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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa LI CO Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa CO EN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8490/2020 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
, nata Catania l'11.06.1993 ( ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
per procura in atti dall'Avv. Antonio Fiore, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ), rappr. e Controparte_1 C.F._2
dif. per procura in atti dall'Avv. Franca Pappalardo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 01.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/07/2020, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato con in Catania il Controparte_1
17/09/2013 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 302, parte
1, anno 2013. Dalla coppia sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Per_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale tenutasi il
29/03/2017 nel giudizio di separazione personale, e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia della sentenza di separazione n. 3834 emessa dal Tribunale di Catania in data 26/09/2019. Rappresentava che, dopo la separazione, il padre non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e che aveva sostenuto interamente le spese per le loro esigenze. Domandava pertanto che fossero confermate le condizioni già stabilite in sede di separazione e, quanto al mantenimento, chiedeva che fosse posto a carico di un CP_1
contributo di € 650,00 mensili complessivi per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19/05/2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente del
Tribunale per il tentativo di conciliazione, con esito negativo, quindi la causa transitava dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
In data 29.12.2021 si costituiva in giudizio il resistente che, pur aderendo Controparte_1
alla pronuncia di divorzio, si opponeva alle richieste economiche della ricorrente, deducendo di avere perso il lavoro dopo la separazione e di non essere riuscito a reperire una nuova occupazione. Esponeva, inoltre, di avere tentato di mantenere un rapporto con i figli, rapporto che sarebbe stato ostacolato dalla ricorrente, la quale avrebbe impedito anche i contatti telefonici. Chiedeva, pertanto, di disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità indicate nella propria comparsa e la determinazione dell'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili.
All'udienza del 12.01.2022 il procuratore del resistente insisteva nella richiesta di disciplinare il diritto di visita del padre e di determinare l'assegno di mantenimento in misura minima;
il procuratore della ricorrente contestava che la mancata frequentazione dei figli fosse dovuta alla propria assistita, attribuendola invece al comportamento del resistente. Il Giudice, quindi, disponeva di procedere all'audizione personale delle parti al fine di verificare le ragioni della mancata frequentazione del padre con i figli.
All'udienza del 18.05.2022 venivano ascoltate le parti e, con ordinanza del 19.01.2023, il
Giudice disponeva che gli incontri tra il padre e i minori si svolgessero, con cadenza settimanale, in spazio neutro sotto la supervisione dei Servizi sociali competenti.
All'udienza del 05.06.2023 i procuratori delle parti riferivano che si era svolto un incontro tra il padre e i figli nel periodo pasquale, alla presenza della madre, manifestando altresì la reciproca disponibilità dei genitori a favorire la ripresa dei rapporti.
In data 13.12.2023 il Tribunale emetteva sentenza parziale, con la quale pronunciava lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, per definire le ulteriori questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei minori.
All'udienza del 13.05.2024 i procuratori delle parti chiedevano di porre la causa in decisione;
il Giudice rinviava per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 27.11.2024 si procedeva all'audizione personale delle parti;
il Giudice Cont autorizzava il padre a incontrare i figli al di fuori dello spazio neutro, in presenza del ,
e rinviava per l'ascolto della minore . Persona_1
Quindi, in data 24.02.2025, dinnanzi al subentrato G.I., veniva espletato l'ascolto della minore e all'udienza successiva del 12.05.2025 del minore;
in Persona_1 Per_2
quest'ultima sede il Giudice onerava il padre di intraprendere un percorso Controparte_1 individuale di sostegno alla genitorialità e prorogava il termine assegnato al SS di
Camporotondo per avviare il SED.
All'udienza del 01.10.2025 il procuratore del resistente riferiva che il proprio assistito non aveva ancora incontrato i figli e che non intendeva intraprendere alcun percorso di sostegno, dichiarando, inoltre, di non essere in grado di contribuire economicamente al loro mantenimento. Il procuratore della ricorrente rappresentava che il padre non aveva mai versato alcuna somma a titolo di mantenimento, insistendo nella richiesta di affidamento esclusivo dei figli e nell'addebito della separazione al resistente;
quest'ultima domanda veniva contestata dalla difesa di controparte per tardività.
Entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
Il Giudice, revocati gli interventi disposti all'udienza precedente, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in lite è già intervenuta con sentenza emessa da questo Tribunale il 23/12/2023.
Ciò posto, va accolta la richiesta avanzata dalla ricorrente sull'affido esclusivo dei minori,
i quali nel corso delle audizioni hanno descritto una condizione di distacco maturata nel tempo nei confronti del padre, dovuta alla sua scarsa presenza nella loro vita, dichiarando entrambi di non desiderare ulteriori incontri con il genitore.
In particolare, il minore ha riferito quanto segue:“una volta, durante lo spazio neutro, Per_2
giocavamo con i cuscini e poi mi ha fatto male, forse per sbaglio. A me, comunque, non piace il carattere di papà e per questo non voglio incontrarlo”. Ha aggiunto che, quando da piccoli andavano a trovarlo, il padre li portava dalla nonna paterna, precisando che “era sempre occupato e ci lasciava dalla nonna. Non stava mai con noi”. Ha infine dichiarato di non sapere quale lavoro svolga il padre e di sentirsi oggi felice nel contesto familiare in cui vive con la sorella, la madre e il suo nuovo compagno.
La minore , dal canto suo, ha espresso analoga chiusura, riferendo: Per_1
“Io mi sono stancata di fare ancora incontri con papà., Anche di vederlo fuori. Non mi va più. Io mi sento ancora piccola, voglio pensare allo studio e non voglio pensare a questa cosa. Forse quando sarò più grande ci ripenserò, adesso voglio vivere la mia vita”.
Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle allegazioni della madre che ha descritto il progressivo rifiuto dei figli di incontrare il padre e il clima di distacco e disagio maturato nel tempo, dovuto alla presenza scostante del padre nella loro vita, sicchè i minori si sono sentiti trascurati e abbandonati maturando un rifiuto stabile nei suoi confronti.
Dalle dichiarazioni rese emerge, pertanto, l'impossibilità di instaurare una collaborazione genitoriale con il resistente.
Il disinteresse paterno trova ulteriore conferma nel comportamento processuale del resistente il quale, all'udienza del 01.10.2025 per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di non voler intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità disposto dal
Tribunale presso il Consultorio familiare di Paternò. Lo stesso ha, inoltre, manifestato disinteresse anche sul piano economico, omettendo per anni di versare il mantenimento dei figli e dichiarando, sempre per il tramite del difensore alla medesima udienza, di non voler contribuire al mantenimento dei minori.
Tale comportamento, unitamente alla discontinuità della presenza del padre nella vita dei figli, al disinteresse economico e alla mancata condivisione delle responsabilità genitoriali, denota una persistente mancanza di consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e un disinteresse verso i bisogni dei figli, pregiudizievole per l'equilibrio e la serenità dei minori.
La madre, al contrario, è apparsa pienamente idonea ad assicurare la cura, l'assistenza e la stabilità affettiva e materiale dei figli, avendo garantito continuità nella gestione della loro vita quotidiana, scolastica ed extrascolastica
La condotta complessiva del padre - caratterizzata da assenza prolungata, inadempienza economica e rifiuto di collaborazione alla ripresa di una relazione con i figli - evidenzia una grave carenza di responsabilità genitoriale, tale da rendere impraticabile ogni forma di affidamento condiviso che risulterebbe pregiudizievole per l'interesse dei minori, imponendo pertanto la necessità di un affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa. Tale soluzione risponde al preminente interesse dei minori, che necessitano di un centro decisionale presente e affidabile, capace di assicurare continuità, equilibrio e tempestività delle decisioni che li riguardano.
Sul piano giuridico si osserva che, sebbene il legislatore mostri di privilegiare l'affidamento condiviso in quanto regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tuttavia il giudice deve optare per l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse della prole. In questo senso, del resto, si esprime la giurisprudenza consolidata, secondo cui “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., . 17.12.2009, n. 26587).
Nel caso di specie quindi, il disinteresse paterno e la sua scarsa presenza nella vita dei figli giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, dovendosi assicurare ai minori un centro decisionale stabile e tempestivo per le questioni di loro interesse, per cui l'affido esclusivo si pone come unica soluzione conforme al loro superiore interesse.
Quanto ad un eventuale calendario di incontri si ritiene che, in caso di gradimento dei minori, il padre potrà tenere con sé i figli: due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì
e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a fine settimana alterni il sabato o la domenica, quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e festività alternate tra i genitori.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico, si deve onerare il padre del pagamento di €
500,00 mensili a titolo di mantenimento per entrambi i figli (250,00 cadauno), da corrispondere alla madre anticipatamente ogni 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario. Tale determinazione appare proporzionata alle ordinarie esigenze di crescita dei minori, all'età degli stessi, tenuto conto che ha madre ha sempre provveduto integralmente alle necessità materiali e quotidiane dei figli, mentre il padre non ha mai contribuito economicamente al loro mantenimento.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, premessa la sentenza del 23.12.23 cha ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 8490/2020 R.G., così statuisce:
1) Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con Persona_1 Per_2 collocamento presso la stessa e regolamenta gli incontri con il padre come in parte motiva;
2) Pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250 per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 10.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
CO EN LI CO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa LI CO Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa CO EN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8490/2020 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
, nata Catania l'11.06.1993 ( ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
per procura in atti dall'Avv. Antonio Fiore, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ), rappr. e Controparte_1 C.F._2
dif. per procura in atti dall'Avv. Franca Pappalardo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 01.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/07/2020, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato con in Catania il Controparte_1
17/09/2013 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 302, parte
1, anno 2013. Dalla coppia sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Per_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale tenutasi il
29/03/2017 nel giudizio di separazione personale, e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia della sentenza di separazione n. 3834 emessa dal Tribunale di Catania in data 26/09/2019. Rappresentava che, dopo la separazione, il padre non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e che aveva sostenuto interamente le spese per le loro esigenze. Domandava pertanto che fossero confermate le condizioni già stabilite in sede di separazione e, quanto al mantenimento, chiedeva che fosse posto a carico di un CP_1
contributo di € 650,00 mensili complessivi per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19/05/2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente del
Tribunale per il tentativo di conciliazione, con esito negativo, quindi la causa transitava dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
In data 29.12.2021 si costituiva in giudizio il resistente che, pur aderendo Controparte_1
alla pronuncia di divorzio, si opponeva alle richieste economiche della ricorrente, deducendo di avere perso il lavoro dopo la separazione e di non essere riuscito a reperire una nuova occupazione. Esponeva, inoltre, di avere tentato di mantenere un rapporto con i figli, rapporto che sarebbe stato ostacolato dalla ricorrente, la quale avrebbe impedito anche i contatti telefonici. Chiedeva, pertanto, di disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità indicate nella propria comparsa e la determinazione dell'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili.
All'udienza del 12.01.2022 il procuratore del resistente insisteva nella richiesta di disciplinare il diritto di visita del padre e di determinare l'assegno di mantenimento in misura minima;
il procuratore della ricorrente contestava che la mancata frequentazione dei figli fosse dovuta alla propria assistita, attribuendola invece al comportamento del resistente. Il Giudice, quindi, disponeva di procedere all'audizione personale delle parti al fine di verificare le ragioni della mancata frequentazione del padre con i figli.
All'udienza del 18.05.2022 venivano ascoltate le parti e, con ordinanza del 19.01.2023, il
Giudice disponeva che gli incontri tra il padre e i minori si svolgessero, con cadenza settimanale, in spazio neutro sotto la supervisione dei Servizi sociali competenti.
All'udienza del 05.06.2023 i procuratori delle parti riferivano che si era svolto un incontro tra il padre e i figli nel periodo pasquale, alla presenza della madre, manifestando altresì la reciproca disponibilità dei genitori a favorire la ripresa dei rapporti.
In data 13.12.2023 il Tribunale emetteva sentenza parziale, con la quale pronunciava lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, per definire le ulteriori questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei minori.
All'udienza del 13.05.2024 i procuratori delle parti chiedevano di porre la causa in decisione;
il Giudice rinviava per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 27.11.2024 si procedeva all'audizione personale delle parti;
il Giudice Cont autorizzava il padre a incontrare i figli al di fuori dello spazio neutro, in presenza del ,
e rinviava per l'ascolto della minore . Persona_1
Quindi, in data 24.02.2025, dinnanzi al subentrato G.I., veniva espletato l'ascolto della minore e all'udienza successiva del 12.05.2025 del minore;
in Persona_1 Per_2
quest'ultima sede il Giudice onerava il padre di intraprendere un percorso Controparte_1 individuale di sostegno alla genitorialità e prorogava il termine assegnato al SS di
Camporotondo per avviare il SED.
All'udienza del 01.10.2025 il procuratore del resistente riferiva che il proprio assistito non aveva ancora incontrato i figli e che non intendeva intraprendere alcun percorso di sostegno, dichiarando, inoltre, di non essere in grado di contribuire economicamente al loro mantenimento. Il procuratore della ricorrente rappresentava che il padre non aveva mai versato alcuna somma a titolo di mantenimento, insistendo nella richiesta di affidamento esclusivo dei figli e nell'addebito della separazione al resistente;
quest'ultima domanda veniva contestata dalla difesa di controparte per tardività.
Entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
Il Giudice, revocati gli interventi disposti all'udienza precedente, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in lite è già intervenuta con sentenza emessa da questo Tribunale il 23/12/2023.
Ciò posto, va accolta la richiesta avanzata dalla ricorrente sull'affido esclusivo dei minori,
i quali nel corso delle audizioni hanno descritto una condizione di distacco maturata nel tempo nei confronti del padre, dovuta alla sua scarsa presenza nella loro vita, dichiarando entrambi di non desiderare ulteriori incontri con il genitore.
In particolare, il minore ha riferito quanto segue:“una volta, durante lo spazio neutro, Per_2
giocavamo con i cuscini e poi mi ha fatto male, forse per sbaglio. A me, comunque, non piace il carattere di papà e per questo non voglio incontrarlo”. Ha aggiunto che, quando da piccoli andavano a trovarlo, il padre li portava dalla nonna paterna, precisando che “era sempre occupato e ci lasciava dalla nonna. Non stava mai con noi”. Ha infine dichiarato di non sapere quale lavoro svolga il padre e di sentirsi oggi felice nel contesto familiare in cui vive con la sorella, la madre e il suo nuovo compagno.
La minore , dal canto suo, ha espresso analoga chiusura, riferendo: Per_1
“Io mi sono stancata di fare ancora incontri con papà., Anche di vederlo fuori. Non mi va più. Io mi sento ancora piccola, voglio pensare allo studio e non voglio pensare a questa cosa. Forse quando sarò più grande ci ripenserò, adesso voglio vivere la mia vita”.
Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle allegazioni della madre che ha descritto il progressivo rifiuto dei figli di incontrare il padre e il clima di distacco e disagio maturato nel tempo, dovuto alla presenza scostante del padre nella loro vita, sicchè i minori si sono sentiti trascurati e abbandonati maturando un rifiuto stabile nei suoi confronti.
Dalle dichiarazioni rese emerge, pertanto, l'impossibilità di instaurare una collaborazione genitoriale con il resistente.
Il disinteresse paterno trova ulteriore conferma nel comportamento processuale del resistente il quale, all'udienza del 01.10.2025 per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di non voler intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità disposto dal
Tribunale presso il Consultorio familiare di Paternò. Lo stesso ha, inoltre, manifestato disinteresse anche sul piano economico, omettendo per anni di versare il mantenimento dei figli e dichiarando, sempre per il tramite del difensore alla medesima udienza, di non voler contribuire al mantenimento dei minori.
Tale comportamento, unitamente alla discontinuità della presenza del padre nella vita dei figli, al disinteresse economico e alla mancata condivisione delle responsabilità genitoriali, denota una persistente mancanza di consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e un disinteresse verso i bisogni dei figli, pregiudizievole per l'equilibrio e la serenità dei minori.
La madre, al contrario, è apparsa pienamente idonea ad assicurare la cura, l'assistenza e la stabilità affettiva e materiale dei figli, avendo garantito continuità nella gestione della loro vita quotidiana, scolastica ed extrascolastica
La condotta complessiva del padre - caratterizzata da assenza prolungata, inadempienza economica e rifiuto di collaborazione alla ripresa di una relazione con i figli - evidenzia una grave carenza di responsabilità genitoriale, tale da rendere impraticabile ogni forma di affidamento condiviso che risulterebbe pregiudizievole per l'interesse dei minori, imponendo pertanto la necessità di un affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa. Tale soluzione risponde al preminente interesse dei minori, che necessitano di un centro decisionale presente e affidabile, capace di assicurare continuità, equilibrio e tempestività delle decisioni che li riguardano.
Sul piano giuridico si osserva che, sebbene il legislatore mostri di privilegiare l'affidamento condiviso in quanto regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tuttavia il giudice deve optare per l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse della prole. In questo senso, del resto, si esprime la giurisprudenza consolidata, secondo cui “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., . 17.12.2009, n. 26587).
Nel caso di specie quindi, il disinteresse paterno e la sua scarsa presenza nella vita dei figli giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, dovendosi assicurare ai minori un centro decisionale stabile e tempestivo per le questioni di loro interesse, per cui l'affido esclusivo si pone come unica soluzione conforme al loro superiore interesse.
Quanto ad un eventuale calendario di incontri si ritiene che, in caso di gradimento dei minori, il padre potrà tenere con sé i figli: due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì
e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a fine settimana alterni il sabato o la domenica, quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e festività alternate tra i genitori.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico, si deve onerare il padre del pagamento di €
500,00 mensili a titolo di mantenimento per entrambi i figli (250,00 cadauno), da corrispondere alla madre anticipatamente ogni 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario. Tale determinazione appare proporzionata alle ordinarie esigenze di crescita dei minori, all'età degli stessi, tenuto conto che ha madre ha sempre provveduto integralmente alle necessità materiali e quotidiane dei figli, mentre il padre non ha mai contribuito economicamente al loro mantenimento.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, premessa la sentenza del 23.12.23 cha ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 8490/2020 R.G., così statuisce:
1) Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con Persona_1 Per_2 collocamento presso la stessa e regolamenta gli incontri con il padre come in parte motiva;
2) Pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250 per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 10.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
CO EN LI CO