Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1982, n. 795
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 novembre 1982
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Versione
20 agosto 1989
Art. 2. (( 1. Ogni tre anni a far data dalla entrata in vigore del codice di procedura penale , con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, puo' essere adeguata la misura delle indennita' previste dall' articolo 36 commi 1 , 2 e 6 della legge 10 aprile 1951 n. 287 , in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente ))
Entrata in vigore il 20 agosto 1989