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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 589/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO n. 415/2025, est. dott.ssa Franca Molinari, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Pt_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici Distrettuali dell'Avvocatura in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv. ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA DE MARCHI 4 13900 BIELLA
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda risarcitoria nei confronti del , ovvero, in subordine, ridurre la Parte_1 condanna al pagamento dell'importo minimo previsto per legge ovvero dell'importo, comunque inferiore alle 12 mensilità ritenuto equo ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Cont Per l'appellata: “respingere l'appello del con conseguente condanna del al CP_2 pagamento delle spese, competenze ed onorari del grado di giudizio”.
[1] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06.06.2025 il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 415/2025 mediante la quale
[...] il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in accoglimento della domanda di
[...]
ha accertato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno CP_1 conseguente all'illegittima reiterazione di plurimi contratti a tempo determinato e per l'effetto ha condannato il a corrispondere a titolo di risarcimento Parte_1 del danno una somma pari a 12 mensilità, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere Controparte_1 docente di sostegno priva del titolo di specializzazione didattica su posti vacanti nell'organico di diritto, inserita nelle GPS, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi a tempo determinato e di prestare attualmente servizio presso la Scuola Primaria “A. Volta” di LO ZO (Va); di aver prestato per più di 36 mesi attività lavorativa alle dipendenze del in assenza di Parte_1 esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente su posti vacanti e disponibili, in particolare nell'anno scolastico 2017/2018 dal 02.10.17 al 31.08.18, nell'anno scolastico 2018/2019 dal 14.09.18 al 31.08.19, nell'anno scolastico 2019/2020 dal 01.09.19 al 31.08.20, nell'anno scolastico 2020/2021 dal 14.09.20 al 31.08.21, nell'anno scolastico 2021/2022 dal 06.09.21 al 31.08.22, nell'anno scolastico 2022/2023 dal 09.09.22 al 31.08.23 e nell'anno scolastico 2023/2024 dal 01.09.23 al 31.08.24 e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir condannare il convenuto al risarcimento Parte_1 del danno patito per effetto della illegittima reiterazione dei contratti a termine.
In motivazione, il TRIBUNALE richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 con la quale, in adesione alle conclusioni della sentenza “ Per_1 della Corte di giustizia, era stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino», nonché la sentenza della CORTE di CASSAZIONE n. 22552/2016 con la quale è stato affermato che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, Parte_1
[2] quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Ritenuto che la ricorrente avesse assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, liquidava, in via equitativa, considerato il numero dei contratti di docenza a tempo determinato e dell'ampio superamento del limite triennale indicato dalla CORTE di CASSAZIONE, un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In ragione della soccombenza il convenuto veniva condannato a Parte_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre ad accessori e oneri di legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con un primo motivo di gravame il censura la sentenza per “mancata Parte_1 valorizzazione delle procedure concorsuali con cadenza triennale e assenza di abuso da parte dell'Amministrazione scolastica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 165/2001 nonché della clausola 5 della Direttiva 1999/1970”.
In particolare, si duole della pronuncia laddove il primo Giudice ha condannato l'odierno appellante al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine sulla base del mero dato oggettivo della reiterazione dei contratti per oltre 36 su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto) senza tuttavia considerare: i) gli approdi ermeneutici a cui pervengono le stesse pronunce menzionate in motivazione (Corte di Cass. 22552/2016, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016); ii) le particolarità del caso specifico espressamente dedotte nella memoria difensiva.
Evidenzia che la Corte di Giustizia aveva identificato l'illecito dello Stato italiano nella mancanza di tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali, ciò con riferimento a una situazione caratterizzata dal protrarsi della copertura dei posti vacanti tramite stipulazione di contratti a tempo determinato, in luogo dell'espletamento di procedure concorsuali per la copertura delle stesse con contratti a tempo indeterminato.
La CORTE di CASSAZIONE con la sentenza n. 22552/2016 ha accertato il fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine, di durata complessiva ultra triennale, configurabile solo in caso di supplenze c.d. su organico di diritto, non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto o per le supplenze temporanee.
Evidenzia che la Legge n. 107 del 2015 ha posto rimedio all'illecito comunitario, prevedendo, per il futuro, misure idonee a evitare l'irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola nella quale la Corte di Giustizia aveva ravvisato l'illecito stesso.
[3] Così ricostruito il quadro giurisprudenziale e normativo, sottolinea di aver allegato e documentato di aver espletato le seguenti procedure concorsuali: il Concorso PNRR 2576/2023 (concorso infanzia e primaria); il Concorso ordinario infanzia/primaria DDG 498/2020 in relazione al quale la ricorrente in primo grado per la classe EEEE (scuola primaria) aveva partecipato nel Turno 4, con esito negativo, alla prova scritta, mentre per la classe AAAA (scuola dell'infanzia) non risultava essere tra i candidati, quindi, pur avendo avuto la possibilità di partecipare al concorso con conseguente possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa la stessa decideva di non partecipare al suddetto concorso e da ultimo il Concorso DDG 1546/2018.
Alla luce degli indetti Concorsi, l'appellante sostiene che alcuna responsabilità sia imputabile al , il quale ha offerto alla docente la possibilità di Parte_1 stabilizzare la propria posizione lavorativa così come previsto dalle disposizioni nazionali e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Con un secondo motivo, svolto in via subordinata, deduce che la ricorrente in primo grado non aveva provato quali chances lavorative avrebbe perduto e su tale presupposto chiede la riduzione del quantum stante la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 165/2001.
Rileva che la ricorrente era stata regolarmente retribuita per il lavoro prestato e che non aveva fornito alcuna prova dell'asserito ulteriore danno, che non può ritenersi presunto, ma deve essere rigorosamente provato nella sua esistenza e nel suo ammontare.
Nell'ottica del gravame evidenzia che il D.L. 131/2024 ha modificato il comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 prevedendo specifici criteri di liquidazione dell'indennità dovuta in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, indicati da un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mensilità.
Conclude quindi affermando che il danno in questione non può essere oggetto di una determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ma dovrà tenere conto anche delle previsioni di cui all'art. 1227, comma 2 c.c. quanto meno sotto il profilo della quantificazione del risarcimento – ove non si ritenga di applicare il comma 1 sull'interruzione del nesso di causalità materiale - in virtù di quanto allegato con il primo motivo di appello.
Su tali presupposti chiede alla CORTE in riforma della sentenza impugnata di respingere la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in primo grado e, in subordine, di ridurne l'ammontare a un importo inferiore alle 12 mensilità.
Con memoria depositata in data 07.11.2025 ha resistito CP_1
difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con
[...] condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
[4] All'udienza di discussione del 10.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Sulle questioni oggetto della controversia e segnatamente sugli effetti della reiterazione delle supplenze annuali del personale docente dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 la CORTE di CASSAZIONE si è recentemente pronunciata nei seguenti termini:
“6…. Questa Corte, nel ricostruire il quadro normativo interno relativo al sistema di reclutamento del personale scolastico a partire dalla legge n. 124/1999 (si vedano le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla n. 22552 alla n. 22557), ha evidenziato le significative modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma 113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131).
L'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015 ha in particolare previsto: “1. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, della legge n. 232/2016, il quale ha stabilito: “375. L'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”, è stata abrogata dall'art. 4 bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, il limite di durata
[5] complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015.
7. Nè' può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato.
Dall'art. 1 del d.l. n. 134/2009, convertito con legge n. 167 del 2009 e dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, già nel 2016 questa Corte aveva già tratto elementi che confortavano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) in termini di inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (si vedano le citate sentenze del 18 ottobre 2016).
Si è infatti chiarito che l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA.
D'altronde, proprio su tale premessa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 207 del 2013 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
Analoghe considerazioni valgono dunque per l'inapplicabilità del d.lgs. n. 81/2015, che ha abrogato il d.lgs. n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA.
Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994.
[6] Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo)
L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”.
La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: Per_1
«La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di
[7] questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n. 22552/2016 alla n. 22557/2016).
Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse.
Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in Per_1 cui si legge rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti.
Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.
All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro.
Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022), l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di
[8] concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore.
Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo.
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)” (Cass. n. 9049/2025).
Alla luce dei sopra richiamati principi, si rileva che le procedure concorsuali indette nel periodo nel quale la docente aveva stipulato contratti a termine non presentano le caratteristiche richieste dalla CORTE di CASSAZIONE ai fini della cancellazione dell'abuso, trattandosi, come correttamente rilevato da parte appellata di concorsi riservati a docenti in possesso del titolo di specializzazione didattica ai quali l'appellata, priva del titolo di specializzazione, non poteva partecipare.
Nello specifico i concorsi DDG 1546/2018 e PNRR 2576/2023 indicati dal prevedevano per i posti di sostegno specifico titolo di specializzazione Parte_1 del quale l'appellata è priva e il DGG 498/2020 aveva carattere rigorosamente selettivo così come dimostrato dal mancato superamento della prova scritta.
In relazione all'ultimo concorso citato al quale l'appellata ha partecipato, si osserva che la mera possibilità di partecipare a un concorso non sana l'abuso così come chiaramente affermato dalla CORTE di CASSAZIONE con l'ordinanza n. 36659/2022 secondo la quale “va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante”.
In sostanza, dunque, al fine di escludere che ricorra un'ipotesi di abusiva utilizzazione della contrattazione a termine non è sufficiente che il MINISTERO bandisca concorsi con cadenza triennale, ma è necessario che tali concorsi siano idonei a consentire “il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari”.
Dall'accertata abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024 discende il diritto di al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario. Controparte_1
[9] Anche il secondo motivo di gravame con il quale il chiede, in via Parte_1 subordinata, la riduzione dell'ammontare del risarcimento che ritiene eccessivo nel quantum non è meritevole di accoglimento.
Fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, occorre far riferimento ai criteri di cui all'art. l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 16.09.2024 n. 131 che così dispone: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'estensione temporale dell'abuso perpetratosi per 7 anni e in assenza di prova da parte della docente di aver subito un pregiudizio ulteriore, si reputa corretta la quantificazione operata dal TRIBUNALE.
Per le suesposte ragioni – dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta – la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
Le spese processuali anche del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/22 come da dispositivo in calce in complessivi euro 3.500,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Rilevato che per mero errore materiale nel dispositivo è stata disposta la distrazione delle spese di lite a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari che invece non era stata richiesta, come consentito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi sentenza n. 5894/2012) si procede a emendare tale errore materiale escludendo che le spese di lite vengano distratte a favore dei difensori dell'appellata.
Non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, trattandosi di impugnazione proposta da soggetto per il quale è prevista la prenotazione a debito ex art. 158 D.P.R. 115/2002.
[10]
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n.415/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARISIZIO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in Euro 3.500,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 10/12/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Giovanni Casella Francesca Beoni
[11]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO n. 415/2025, est. dott.ssa Franca Molinari, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Pt_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici Distrettuali dell'Avvocatura in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv. ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA DE MARCHI 4 13900 BIELLA
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda risarcitoria nei confronti del , ovvero, in subordine, ridurre la Parte_1 condanna al pagamento dell'importo minimo previsto per legge ovvero dell'importo, comunque inferiore alle 12 mensilità ritenuto equo ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Cont Per l'appellata: “respingere l'appello del con conseguente condanna del al CP_2 pagamento delle spese, competenze ed onorari del grado di giudizio”.
[1] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06.06.2025 il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 415/2025 mediante la quale
[...] il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in accoglimento della domanda di
[...]
ha accertato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno CP_1 conseguente all'illegittima reiterazione di plurimi contratti a tempo determinato e per l'effetto ha condannato il a corrispondere a titolo di risarcimento Parte_1 del danno una somma pari a 12 mensilità, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere Controparte_1 docente di sostegno priva del titolo di specializzazione didattica su posti vacanti nell'organico di diritto, inserita nelle GPS, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi a tempo determinato e di prestare attualmente servizio presso la Scuola Primaria “A. Volta” di LO ZO (Va); di aver prestato per più di 36 mesi attività lavorativa alle dipendenze del in assenza di Parte_1 esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente su posti vacanti e disponibili, in particolare nell'anno scolastico 2017/2018 dal 02.10.17 al 31.08.18, nell'anno scolastico 2018/2019 dal 14.09.18 al 31.08.19, nell'anno scolastico 2019/2020 dal 01.09.19 al 31.08.20, nell'anno scolastico 2020/2021 dal 14.09.20 al 31.08.21, nell'anno scolastico 2021/2022 dal 06.09.21 al 31.08.22, nell'anno scolastico 2022/2023 dal 09.09.22 al 31.08.23 e nell'anno scolastico 2023/2024 dal 01.09.23 al 31.08.24 e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir condannare il convenuto al risarcimento Parte_1 del danno patito per effetto della illegittima reiterazione dei contratti a termine.
In motivazione, il TRIBUNALE richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 con la quale, in adesione alle conclusioni della sentenza “ Per_1 della Corte di giustizia, era stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino», nonché la sentenza della CORTE di CASSAZIONE n. 22552/2016 con la quale è stato affermato che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, Parte_1
[2] quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Ritenuto che la ricorrente avesse assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, liquidava, in via equitativa, considerato il numero dei contratti di docenza a tempo determinato e dell'ampio superamento del limite triennale indicato dalla CORTE di CASSAZIONE, un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In ragione della soccombenza il convenuto veniva condannato a Parte_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre ad accessori e oneri di legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con un primo motivo di gravame il censura la sentenza per “mancata Parte_1 valorizzazione delle procedure concorsuali con cadenza triennale e assenza di abuso da parte dell'Amministrazione scolastica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 165/2001 nonché della clausola 5 della Direttiva 1999/1970”.
In particolare, si duole della pronuncia laddove il primo Giudice ha condannato l'odierno appellante al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine sulla base del mero dato oggettivo della reiterazione dei contratti per oltre 36 su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto) senza tuttavia considerare: i) gli approdi ermeneutici a cui pervengono le stesse pronunce menzionate in motivazione (Corte di Cass. 22552/2016, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016); ii) le particolarità del caso specifico espressamente dedotte nella memoria difensiva.
Evidenzia che la Corte di Giustizia aveva identificato l'illecito dello Stato italiano nella mancanza di tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali, ciò con riferimento a una situazione caratterizzata dal protrarsi della copertura dei posti vacanti tramite stipulazione di contratti a tempo determinato, in luogo dell'espletamento di procedure concorsuali per la copertura delle stesse con contratti a tempo indeterminato.
La CORTE di CASSAZIONE con la sentenza n. 22552/2016 ha accertato il fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine, di durata complessiva ultra triennale, configurabile solo in caso di supplenze c.d. su organico di diritto, non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto o per le supplenze temporanee.
Evidenzia che la Legge n. 107 del 2015 ha posto rimedio all'illecito comunitario, prevedendo, per il futuro, misure idonee a evitare l'irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola nella quale la Corte di Giustizia aveva ravvisato l'illecito stesso.
[3] Così ricostruito il quadro giurisprudenziale e normativo, sottolinea di aver allegato e documentato di aver espletato le seguenti procedure concorsuali: il Concorso PNRR 2576/2023 (concorso infanzia e primaria); il Concorso ordinario infanzia/primaria DDG 498/2020 in relazione al quale la ricorrente in primo grado per la classe EEEE (scuola primaria) aveva partecipato nel Turno 4, con esito negativo, alla prova scritta, mentre per la classe AAAA (scuola dell'infanzia) non risultava essere tra i candidati, quindi, pur avendo avuto la possibilità di partecipare al concorso con conseguente possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa la stessa decideva di non partecipare al suddetto concorso e da ultimo il Concorso DDG 1546/2018.
Alla luce degli indetti Concorsi, l'appellante sostiene che alcuna responsabilità sia imputabile al , il quale ha offerto alla docente la possibilità di Parte_1 stabilizzare la propria posizione lavorativa così come previsto dalle disposizioni nazionali e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Con un secondo motivo, svolto in via subordinata, deduce che la ricorrente in primo grado non aveva provato quali chances lavorative avrebbe perduto e su tale presupposto chiede la riduzione del quantum stante la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 165/2001.
Rileva che la ricorrente era stata regolarmente retribuita per il lavoro prestato e che non aveva fornito alcuna prova dell'asserito ulteriore danno, che non può ritenersi presunto, ma deve essere rigorosamente provato nella sua esistenza e nel suo ammontare.
Nell'ottica del gravame evidenzia che il D.L. 131/2024 ha modificato il comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 prevedendo specifici criteri di liquidazione dell'indennità dovuta in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, indicati da un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mensilità.
Conclude quindi affermando che il danno in questione non può essere oggetto di una determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ma dovrà tenere conto anche delle previsioni di cui all'art. 1227, comma 2 c.c. quanto meno sotto il profilo della quantificazione del risarcimento – ove non si ritenga di applicare il comma 1 sull'interruzione del nesso di causalità materiale - in virtù di quanto allegato con il primo motivo di appello.
Su tali presupposti chiede alla CORTE in riforma della sentenza impugnata di respingere la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in primo grado e, in subordine, di ridurne l'ammontare a un importo inferiore alle 12 mensilità.
Con memoria depositata in data 07.11.2025 ha resistito CP_1
difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con
[...] condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
[4] All'udienza di discussione del 10.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Sulle questioni oggetto della controversia e segnatamente sugli effetti della reiterazione delle supplenze annuali del personale docente dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 la CORTE di CASSAZIONE si è recentemente pronunciata nei seguenti termini:
“6…. Questa Corte, nel ricostruire il quadro normativo interno relativo al sistema di reclutamento del personale scolastico a partire dalla legge n. 124/1999 (si vedano le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla n. 22552 alla n. 22557), ha evidenziato le significative modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma 113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131).
L'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015 ha in particolare previsto: “1. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, della legge n. 232/2016, il quale ha stabilito: “375. L'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”, è stata abrogata dall'art. 4 bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, il limite di durata
[5] complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015.
7. Nè' può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato.
Dall'art. 1 del d.l. n. 134/2009, convertito con legge n. 167 del 2009 e dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, già nel 2016 questa Corte aveva già tratto elementi che confortavano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) in termini di inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (si vedano le citate sentenze del 18 ottobre 2016).
Si è infatti chiarito che l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA.
D'altronde, proprio su tale premessa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 207 del 2013 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
Analoghe considerazioni valgono dunque per l'inapplicabilità del d.lgs. n. 81/2015, che ha abrogato il d.lgs. n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA.
Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994.
[6] Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo)
L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”.
La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: Per_1
«La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di
[7] questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n. 22552/2016 alla n. 22557/2016).
Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse.
Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in Per_1 cui si legge rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti.
Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.
All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro.
Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022), l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di
[8] concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore.
Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo.
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)” (Cass. n. 9049/2025).
Alla luce dei sopra richiamati principi, si rileva che le procedure concorsuali indette nel periodo nel quale la docente aveva stipulato contratti a termine non presentano le caratteristiche richieste dalla CORTE di CASSAZIONE ai fini della cancellazione dell'abuso, trattandosi, come correttamente rilevato da parte appellata di concorsi riservati a docenti in possesso del titolo di specializzazione didattica ai quali l'appellata, priva del titolo di specializzazione, non poteva partecipare.
Nello specifico i concorsi DDG 1546/2018 e PNRR 2576/2023 indicati dal prevedevano per i posti di sostegno specifico titolo di specializzazione Parte_1 del quale l'appellata è priva e il DGG 498/2020 aveva carattere rigorosamente selettivo così come dimostrato dal mancato superamento della prova scritta.
In relazione all'ultimo concorso citato al quale l'appellata ha partecipato, si osserva che la mera possibilità di partecipare a un concorso non sana l'abuso così come chiaramente affermato dalla CORTE di CASSAZIONE con l'ordinanza n. 36659/2022 secondo la quale “va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante”.
In sostanza, dunque, al fine di escludere che ricorra un'ipotesi di abusiva utilizzazione della contrattazione a termine non è sufficiente che il MINISTERO bandisca concorsi con cadenza triennale, ma è necessario che tali concorsi siano idonei a consentire “il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari”.
Dall'accertata abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024 discende il diritto di al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario. Controparte_1
[9] Anche il secondo motivo di gravame con il quale il chiede, in via Parte_1 subordinata, la riduzione dell'ammontare del risarcimento che ritiene eccessivo nel quantum non è meritevole di accoglimento.
Fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, occorre far riferimento ai criteri di cui all'art. l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 16.09.2024 n. 131 che così dispone: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'estensione temporale dell'abuso perpetratosi per 7 anni e in assenza di prova da parte della docente di aver subito un pregiudizio ulteriore, si reputa corretta la quantificazione operata dal TRIBUNALE.
Per le suesposte ragioni – dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta – la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
Le spese processuali anche del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/22 come da dispositivo in calce in complessivi euro 3.500,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Rilevato che per mero errore materiale nel dispositivo è stata disposta la distrazione delle spese di lite a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari che invece non era stata richiesta, come consentito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi sentenza n. 5894/2012) si procede a emendare tale errore materiale escludendo che le spese di lite vengano distratte a favore dei difensori dell'appellata.
Non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, trattandosi di impugnazione proposta da soggetto per il quale è prevista la prenotazione a debito ex art. 158 D.P.R. 115/2002.
[10]
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n.415/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARISIZIO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in Euro 3.500,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 10/12/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Giovanni Casella Francesca Beoni
[11]