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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 414/24 R.G.A.C., posta in decisione, posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 12
febbraio 2025; promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Mons. Domenico Orlando n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
opponente;
contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Filocomo n. 64 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Paolo Marletta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO.
pagina 1 di 4 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 12.1.2024 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso l'atto di precetto per rilascio notificato in data CP_1
17.12.2023 sull base della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1891/2015 in relazione agli immobili siti in Catania Via Di Prima nn. 32/34/36 meglio descritti in atti.
Esponeva di possedere gli immobili in questione almeno dal 1986. Rilevava che l'opposta aveva acquistato gli immobili con atto in Notaio del 17.4.2023 da potere di erede Per_1 Persona_2
di , senza che però questa fosse mai stata proprietaria degli immobili. Persona_3
Rilevava che in data 1.8.2023 aveva notificato atto di citazione per usucapione alla CP_1
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni dell'opponente.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo aziomnato, all'udienza del
12.2.2025 – previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza - la causa veniva posta in decisione.
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E' assolutamente pacifico in giurisprudenza che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito,
precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III,
18/04/2006, n.8928; Cass. civ., Sez. III, 06/07/2001, n.9205; Cass. civ., Sez. lavoro, 23/03/1999,
n.2742; Trib. Catania, 16/02/2005).
pagina 2 di 4 Nella specie è del tutto evidente che parte opponente ha sollevato contestazione su questioni attinenti al merito della titolarità dei beni oggetto del precetto per rilascio in capo alla opposta, non certamente successive alla formazione del titolo, e come tali da fare valere esclusivamente nel giudizio già intercorso con la dante causa della dante causa della (definito con la sentenza 1891/2015 CP_1
della Corte di Appello di Catania) .
Peraltro, nella specie detta sentenza posta a base del precetto è divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza dell'ordinanza del 26.11.2019 della Corte di Cassazione (in atti).
L'autorità di giudicato - come assolutamente pacifico - copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse, in un successivo giudizio, tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia (Cass., 7 aprile
2000, n. 4426; Cass. civ., Sez. III, 14/01/2002, n.349).
Il principio cosiddetto del "dedotto e deducibile", in particolare, in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia.
Deve ritenersi, quindi, precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass., 14
novembre 2000, n. 14747, sempre nel senso che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), Cass., 14 gennaio 2000, n. 375, nonché
Cass., 2 settembre 2000, n. 11520, tra le tantissime).
Tanto premesso, è assolutamente evidente che nel presente giudizio non può più essere messa in discussione la titolarità dei beni in oggetto in capo alla dante causa ( ) della dante causa Persona_3
pagina 3 di 4 ( della odierna opposta. Persona_2
La sentenza della Corte di Appello ha chiaramente affermato (pag. 8) che “non essendo mai stata contestata la proprietà del bene iure successionis in capo alla , la quale ha comunque prodotto il Per_3
titolo legittimante (testamento olografo), l'azione principale di rivendica appare fondata e va accolta”.
Per l'effetto la Corte di Appello ha condannato l'odierno opponente all'immediata restituzione dei locali oggetto del precetto. Tali statuizioni sono state confermate (e corroborate da ampia motivazione)
dalla Corte di Cassazione. Non vi è quindi più spazio alcuno per mettere in discussione la proprietà in capo alla dante causa della e per l'effetto del legittimo diritto di proprietà in capo alla stessa. CP_1
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 5000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 14 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 414/24 R.G.A.C., posta in decisione, posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 12
febbraio 2025; promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Mons. Domenico Orlando n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
opponente;
contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Filocomo n. 64 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Paolo Marletta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO.
pagina 1 di 4 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 12.1.2024 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso l'atto di precetto per rilascio notificato in data CP_1
17.12.2023 sull base della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1891/2015 in relazione agli immobili siti in Catania Via Di Prima nn. 32/34/36 meglio descritti in atti.
Esponeva di possedere gli immobili in questione almeno dal 1986. Rilevava che l'opposta aveva acquistato gli immobili con atto in Notaio del 17.4.2023 da potere di erede Per_1 Persona_2
di , senza che però questa fosse mai stata proprietaria degli immobili. Persona_3
Rilevava che in data 1.8.2023 aveva notificato atto di citazione per usucapione alla CP_1
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni dell'opponente.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo aziomnato, all'udienza del
12.2.2025 – previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza - la causa veniva posta in decisione.
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E' assolutamente pacifico in giurisprudenza che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito,
precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III,
18/04/2006, n.8928; Cass. civ., Sez. III, 06/07/2001, n.9205; Cass. civ., Sez. lavoro, 23/03/1999,
n.2742; Trib. Catania, 16/02/2005).
pagina 2 di 4 Nella specie è del tutto evidente che parte opponente ha sollevato contestazione su questioni attinenti al merito della titolarità dei beni oggetto del precetto per rilascio in capo alla opposta, non certamente successive alla formazione del titolo, e come tali da fare valere esclusivamente nel giudizio già intercorso con la dante causa della dante causa della (definito con la sentenza 1891/2015 CP_1
della Corte di Appello di Catania) .
Peraltro, nella specie detta sentenza posta a base del precetto è divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza dell'ordinanza del 26.11.2019 della Corte di Cassazione (in atti).
L'autorità di giudicato - come assolutamente pacifico - copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse, in un successivo giudizio, tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia (Cass., 7 aprile
2000, n. 4426; Cass. civ., Sez. III, 14/01/2002, n.349).
Il principio cosiddetto del "dedotto e deducibile", in particolare, in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia.
Deve ritenersi, quindi, precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass., 14
novembre 2000, n. 14747, sempre nel senso che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), Cass., 14 gennaio 2000, n. 375, nonché
Cass., 2 settembre 2000, n. 11520, tra le tantissime).
Tanto premesso, è assolutamente evidente che nel presente giudizio non può più essere messa in discussione la titolarità dei beni in oggetto in capo alla dante causa ( ) della dante causa Persona_3
pagina 3 di 4 ( della odierna opposta. Persona_2
La sentenza della Corte di Appello ha chiaramente affermato (pag. 8) che “non essendo mai stata contestata la proprietà del bene iure successionis in capo alla , la quale ha comunque prodotto il Per_3
titolo legittimante (testamento olografo), l'azione principale di rivendica appare fondata e va accolta”.
Per l'effetto la Corte di Appello ha condannato l'odierno opponente all'immediata restituzione dei locali oggetto del precetto. Tali statuizioni sono state confermate (e corroborate da ampia motivazione)
dalla Corte di Cassazione. Non vi è quindi più spazio alcuno per mettere in discussione la proprietà in capo alla dante causa della e per l'effetto del legittimo diritto di proprietà in capo alla stessa. CP_1
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 5000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 14 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4