Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 APRILE 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2126/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli in Parte_1 C.F._1 via S. Nicola Alla Dogana n.15 presso lo studio dell'avv. Amedeo Sorge C.F. che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente C.F._2 all'avv. Avv. Pasquale Tammaro C.F. per procura in calce al C.F._3 presente ricorso.
Fax 081/5522117 – pec: it Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, quale titolare della omonima Ditta Individuale (C.F. CP_1
), residente in [...], C.F._4 rapp.ta e difesa, anche separatamente con procura in calce al presente atto e su foglio a parte, dagli avv.ti Nunzio Rizzo (CF – PEC C.F._5
e Amalia Rizzo (CF – PEC Email_3 C.F._6
, fax 0817879306, ed elett.te dom.ta con gli stessi Email_4 nello studio dell'avv. Gianluca Sabatini in Aversa (CE), Via Eugenio Montale n. 29
APPELLATA
1
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26.7.2024, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 409/2024 pubbl. il 02/02/2024 con la quale il Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro, aveva parzialmente accolto il suo ricorso teso ad ottenere, per quanto di interesse in questa fase - : accertare e dichiarare, per le mansioni svolte, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi del 18/7/2008, del 26/2/2011, del 30/3/2015 e successivi (dal 01.4.2015 testo unico vigente 26.9.2017) e condannare per l'effetto al pagamento per differenze retributive della complessiva somma CP_1 di euro 154.109,01 così imputata: Euro 90.006,27 Euro CP_2 CP_3
36.025,76 Ind. Man. Den. euro 7.909,6 Ind. euro 4.370,16 Ind. preavviso Per_1 euro 1.660,07, T.F.R. euro 14.137,15 come da conteggi allegati al ricorso, detratte le domande di T.F.R. e indennità di preavviso succedanee di reintegra nel posto di lavoro oltre svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
Il Tribunale – respinta l'impugnativa di licenziamento che in questo grado non è stata coltivata - aveva rilevato che, all'esito dell'istruttoria orale, la tesi di parte ricorrente con riguardo alla continuità del rapporto per tutto il periodo dedotto in giudizio non era stata dimostrata: pertanto aveva rigettato la domanda relativa alle competenze per il periodo asseritamente a nero, non essendovi prova della prestazione lavorativa resa. Aveva condannato parte resistente al pagamento in favore della ricorrente a titolo di TFR (in quanto non corrisposto) per il secondo periodo lavorativo (dal 14.6.2016 al 13.9.2019) della complessiva somma di euro 4.094,24 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo. Infine – per difetto di allegazioni – aveva dichiarato inammissibile la richiesta di inquadramento nel superiore livello IV del CCNL del terziario mercato.
L'appellante ha lamentato che il primo Giudice aveva erroneamente valutato i fatti e le risultanze istruttorie con riguardo alla continuità del rapporto (ed in particolare al periodo in nero ed al lavoro straordinario, alle ferie non godute ed al mancato preavviso), oltre che le allegazioni con riguardo alle mansioni superiori.
Ha censurato il governo delle spese che erano state compensate per 4/5, con condanna della resistente al pagamento del residuo liquidato in complessivi euro 800,00 oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge con distrazione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo e per le ore indicate in ricorso dal 16/4/2012 al 14/9/2019; accertare e dichiarare - per le mansioni svolte - il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi del 18/07/2008, del 26.02.2011, del 30.03.2015 e successivi (dal 01.4.2015 testo unico vigente 26.9.2017) e condannare per l'effetto CP_1 al pagamento per differenze retributive ed indennità derivanti dal rapporto
[...]
2 subordinato intercorso in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 146.199,41 (come specificata in atti), oltre accessori, ovvero della minor somma accertata in corso di causa. Vinte le spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Ha proposto appello incidentale condizionato, invocando l'integrale rigetto del ricorso di primo grado proposto da controparte. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione. L'appello è infondato.
1.Deve premettersi che l'impugnativa di licenziamento non è stata coltivata nei motivi di impugnazione di modo che la statuizione di rigetto adottata dal primo Giudice è ormai passata in giudicato.
2.Nel presente grado si controverte della continuità del rapporto per tutto il periodo dedotto in ricorso, dell'inquadramento – sul presupposto dell'asserito svolgimento di mansioni superiori – e del correlato credito retributivo per le voci precisate e quantificate in atti.
La ricorrente aveva iniziato a lavorare nell'anno 2012 e, secondo la tesi, il rapporto si era svolto ininterrottamente fino al licenziamento, compreso il periodo dal 15/4/2015 al 14/1/2016 in cui la stessa non risultava formalmente inquadrata, oggetto di accertamento in questo giudizio.
Di contro parte resistente aveva opposto che dal 2012 (data in cui la ricorrente era stata assunta dalla precedente titolare della tabaccheria) all'aprile del 2015 la predetta avesse lavorato con una serie di contratti a termine via via rinnovati;
che nell'aprile del 2015 la stessa ricorrente non aveva accettato la proposta di assunzione a tempo indeterminato, dovendosi trasferire a Grosseto. Soltanto nel gennaio 2016, rientrata ad Arzano, aveva aderito alla reiterata proposta di nuova assunzione.
L'istruttoria orale non ha offerto elementi di riscontro e sostegno della prospettazione attorea: parte ricorrente era gravata dell'onere ex art. 2697 c.c..
I testi di parte ricorrente , , e Controparte_4 Persona_2 [...]
erano dei clienti dell'esercizio commerciale: hanno genericamente Tes_1 riferito - nei limiti delle proprie conoscenze dovute ad una frequentazione che, sebbene abituale, è pur sempre esterna all'organizzazione datoriale - che la ricorrente aveva lavorato presso la tabaccheria dal 2012 al 2019. Peraltro poco verosimile è l'ipotesi di una frequentazione sistematica (per tutto il periodo) della tabaccheria, almeno due volte al giorno anche di domenica, addirittura trattenendosi il anche 20-30 minuti, tenuto conto pure dell'attività Per_2 lavorativa che gli stessi testi hanno riferito di svolgere.
Il Tribunale ha anche opportunamente sottolineato che il teste Persona_2 era caduto in contraddizione in quanto, dopo aver riferito di essersi recato in tabaccheria dal 2012 almeno per cinque o sei volte a settimana, a tutte le ore, per 3 comprare le sigarette, sebbene lavorasse a ME (e poi a Caserta) aveva tuttavia indicato il 2016 quale primo anno di lavoro della La tesi dell'errore di Pt_1 trascrizione del verbale dell'audizione del testimone, con riguardo a tali date, è priva di ogni supporto, quanto meno indiziario.
Considerato che i testi di parte resistente avevano confermato la tesi difensiva di quest'ultima, deve confermarsi il rigetto della domanda anche con riguardo alle correlate pretese retributive.
Del resto, come osservato dal Giudice di primo grado, il materiale istruttorio documentale aveva offerto adeguato riscontro alla tesi difensiva della resistente: a conforto dell'assunto infatti parte datoriale aveva depositato copia dei LUL relativi al periodo in oggetto, con la comunicazione della stipula del contratto e delle relative proroghe, nonché della cessazione del rapporto per la scadenza dell'ultimo contratto (doc. 5). Dalla copia della busta paga dell'aprile 2015 (sottoscritta anche per quietanza dalla ricorrente) risultava la corresponsione delle quote di TFR, dei ratei di 13^ e 14^ maturati oltre che la specifica indicazione della cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.3.2015 (v. pag. 47 dell'allegato 6). Nell'atto di appello si è affermato che si era trattato di documento che era stato imposto alla lavoratrice di sottoscrivere, pur in assenza di prova del pagamento: ma nulla a tale riguardo era stato dedotto in primo grado, né in questa fase sono state dedotte le circostanze e modalità con le quali sarebbe stata estorta la firma della ricorrente.
Dal 7.6.2016 risulta formalizzata l'assunzione a tempo indeterminato (doc. 5).
3. La domanda di riconoscimento delle mansioni superiori formulata dalla ricorrente che, inquadrata nel V livello del CCNL del terziario mercato, aveva rivendicato il superiore IV è stata reputata inammissibile per insanabile difetto di allegazione. La conclusione del Tribunale è stata contestata dalla lavoratrice che ha ribadito la sufficienza delle deduzioni svolte sul punto nel ricorso di primo grado.
In punto di diritto deve premettersi che in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
Preliminare rispetto all'applicazione di tale regola di giudizio è l'adeguatezza delle allegazioni attoree: nella fattispecie – come in analogo caso esaminato dalla
4 Suprema Corte - “l'anello mancante non consiste……in un asserito difetto d'allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali….” di cui era onerata la ricorrente. Non è sufficiente infatti elencare i compiti, la disposizione contrattuale invocata, “ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (cfr. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 2003).
Nella specie l'allegazione di parte ricorrente, premessa l'elencazione delle mansioni asseritamente espletate dalla (v.pagg.3-4), era limitata alla trascrizione- CP_1 alla pag. 15 del ricorso di primo grado - delle declaratorie (quella di formale inquadramento e quella superiore rivendicata in giudizio), senza rapportare agli elementi qualificanti di quest'ultima le attività in concreto svolte. Le allegazioni contenute in ricorso in nessun modo esplicano le peculiarità proprie dei diversi inquadramenti in raffronto e le specifiche caratteristiche “qualificanti” della prestazione asseritamente resa dalla ricorrente che giustificherebbero il superiore inquadramento.
La deduzione dunque è generica, puramente assertiva e pretensiva, non suffragata da elementi idonei – già sul piano delle allegazioni – a sostenere la tesi (da provarsi in giudizio) allo scopo di ottenere le differenze retributive, per la lamentata inadeguatezza del trattamento economico rispetto alle mansioni asseritamente rese.
4. Anche con riguardo al mancato riconoscimento delle ore di straordinario e/o supplementare, ferie non godute e indennità di mancato preavviso la parte ha contestato la complessiva valutazione del materiale probatorio raccolto che - all'esito di una corretta rilettura – doveva condurre a conclusioni di segno opposto a quelle adottate nella sentenza impugnata.
La motivazione della sentenza merita ancora conferma al riguardo, atteso che la prova orale non ha offerto coerenti e convincenti riscontri.
Rileva il collegio che la parte pretende di fondare la dimostrazione dell'osservanza di un orario di lavoro, fisso, costante per un periodo di tempo significativo, sulle deposizioni testimoniali di soggetti estranei all'organizzazione lavorativa che non offrono prova dell'obbligatorietà degli orari, né dello sforamento di un orario ordinario. I testi, per la loro posizione, avendo frequentato il luogo di lavoro solo occasionalmente e dall'esterno (o per aver avuto informazioni direttamente dalla ricorrente), non sono stati in grado di riferire con riguardo all'imposizione di orari, anche supplementari. A tale ultimo riguardo deve anche rammentarsi il rigoroso 5 onere probatorio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità con riguardo allo straordinario: il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018).
Appare anche inverosimile che la come anche il – per il solo Tes_1 Per_2 fatto di essere stati “fumatori incalliti” – abbiano potuto riferire sui turni della ricorrente, anche nel periodo estivo e sul numero di giorni di ferie dalla stessa goduti annualmente: deve ritenersi che si tratti di circostanze apprese direttamente dalla ricorrente.
Né possono trarsi elementi di utilità allo scopo, dai “fogli turno” allegati, trattandosi di annotazioni manoscritte, non sottoscritte e quindi non riconducibili alla parte datoriale, costituenti un pro-memoria, pure poco leggibile, con indicazione del solo nome di battesimo dei dipendenti e di talune fasce orarie, senza alcuna formalizzazione dei turni lavorativi né alcuna indicazione degli anni di riferimento.
Per le medesime ragioni deve ritenersi non provata la pretesa di pagamento di indennità per lavoro festivo e domenicale, oltre che per ferie asseritamente non godute. A tale ultimo riguardo il teste ha ricordato che in genere i dipendenti Tes_2 della tabaccheria fruivano di circa 10 gg a luglio e circa 10 in agosto. Nulla di specifico con riguardo alla posizione della ricorrente, in termini di mancata fruizione del numero di giorni di ferie annualmente spettante;
peraltro deve tenersi conto del fatto che il rapporto di lavoro della ricorrente era stato formalizzato in regime di part-time.
In conclusione, nulla di specifico è emerso dalle testimonianze con riguardo alla continuità del rapporto, alla vincolatività dell'orario di lavoro, all'esecuzione di lavoro straordinario.
5.Infine resta assorbito il motivo relativo all'indennità di mancato preavviso, avendo la parte richiesto la rideterminazione della stessa per effetto dell'accoglimento del gravame relativo al mancato riconoscimento della continuità del rapporto nel periodo di lavoro dal 15.4.2015 al 14.01.2016
6.L'ultimo motivo riguarda la liquidazione delle spese giudiziali, compensate per 4/5 con determinazione in euro 800,00 della quota residua da porsi a carico della resistente, trascurando le tariffe forensi ex D.M. 147/2022 e mortificando il decoro e la dignità della professione di avvocato.
Con riguardo alla compensazione, la parte si è limitata a definirla “iperbolica”.
Ha poi sottolineato che la gravata sentenza aveva trascurato che, stragiudizialmente, alcuna offerta - tantomeno del solo TFR – era stata formulata dalla resistente alla lavoratrice;
il giudicante inoltre non aveva tenuto conto della condotta della resistente durante il procedimento giudiziario, laddove dapprima aveva rifiutato la proposta conciliativa del Giudicante e poi giammai aveva offerto
6 banco iudicis la somma proposta in subordine e comunque risultata inferiore rispetto alla somma liquidata con la gravata sentenza.
Ad avviso del collegio la valutazione del comportamento della controparte non può costituire ragione di compensazione;
ma nella specie, alla base della contestata decisione si pone, evidentemente, la reciproca soccombenza, atteso il rigetto di ampia parte del ricorso. L'accoglimento delle pretese è risultato molto contenuto, se non addirittura marginale.
In punto di quantificazione, poi, la liquidazione è stata solo genericamente censurata, senza indicazione dei parametri applicabili alla fattispecie né contestazione in ordine all'eventuale ammissibilità di una liquidazione non rispettosa dei minimi. Generico appare infatti il motivo di doglianza espresso in termini di mortificazione della professionalità dei difensori.
L'appello va quindi respinto, assorbite le pretese retributive e l'impugnazione incidentale in quanto proposta in forma condizionata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
7 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.497,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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