CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2024, n. 42490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42490 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR EL nata il [...] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42490 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 marzo 2024, ha confermato la sentenza pronunciata il 27 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara all'esito di giudizio abbreviato (richiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna). Con la sentenza confermata in appello, GA PE è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso 1'11 aprile 2021 e condannata, senza applicazione di attenuanti, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi nove di arresto ed C 3.000 di ammenda con applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo. 2. L'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92. La difesa non contesta che l'imputata sia uscita fuori strada mentre era alla guida di un'auto di sua proprietà andando ad urtare contro la segnaletica verticale posta sul cordolo spartitraffico al centro della strada e non contesta che questo evento sia qualificabile come incidente stradale ai sensi dell'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92. Sostiene, tuttavia, che, l'incidente si verificò almeno 50-55 minuti prima del momento in cui la PE fu vista alla guida dell'auto, conducendo la quale si era allontanata dal luogo del sinistro, e l'accertamento con alcoltest fu eseguito ancora dopo, sicché non v'è prova che la PE fosse in stato di ebbrezza quando l'incidente si verificò. Fra il momento del sinistro e il momento del controllo sotto casa, infatti, trascorse un lasso temporale di «circa 55 minuti» e tra il luogo dell'incidente e l'abitazione della PE c'è una distanza «di 2 km in linea d'aria». Pertanto, non si può escludere che, dopo l'incidente, la PE si sia recata altrove (come riferì al teste AR di voler fare) e l'assunzione di alcolici sia avvenuta dopo il sinistro. Secondo la difesa, a differenza di quanto illogicamente sostenuto dalla sentenza impugnata, non rileva in contrario che il tasso alcolemico sia risultato in fase discendente (2,02 g/I alla prima prova, 1,9 g/I alla seconda prova). Tra la prima e la seconda prova, infatti, trascorsero circa 34 minuti e la differenza tra un accertamento e l'altro è di 0,12 gli, «circostanza che fa ipotizzare un'assunzione di bevande alcoliche nei minuti immediatamente precedenti al controllo effettuato». 2 P 2.2. Col secondo motivo, connesso al primo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione perché, avendo ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92, la sentenza impugnata non ha ritenuto possibile la sostituzione delle pene detentiva e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 189, comma 9 bis d.lgs. n. 285/92. La difesa si duole, inoltre, che sia stata applicata all'imputata la sanzione amministrativa accessoria della revoca piuttosto che quella della sospensione della patente di guida e che il tempo trascorso tra l'incidente e l'accertamento con alcoltest non sia stato considerato rilevante ai fini della diversa qualificazione del fatto quale violazione dell'art. 186, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 285/92, integrante un mero illecito amministrativo. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, delle quali l'imputata sarebbe meritevole per il corretto comportamento processuale, consistito nel rendersi disponibile allo svolgimento dì lavoro di pubblica utilità e nel porsi così «a disposizione della collettività per rimediare alla condotta antigiuridica posta in essere». 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Il vizio di motivazione di cui la ricorrente si duole col primo motivo riguarda l'accertamento dello stato di ebbrezza (e l'entità di tale stato di alterazione) in una situazione nella quale tra l'incidente stradale considerato i quale aggravante della guida in stato di ebbrezza/e i rilievi con etilometro è decorso un rilevante arco di tempo. Il tema è proposto sotto due profili. Si sostiene: da un lato, che durante questo lasso di tempo, l'imputata potrebbe aver assunto alcolici, sicché nulla prova che la conducente abbia provocato l'incidente in stato di ebbrezza;
dall'altro, che al momento del sinistro, il tasso alcolemico poteva essere inferiore a 0,8 grammi litro sicché, in quel momento, non era in corso la consumazione di un reato, ma di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 186, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 285/1992. La sentenza impugnata dà atto: che l'incidente si verificò tra le 00:20 e le 00:38 dell'Il agosto 2021; che la PG giunse sul posto verso le 00:55 e assunse a 3 sommarie informazioni il teste oculare AR;
che fu così individuata la targa del veicolo coinvolto e si risalì alla proprietaria;
che una pattuglia inviata presso l'abitazione della PE la intercettò alla guida dell'auto; che la donna presentava «forte alito alcolico ed evidenti difficoltà di espressione»; che il test con etilometro, eseguito alle 1:13 e alle 1:47, rilevò una concentrazione di alcol nel sangue pari a 2,02 g/I alla prima prova e 1,9 g/I alla seconda prova. Da queste circostanze di fatto la Corte di appello ha dedotto che la guida non ebbe termine con l'incidente stradale, ma proseguì fino a poco tempo prima dell'accertamento con alcoltest. La Corte territoriale ha tenuto conto del fatto che l'incidente era avvenuto circa un'ora prima dell'accertamento con alcoltest, ma ha ritenuto che gli elementi raccolti consentissero di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, quando l'incidente si verificò, l'imputata si trovava in stato di ebbrezza. Ha ritenuto significativi in tal senso indizi convergenti: la circostanza che, sul luogo dell'incidente, la PE disse a AR di aver bevuto;
la decisione di allontanarsi senza dare alcun avviso alle forze dell'ordine dopo essere andata fuori strada ed essersi fatta aiutare a liberare il veicolo dalla segnaletica abbattuta;
la constatazione che il tasso alcolemico accertato aveva andamento discendente (2,02 g/I alla prima prova;
1,9 g/I alla seconda prova); un dato che - rileva la sentenza impugnata - non sarebbe coerente con una assunzione di alcolici avvenuta poco prima dell'esecuzione del test. La Corte di appello ha sottolineato, inoltre, che la tesi secondo la quale la donna potrebbe aver assunto alcolici nel tempo intercorso tra l'incidente e il momento in cui fu intercettata dalla PG al rientro presso l'abitazione è meramente congetturale e si tratta di una allegazione difensiva alla quale non è stato fornito alcun riscontro. Le argomentazioni sviluppate sono congrue, non illogiche, non contraddittorie e conformi a canoni ermeneutici più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico non impedisce di sussumere il fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale [lett. b) e lett. c) dell'art. 186 comma 2] d.lgs. n. 285/92, a condizione che si verifichi la presenza di altri elementi indiziari convergenti in tal senso (Sez. 4, n.42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv. 256191). Nel caso in esame, tali elementi indiziari sono stati individuati: nelle condizioni in cui l'imputata si trovava al momento dell'intervento degli operanti, quando (è doveroso ricordarlo) si trovava alla guida della propria auto;
nel fatto che, avendo danneggiato la segnaletica stradale, si allontanò dal luogo del sinistro;
nella constatazione che, interpellata dal teste AR, gli disse di aver bevuto. 4 3. La sentenza impugnata non ignora l'ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata (Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv. 277618). Osserva infatti che, nel caso in esame, l'etilometro evidenziò un tasso alcolemico in discesa, coerente con una assunzione di alcolici risalente nel tempo. Su questa motivazione si appuntano i rilievi del ricorrente, il quale osserva che il tasso alcolemico scese leggermente pur essendo trascorsi più di 30 minuti tra la prima e la seconda prova;
ciò che sarebbe compatibile con una assunzione di alcol recente più che con una assunzione di alcol avvenuta più di un'ora prima. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Dall'andamento, prima crescente, poi decrescente, di tale curva, dunque, non si può desumere che al momento dell'incidente la PE non avesse ancora assunto alcolici e neppure che, in quel momento, il tasso alcolemico potesse essere in salita e ancora non superiore a 0,8 g/l. In sintesi, i rilievi formulati dalla difesa nel primo motivo di ricorso si esauriscono in una prospettazione dei fatti e in una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella fornita dai giudici di merito, i quali hanno addotto a sostegno delle proprie conclusioni motivazioni esenti da contraddittorietà, non illogiche e conformi ai principi di diritto che regolano la materia. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del primo motivo. 4. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al secondo motivo. Per espressa previsione di legge, infatti, le disposizioni di cui all'art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92, possono applicarsi soltanto «al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis» e, quindi, avrebbero potuto applicarsi solo se l'aggravante fosse stata esclusa. Come già illustrato, però, l'aggravante è stata ritenuta sussistente con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. La sanzione accessoria della 5 revoca della patente di guida consegue di diritto all'accertata sussistenza dell'aggravante. La tesi secondo cui il fatto avrebbe dovuto essere diversamente qualificato quale violazione dell'art. 186, lett. a), d.lgs. 285/92 non ha alcun pregio: l'alcoltest fu eseguito poco dopo che la PE fu intercettata dagli operanti;
quando questo avvenne, l'imputata era alla guida della propria auto;
il tasso accertato era ben superiore a 0,8 g/l. 5. Col terzo motivo, la difesa si duole che non siano state concesse all'imputata le attenuanti generiche e tale decisione sia stata motivata dalla mancanza di elementi positivamente valutabili in tal senso. Sostiene che i giudici di merito non avrebbero potuto ignorare il corretto comportamento processuale dell'imputata che è stata sempre presente in giudizio e ha chiesto di convertire la pena in lavori di pubblica utilità «ponendosi così a disposizione della collettività per rimediare alla condotta antigiuridica posta in essere». Si obietta in proposito, che la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è stata avanzata ai fini della applicazione dell'art. 186, comma 9 bis, d.lgs. 285/92 e tale scelta processuale non può essere valutata quale segno di resipiscenza;
non costituisce, dunque, un dato del quale si debba tenere conto nel valutare la personalità dell'imputata nella prospettiva di cui all'art. 133 cod. pen. A ciò deve aggiungersi che la mancata applicazione delle attenuanti generiche non è stata motivata esclusivamente per la assenza di circostanze positivamente valutabili. La richiesta è stata respinta, infatti, anche in ragione dell'elevato tasso alcolemico, della pericolosità della condotta di guida, del fatto che la PE si allontanò dal luogo del sinistro senza avvisare le forze dell'ordine e, per farlo, si pose nuovamente alla guida. Anche in questo caso, dunque, la motivazione è completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni dì inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 pJ 6 liere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42490 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 marzo 2024, ha confermato la sentenza pronunciata il 27 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara all'esito di giudizio abbreviato (richiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna). Con la sentenza confermata in appello, GA PE è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso 1'11 aprile 2021 e condannata, senza applicazione di attenuanti, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi nove di arresto ed C 3.000 di ammenda con applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo. 2. L'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92. La difesa non contesta che l'imputata sia uscita fuori strada mentre era alla guida di un'auto di sua proprietà andando ad urtare contro la segnaletica verticale posta sul cordolo spartitraffico al centro della strada e non contesta che questo evento sia qualificabile come incidente stradale ai sensi dell'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92. Sostiene, tuttavia, che, l'incidente si verificò almeno 50-55 minuti prima del momento in cui la PE fu vista alla guida dell'auto, conducendo la quale si era allontanata dal luogo del sinistro, e l'accertamento con alcoltest fu eseguito ancora dopo, sicché non v'è prova che la PE fosse in stato di ebbrezza quando l'incidente si verificò. Fra il momento del sinistro e il momento del controllo sotto casa, infatti, trascorse un lasso temporale di «circa 55 minuti» e tra il luogo dell'incidente e l'abitazione della PE c'è una distanza «di 2 km in linea d'aria». Pertanto, non si può escludere che, dopo l'incidente, la PE si sia recata altrove (come riferì al teste AR di voler fare) e l'assunzione di alcolici sia avvenuta dopo il sinistro. Secondo la difesa, a differenza di quanto illogicamente sostenuto dalla sentenza impugnata, non rileva in contrario che il tasso alcolemico sia risultato in fase discendente (2,02 g/I alla prima prova, 1,9 g/I alla seconda prova). Tra la prima e la seconda prova, infatti, trascorsero circa 34 minuti e la differenza tra un accertamento e l'altro è di 0,12 gli, «circostanza che fa ipotizzare un'assunzione di bevande alcoliche nei minuti immediatamente precedenti al controllo effettuato». 2 P 2.2. Col secondo motivo, connesso al primo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione perché, avendo ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92, la sentenza impugnata non ha ritenuto possibile la sostituzione delle pene detentiva e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 189, comma 9 bis d.lgs. n. 285/92. La difesa si duole, inoltre, che sia stata applicata all'imputata la sanzione amministrativa accessoria della revoca piuttosto che quella della sospensione della patente di guida e che il tempo trascorso tra l'incidente e l'accertamento con alcoltest non sia stato considerato rilevante ai fini della diversa qualificazione del fatto quale violazione dell'art. 186, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 285/92, integrante un mero illecito amministrativo. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, delle quali l'imputata sarebbe meritevole per il corretto comportamento processuale, consistito nel rendersi disponibile allo svolgimento dì lavoro di pubblica utilità e nel porsi così «a disposizione della collettività per rimediare alla condotta antigiuridica posta in essere». 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Il vizio di motivazione di cui la ricorrente si duole col primo motivo riguarda l'accertamento dello stato di ebbrezza (e l'entità di tale stato di alterazione) in una situazione nella quale tra l'incidente stradale considerato i quale aggravante della guida in stato di ebbrezza/e i rilievi con etilometro è decorso un rilevante arco di tempo. Il tema è proposto sotto due profili. Si sostiene: da un lato, che durante questo lasso di tempo, l'imputata potrebbe aver assunto alcolici, sicché nulla prova che la conducente abbia provocato l'incidente in stato di ebbrezza;
dall'altro, che al momento del sinistro, il tasso alcolemico poteva essere inferiore a 0,8 grammi litro sicché, in quel momento, non era in corso la consumazione di un reato, ma di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 186, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 285/1992. La sentenza impugnata dà atto: che l'incidente si verificò tra le 00:20 e le 00:38 dell'Il agosto 2021; che la PG giunse sul posto verso le 00:55 e assunse a 3 sommarie informazioni il teste oculare AR;
che fu così individuata la targa del veicolo coinvolto e si risalì alla proprietaria;
che una pattuglia inviata presso l'abitazione della PE la intercettò alla guida dell'auto; che la donna presentava «forte alito alcolico ed evidenti difficoltà di espressione»; che il test con etilometro, eseguito alle 1:13 e alle 1:47, rilevò una concentrazione di alcol nel sangue pari a 2,02 g/I alla prima prova e 1,9 g/I alla seconda prova. Da queste circostanze di fatto la Corte di appello ha dedotto che la guida non ebbe termine con l'incidente stradale, ma proseguì fino a poco tempo prima dell'accertamento con alcoltest. La Corte territoriale ha tenuto conto del fatto che l'incidente era avvenuto circa un'ora prima dell'accertamento con alcoltest, ma ha ritenuto che gli elementi raccolti consentissero di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, quando l'incidente si verificò, l'imputata si trovava in stato di ebbrezza. Ha ritenuto significativi in tal senso indizi convergenti: la circostanza che, sul luogo dell'incidente, la PE disse a AR di aver bevuto;
la decisione di allontanarsi senza dare alcun avviso alle forze dell'ordine dopo essere andata fuori strada ed essersi fatta aiutare a liberare il veicolo dalla segnaletica abbattuta;
la constatazione che il tasso alcolemico accertato aveva andamento discendente (2,02 g/I alla prima prova;
1,9 g/I alla seconda prova); un dato che - rileva la sentenza impugnata - non sarebbe coerente con una assunzione di alcolici avvenuta poco prima dell'esecuzione del test. La Corte di appello ha sottolineato, inoltre, che la tesi secondo la quale la donna potrebbe aver assunto alcolici nel tempo intercorso tra l'incidente e il momento in cui fu intercettata dalla PG al rientro presso l'abitazione è meramente congetturale e si tratta di una allegazione difensiva alla quale non è stato fornito alcun riscontro. Le argomentazioni sviluppate sono congrue, non illogiche, non contraddittorie e conformi a canoni ermeneutici più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico non impedisce di sussumere il fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale [lett. b) e lett. c) dell'art. 186 comma 2] d.lgs. n. 285/92, a condizione che si verifichi la presenza di altri elementi indiziari convergenti in tal senso (Sez. 4, n.42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv. 256191). Nel caso in esame, tali elementi indiziari sono stati individuati: nelle condizioni in cui l'imputata si trovava al momento dell'intervento degli operanti, quando (è doveroso ricordarlo) si trovava alla guida della propria auto;
nel fatto che, avendo danneggiato la segnaletica stradale, si allontanò dal luogo del sinistro;
nella constatazione che, interpellata dal teste AR, gli disse di aver bevuto. 4 3. La sentenza impugnata non ignora l'ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata (Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv. 277618). Osserva infatti che, nel caso in esame, l'etilometro evidenziò un tasso alcolemico in discesa, coerente con una assunzione di alcolici risalente nel tempo. Su questa motivazione si appuntano i rilievi del ricorrente, il quale osserva che il tasso alcolemico scese leggermente pur essendo trascorsi più di 30 minuti tra la prima e la seconda prova;
ciò che sarebbe compatibile con una assunzione di alcol recente più che con una assunzione di alcol avvenuta più di un'ora prima. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Dall'andamento, prima crescente, poi decrescente, di tale curva, dunque, non si può desumere che al momento dell'incidente la PE non avesse ancora assunto alcolici e neppure che, in quel momento, il tasso alcolemico potesse essere in salita e ancora non superiore a 0,8 g/l. In sintesi, i rilievi formulati dalla difesa nel primo motivo di ricorso si esauriscono in una prospettazione dei fatti e in una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella fornita dai giudici di merito, i quali hanno addotto a sostegno delle proprie conclusioni motivazioni esenti da contraddittorietà, non illogiche e conformi ai principi di diritto che regolano la materia. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del primo motivo. 4. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al secondo motivo. Per espressa previsione di legge, infatti, le disposizioni di cui all'art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92, possono applicarsi soltanto «al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis» e, quindi, avrebbero potuto applicarsi solo se l'aggravante fosse stata esclusa. Come già illustrato, però, l'aggravante è stata ritenuta sussistente con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. La sanzione accessoria della 5 revoca della patente di guida consegue di diritto all'accertata sussistenza dell'aggravante. La tesi secondo cui il fatto avrebbe dovuto essere diversamente qualificato quale violazione dell'art. 186, lett. a), d.lgs. 285/92 non ha alcun pregio: l'alcoltest fu eseguito poco dopo che la PE fu intercettata dagli operanti;
quando questo avvenne, l'imputata era alla guida della propria auto;
il tasso accertato era ben superiore a 0,8 g/l. 5. Col terzo motivo, la difesa si duole che non siano state concesse all'imputata le attenuanti generiche e tale decisione sia stata motivata dalla mancanza di elementi positivamente valutabili in tal senso. Sostiene che i giudici di merito non avrebbero potuto ignorare il corretto comportamento processuale dell'imputata che è stata sempre presente in giudizio e ha chiesto di convertire la pena in lavori di pubblica utilità «ponendosi così a disposizione della collettività per rimediare alla condotta antigiuridica posta in essere». Si obietta in proposito, che la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è stata avanzata ai fini della applicazione dell'art. 186, comma 9 bis, d.lgs. 285/92 e tale scelta processuale non può essere valutata quale segno di resipiscenza;
non costituisce, dunque, un dato del quale si debba tenere conto nel valutare la personalità dell'imputata nella prospettiva di cui all'art. 133 cod. pen. A ciò deve aggiungersi che la mancata applicazione delle attenuanti generiche non è stata motivata esclusivamente per la assenza di circostanze positivamente valutabili. La richiesta è stata respinta, infatti, anche in ragione dell'elevato tasso alcolemico, della pericolosità della condotta di guida, del fatto che la PE si allontanò dal luogo del sinistro senza avvisare le forze dell'ordine e, per farlo, si pose nuovamente alla guida. Anche in questo caso, dunque, la motivazione è completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni dì inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 pJ 6 liere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2024