divorzio, a formalizzare ai sensi e per gli effetti della Legge 74/1987 art 19 e successive modificazioni il passaggio di proprietà presso il PRA.
14) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio.
15) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del Codice civile che regolamentano la materia.
16) Compensazione integrale delle spese di lite.
17) Con la sottoscrizione del presente e con il puntuale adempimento di quanto convenuto le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
Con ordinanza del 12.6.2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni stabilite dalle parti possono essere recepite in quanto pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti oltre che congrue e adeguate agli interessi preminenti della prole.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati alle condizioni concordemente stabilite dalle parti con accordo depositato al fascicolo telematico da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4