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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/10/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 02/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4553/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN PE ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Eduardo Riccio ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: a) Accertare e dichiarare, per le causali di cui al ricorso, il diritto del ricorrente al passaggio immediato e diretto alle dipendenze della società a Controparte_2 far data dal 01.07.2023,o dalla diversa data che il Giudice adito individuerà e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità ,nullità, annullabilità ed inefficacia del rifiuto opposto dalla stessa società convenuta a costituire e stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il sig. , alle medesime condizioni normative Parte_1 ed economiche di cui al contratto sussistito sino al 30.06.2023 con la , Controparte_3 così come specificato in narrativa, a far data dal 01.07.2023 ovvero, in subordine ,dalla diversa data che il sig. Giudice dovesse ritenere equo determinare;
b) per l'effetto di quanto sopra ,in ogni caso, dichiarare costituito ,ex art. 2932 c.c., il sopra indicato rapporto di lavoro e comunque ordinare alla società convenuta di procedere alla immediata assunzione alle proprie dipendenze, presso l'unità produttiva di CO ,del sig. ; c) Parte_1 condannare, comunque, la società convenuta, al pagamento ,a titolo di retribuzioni e/o risarcitorio, in favore del ricorrente di una somma pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande in relazione al rapporto di lavoro subordinato di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.07.2023, ovvero dalla diversa data di decorrenza che il Giudice dovesse ritenere e dichiarare e sino alla effettiva costituzione del contratto di lavoro subordinato, sulla base della somma mensile di euro 1.892,22, ragguagliata all'ultima retribuzione di fatto goduta con la
[...] ovvero, in subordine ,sulla base del diverso importo mensile che il Giudice CP_3 dovesse ritenere;
d) condannare la società convenuta al pagamento del risarcimento ulteriore del danno che dovesse emergere dalla illegittima condotta aziendale;
e) ordinare alla società resistente di ricevere le prestazioni di lavoro del ricorrente;
f) ordinare, in estremo subordine, la corresponsione mensile della retribuzione che sarà ritenuta equa o comunque sufficiente al sostegno del ricorrente e della propria famiglia. Ciò fino alla data dell'effettiva assunzione del ricorrente. g) Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: a) rigettare integralmente il ricorso avversario con tutte le domande ivi contenute, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della appaltatrice del servizio di nettezza Controparte_3 urbana presso il Comune di CO dal 19.01.2023 al 30.06.2023;
- di essere stato assunto, in particolare, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con le mansioni di autista fino al 24.03.2023, allorquando era stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato con mansioni di autista-raccoglitore, livello 2A del CCNL Servizi
Ambientali;
- che detta assunzione a tempo indeterminato era avvenuta in sostituzione di un altro lavoratore sig. , posto in quiescenza per raggiunti limiti d'età; Persona_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso il cantiere di CO in maniera esclusiva, stabile e continuativa per 38 ore settimanali;
- che, alla scadenza dell'appalto, il servizio di raccolta di rifiuti urbani era stato affidato dal alla con decorrenza dal 01.07.2023; Controparte_4 Controparte_1
- che, nonostante fosse stato inserito dalla nell'elenco dei lavoratori aventi CP_3 diritto al passaggio di cantiere e trasmesso al Comune appaltante, la società subentrante lo aveva illegittimamente escluso dalle assunzioni di ventisette lavoratori addetti al cantiere di CO.
Sosteneva il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze della , quale società CP_1 subentrante nell'appalto di servizi di raccolta di rifiuti urbani del Comune di CO, in virtù dell'art. 6 CCNL Fise-Assoambiente, in quanto impiegato, in via esclusiva e continuativa nel predetto appalto di servizi, e assunto a tempo indeterminato in sostituzione di lavoratore addetto al medesimo cantiere, cessato dal servizio nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio contestando la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti previsti dall'art. 6 CCNL cit.. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 02.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del diritto all'assunzione alle dipendenze della ex art. 6 CCNL Fise-Assoambiente, nonché per la costituzione del Controparte_1 relativo rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal subentro della società nell'appalto di servizi di igiene urbana del oltre al pagamento delle retribuzioni medio Controparte_4 tempore maturate.
Così definito il thema decidendum, non pare superfluo un preliminare inquadramento normativo della fattispecie di cui è causa.
L'art 29 D.Lgs. n. 276/2003, per quanto di interesse, ha stabilito che in caso di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio nella gestione dell'attività oggetto dell'appalto, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Pertanto, la detta norma non fissa un generale obbligo di fonte legale all'acquisizione del personale da parte dell'appaltatore subentrante ma – facendo riferimento a preesistenti obblighi di tale tipo derivanti dalle previsioni del contratto collettivo nazionale o del singolo contratto d'appalto, oltre che della legge – afferma che il c.d. passaggio di cantiere “non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”, escludendo perciò che trovino in ogni caso applicazione, a beneficio dei lavoratori, tutte quelle garanzie previste dall'art. 2112 c.c., ovvero la riassunzione presso l'appaltatore subentrante alle medesime condizioni economiche e normative. In molti CCNL di settore è poi prevista quella comunemente definita “clausola sociale”
(“clausola di protezione” o “di riassunzione” o “di assorbimento” o “di salvaguardia sociale”) che obbliga l'appaltatore subentrante a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante
(pubblico o privato). Negli appalti pubblici, l'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali viene attuato recependo l'obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi a carico del futuro aggiudicatario direttamente tra le clausole del bando di gara (in aderenza alla facoltà prevista, per le pubbliche amministrazioni dal Codice dei contratti pubblici, all'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006).
2.1. Nel settore che ci occupa, è l'art. 6 CCNL a garantire ai Controparte_5 lavoratori impiegati nell'appalto di servizi di igiene ambientale il passaggio all'impresa subentrante alla scadenza o alla revoca dell'appalto.
Il citato art. 6, ai commi 1 e 2, stabilisce per quanto di interesse che “
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione. (…)
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione. (…)
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato. (…)”.
La ratio della disposizione in esame è quella di salvaguardare i livelli occupazionali in un settore caratterizzato dalla naturale fluidità del mercato e dal conseguente rapido susseguirsi di cambi di gestione fra imprese.
Tale ratio è evidentemente contemperata con le esigenze delle stesse imprese subentranti, che soffrirebbero un ingiustificato vulnus alla propria libertà imprenditoriale qualora si vedessero costrette ad assumere un numero di dipendenti superiore a quello in forza presso il cantiere nella vecchia gestione e comunque esorbitante rispetto alle esigenze di forza lavoro del cantiere stesso: chiarissima in tal senso la condizione che si tratti del medesimo appalto ed il limite che impone alla subentrante di assumere solo i dipendenti in forza da almeno otto mesi (240 giorni) prima della cessazione dell'appalto. La stessa norma contrattuale richiamata prevede, inoltre, al comma due terzo alinea, che ai fini del diritto all'assunzione, sono utili anche le variazioni di organico intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente nel caso in cui l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.
In presenza di queste condizioni a tutela dell'impresa subentrante, sembra difficilmente contestabile che rispetto a ciascuno dei dipendenti dell'impresa cessante addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, purché in forza otto mesi prima della scadenza dell'appalto, la società che subentra nell'appalto ha l'obbligo, sulla base della previsione della contrattazione collettiva, di provvedere all'assunzione, configurandosi, corrispondentemente, in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione.
L'adempimento di tale obbligo, sulla base della norma collettiva, non appare subordinato a condizioni diverse da quelle dell'essere stato il lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessante adibito, in via ordinaria o prevalente, allo specifico appalto oggetto di cessione da almeno otto mesi precedenti la scadenza dell'appalto medesimo, ovvero assunto a tempo indeterminato nei
240 giorni precedenti l'inizio del nuovo appalto perché l'assunzione sia avvenuta per sostituire altro dipendente cessato dal servizio in tale periodo, riposando la ratio della disposizione nell'esigenza di garantire la continuità occupazionale a quei soggetti che, per il loro collegamento professionale con l'appalto, siano coinvolti in un mero mutamento soggettivo dell'erogatore del servizio.
Quanto sopra affermato trova conferma nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In caso di successione di imprese nell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione dell'art. 6 del del 2012, in rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995, Controparte_6 assume - a prescindere dalla configurabilità di un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. - efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria "ratio" nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria.” (Cass. civ., sez. lav., 27/11/2023, n. 32805; in termini Cass. civ., sez. lav.,
13/11/2023, n. 31491 secondo cui “l'art. 6 C.C.N.L. igiene ambientale aziende private FISE del
12/04/20213 prevede un diritto all'assunzione (senza periodo di prova) in capo ai dipendenti dell'impresa uscente, con correlativo obbligo a carico dell'impresa subentrante, e non prevede alcun condizionamento di tale diritto all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell'impresa uscente.”).
3. Ciò posto, e venendo al caso di specie, si osserva che, dalla documentazione in atti, emerge che in data 19.01.2023 il ricorrente veniva assunto dall'impresa cessante con contratto a tempo determinato con qualifica di operaio di cui al livello 2B del CCNL Servizi
Ambientali, con mansioni di operatore ecologico, con scadenza al 18.07.2023.
Tuttavia, prima della scadenza del termine, in data 24.03.2023, il medesimo veniva assunto alle dipendenze dell'impresa cessante a tempo pieno e indeterminato con mansioni di autista/raccoglitore e con inquadramento nel livello 2A del CCNL di settore;
in particolare, nel contratto di assunzione a tempo indeterminato si legge che il ricorrente veniva assunto al fine di sostituire il sig. ex art. 6 II punto del comma 2 CCNL Igiene Ambientale. Persona_1
Al riguardo, parte ricorrente ha solo dedotto di essere stato assunto in sostituzione del sig.
, posto in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età, ma non ha provato il Persona_1 fatto costitutivo del diritto al passaggio alle dipendenze della resistente, vale a dire che il dipendente sostituito era effettivamente cessato dal servizio (per collocamento in pensione) nel periodo compreso nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione come richiesto dalla norma contrattuale prima richiamata.
Si è infatti visto che il terzo alinea del comma 2 dell'art. 6 CCNL cit. prevede che, ai fini del passaggio di cantiere, sono rilevanti le assunzioni a tempo indeterminato intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente per la sostituzione di personale cessato dal servizio nel predetto periodo di 240 giorni.
Ebbene, nella fattispecie, tale ultima circostanza è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio non emergendo né dal contratto di assunzione né da alcun altro documento versato in atti;
del resto, anche la prova testimoniale articolata risulta al riguardo del tutto generica e, pertanto, inammissibile.
A tanto si aggiunge che la società resistente pure contestato che la sostituzione avesse riguardato tale , atteso che dalle comunicazioni ricevute dalla (v. Persona_1 CP_3 prospetto di cui al doc.11 prod. res. mai contestato specificamente da parte ricorrente), il dipendente che parte istante avrebbe sostituito era tale , cessato per dimissioni Persona_2 volontarie in data 28.02.2020; in ogni caso, seppure in detto prospetto vi fosse stato un errore materiale, ed in effetti il ricorrente avesse sostituito il sig. - cessato per Persona_1 pensionamento il 30.09.2022 – si starebbe comunque fuori della previsione di cui alla citata norma contrattuale, perché sia nell'uno che nell'altro caso i lavoratori sostituiti hanno cessato il servizio ben prima dei 240 giorni stabiliti.
Si evidenzia che quand'anche il prospetto dei lavoratori sostituiti prodotto dalla società sia privo di qualunque elemento di riconducibilità alla cessante, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato l'allegazione di parte resistente, né ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto.
Ad abundantiam, parte istante nemmeno deduce (e men che meno chiede di provare) che il lavoratore, in sostituzione del quale asserisce di essere stato assunto, avesse l'anzianità prescritta dalla norma su quell'appalto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigettata.
4. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 02/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 02/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4553/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN PE ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Eduardo Riccio ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: a) Accertare e dichiarare, per le causali di cui al ricorso, il diritto del ricorrente al passaggio immediato e diretto alle dipendenze della società a Controparte_2 far data dal 01.07.2023,o dalla diversa data che il Giudice adito individuerà e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità ,nullità, annullabilità ed inefficacia del rifiuto opposto dalla stessa società convenuta a costituire e stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il sig. , alle medesime condizioni normative Parte_1 ed economiche di cui al contratto sussistito sino al 30.06.2023 con la , Controparte_3 così come specificato in narrativa, a far data dal 01.07.2023 ovvero, in subordine ,dalla diversa data che il sig. Giudice dovesse ritenere equo determinare;
b) per l'effetto di quanto sopra ,in ogni caso, dichiarare costituito ,ex art. 2932 c.c., il sopra indicato rapporto di lavoro e comunque ordinare alla società convenuta di procedere alla immediata assunzione alle proprie dipendenze, presso l'unità produttiva di CO ,del sig. ; c) Parte_1 condannare, comunque, la società convenuta, al pagamento ,a titolo di retribuzioni e/o risarcitorio, in favore del ricorrente di una somma pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande in relazione al rapporto di lavoro subordinato di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.07.2023, ovvero dalla diversa data di decorrenza che il Giudice dovesse ritenere e dichiarare e sino alla effettiva costituzione del contratto di lavoro subordinato, sulla base della somma mensile di euro 1.892,22, ragguagliata all'ultima retribuzione di fatto goduta con la
[...] ovvero, in subordine ,sulla base del diverso importo mensile che il Giudice CP_3 dovesse ritenere;
d) condannare la società convenuta al pagamento del risarcimento ulteriore del danno che dovesse emergere dalla illegittima condotta aziendale;
e) ordinare alla società resistente di ricevere le prestazioni di lavoro del ricorrente;
f) ordinare, in estremo subordine, la corresponsione mensile della retribuzione che sarà ritenuta equa o comunque sufficiente al sostegno del ricorrente e della propria famiglia. Ciò fino alla data dell'effettiva assunzione del ricorrente. g) Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: a) rigettare integralmente il ricorso avversario con tutte le domande ivi contenute, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della appaltatrice del servizio di nettezza Controparte_3 urbana presso il Comune di CO dal 19.01.2023 al 30.06.2023;
- di essere stato assunto, in particolare, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con le mansioni di autista fino al 24.03.2023, allorquando era stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato con mansioni di autista-raccoglitore, livello 2A del CCNL Servizi
Ambientali;
- che detta assunzione a tempo indeterminato era avvenuta in sostituzione di un altro lavoratore sig. , posto in quiescenza per raggiunti limiti d'età; Persona_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso il cantiere di CO in maniera esclusiva, stabile e continuativa per 38 ore settimanali;
- che, alla scadenza dell'appalto, il servizio di raccolta di rifiuti urbani era stato affidato dal alla con decorrenza dal 01.07.2023; Controparte_4 Controparte_1
- che, nonostante fosse stato inserito dalla nell'elenco dei lavoratori aventi CP_3 diritto al passaggio di cantiere e trasmesso al Comune appaltante, la società subentrante lo aveva illegittimamente escluso dalle assunzioni di ventisette lavoratori addetti al cantiere di CO.
Sosteneva il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze della , quale società CP_1 subentrante nell'appalto di servizi di raccolta di rifiuti urbani del Comune di CO, in virtù dell'art. 6 CCNL Fise-Assoambiente, in quanto impiegato, in via esclusiva e continuativa nel predetto appalto di servizi, e assunto a tempo indeterminato in sostituzione di lavoratore addetto al medesimo cantiere, cessato dal servizio nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio contestando la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti previsti dall'art. 6 CCNL cit.. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 02.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del diritto all'assunzione alle dipendenze della ex art. 6 CCNL Fise-Assoambiente, nonché per la costituzione del Controparte_1 relativo rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal subentro della società nell'appalto di servizi di igiene urbana del oltre al pagamento delle retribuzioni medio Controparte_4 tempore maturate.
Così definito il thema decidendum, non pare superfluo un preliminare inquadramento normativo della fattispecie di cui è causa.
L'art 29 D.Lgs. n. 276/2003, per quanto di interesse, ha stabilito che in caso di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio nella gestione dell'attività oggetto dell'appalto, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Pertanto, la detta norma non fissa un generale obbligo di fonte legale all'acquisizione del personale da parte dell'appaltatore subentrante ma – facendo riferimento a preesistenti obblighi di tale tipo derivanti dalle previsioni del contratto collettivo nazionale o del singolo contratto d'appalto, oltre che della legge – afferma che il c.d. passaggio di cantiere “non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”, escludendo perciò che trovino in ogni caso applicazione, a beneficio dei lavoratori, tutte quelle garanzie previste dall'art. 2112 c.c., ovvero la riassunzione presso l'appaltatore subentrante alle medesime condizioni economiche e normative. In molti CCNL di settore è poi prevista quella comunemente definita “clausola sociale”
(“clausola di protezione” o “di riassunzione” o “di assorbimento” o “di salvaguardia sociale”) che obbliga l'appaltatore subentrante a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante
(pubblico o privato). Negli appalti pubblici, l'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali viene attuato recependo l'obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi a carico del futuro aggiudicatario direttamente tra le clausole del bando di gara (in aderenza alla facoltà prevista, per le pubbliche amministrazioni dal Codice dei contratti pubblici, all'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006).
2.1. Nel settore che ci occupa, è l'art. 6 CCNL a garantire ai Controparte_5 lavoratori impiegati nell'appalto di servizi di igiene ambientale il passaggio all'impresa subentrante alla scadenza o alla revoca dell'appalto.
Il citato art. 6, ai commi 1 e 2, stabilisce per quanto di interesse che “
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione. (…)
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione. (…)
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato. (…)”.
La ratio della disposizione in esame è quella di salvaguardare i livelli occupazionali in un settore caratterizzato dalla naturale fluidità del mercato e dal conseguente rapido susseguirsi di cambi di gestione fra imprese.
Tale ratio è evidentemente contemperata con le esigenze delle stesse imprese subentranti, che soffrirebbero un ingiustificato vulnus alla propria libertà imprenditoriale qualora si vedessero costrette ad assumere un numero di dipendenti superiore a quello in forza presso il cantiere nella vecchia gestione e comunque esorbitante rispetto alle esigenze di forza lavoro del cantiere stesso: chiarissima in tal senso la condizione che si tratti del medesimo appalto ed il limite che impone alla subentrante di assumere solo i dipendenti in forza da almeno otto mesi (240 giorni) prima della cessazione dell'appalto. La stessa norma contrattuale richiamata prevede, inoltre, al comma due terzo alinea, che ai fini del diritto all'assunzione, sono utili anche le variazioni di organico intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente nel caso in cui l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.
In presenza di queste condizioni a tutela dell'impresa subentrante, sembra difficilmente contestabile che rispetto a ciascuno dei dipendenti dell'impresa cessante addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, purché in forza otto mesi prima della scadenza dell'appalto, la società che subentra nell'appalto ha l'obbligo, sulla base della previsione della contrattazione collettiva, di provvedere all'assunzione, configurandosi, corrispondentemente, in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione.
L'adempimento di tale obbligo, sulla base della norma collettiva, non appare subordinato a condizioni diverse da quelle dell'essere stato il lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessante adibito, in via ordinaria o prevalente, allo specifico appalto oggetto di cessione da almeno otto mesi precedenti la scadenza dell'appalto medesimo, ovvero assunto a tempo indeterminato nei
240 giorni precedenti l'inizio del nuovo appalto perché l'assunzione sia avvenuta per sostituire altro dipendente cessato dal servizio in tale periodo, riposando la ratio della disposizione nell'esigenza di garantire la continuità occupazionale a quei soggetti che, per il loro collegamento professionale con l'appalto, siano coinvolti in un mero mutamento soggettivo dell'erogatore del servizio.
Quanto sopra affermato trova conferma nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In caso di successione di imprese nell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione dell'art. 6 del del 2012, in rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995, Controparte_6 assume - a prescindere dalla configurabilità di un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. - efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria "ratio" nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria.” (Cass. civ., sez. lav., 27/11/2023, n. 32805; in termini Cass. civ., sez. lav.,
13/11/2023, n. 31491 secondo cui “l'art. 6 C.C.N.L. igiene ambientale aziende private FISE del
12/04/20213 prevede un diritto all'assunzione (senza periodo di prova) in capo ai dipendenti dell'impresa uscente, con correlativo obbligo a carico dell'impresa subentrante, e non prevede alcun condizionamento di tale diritto all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell'impresa uscente.”).
3. Ciò posto, e venendo al caso di specie, si osserva che, dalla documentazione in atti, emerge che in data 19.01.2023 il ricorrente veniva assunto dall'impresa cessante con contratto a tempo determinato con qualifica di operaio di cui al livello 2B del CCNL Servizi
Ambientali, con mansioni di operatore ecologico, con scadenza al 18.07.2023.
Tuttavia, prima della scadenza del termine, in data 24.03.2023, il medesimo veniva assunto alle dipendenze dell'impresa cessante a tempo pieno e indeterminato con mansioni di autista/raccoglitore e con inquadramento nel livello 2A del CCNL di settore;
in particolare, nel contratto di assunzione a tempo indeterminato si legge che il ricorrente veniva assunto al fine di sostituire il sig. ex art. 6 II punto del comma 2 CCNL Igiene Ambientale. Persona_1
Al riguardo, parte ricorrente ha solo dedotto di essere stato assunto in sostituzione del sig.
, posto in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età, ma non ha provato il Persona_1 fatto costitutivo del diritto al passaggio alle dipendenze della resistente, vale a dire che il dipendente sostituito era effettivamente cessato dal servizio (per collocamento in pensione) nel periodo compreso nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione come richiesto dalla norma contrattuale prima richiamata.
Si è infatti visto che il terzo alinea del comma 2 dell'art. 6 CCNL cit. prevede che, ai fini del passaggio di cantiere, sono rilevanti le assunzioni a tempo indeterminato intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente per la sostituzione di personale cessato dal servizio nel predetto periodo di 240 giorni.
Ebbene, nella fattispecie, tale ultima circostanza è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio non emergendo né dal contratto di assunzione né da alcun altro documento versato in atti;
del resto, anche la prova testimoniale articolata risulta al riguardo del tutto generica e, pertanto, inammissibile.
A tanto si aggiunge che la società resistente pure contestato che la sostituzione avesse riguardato tale , atteso che dalle comunicazioni ricevute dalla (v. Persona_1 CP_3 prospetto di cui al doc.11 prod. res. mai contestato specificamente da parte ricorrente), il dipendente che parte istante avrebbe sostituito era tale , cessato per dimissioni Persona_2 volontarie in data 28.02.2020; in ogni caso, seppure in detto prospetto vi fosse stato un errore materiale, ed in effetti il ricorrente avesse sostituito il sig. - cessato per Persona_1 pensionamento il 30.09.2022 – si starebbe comunque fuori della previsione di cui alla citata norma contrattuale, perché sia nell'uno che nell'altro caso i lavoratori sostituiti hanno cessato il servizio ben prima dei 240 giorni stabiliti.
Si evidenzia che quand'anche il prospetto dei lavoratori sostituiti prodotto dalla società sia privo di qualunque elemento di riconducibilità alla cessante, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato l'allegazione di parte resistente, né ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto.
Ad abundantiam, parte istante nemmeno deduce (e men che meno chiede di provare) che il lavoratore, in sostituzione del quale asserisce di essere stato assunto, avesse l'anzianità prescritta dalla norma su quell'appalto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigettata.
4. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 02/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno