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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2741/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7882/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240264830050000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1699/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. proponeva ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE contestando la cartella di pagamento n. 09720240264830050000 notificata a mezzo pec in data 10.02.2025 relativa all'asserito omesso versamento dell'imposta di registro per atti risalenti all'anno 2023, per il complessivo importo di € 549,01. Sosteneva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per l'avvenuto pagamento precedentemente alla notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, riconosceva che la cartella in contestazione era stata già pagata precedentemente dalla società contribuente in data 04/02/2025. Concludeva chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs n. 546/1992, stante l'avvenuto pagamento della cartella numero 09720240264830050000, con richiesta di compensazione delle spese avendo l'Ufficio collaborato attivamente per la rapida risoluzione della questione controversa.
La società ricorrente presentava memorie con le quali, preso atto delle conclusione dell'Agenzia delle Entrate, invocava l'applicazione del principio della soccombenza virtuale e concludeva chiedendo la condanna della resistente alle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Dalla lettura degli atti è emerso che la stessa cartella risulta notificata due volte: una prima volta in data 08/01/2025 ed una seconda volta in data 10/02/2025. Dopo la notifica della prima cartella avvenuta in data 08/01/2025 la ricorrente aveva provveduto al pagamento. Tale circostanza è pacifica in quanto riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate e dall'Agente della Riscossione. In particolare, all'Agenzia delle Entrate Riscossione era pervenuto il messaggio di mancata consegna a seguito della prima notifica della cartella portando a rinnovare nuovamente la notifica in data 10/02/2025 oggi in contestazione. Si deve constatare come allo stato manchi un provvedimento espresso di annullamento della seconda notifica, pur essendo le ragioni di parte privata riconosciute dall'Agenzia in sede di controdeduzioni. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in quanto risulta illegittima la seconda notifica della cartella già pagata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in solido delle spese di lite liquidate in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1.
Roma, 10 febbraio 2026. Il giudice monocratico
AN MO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7882/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240264830050000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1699/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. proponeva ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE contestando la cartella di pagamento n. 09720240264830050000 notificata a mezzo pec in data 10.02.2025 relativa all'asserito omesso versamento dell'imposta di registro per atti risalenti all'anno 2023, per il complessivo importo di € 549,01. Sosteneva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per l'avvenuto pagamento precedentemente alla notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, riconosceva che la cartella in contestazione era stata già pagata precedentemente dalla società contribuente in data 04/02/2025. Concludeva chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs n. 546/1992, stante l'avvenuto pagamento della cartella numero 09720240264830050000, con richiesta di compensazione delle spese avendo l'Ufficio collaborato attivamente per la rapida risoluzione della questione controversa.
La società ricorrente presentava memorie con le quali, preso atto delle conclusione dell'Agenzia delle Entrate, invocava l'applicazione del principio della soccombenza virtuale e concludeva chiedendo la condanna della resistente alle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Dalla lettura degli atti è emerso che la stessa cartella risulta notificata due volte: una prima volta in data 08/01/2025 ed una seconda volta in data 10/02/2025. Dopo la notifica della prima cartella avvenuta in data 08/01/2025 la ricorrente aveva provveduto al pagamento. Tale circostanza è pacifica in quanto riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate e dall'Agente della Riscossione. In particolare, all'Agenzia delle Entrate Riscossione era pervenuto il messaggio di mancata consegna a seguito della prima notifica della cartella portando a rinnovare nuovamente la notifica in data 10/02/2025 oggi in contestazione. Si deve constatare come allo stato manchi un provvedimento espresso di annullamento della seconda notifica, pur essendo le ragioni di parte privata riconosciute dall'Agenzia in sede di controdeduzioni. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in quanto risulta illegittima la seconda notifica della cartella già pagata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in solido delle spese di lite liquidate in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1.
Roma, 10 febbraio 2026. Il giudice monocratico
AN MO