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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Antonio Picardi;
provvedendo sul ricorso iscritto a ruolo al n. 2018/2024 R.G. in data 13.05.2024, cui è stato riunito il ricorso iscritto a ruolo al n. 2515/2024 R.G. in data 13.06.2024 entrambi proposti da
, del Foro di Padova, con studio legale in Padova, Via Sografi n. 15D, c.f. Parte_1 Cont
, in qualità di ex difensore d'ufficio di , nato il [...] in C.F._1 Persona_1
Tunisia, irreperibile, imputato nel proc. pen. n. 2427/2012 R.G.N.R. e n. 566/2013 RG Trib.. ricorrente nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia resistente contumace
In punto: impugnazione liquidazione compensi difensore d'ufficio ai sensi degli artt. 170 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e 15 D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150.
Causa riservata in decisione all'udienza del 26 settembre 2024 sulle seguenti conclusioni precisate da parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, previa revoca di uno dei provvedimenti opposti ed in parziale riforma dell'altro:
1 1) liquidare, in favore del sottoscritto difensore la somma complessiva pari ad euro 1.164,00 oltre spese generali, iva e cap per i compensi delle fasi di studio, istruttoria e decisoria, così come determinate nelle narrative dei ricorsi;
2) con totale rifusione delle spese e dei compensi della presente procedura di opposizione, avuto riguardo al tariffario di cui al D.M. 147/22, come da nota spese allegata, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia.”. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'Avv. , del Foro di Padova, con due ricorsi di analogo contenuto ai sensi degli artt. 170 Parte_1
DPR 30 maggio 2002 n. 115 e 15 D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150, iscritti a ruolo alle date rispettivamente del 13.05.2024 e 13.06.2024, successivamente riuniti, ha impugnato, chiedendone la riforma parziale, due decreti emessi dal Tribunale di Vicenza, Sezione Penale, in composizione collegiale, aventi data rispettivamente 25.03.2024 e 09.05.2024, di liquidazione del compenso per l'attività di difensore d'ufficio dalla medesima Avv. svolta a favore di tale (in Pt_1 Persona_2 epigrafe generalizzato), imputato nel proc. pen. n. 566/2013 RG Dib., irreperibile.
Col primo decreto era stato liquidato il compenso nella somma di € 600,00 e col secondo di € 960,00, oltre in ogni caso al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Entrambi i ricorsi si incentrano essenzialmente sui medesimi due motivi.
L'Avv. in fatto premette: Pt_1
- di essere stata nominata difensore d'ufficio in data 23 ottobre 2014 del detto imputato, dichiarato latitante nel 2012;
- di aver presenziato in tale veste a 12 (dodici) udienze, dal 16 aprile 2014 (con apertura del dibattimento e richieste istruttorie) al 6 febbraio 2023;
- che, non avendo l'imputato mai avuto conoscenza del procedimento, all'ultima udienza del 6 febbraio
2023 è stata emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.;
- che non potendo il difensore d'ufficio rintracciare il cliente, irreperibile, aveva chiesto, completata la prestazione professionale, la liquidazione degli importi previsti dal c.d. Protocollo per il Tribunale
Collegiale, Ipotesi Base B, per tutte le tre fasi (di studio, dibattimento e decisionale) ai sensi del DPR
n. 115/2022.
Trattandosi di decreti aventi ad oggetto la medesima liquidazione, la ricorrente ha chiesto la riunione dei due ricorsi (disposta, cfr. infra, dal Tribunale civile) ed il riconoscimento alla stessa della somma complessiva di € 1.164,00 per le fasi di studio, istruttoria e decisoria, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
3 I due ricorsi, originariamente assegnati a diversi giudici, per disposizione del Presidente di Sezione ff. sono stati riuniti per connessione.
Due sono in sintesi i motivi di opposizione:
1) l'errata liquidazione dei compensi sulla base del tariffario di cui al D.M. n. 55 del 2014, essendosi la prestazione esaurita successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in violazione dell'art. 7 di tale ultimo decreto, in guisa che, applicate le nuove tariffe al minimo, gli importi dovuti sarebbero di: fase studio € 237,00 fase introduttiva € 378,00, aumentata al 50% € 567,00 fase decisoria € 709,00 per un totale pari ad € 1.513,00, che ridotto di un terzo risulterebbe pari ad € 1.008,67, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA;
2) l'erronea esclusione della liquidazione per la fase istruttoria o dibattimentale, con violazione dell'art. 12, n. 3, lettera c), del D.M. n. 55 del 2014, di modo che avrebbe dovuto essere liquidata, in luogo della fase introduttiva, la fase istruttoria, per l'importo di € 800,00, immutate le altre due fasi con relativi compensi, per un totale pari ad € 1.746,00, che ridotto di un terzo risulterebbe pari ad €
1.164,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
All'udienza 26 settembre 2024, alla quale, non essendosi costituito, è stata dichiarata la contumacia del (rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_4
Venezia, a cui il ricorso-decreto è stato notificato), la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come da epigrafe dalla ricorrente.
4 Quanto sopra brevemente premesso e rappresentato, va in primo luogo rilevato che, ratione temporis
(epoca di iscrizione a ruolo), deve applicarsi (come da istanza sottesa ai due ricorsi) il modulo procedimentale di cui al rito semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), del
D. L.vo 10 ottobre 2022 n. 149.
Va altresì rilevato che i decreti emessi consistono evidentemente in un'erronea duplicazione, con il secondo (quello emesso in data 09.05.2024) avente ovviamente attitudine ad assorbire il primo decreto (quello emesso in data 25.03.2024).
Tanto puntualizzato, si reputa che esclusivamente il primo motivo di opposizione (sopra rubricato sub
1) sia meritevole di accoglimento.
L'ultima attività cui ha partecipato il difensore d'ufficio può individuarsi nell'udienza del 6 febbraio
2023, allorquando, acquisite le conclusioni (conformi) delle parti (pubblico ministero e difensore d'ufficio), veniva pronunziata nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p..
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (ordinanza n. 33482 del 25-10 / 14-11-
2022, richiamata da parte ricorrente), alla liquidazione si deve procedere secondo le tariffe aggiornate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, l'art. 6 del citato DM disponendo che dette tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, entrata in vigore che, secondo il successivo art. 7 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'8 ottobre 2022), decorre dal 23 ottobre 2022.
Quando il difensore d'ufficio allora completava la propria prestazione professionale, ossia all'udienza del 6 febbraio 2023, erano già entrate in vigore le “nuove” tariffe, che andavano applicate per remunerare l'intera attività, anche pregressa.
Non può invece trovare condivisione il secondo motivo di “gravame” avverso il decreto di liquidazione.
5 La ricorrente non ha invero documentato la partecipazione ad alcuna attività di istruttoria dibattimentale in senso proprio ed effettivo ma solo alla fase introduttiva, con richiesta delle prove, peraltro dal lato del difensore poco più che “formale”, essendosi limitato a richiedere il controesame rispetto ai testimoni della lista testi del pubblico ministero.
La liquidazione del Collegio penale, modulata sull'importo per la fase introduttiva previsto dal protocollo, aumentato del 50% in ragione del numero di udienze, risulta pertanto (salvo l'aspetto quantitativo da adattare ratione temporis alle “nuove” tariffe ex D.M. n. 147/2022) corretta e congrua, anche al fine di evitare un'eccedenza di liquidazione della fase dibattimentale irragionevole e non giustificata rispetto al tipo di attività (veramente modesta) realmente espletata in quella fase.
In conclusione, assorbiti in uno i due decreti, la liquidazione deve essere parzialmente riformata, aumentandola ad un totale di € 1.513,00, ridotto di un terzo, pari quindi ad € 1.008,67, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
Nulla da ultimo va disposto quanto alle spese processuali, di cui la ricorrente pur ha chiesto la rifusione (per l'ingente importo di € 1.704,00 oltre ad accessori di legge): il giudizio è esente da contributo unificato e da qualsivoglia spesa;
l'opposizione si risolve nel “recupero” di una somma assolutamente esigua (meno di 50,00 euro); uno dei motivi, per di più quello principale, è stato rigettato.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale riforma dei due decreti di liquidazione opposti, previa declaratoria che il secondo decreto di liquidazione in data 09.05.2024 assorbiva il precedente decreto in data 25.03.2024, ed in parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei motivi di opposizione, ridetermina il compenso a favore dell'Avv. , in qualità di ex difensore d'ufficio di Parte_1 Persona_2
(irreperibile, imputato nel proc. pen. n. 2427/2012 R.G.N.R. e n. 566/2013 RG Trib.), nell'importo
6 totale, già ridotto di un terzo, pari ad € 1.008,67, oltre a spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA, se dovute, come per Legge;
II) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 12 maggio 2025
Il GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
7
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Antonio Picardi;
provvedendo sul ricorso iscritto a ruolo al n. 2018/2024 R.G. in data 13.05.2024, cui è stato riunito il ricorso iscritto a ruolo al n. 2515/2024 R.G. in data 13.06.2024 entrambi proposti da
, del Foro di Padova, con studio legale in Padova, Via Sografi n. 15D, c.f. Parte_1 Cont
, in qualità di ex difensore d'ufficio di , nato il [...] in C.F._1 Persona_1
Tunisia, irreperibile, imputato nel proc. pen. n. 2427/2012 R.G.N.R. e n. 566/2013 RG Trib.. ricorrente nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia resistente contumace
In punto: impugnazione liquidazione compensi difensore d'ufficio ai sensi degli artt. 170 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e 15 D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150.
Causa riservata in decisione all'udienza del 26 settembre 2024 sulle seguenti conclusioni precisate da parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, previa revoca di uno dei provvedimenti opposti ed in parziale riforma dell'altro:
1 1) liquidare, in favore del sottoscritto difensore la somma complessiva pari ad euro 1.164,00 oltre spese generali, iva e cap per i compensi delle fasi di studio, istruttoria e decisoria, così come determinate nelle narrative dei ricorsi;
2) con totale rifusione delle spese e dei compensi della presente procedura di opposizione, avuto riguardo al tariffario di cui al D.M. 147/22, come da nota spese allegata, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia.”. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'Avv. , del Foro di Padova, con due ricorsi di analogo contenuto ai sensi degli artt. 170 Parte_1
DPR 30 maggio 2002 n. 115 e 15 D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150, iscritti a ruolo alle date rispettivamente del 13.05.2024 e 13.06.2024, successivamente riuniti, ha impugnato, chiedendone la riforma parziale, due decreti emessi dal Tribunale di Vicenza, Sezione Penale, in composizione collegiale, aventi data rispettivamente 25.03.2024 e 09.05.2024, di liquidazione del compenso per l'attività di difensore d'ufficio dalla medesima Avv. svolta a favore di tale (in Pt_1 Persona_2 epigrafe generalizzato), imputato nel proc. pen. n. 566/2013 RG Dib., irreperibile.
Col primo decreto era stato liquidato il compenso nella somma di € 600,00 e col secondo di € 960,00, oltre in ogni caso al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Entrambi i ricorsi si incentrano essenzialmente sui medesimi due motivi.
L'Avv. in fatto premette: Pt_1
- di essere stata nominata difensore d'ufficio in data 23 ottobre 2014 del detto imputato, dichiarato latitante nel 2012;
- di aver presenziato in tale veste a 12 (dodici) udienze, dal 16 aprile 2014 (con apertura del dibattimento e richieste istruttorie) al 6 febbraio 2023;
- che, non avendo l'imputato mai avuto conoscenza del procedimento, all'ultima udienza del 6 febbraio
2023 è stata emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.;
- che non potendo il difensore d'ufficio rintracciare il cliente, irreperibile, aveva chiesto, completata la prestazione professionale, la liquidazione degli importi previsti dal c.d. Protocollo per il Tribunale
Collegiale, Ipotesi Base B, per tutte le tre fasi (di studio, dibattimento e decisionale) ai sensi del DPR
n. 115/2022.
Trattandosi di decreti aventi ad oggetto la medesima liquidazione, la ricorrente ha chiesto la riunione dei due ricorsi (disposta, cfr. infra, dal Tribunale civile) ed il riconoscimento alla stessa della somma complessiva di € 1.164,00 per le fasi di studio, istruttoria e decisoria, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
3 I due ricorsi, originariamente assegnati a diversi giudici, per disposizione del Presidente di Sezione ff. sono stati riuniti per connessione.
Due sono in sintesi i motivi di opposizione:
1) l'errata liquidazione dei compensi sulla base del tariffario di cui al D.M. n. 55 del 2014, essendosi la prestazione esaurita successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in violazione dell'art. 7 di tale ultimo decreto, in guisa che, applicate le nuove tariffe al minimo, gli importi dovuti sarebbero di: fase studio € 237,00 fase introduttiva € 378,00, aumentata al 50% € 567,00 fase decisoria € 709,00 per un totale pari ad € 1.513,00, che ridotto di un terzo risulterebbe pari ad € 1.008,67, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA;
2) l'erronea esclusione della liquidazione per la fase istruttoria o dibattimentale, con violazione dell'art. 12, n. 3, lettera c), del D.M. n. 55 del 2014, di modo che avrebbe dovuto essere liquidata, in luogo della fase introduttiva, la fase istruttoria, per l'importo di € 800,00, immutate le altre due fasi con relativi compensi, per un totale pari ad € 1.746,00, che ridotto di un terzo risulterebbe pari ad €
1.164,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
All'udienza 26 settembre 2024, alla quale, non essendosi costituito, è stata dichiarata la contumacia del (rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_4
Venezia, a cui il ricorso-decreto è stato notificato), la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come da epigrafe dalla ricorrente.
4 Quanto sopra brevemente premesso e rappresentato, va in primo luogo rilevato che, ratione temporis
(epoca di iscrizione a ruolo), deve applicarsi (come da istanza sottesa ai due ricorsi) il modulo procedimentale di cui al rito semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), del
D. L.vo 10 ottobre 2022 n. 149.
Va altresì rilevato che i decreti emessi consistono evidentemente in un'erronea duplicazione, con il secondo (quello emesso in data 09.05.2024) avente ovviamente attitudine ad assorbire il primo decreto (quello emesso in data 25.03.2024).
Tanto puntualizzato, si reputa che esclusivamente il primo motivo di opposizione (sopra rubricato sub
1) sia meritevole di accoglimento.
L'ultima attività cui ha partecipato il difensore d'ufficio può individuarsi nell'udienza del 6 febbraio
2023, allorquando, acquisite le conclusioni (conformi) delle parti (pubblico ministero e difensore d'ufficio), veniva pronunziata nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p..
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (ordinanza n. 33482 del 25-10 / 14-11-
2022, richiamata da parte ricorrente), alla liquidazione si deve procedere secondo le tariffe aggiornate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, l'art. 6 del citato DM disponendo che dette tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, entrata in vigore che, secondo il successivo art. 7 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'8 ottobre 2022), decorre dal 23 ottobre 2022.
Quando il difensore d'ufficio allora completava la propria prestazione professionale, ossia all'udienza del 6 febbraio 2023, erano già entrate in vigore le “nuove” tariffe, che andavano applicate per remunerare l'intera attività, anche pregressa.
Non può invece trovare condivisione il secondo motivo di “gravame” avverso il decreto di liquidazione.
5 La ricorrente non ha invero documentato la partecipazione ad alcuna attività di istruttoria dibattimentale in senso proprio ed effettivo ma solo alla fase introduttiva, con richiesta delle prove, peraltro dal lato del difensore poco più che “formale”, essendosi limitato a richiedere il controesame rispetto ai testimoni della lista testi del pubblico ministero.
La liquidazione del Collegio penale, modulata sull'importo per la fase introduttiva previsto dal protocollo, aumentato del 50% in ragione del numero di udienze, risulta pertanto (salvo l'aspetto quantitativo da adattare ratione temporis alle “nuove” tariffe ex D.M. n. 147/2022) corretta e congrua, anche al fine di evitare un'eccedenza di liquidazione della fase dibattimentale irragionevole e non giustificata rispetto al tipo di attività (veramente modesta) realmente espletata in quella fase.
In conclusione, assorbiti in uno i due decreti, la liquidazione deve essere parzialmente riformata, aumentandola ad un totale di € 1.513,00, ridotto di un terzo, pari quindi ad € 1.008,67, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
Nulla da ultimo va disposto quanto alle spese processuali, di cui la ricorrente pur ha chiesto la rifusione (per l'ingente importo di € 1.704,00 oltre ad accessori di legge): il giudizio è esente da contributo unificato e da qualsivoglia spesa;
l'opposizione si risolve nel “recupero” di una somma assolutamente esigua (meno di 50,00 euro); uno dei motivi, per di più quello principale, è stato rigettato.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale riforma dei due decreti di liquidazione opposti, previa declaratoria che il secondo decreto di liquidazione in data 09.05.2024 assorbiva il precedente decreto in data 25.03.2024, ed in parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei motivi di opposizione, ridetermina il compenso a favore dell'Avv. , in qualità di ex difensore d'ufficio di Parte_1 Persona_2
(irreperibile, imputato nel proc. pen. n. 2427/2012 R.G.N.R. e n. 566/2013 RG Trib.), nell'importo
6 totale, già ridotto di un terzo, pari ad € 1.008,67, oltre a spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA, se dovute, come per Legge;
II) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 12 maggio 2025
Il GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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