Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6205 dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Caiazza
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Matacera;
Controparte_1 C.F._2
con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero
OSSERVA E RILEVA
con ricorso depositato in data 4.12.2024, premesso di aver contratto in data 09.06.2006 Parte_1 con matrimonio concordatario dalla cui unione nasceva il figlio in data Controparte_1 Persona_1
23.11.2009, deduceva che con sentenza n. 1138/2020 pubblicata il 29.9.2020, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- “1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Controparte_1
3) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento privilegiato presso il Persona_1 domicilio del padre nella casa di Settingiano, Via Vittorio Emanuele III, n.20 e con residenza in Tiriolo, unitamente al padre, in Via della Piazza n.12/14;
4) il minore verrà iscritto e frequenterà la Scuola media presso l'Istituto comprensivo "Giuseppe Guzzo", in
Tiriolo, ove il padre ha fatto in gennaio la preiscrizione. Al riguardo il padre è autorizzato a completare la procedura di iscrizione di alla prima media alla fine dell'attuale anno scolastico e quindi del Persona_1 percorso di scuola elementare. Laddove fosse necessaria anche la firma della madre, la sig.ra si Pt_1 obbliga a procedere in tal senso;
5) la sig.ra eserciterà il diritto di visita del figlio con le seguenti modalità: a settimane Pt_1 Persona_1 alterne il bambino stará con la madre una volta dal Mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 9 laddove non vi fosse scuola) alle ore 20 della sera della domenica successiva e l'altra volta (dopo il periodo di rientro del minore presso il padre) dal martedì (o dalle ore 9 laddove non vi fosse scuola) all'uscita di scuola sino alle ore 20 della domenica successiva. In tale periodo la madre provvederà ai bisogni del minore compreso l'onere di portare e riprendere il bambino da Scuola a Tiriolo. Il padre dichiara di essere disponibile - laddove la madre abbia problemi per riportare presso la sua casa di Settingiano Persona_1 alla fine del periodo in cui tiene il bambino con sé - ad incontrarsi presso il Centro commerciale di Maida per riprendere il minore, concordando orario e luogo specifico;
- 6) In caso di malattia del bambino per più giorni, si stabilisce che il bambino resterà presso il genitore con cui era quando la malattia è insorta, fermo restando il diritto dell'altro genitore di fare visita al bambino e la facoltà di trattenersi con lui se l'altro genitore avesse la necessità di spostarsi;
- 7) nel periodo estivo, ricompreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto, il figlio trascorrerà, nel mese di luglio 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
analogamente avverrà per il mese di agosto. Resta intesa la possibilità di prevedere una diversa suddivisione del periodo complessivi trenta giorni) che il bambino trascorrerà con ciascun genitore nei due mesi estivi, da concordare di anno in anno, mediante comunicazione scritta (a mezzo WathsApp, sms, email, fax, pec, raccomandata a.r., etc.) da far pervenire al destinatario con un anticipo di almeno trenta (30) giorni, anche in funzione del piano ferie lavorative;
- 8) durante le Festività Natalizie, ad anni alterni, il figlio starà dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore
17:00 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 17:00 del 30 dicembre alle ore 17:00 del successivo 6 gennaio con l'altro; durante le Feste Pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua con uno e il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, restando salva, per ciascuna Festa, la possibilità di soluzioni diverse da concordare di anno in anno;
- 9) la sig.ra verserà al a titolo di contributo di mantenimento del figlio, la somma di Euro Pt_1 CP_1
100 mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico da effettuarsi entro giorno 5 di ciascun mese;
- 10) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, in modo preventivo tempestivamente, gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio starà con ognuno di loro;
essi dovranno, inoltre, preventivamente comunicare eventuali spostamenti del minore per più giorni. Il minore non potrà cambiare provincia di residenza o dimora se non a seguito di accordo scritto tra i genitori.
- 11) in ordine alle spese straordinarie i coniugi richiamano, con le integrazioni di cui al presente accordo, le Linee Guida approvate con Protocollo del 16 maggio 2019 dal Tribunale di Catanzaro e dall'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
- 12) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggiore interesse, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa) ed alla salute del minore, tenuto conto, in ogni caso della sua libertà di coscienza, della sua capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, ciascuno relativamente al periodo in cui tratterrà il minore presso di sé; i coniugi, sin da ora prestano il loro reciproco consenso all'espatrio, nonché all'eventuale rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- 13) i sigg.ri e concordano che nessun contributo economico sarà versato da un coniuge a CP_1 Pt_1 favore dell'altro, dichiarandosi essi autosufficienti.
Ciò premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di cui ai nn. 3, 4, 5 e 9 della predetta Parte_1 sentenza nei termini di seguito indicati:
- 1) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento privilegiato presso il Persona_1 domicilio della madre in Platania Via San Michele n. 3;
2) il minore continuerà a frequentare l'Istituto Professionale “Luigi “Einaudi”, di Lamezia Terme dove è già iscritto al primo anno scolastico;
- 3) il signor eserciterà il diritto di visita del figlio con le seguenti modalità: Controparte_1 Persona_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, starà con il padre due pomeriggi a settimana, Persona_1 martedì e giovedì, dall'uscita della scuola, sino alle 20,00.
A settimane alterne, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, starà con il padre dalle Persona_1 ore 10.00 del sabato, fino alle 20 di domenica. In tali periodi il padre provvederà ai bisogni del minore;
- 4) In entrambi i casi, il signor dovrà prelevare il figlio da scuola o da casa della madre e poi CP_1 riaccompagnarlo. - 5) il signor verserà alla SI , a titolo di contributo di mantenimento del figlio, la CP_1 Pt_1 somma di Euro 350,00 mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico da effettuarsi entro giorno 5 di ciascun mese;
- 6) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI . Parte_1
Si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento parziale delle richieste di parte ricorrente, Controparte_1 nei seguenti termini:
1) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il domicilio della Persona_1 madre in Platania Via San Michele n. 3;
2) il minore continuerà a frequentare l'Istituto Professionale "Luigi "Einaudi", di Lamezia Terme dove è già iscritto al primo anno scolastico;
3) il signor eserciterà il diritto di visita del figlio con le seguenti modalità: Controparte_1 Persona_1 [...]
starà con il padre due pomeriggi consecutivi a settimana, con pernottamento presso il padre R_ dall'uscita della scuola sino alle 20,00. A settimane alterne, starà con il padre dalle ore 10.00 Persona_1 del sabato fino alle 20 di domenica;
4) In entrambi i casi, il signor avrà cura di prelevare il figlio da scuola o da casa della madre e poi CP_1 riaccompagnarlo, salvo la disponibilità della sig.ra di dividersi i viaggi di andata e/o ritorno, in Pt_1 virtù delle condizioni di salute del sig. CP_1
5) il signor verserà alla SI , a titolo di contributo di mantenimento del figlio, la somma CP_1 Pt_1 di Euro 200,00 mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico da effettuarsi entro giorno 5 di ciascun mese;
6) L'assegno unico sarà percepito al 50% tra i coniugi separati.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo a modifica delle condizioni di separazione, nei termini di seguito indicati:
1) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il domicilio della Persona_1 madre in Platania Via San Michele n. 3;
2) il minore continuerà a frequentare l'Istituto Professionale "Luigi "Einaudi", di Lamezia Terme dove è già iscritto al primo anno scolastico;
3) il signor eserciterà il diritto di visita del figlio con le seguenti modalità: Controparte_1 Persona_1 [...]
starà con il padre il giovedì, dall'uscita della scuola e fino alle 20.00, con facoltà del figlio di R_ pernottare presso l'abitazione del padre, qualora lo desideri. A settimane alterne, starà con il Persona_1 padre dal sabato dalle h. 10.00 alla domenica alle h. 20,00 con pernottamento presso l'abitazione del padre.
In tali periodi il padre provvederà ai bisogni del minore.
4) In entrambi i casi, il signor avrà cura di prelevare il figlio da scuola o da casa della madre e poi CP_1 riaccompagnarlo, salvo la disponibilità della sig.ra di dividersi i viaggi di andata e/o ritorno. Pt_1
5) il signor verserà alla SI , a titolo di contributo di mantenimento del figlio, a partire CP_1 Pt_1 dal mese di febbraio 2025, la somma di Euro 250,00 mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico da effettuarsi entro la fine di ciascun mese sul conto corrente intestato alla SI , IBAN Parte_1
[...].
6) L'assegno unico sarà percepito al 50% tra i coniugi separati.
7) Rimangono invariate le condizioni di cui alla sentenza n. 1138/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro e pubblicata il 29.09.2020, contrassegnate dai nn. 1-2-6-7-8-10-11-12 e 13.
All'udienza del 12.03.2025 le parti comparivano personalmente e confermavano il raggiunto accordo.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizi one collegiale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1138/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro e pubblicata il
29.09.2020, che per il resto conferma, così provvede:
1) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il domicilio della Persona_1 madre in Platania Via San Michele n. 3;
2) il minore continuerà a frequentare l'Istituto Professionale "Luigi "Einaudi", di Lamezia Terme dove è già iscritto al primo anno scolastico;
3) il signor eserciterà il diritto di visita del figlio con le seguenti modalità: Controparte_1 Persona_1 [...]
starà con il padre il giovedì, dall'uscita della scuola e fino alle 20.00, con facoltà del figlio di R_ pernottare presso l'abitazione del padre, qualora lo desideri. A settimane alterne, starà con il Persona_1 padre dal sabato dalle h. 10.00 alla domenica alle h. 20,00 con pernottamento presso l'abitazione del padre.
In tali periodi il padre provvederà ai bisogni del minore. 4) In entrambi i casi, il signor avrà cura di prelevare il figlio da scuola o da casa della madre e poi CP_1 riaccompagnarlo, salvo la disponibilità della sig.ra di dividersi i viaggi di andata e/o ritorno. Pt_1
5) il signor verserà alla SI , a titolo di contributo di mantenimento del figlio, a partire CP_1 Pt_1 dal mese di febbraio 2025, la somma di Euro 250,00 mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico da effettuarsi entro la fine di ciascun mese sul conto corrente intestato alla SI , IBAN Parte_1
[...].
6) L'assegno unico sarà percepito al 50% tra i coniugi separati.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 12.03.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo