Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2343/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/06/2025 ore 12:05
Presidente Relatore Dott. ON Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
CP_ Avv. PALAZZO VIRGINIO avv. Calderoni in
Appellato/i
Controparte_2
Avv. BUFFARDI EMILIANO avv. Sperati in sost
Avv. BORTONE MARIA LETIZIA
Parte_2
Avv. CARDINALE ANTONIO avv. Calderoni in sost
CP_3
Avv. AMBROSIO RACHELE avv. Martino in sost
IN PROPRIO E Controparte_4 Controparte_5
CP_ Avv. GIULIANI GIANNI avv. Baglioni in
- DECEDUTO Controparte_6
Avv. MAGLIOCCHETTI DANIELA
PE SU
CP_ Avv. PIETRICOLA LUCA avv. Carbone in
Controparte_7
Avv. SPAGNARDI MASSIMO avv. Zito in sost
- Controparte_8 CP_9 Controparte_6
Avv. GAGLIARDI RAFFAELE presente
Avv. MAGLIOZZI CLAUDIA presente
CP_ Avv. DRAGO ANTONIO avv. Gagliardi in
Controparte_11 CP_9 Controparte_6
Avv. DRAGO ANTONIO
***
Gli avvocati Carbone e Zito chiedono il rinnovo della ctu per le motivazioni già in atti.
L'avv. Calderoni chiede di poter discutere la causa.
L'avv. Sperati si oppone alle richiese di rinnovo della ctu e al deposito della documentazione di parte appellata, chiede di poter discutere la causa.
L'avv. Baglioni si associa alle richiese dell'avv. Sperati riportandosi ai propri atti difensivi
L'avv. Martino si riporta agli atti ed insiste per il rinnovo della ctu
Gli avvocati Gagliardi e Magliozzi si oppongono alla richiesta della ctu e si associano alla richiesta dell'avv. Sperati.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati:
dott. ON Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza dell' 11 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2343 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Palazzo Virginio (c.f. - pec: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita 294, giusta delega in atti;
- APPELLANTE - RESISTENTE -
e
(c.f. e p.i. ), in persona del suo procuratore Controparte_7 P.IVA_1 dott. (giusta procura per Notaio del 20 giugno 2013, Rep. N. 89370 Controparte_12 Per_1 racc. 17593 registrata in Monza), rappresentata e difesa dall'avv. Spagnardi Massimo (c.f.
– pec: in virtù di procura speciale alle liti in C.F._3 Email_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in , via A. Rosmini 12; CP_3
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE - RESISTENTE- e
, (c.f. ), in proprio e quale genitrice esercente la Controparte_2 C.F._4 potestà sulla minore (c.f. ), elettivamente domiciliata in Persona_2 C.F._5
Fondi, in Via San Bartolomeo, 49, presso lo studio dell'avvocato Maria Letizia Bortone, (c.f.
– pec: , che la rappresenta, e difende, C.F._6 Email_3 congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Buffardi Emiliano, (c.f.: – C.F._7 pec: , giusta procura speciale in atti;
Email_4
- APPELLATA – RESISTENTE-
e
, nato a [...], il [...], c.f.: , residente in [...]C.F._8
Terracina, Via Fischiere 34, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore CP_5
nata a [...], il [...], c.f.: rappresentato e difeso dall' Avv.
[...] C.F._5
Gianni Giuliani (C.F.: ) del foro di Roma, giusta delega in calce alla comparsa C.F._9 di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi
n. 51;
- APPELLATO – RESISTENTE-
e
(p.i. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, dr. , CP_3 P.IVA_2 CP_13 rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Ambrosio Rachele (c.f. C.F._10
– pec: usl.latina.it), con domicilio eletto presso lo stesso negli uffici Email_5 dell'Avvocatura nella sede dell'Ente in , Via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori, Torre CP_3
2G Girasoli ed ai fini del presente atto in Roma, Via Livorno 6, presso lo studio DS e Associati;
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE – RESISTENTE -
e
, nata a [...], il Controparte_8
26/10/1973, residente in [...], C.F.: , n.q. di C.F._11 coniuge ed erede del de cuius sig. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_6 che si allega da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Raffaele Gagliardi (C.F.: – PEC: C.F._12
del Foro di Milano e dall'Avv. Claudia Magliozzi (C.F.: Email_6
– PEC: del Foro di ed elettivamente C.F._13 Email_7 CP_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Gagliardi in Milano, via Macedonio Melloni, 8; - APPELLATA – RESISTENTE -
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_11 C.F._14 residente in [...] e , nata a [...]
Roma il 09.10.1963, codice fiscale residente in [...]
Da Vinci N. 14, rappresentati e difesi, in forza di procure su fogli separati, dall'avv. ON Drago,
Pec codice fiscale , fax Email_8 C.F._16
095.536543, con Studio in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 53;
- APPELLATI – RESISTENTI -
e
PE SU (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietricola Luca C.F._17
(c.f. - pec: in virtù di procura in atti ed C.F._18 Email_9 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Terracina, in Via del Porto n. 23;
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE – RESISTENTE -
e
, (c.f. – p.i. ), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._19 P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'avv. Cardinale ON (c.f. – pec: C.F._20
, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, Viale Email_10 dell'Umanesimo n. 9;
- APPELLATO – RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12/05/2020, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n.
594/2020, pubblicata in data 13/03/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7503/2014, promosso da e in proprio e in qualità di esercenti la Controparte_2 Controparte_4
responsabilità genitoriale di , nei confronti della , SU OC, Persona_2 CP_3
, nonché nei confronti dell'odierno appellante. Nel corso del Parte_2 Controparte_6
giudizio di primo grado è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_7
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato. “Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e Controparte_2 Controparte_4 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore convenivano Controparte_5 innanzi al Tribunale di Latina, l' , l'ostetrica SU Controparte_14
OC, il Dott. ed il Dott. perché accertata la di Parte_1 Parte_2 loro responsabilità (contrattuale e/o extracontrattuale), per i danni subiti dalla neonata in occasione del parto (paralisi del plesso brachiale destro, riconducibile ad una errata manovra ostetrica attuata durante l'espletamento del parto), avvenuto in data 1/08/12, presso l San Controparte_15
Giovanni Di Dio, dell e, per i danni subiti dai di lei genitori, occasionati dalle CP_16 conseguenze lesive del parto sulla piccola fossero condannati in solido o in via alternativa: a) CP_5 al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali ( biologico, alla vita di relazione, alla veste estetica, morale, esistenziale) subìti e subendi dalla piccola b) al risarcimento dei danni non CP_5 patrimoniali subìti dai di lei genitori, nonché c) al risarcimento dei danni patrimoniali subìti e subendi da e inerenti le spese mediche e le spese (di viaggio e Controparte_2 Controparte_4 soggiorno) per peregrinare in vari istituti di cura e riabilitativi già sostenute dagli stessi nell'interesse di e da sostenersi in futuro ed infine, d) al risarcimento dei danni patrimoniali subìti e subendi CP_5 da , giusta cessazione e chiusura ad ottobre 2014 della propria attività di Controparte_2 parrucchiera in Terracina, con la rivalutazione e gli interessi e con l'attribuzione al loro difensore delle spese di lite.
La Ausl di Latina, nel costituirsi in via preliminare sollevava l'eccezione inerente il parziale difetto di procura speciale rilasciata a margine dell'atto di citazione dagli attori “laddove nel suddetto mandato non risultano indicate le specifiche generalità delle parti, sicché da rendere impossibile identificare i conferenti” e per l'effetto, il difetto parziale di legittimazione processuale in capo al difensore degli attori, relativamente alla domanda introdotta per conto della minore Nel CP_5 merito, evidenziava l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea per carenza del nesso causale, nonché contestava le voci di danno richieste dalla controparte.
Si costituiva altresì SU OC (ostetrica), contestando la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, in particolare per essere stati presenti al parto sia il medico ginecologo che la pediatra e, comunque, la situazione sconsigliava un parto Controparte_6 Persona_3 cesareo;
in ogni caso, formulava la chiamata in causa della (nelle more del giudizio CP_17 divenuta con la quale era assicurata per la responsabilità civile verso terzi per i CP_18 danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa, per essere da questa tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attoria.
Il dott. nel costituirsi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, stante Parte_2 la sua estraneità ai fatti di causa, per aver rivestito la qualità di primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' sino alla data del 30/06/12; evidenziava la nullità, nei suoi Controparte_15 confronti del procedimento di mediazione, per essere stato evocato per la data del 27/06/14 ed aver ricevuto la relativa raccomandata solo successivamente;
formulava nei confronti degli attori in proprio e n.q. la domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, per aver subìto ingiustamente un processo pur essendo estraneo alla vicenda;
rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attoria e comunque chiamava in garanzia ex art. 106 cpc il dott. P_
, sull'assunto di essere stato quest'ultimo ad aver assistito al parto della ed in
[...] CP_2 subordine, formulava nei suoi confronti domanda riconvenzionale di manleva, in caso anche parziale di accoglimento della domanda attoria;
in estremo subordine, formulava domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di SU OC affinché quest'ultima, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attoria, venisse ritenuta responsabile per i danni arrecati alla neonata e venisse pertanto, condannata a tenerlo indenne dalle conseguenze sostanziali e processuali della lite.
Si costituiva anche il dott. che rilevava l'infondatezza in fatto ed in Parte_1 diritto della domanda attorea, evidenziando che nessun addebito poteva essere rivolto nei suoi confronti, poiché egli era il medico di turno il giorno del parto ma presente in sala parto, durante il travaglio della vi era il dott. e non lui, che era intervenuto soltanto dopo CP_2 Controparte_6
l'espulsione del feto per applicare i punti di sutura;
in ragione di tale assunto, formulava la richiesta di chiamata in causa del dott. per essere da questi manlevato in caso di accoglimento della P_ domanda attoria, nonché domanda riconvenzionale e di manleva nei confronti dell'ostetrica SU
OC per essere anche da quest'ultima manlevato in caso di accoglimento della domanda attoria.
Il dott. , chiamato in causa - giusta autorizzazione del Giudice - dal dott. Controparte_6 Pt_2
e dal dott. nel costituirsi eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per non essere Parte_1 mai stato presente in sala parto né prima, né durante, né dopo il parto della non essendo CP_2 mai stato chiesto l'intervento del ginecologo dalla ostetrica;
ascriveva la responsabilità per quanto accaduto alla neonata alla condotta di quest'ultima, SU OC. Chiedeva, in caso di soccombenza anche parziale, di essere tenuto indenne dalla , alle cui dipendenze CP_16
CP_1 lavorava, giusta polizza per responsabilità civile verso terzi n. 521/32/2732, stipulata dalla con la nonché spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dei dottori Controparte_19
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 derivanti dalla lesione alla propria immagine ed all'onorabilità professionale, per aver quest'ultimi, nel rappresentare una inesatta prospettazione dei fatti, chiamatolo in garanzia ed in manleva, in codesto giudizio.
La (divenuta nelle more del giudizio , chiamata in causa - giusta CP_17 CP_18 autorizzazione del giudice - dall'ostetrica SU Peroco (per essere da tale ente assicurativo garantita e manlevata, giusta polizza per responsabilità civile verso terzi con la stessa sottoscritta), nel costituirsi chiedeva accertarsi la decadenza dalla garanzia assicurativa ex art 1915, da parte della sig.ra OC, l'operatività della garanzia RCT a II rischio e la limitazione della garanzia al massimale di polizza;
nel merito contestava che i fatti fossero addebitabili a responsabilità alcuna dell'assicurata.
Costituitosi il contraddittorio, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI cpc, disposta ed espletata la consulenza tecnica ostetrica e medico legale ad opera della dott.ssa (dopo Per_4 diverse rinunce da parte di c.t.u. precedentemente nominati), escusso l'interrogatorio formale della convenuta OC SU, un teste di parte attrice e uno di parte convenuta autorizzata Parte_1 la difesa attorea (all'udienza del 08/11/18) al deposito di documentazione sopravvenuta sia medica che inerente le spese sostenute per la minore, alla udienza del 03/10/19, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2019 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) condanna in solido
[...]
, SU OC e a versare, Controparte_14 Parte_1
rispettivamente: 1) in favore di e nella qualità di genitori Controparte_2 Controparte_4 esercenti la potestà sulla minore a titolo di danno non patrimoniale da quest'ultima Controparte_5
subìto euro 235.147,5, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annuali dal 2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché euro 50.000,00 attuali;
a titolo di danno patrimoniale da quest'ultima subìto, euro 252.860,51; su tutte le somme suddette dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo;
2) in favore di e Controparte_2 [...]
in proprio, a titolo di danno non patrimoniale da essi subìto, rispettivamente, in euro CP_4
80.000,00 ed in euro 50.000,00 attuali;
a titolo di danni patrimoniali, per entrambi euro € 1.630,11, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annuali da quando le spese sono state sostenute sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché euro 6.000,00 attuali;
in favore di euro 300.000,00 attuali;
su tutte le somme suddette dovranno essere calcolati gli Controparte_2
interessi al tasso legale sino al saldo effettivo;
b) condanna a manlevare SU OC di quello che la stessa è stata Controparte_20
condannata a versare agli attori secondo il punto a) nei limiti del massimale pattuito, pari ad euro
517.000,00;
c) rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti di e, Parte_2 conseguentemente, ogni domanda subordinata di manleva/riconvenzionale proposta da quest'ultimo nei confronti di e di SU OC;
Controparte_6
d) dichiara inammissibile in quanto tardiva ogni domanda proposta dagli attori nei confronti di
; Controparte_6 e) rigetta le domande di manleva/riconvenzionale proposte da nei Parte_1
confronti di e di SU OC;
Controparte_6
f) rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da nei confronti degli attori Parte_2
ex art. 96 c.p.c.;
g) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da Controparte_6
nei confronti di e , nonché la domanda di manleva Parte_2 Parte_1
Cont proposta dal nei confronti della , alla luce del rigetto di ogni domanda nei suoi confronti;
P_
h) condanna in solido , SU OC e Controparte_14 [...]
(fermo sempre il limite del massimale) a rimborsare in favore di Parte_1 CP_2
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
[...] Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese ed € 21.387,00 per compensi, Controparte_5
oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
i) condanna in solido gli attori e in proprio e quali genitori Controparte_2 Controparte_4
esercenti la potestà sulla minore al rimborso delle spese processuali sopportate da Controparte_5
quantificate in euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come Parte_2
per legge;
l) condanna a rimborsare le spese di lite in favore di SU OC, Controparte_20
liquidate in euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 594/2020 del Tribunale civile di Latina, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di impugnazione, disattese ogni contraria eccezione e istanza, a) rigettare la domanda proposta nei confronti del Dott. siccome infondata;
b) in subordine, Parte_1
dichiarare la responsabilità dei convenuti SU OC e , dichiarando gli Controparte_6 stessi tenuti a prestare la garanzia per le somme che l'appellante dovesse essere condannato a pagare, con rimborso delle stesse;
c) in ulteriore subordine, procedere alla definizione dei rispettivi gradi di responsabilità, attribuendo al Dottor quello minimo. Con vittoria di spese del Parte_1 doppio grado”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_7 depositata in data 9/06/2020, ha resistito all'impugnazione e ha proposto appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, in riforma della sentenza n. 594/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in accoglimento dei motivi di appello di cui all'appello principale, nonché per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale: nel merito, in accoglimento integrale dei motivi di appello ivi indicati 1) accertare e dichiarare l'inadempimento, in capo all'assicurato OC SU, all'obbligo di avviso ex artt. 1913 e 1915 c.c. per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dalla garanzia assicurativa invocata in forza del dedotto rapporto contrattuale, con ogni conseguenza in ordine alla spiegata domanda di manleva, che andrà rigettata;
in subordine, ridurre la garanzia assicurativa ex art. 1915 II comma c.c. in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore; in ogni caso con condanna dell'assicurato alla rifusione delle spese di lite;
2) rigettare le domande tutte proposte da e in proprio e nella Controparte_2 Controparte_4
qualità di titolari della responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti di Controparte_5
OC SU, poiché infondate in fatto ed in diritto in punto di an debeatur ( motivo 2) oltre che infondate ed eccessive in punto di quantum debeatur (motivi 3,4,5,6,7); 3) in ogni caso condannare e in proprio e nella qualità di titolari della responsabilità Controparte_2 Controparte_4
genitoriale sulla minore alla restituzione in favore della HDI Assicurazioni s.p.a., Controparte_5
già , delle somme tutte che verranno, medio tempore, corrisposte in Controparte_7
esecuzione della impugnata sentenza, in tutto o nella misura eccedente quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede disporsi rinnovo della CTU per i motivi esposti sub 2)”.
§ 6. — Gli appellati e in proprio e nella qualità di Controparte_2 Controparte_4
esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore costituitisi con comparsa di Controparte_5 risposta depositata in data 30/07/2020, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “perché piaccia all'On.le Corte di Appello adita, rigettare l'istanza di sospensione avanzata dall'appellante principale e da quello incidentale, confermare la sentenza di primo grado impugnata e, per l'effetto, rigettare l'appello principale e quello incidentale proposti ex adverso, in quanto infondati in fatto ed in diritto. Vittoria di spese, competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio, di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.”
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_3
7/08/2020, ha resistito all'impugnazione e ha proposto appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza respinta:
- in via principale e nel merito, nonché in accoglimento dell'appello incidentale e/o di quello principale in parte qua, accertata la corretta e compiuta esecuzione delle prestazioni mediche nei confronti della Sig. e della minore CP_2 Controparte_5
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle stesse nonché del Sig. per tutti i motivi esposti;
Controparte_4
- ancora in via principale e nel merito, e pur sempre in accoglimento dell'appello incidentale e/o di quello principale in parte qua, disporre il rinnovo della c.t.u. medico- legale al fine della più idonea ricostruzione delle vicende di cui è causa in relazione alla documentazione clinica e non alle dichiarazioni della Sig. oggi parte appellata- in sede di operazioni peritali e nell'atto CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado;
- in via subordinata , nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello incidentale e di quello principale relativamente al merito della fattispecie giuridica inerente ovvero alla prestazione medica, riquantificare il danno biologico per la minore non sussistendo Controparte_5
nel caso di specie quei requisiti che consentano di riconoscere un danno nella misura del 30 %;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello incidentale e di quello principale relativamente al merito della fattispecie giuridica inerente ovvero alla prestazione medica, riformare la sentenza di primo grado in relazione alla riconosciuta perdita della capacità lavorativa specifica della minore Controparte_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del II grado di giudizio”.
§ 8. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_6
1/09/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale e quello incidentale avverso la sentenza n. 594/2020 del Tribunale di Latina e per l'effetto confermare la stessa. Con vittoria di spese e competenze e accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
§ 9. — L'appellata OC SU costituitasi con comparsa di risposta depositata in data
1/09/2020, ha resistito all'impugnazione e ha proposto appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza respinta: - in via preliminare ed urgente, previa fissazione di apposita udienza, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 cpc;
- in via principale ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in via incidentale come sopra esposti, accertata la corretta e compiuta esecuzione delle prestazioni mediche nei confronti della Sig. e della minore CP_2 CP_5
in totale riforma della impugnata sentenza dichiarare che nulla è dovuto a titolo di
[...]
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle stesse nonché del Sig.
[...]
per tutti i motivi esposti;
- ancora in via principale ed in accoglimento di tutti i motivi di CP_4
appello proposti in via incidentale, disporre il rinnovo della c.t.u. medico-legale al fine della più idonea ricostruzione delle vicende di cui è causa in relazione alla documentazione clinica e non alle dichiarazioni della Sig. oggi parte appellata- in sede di operazioni peritali e nell'atto CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado;
- in via subordinata ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello incidentale relativamente al merito della fattispecie giuridica inerente ovvero alla prestazione medica, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è quantificato il danno non patrimoniale e patrimoniale in favore della minore rigettare la domanda di danno patrimoniale Controparte_5
e non patrimoniale in favore di e - rigettare l'appello proposto Controparte_2 Controparte_4
dalla limitatamente al motivo rivolto a richiedere la riforma della Controparte_7
sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di decadenza della garanzia assicurativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del II grado di giudizio.”
§ 10. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Parte_2
14/09/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Per i suesposti motivi si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia confermare la sentenza impugnata in relazione alla posizione del dott. Si chiede l'accoglimento delle Parte_2
conclusioni e delle richieste, eccezioni e domande proposte nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente procedimento.”
§ 11. — Con ordinanza del 29/09/2020 è stata sospesa integralmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti del dott. Con il medesimo provvedimento è stata Parte_3 parzialmente sospesa l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza nei confronti della Parte_4 di SU OC e della limitatamente agli importi di € 50.000,00 e di € Controparte_21
252.860,51.
§ 12. — All'udienza del 15.10.2024 il processo veniva interrotto per il decesso di P_
.
[...]
§ 13. — Con ricorso ex art. 303 cpc per la riassunzione del processo interrotto, i sig.ri CP_2
e in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...] Controparte_4
minore riassumevano il giudizio interrotto RG 2343/2020 nei confronti di tutte le Controparte_5
parti processuali dello stesso, nonché nei confronti di , e CP_10 Controparte_11 [...]
tutti nella qualità di eredi del de cuius che si costituivano in giudizio CP_8 Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali.
Analogo ricorso veniva proposto da . Parte_1
§ 14. — Il Procuratore di rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia Controparte_8
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- Rigettare perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale e quello incidentale avverso la sentenza n. 594/2020 del Tribunale di Latina e per l'effetto confermare la stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
§ 15. — Il Procuratore di e rassegnava le seguenti CP_10 Controparte_11 conclusioni : “Rigettare, perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale e quello incidentale avverso la sentenza n. 594/2020 del Tribunale di Latina e per l'effetto confermare la stessa. - Con vittoria di spese e competenze e accessori di legge del doppio grado di giudizio”. § 16. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 17. — L'appello principale si articola otto in motivi.
§ 17.1. — Con il primo motivo dell'appello principale viene dedotta la “Erroneità e illegittimità della sentenza in merito alla responsabilità del Dott. ”. P_
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Non credibile, poi, è la dichiarazione resa dall'ostetrica OC in sede di interrogatorio formale, laddove ha dichiarato che “…il dott.
era presente in sala parto durante il parto;
lui guardava e il bambino fu tirato Controparte_6
fuori da me, che sono ostetrica”; infatti subito dopo, a domanda specifica di questo giudice, ha risposto “c'era in sala parto anche la pediatra dott.ssa e l'infermiera del nido di Persona_3 cui non ricordo il nome e un'altra ostetrica, . Queste persone erano in sala parto Testimone_1 all'occorrenza, nel caso dovesse succedere qualcosa, come di norma avviene. Fu il dott. Parte_1 che arrivò dopo che la signora aveva partorito, a suturare la sig. ”, senza avere il coraggio Pt_5
di ripetere che era presente anche il dott. , fermo il fatto che sia gli attori – che neppure lo P_
hanno citato in giudizio - che quest'ultimo hanno sempre negato tale circostanza. Ciò consente di imputare alla OC l'ulteriore comportamento/omissione imperita/negligente di non essersi resa conto della gravità della situazione e di non aver chiamato immediatamente un medico, bensì di essersi avvalsa solo dell'aiuto di un'altra ostetrica (non convenuta in giudizio). Tale ricostruzione è, peraltro, confermata indirettamente dalla circostanza che la difesa OC non ha – incredibilmente
– chiamato in causa il dott. : se davvero fosse stato presente sin dall'inizio in sala parto e, a P_
fronte di quanto stava avvenendo, non avesse prestato alcun aiuto o addirittura avesse dato consigli sbagliati, certamente la sua chiamata in manleva sarebbe stata proposta”.
Deduce l'appellante che “l'indicazione dell'assistenza al parto del Dott. è scritta nella P_
cartella clinica;
tale documento, come è noto, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura di atto pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 ss. cc., per cui fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (così, Cassazione civile, sez. III, 30/11/2011, n. 25568)”.
Il motivo è infondato.
Invero “Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova;
in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27/09/1999, Rv.
530296 - 01).
Nel caso di specie le annotazioni in ordine alla presenza del dott. sono avvenute ad opera P_
della stessa OC e quindi sono inattendibili.
Si legge poi nella CTU che “In relazione alla presenza del medico al momento del parto è vero che in cartella clinica risulta annotato il nome del dottor ma le dichiarazioni rese dai testimoni P_
fanno ipotizzare esattamente il contrario;
e poi nel caso in cui fosse stato presente un ginecologo al momento del parto come mai non ha preso parte alle manovre messe in atto dalla OC? È quindi ipotizzabile che nessun medico fosse presente al momento del parto ma solo per riparare la lacerazione vaginale”.
A conferma dell'assenza del dott. nella sala parto è la circostanza che, per suturare la P_
lacerazione vaginale, veniva chiamato il dott. segno che non vi era altro medico disponibile. Parte_1
Dunque, deve ritenersi che il dott. non fosse presente al parto e pertanto nessuna P_
responsabilità può essergli addebitata.
§ 17.2. — Con il secondo motivo dell'appello principale viene dedotta la “Erroneità e illegittimità della sentenza in merito al riconoscimento della responsabilità in capo al Dott.
”. Parte_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Tuttavia, lo specifico comportamento di cui gli attori si sono sin dall'inizio lamentati (cfr. punto 9 dell'atto di citazione) non è il fatto che il ginecologo di turno non avesse sottoposto ad ulteriore visita la partoriente, bensì che egli non fosse presente in sala parto, come senz'altro avrebbe dovuto in considerazione della posizione apicale e di garanzia che rivestiva in quel momento”.
Deduce l'appellante che “nel nostro caso, alcuna funzione di controllo preventivo, cioè antecedente al parto, era posta a carico dei medici del reparto, essendo la paziente assistita da ostetrica specializzata che, solo in caso di complicanze, avrebbe dovuto chiamare il medico”.
Il motivo è fondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che i CTU non hanno rilevato questo profilo di negligenza.
Si legge infatti nella consulenza che “Nei confronti del personale medico quel giorno di guardia presso l'Ospedale di Fondi, è possibile riconoscere degli elementi di colpa di tipo omissivo poiché, come risulta dalla disamina della cartella clinica, mai né il dottor né il dottor Parte_1 P_ hanno valutato clinicamente la signora fino al momento del parto”. CP_2
Inoltre “Al momento del ricovero, comunque, sono stati messi in atto tutte le procedure necessarie al monitoraggio del benessere fetale: tracciato cardiotocografico” (punto 4 conclusioni CTU).
Dunque, la paziente al momento del ricovero non presentava problematiche particolari e veniva monitorata correttamente.
Infatti, i problemi nascevano successivamente durante le manovre di espulsione del feto.
Invece la negligenza individuata dai consulenti a carico del riguarda la mancata visita della Parte_1
paziente.
Rilevano i CTU che “il dottor ha provveduto solo alla sutura della lacerazione vaginale Parte_1
che si era venuta a determinare pertanto nei suoi riguardi non sono ravvisabili elementi di colpa per quel che riguarda le manovre ostetriche”.
Quindi la sua responsabilità per le manovre attuate durante l'espulsione del feto che hanno causato le lesioni è stata esclusa dagli stessi consulenti.
Non vi è prova poi che il dott. fosse stato a conoscenza dello svolgimento del parto in Parte_1 quanto la al momento dell'accesso in ospedale “era affetta da prodromi di travaglio di CP_2 parto, l'attività contrattile, come documentato dal primo tracciato cardiotocografico delle 8,16 era da considerarsi assente, la dilatazione della cervice (3 cm) poteva anche essere inquadrata come
“passiva”, certamente non ci si trovava al momento del ricovero in una condizione di travaglio attivo” (punto 1 conclusioni CTU).
Dunque, non vi era l'imminenza del parto.
Doveva essere la OC che seguiva la sin da prima il suo ricovero (insieme alla CP_2
ginecologa La Viola) ad avvertirlo del parto imminente ma ciò non è avvenuto.
Soprattutto la OC avrebbe dovuto avvertire il dott. non appena verificatisi i problemi Parte_1 nell'espulsione del feto invece di farsi assistere da un'altra ostetrica.
Infatti, l'ostetrica, qualora abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, è tenuta a sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 35027 del 16/07/2009).
Per contro l'assenza del dott. era giustificata dalla necessità di assistere gli altri pazienti Parte_1 ricoverati nell'ospedale di Fondi.
Egli era presente in reparto ed infatti suturava la lesione vaginale.
Quindi, se fosse stato avvisato dall'ostetrica dei problemi occorsi nel corso del parto deve presumersi che sarebbe intervenuto tempestivamente.
Deve dunque ritenersi che la OC, ostetrica di fiducia della , abbia gestito Pt_5
autonomamente il parto senza avvisare il dott. . Parte_1
Tale posizione di autonomia dell'ostetrica veniva riconosciuta dall'articolo 1 della Legge 251/2000
(Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza).
Sotto altro profilo “l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del
"più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
16199 del 11/06/2024, Rv. 671558 - 01).
Nel caso di specie non si comprende come, se fosse stato presente al parto, il dott. avrebbe Parte_1 potuto intervenire essendo le manovre di espulsione di competenza dell'ostetrica.
§ 17.3. — L'accoglimento di questo motivo di appello assorbe l'esame degli ulteriori motivi dell'appello principale.
§ 18. — In conclusione, l'appello principale deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, devono rigettarsi le domande proposte da e in Controparte_2 Controparte_4
proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore nei confronti di Controparte_5 [...]
. Parte_1
§ 19. — La OC SU e la si sono costituite in Parte_4 Controparte_7 giudizio resistendo all'impugnazione e proponendo appelli incidentali.
§ 20. — I motivi degli appelli incidentali possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano gli stessi capi della sentenza impugnata.
§ 20.1. — Deve in proposito osservarsi che le appellanti incidentali contestano innanzitutto le risultanze della CTU eccependone la nullità.
Si legge nella comparsa di costituzione dell' che “L'espletata CTU risulta radicalmente CP_7
nulla, come tempestivamente eccepito da questa difesa, e ciò in quanto le conclusioni cui perviene sono state dichiaratamente tratte sulla base di fatti semplicemente allegati da parte attrice negli scritti difensivi o desunti dai capitoli di prova dalla stessa articolati e non ammessi, o perché riferiti dal padre della sig.ra in sede di operazioni peritali”. CP_2
Cont Si legge sul punto nella sentenza impugnata “1.3 Eccezione di nullità della ctu da parte della , della OC e della Tali soggetti hanno lamentato in sintesi che il c.t.u. è stato Controparte_20 carente di imparzialità, avendo sì analizzato i fatti e documenti di causa, ma poi dato risposta ai quesiti formulati dal Tribunale considerando le mere affermazioni che la Sig.ra ha CP_2
rilasciato durante la visita di inizio delle operazioni peritali, o comunque negli atti della difesa attorea (ad es. in relazione alla presenza o meno del dott. in sala parto;
alla P_ somministrazione di olio di ricino la sera prima del parto e alla “puntura a livello vaginale” che, a dire dell'attrice, sarebbe stata somministrata il 1.08.2012 prima delle 11,00): si vedano, ad es., pag.
21 e 22 dell'elaborato peritale. Segnatamente., la contestazione attiene al fatto che tali dichiarazioni di parte/affermazioni contenute in citazione sono contrastanti con le cartelle cliniche prodotte dalla stessa parte attrice (doc. nn. 9 e 10; n. 3 fasc. conv. doc. n. 5 e 6 fasc. conv. , Parte_1 Pt_2 senza che le stesse siano mai state fatte oggetto di querela di falso. E' stato, pertanto, da tali difese chiesto il rinnovo della c.t.u. sulla scorta del fatto che la cartella clinica ha natura di atto pubblico con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 2700 c.c.; al contrario, la difesa attorea ha sottolineato il fatto che la cartella n. 31213 della stata redatta dalla stessa ostetrica OC, con quanto CP_2
ne consegue in ordine alla veridicità, a prescindere dalla presentazione di querela di falso, delle attestazioni in essa contenute “in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di sé stesso, non costituiscono prova piena di chi le ha redatte, quando si discute della sua responsabilità o di quella di un altro soggetto che debba rispondere per quei fatti dal soggetto certificante riportati nell'atto pubblico”, come testualmente ritenuto dalla citata Cass. Civ. Sez. III,
27.09.1999, n. 10695 secondo cui “in ogni caso tali attestazioni non sono vincolanti allorché venga in contestazione la responsabilità della persona medesima che le ha redatte, dato il principio che nessuno può precostituirsi prova a favore di sé stesso”. Orbene, rileva questo giudicante che dall'esame della citata cartella clinica emerge che “compilatore” fu proprio la OC (che firma diverse volte il “diario clinico”) – la circostanza non è stata contestata - nelle parti che vanno dal ricovero in data 1.08.2012 sino al parto alle 12,54.
Di tale eccezione si tratterà estensivamente nel paragrafo che segue;
allo stato, deve rilevarsene la infondatezza alla luce da un lato del principio sopra richiamato, dall'altro, delle conclusioni del c.t.u. che si verranno a riportare;
conseguentemente, non è necessaria la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di nuova c.t.u. Si richiama, comunque, la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 27471 del 20/11/2017). Nella specie, ciò che più ha rilevato ai fini delle conclusioni del consulente d'ufficio sono state le omissioni contenute nella cartella clinica, laddove l'ostetrica compilatrice si è sostanzialmente limitata a scrivere “Assistenza al parto eutocico. Nato feto vivo e vitale…” laddove nella scheda di dimissione della neonata in data 3.08.2012 è indicato “stiramento plesso brachiale dx”, così come nella diagnosi all'uscita della Pannozzi veniva indicato “Parto distocico. Distocia di spalla nato vivo”. In altre parole, ciò che qui rileva è il fatto che la cartella clinica sia stata redatta in modo così approssimativo che non è stata neppure riportata la complicanza intervenuta durante il parto, al punto da far pensare che l'ostetrica neppure se ne sia resa conto o, al contrario – come si evince dalle posizioni di chi sostiene che il dott. , contrariamente a quanto indicato in P_
cartella dalla stessa OC, non era presente al parto – abbia indicato una circostanza non vera o solo parzialmente vera, nel senso che il era sì primario, ma comunque non presente in sala P_ parto”.
L'eccezione è infondata.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU, al di là dei richiami alle dichiarazioni delle parti, si fondano su dati oggettivi.
Si legge infatti nella CTU che “La fase espulsiva appare concitata e complicata dall'arresto della parte presentata, di fronte a questa improvvisa complicazione l'ostetrica OC non chiede l'aiuto del medico di guardia ma preferisce farsi aiutare da un'altra ostetrica che, erroneamente, inizia a spingere sull'addome della con l'intento di favorire l'uscita della piccola , tale CP_2 Per_2
manovra, come già riportato nella relazione di C.T.U., risulta controindicata da tutti i testi allorquando si verifica una distocia di spalla. Solo la trazione, eccessiva, sulla testa fetale consente la fuoriuscita della neonata;
la conseguenza di ciò è appunto la paralisi del plesso brachiale … La lesione cui è affetta la piccola paralisi del plesso brachiale destro, è senza alcun dubbio CP_5
riconducibile ad una errata manovra ostetrica: eccessiva trazione della testa fetale, manovra che è stata eseguita dall'ostetrica OC”.
Dunque, la lesione alla neonata è stata provocata da un'errata manovra ostetrica.
In tema di responsabilità medica il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sul sanitario, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili.
Nel caso in esame i danneggiati hanno quindi fornito la prova a loro carico mentre la OC non ha fornito, come era suo onere, la prova contraria, cioè che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale.
§ 20.2. — Con gli altri motivi degli appelli incidentali viene contestata la liquidazione dei danni come effettuata dal Tribunale.
§ 20.2.1. — In primo luogo, viene contestato l'ammontare del danno biologico anche in considerazione dei progressi fortunatamente conseguiti dalla minore.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “La c.t.u. (cfr. pag. 33) ha così ritenuto: “La minore in esito alla paralisi del plesso brachiale destro, riconducibile ad una errata Controparte_5
manovra ostetrica attuata durante l'espletamento del parto ( in soggetto privo di malformazioni fisiche) presenta una sindrome radicolare ( tipo Duchenne -Erb-C5 C6) da valutare in misura del
30% di danno biologico ( comprensivo del pregiudizio estetico sia relativo alla condizione attuale che all'esito cicatriziale dell'intervento chirurgico programmato). Si condivide tale quantificazione del danno biologico, contestata dalla difesa della (che la vorrebbe ridotta al 12-15%!) alla CP_7 luce dei baremes medici utilizzati dal c.t.u., specificamente indicati a pag. 34: “la valutazione tabellare in riferimento alle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico - Società Italiana di medicina legale – 2016 in assenza del recupero segnalato dai medici dell'Ospedale Gaslini di Genova è pari al 45%”. La valutazione ha, pertanto, già tenuto conto del “miglioramento” recentemente rilevato dall'Ospedale di Genova”.
Dunque, nella valutazione della percentuale del danno biologico si è tenuto conto dei miglioramenti conseguiti dalla minore a seguito delle cure cui si era sottoposta.
A seguito delle osservazioni dei consulenti sul punto i CTU precisavano che “Per quanto riguarda la valutazione della compromissione dell'integrità fisica della bambina la percentuale di danno biologico espressa, si ribadisce, è stata formulata su riferimenti tabellari ed è comprensiva come precisato del pregiudizio estetico. Si conferma dunque la percentuale”.
§ 20.2.2. — Contestano inoltre gli appellanti incidentali la liquidazione del danno morale ed esistenziale.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che "Applicando, dunque, le tabelle milanesi aggiornate al 2018 (“punto danno non patrimoniale al 2018”), dovranno essere riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale euro 188.118,00. Questo giudice, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari;
la danneggiata ha difatti riportato lesioni di evidente gravità, sin dalla nascita, all'arto superiore destro (con evidenti ripercussioni su tutte le attività della vita quotidiana dalla stessa compiute, sulle possibili attività ludiche e ricreative, ecc.); è stata costretta a controlli, visite e consigliata educazione neuromotoria;
è più che ipotizzabile che la lesione inciderà sul suo sviluppo psicologico come “persona” nella sua interezza, poiché da sempre e per sempre sarà vista come “diversa” dagli altri: all'asilo, a scuola (ove non è escluso che avrà bisogno di sostegno), al lavoro etc.. Pertanto, si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 25% del danno biologico subito), liquidandolo nella complessiva somma di euro
235.147,5, su cui dovrà essere applicata (trattandosi di obbligazione di valore) la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annuali dal 2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Nella suddetta personalizzazione si ritiene essere già compreso, secondo gli insegnamenti della
Suprema Corte, il danno esistenziale subìto da CP_5
In ordine, poi, al danno morale (da tenere distinto da quello esistenziale) si rileva che nel caso in esame, sebbene alcuna delle parti abbia prodotto gli atti relativi al procedimento penale che è iniziato, ma vi siano solo accenni (a parte l'avviso di conclusione delle indagini alla OC e la c.t.u. disposta in tale procedimento), tuttavia nel caso in esame il fatto costituisce il reato di lesioni colpose ai danni della minore e, pertanto, quest'ultima ha diritto all'ulteriore risarcimento ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., che si può determinare equitativamente, come concesso dall'art. 2056
c.c., in euro 50.000,00 attuali”.
Contestano gli appellanti incidentali tale quantificazione in quanto effettuata senza motivazione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il Tribunale ha applicato per la liquidazione del danno biologico le tabelle del Tribunale di Milano applicando la personalizzazione ed aggiungendo il danno morale.
Tuttavia, in caso di positivo accertamento di concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale si può determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo e quindi non poteva liquidarsi separatamente il danno morale.
Inoltre “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, Rv. 660926 -
01).
Nel caso di specie non sono state allegate conseguenze anomale o del tutto peculiari ed inoltre deve tenersi conto delle possibilità di miglioramento della bambina.
§ 20.2.3. — Deducono inoltre gli appellanti che il Tribunale avrebbe liquidato il danno non patrimoniale in favore dei genitori della minore senza alcuna motivazione.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che : “Ferma, dunque, l'utilizzabilità anche di criteri presuntivi (ma non di mere generalizzazioni) in base alla comune esperienza, rileva questo giudice che, da un lato, basterebbe una scorsa della documentazione medica in atti a comprendere i “viaggi della speranza” che i genitori di anno dovuto affrontare, sino ad arrivare al Gaslini di Genova CP_5 ove la bambina è stata presa in carico, dall'altro, richiamare la testimonianza di Testimone_2 che ha confermato la chiusura da parte della ell'attività da parrucchiera. Tale circostanza CP_2 non rileva solo ai fini del danno patrimoniale da lucro cessante subìto da quest'ultima, bensì per dimostrare il cambiamento completo di vita che la madre della danneggiata ha dovuto subìre”.
La doglianza è infondata.
Invero, nell'ipotesi in cui il fatto illecito abbia comportato lesione dei c.d. diritti riflessi di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto, e, pertanto, nel caso dei genitori di bambino che ha subito - per colpa del ginecologo e dell'ostetrica - danni permanenti durante il parto, spetta agli stessi, in proprio, il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto prossimi congiunti del soggetto leso.
Costituendo il danno morale dei congiunti una sofferenza interna dei medesimi, esso non è accertabile con metodi scientifici, e, il più delle volte, va individuato in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità; tenuto conto della non trascurabile entità del pregiudizio all'integrità psicofisica patito dal minore e della conseguente alterazione della serenità familiare in dipendenza della sofferenza di ordine psichico e morale derivata all'intero nucleo.
La sentenza appare sufficientemente motivata sul punto avendo riconosciuto in re ipsa, e valutato equitativamente, il danno non patrimoniale subito dai genitori della minore affetta da una menomazione alla nascita quantificata nella misura del 30% della sua integrità psicofisica complessiva.
Comunque, la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto.
Tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23300 del 28/08/2024, Rv. 672063 - 01).
Nel caso di specie è evidente lo strazio subito dai genitori per le gravissime lesioni subite dalla loro figlia e lo stravolgimento delle condizioni di vita derivanti dalla necessità di sottoporla a cure anche lontano da casa.
Corretta appare pertanto la decisione sul punto del giudice di prime cure.
§ 20.2.4. — Contestano inoltre gli appellanti il riconoscimento del danno patrimoniale in favore di Controparte_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “a dispetto delle contestazioni della difesa della compagnia assicuratrice in ordine al contestato nesso di causalità tra chiusura dell'attività CP_7
di parrucchiera della ed evento dannoso subìto dalla figlia, ritiene questo giudice che esso CP_2
sia innegabile alla luce delle date dei fatti in esame: l'attività suddetta veniva aperta nel marzo 2008 in Terracina;
nell'agosto 2012 nasceva la piccola e nell'ottobre 2014 l'attività veniva cessata CP_5
(cfr. visura sub doc. n. 33 fasc. att.). Si aggiungano le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
Deve, peraltro, sottolinearsi che è più che intuitivo che ricada sulla madre l'onere di seguire un figlio problematico, di talché la cessazione dell'attività lavorativa non può certo ritenersi essere stata una scelta piacevole (altrimenti non sarebbe mai stata aperta), bensì evidentemente obbligata”.
Deducono gli appellanti il difetto di prova del nesso causale tra l'evento lesivo in questione e la cessazione dell'attività.
La doglianza è infondata.
Il nesso causale, come evidenziato nella sentenza impugnata, si evince da presunzioni e dalla testimonianza di Testimone_3
Del resto, appare verosimile che una madre con una figlia con una grave invalidità e necessitante di cure non possa svolgere l'attività di parrucchiera che richiede un impegno notevole.
Altrettanto comprensibile è che la chiusura sia avvenuta dopo circa due anni dalla nascita di CP_5
dovendosi ritenere che abbia fatto di tutto per mantenere la sua attività lavorativa Controparte_2
abbandonandola quando si è resa conto di non poterla più seguire a causa delle condizioni della figlia.
Correttamente poi il Tribunale, per la determinazione del danno risarcibile, ha considerato i ricavi risultanti dalle denunzie dei redditi calcolando un reddito di € 15.000,00 annui.
Si tratta di una valutazione prudenziale che ha tenuto conto di un reddito modesto e, in quanto tale, condivisibile da questa Corte.
§ 20.2.5. — Gli appellanti incidentali contestavano inoltre il riconoscimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica della minore CP_5
[...]
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “La difesa attorea rivendica per la minore un CP_5 danno patrimoniale nella misura di € 312.250,00 (conteggio eseguito mediante l'applicazione del triplo della pensione sociale, oltre ad aumenti) o comunque nella somma equitativamente determinata a titolo di danno emergente da mancato futuro guadagno.
Rileva al riguardo questo giudice che le risultanze della espletata CTU medico legale (cfr. pag. 34) hanno evidenziato che “Per quanto riguarda l'incidenza degli esiti della lesione in oggetto (30%) sulla capacità della minore di produrre reddito, il danno può riguardare la riduzione di tale capacità
( ragione per cui i redditi che potrà percepire quando lavorerà saranno inferiori a quelli che avrebbe potuto percepire se non avesse subito la lesione); ritardata possibilità di entrare nel mondo del lavoro”. Non si possono non condividere tali conclusioni, che possono essere basate – come ammesso dalla giurisprudenza sopra riportata – su semplici presunzioni, essendo più che intuibile che CP_5
non potrà svolgere lavori che presentino una certa faticosità, così come non potrà tout court aspirare a tanti altri, i più vari, anche solo per il semplice fatto che richiedono studi lunghi e faticosi, che nel futuro potrebbero esserle preclusi o quanto meno limitati per la semplice ragione che essa, anche quando sarà più grande, dovrà probabilmente (come consigliato dai medici) impiegare il suo tempo in operazioni, riabilitazioni, visite etc.”.
Deducono gli appellanti incidentali che dal riconoscimento di una invalidità non deriva necessariamente una perdita della capacità lavorativa.
La doglianza è infondata.
Invero “Il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 11750 del
15/05/2018, Rv. 648704 - 01).
Nella specie deve ritenersi sussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito della minore che ha subìto gravissime lesioni alla nascita dalle quali gli era derivata un'invalidità permanente pari al 30 % con compromissione della mobilità di un braccio essenziale per lo svolgimento di quasi tutti i lavori.
Del resto, il danno veniva liquidato nella misura minima in quanto calcolato sul triplo della pensione sociale.
§ 21. — L'appellante inoltre, con il proprio appello incidentale, ha censurato la CP_7 sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato “l'eccezione di decadenza dalla garanzia assicurativa sollevata dall'odierna comparente nei confronti dell'assicurato, OC SU, ex artt. 1913 e 1915 c.c., nonché in base alle previsioni contrattuali di cui all'art 8 CGA”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “La OC ha chiesto di essere manlevata dalla sua assicurazione (ora) sulla base della polizza “Professionista sanitario” n. CP_20
548443671; la compagnia ha eccepito anzitutto la decadenza dalla copertura assicurativa per inosservanza dell'obbligo di avviso di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., nonché per inosservanza degli ulteriori obblighi contrattualmente previsti dall'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.
Orbene, dagli atti risulta che l'assicurata OC ha inviato lettera raccomandata all'allora CP_17 in data 26.11.2013, con allegato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 590 e 583 co. 1 c.p. (doc. n. 4 fasc. OC) ricevuto il 30.09.2013.
L'art. 1915 c.c. prevede che il mancato avviso nel termine di tre giorni da quando si è verificato il sinistro determina la perdita del diritto alla copertura nel solo nel caso in cui esso sia riconducibile a dolo;
in presenza di semplice colpa - che, sino a prova contraria, si deve presumere - l'assicuratore ha diritto soltanto ad una riduzione dell'indennità “in ragione del pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie, sebbene non nei tre giorni dalla ricezione dell'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari, comunque tempestivamente l'assicurata OC si è adoperata nella comunicazione all'assicuratore, che nulla ha provato ma neppure allegato in ordine al pregiudizio che gli sarebbe derivato dal ritardo di quasi due mesi. Pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento”.
Deduce l'appellante che “Giova innanzitutto rimarcare come il Tribunale, in modo del tutto contraddittorio, da un lato abbia riconosciuto che l'assicurata si sia adoperata nell'effettuare la denuncia di sinistro solo in data 26.11.2013, a fronte di un evento verificatosi in data 01.08.2012, ovvero più di un anno prima, e dall'altro abbia ritenuto detta denuncia come tempestivamente inoltrata, e ciò in contrasto con ogni riscontro temporale: pur volendo far decorrere il termine dalla ricezione dell'avviso ex art. 415 bis cpp, lo stesso non risulterebbe comunque rispettato. L'attenzione va poi focalizzata sulla qualificazione, dal punto di vista dell'"elemento soggettivo", della ritardata denuncia, ovvero se la stessa debba essere ritenuta quale dolosa o colposa. Il primo giudice ha erroneamente ritenuto che il ritardato avviso all'assicuratore sia da presumere quale frutto di colpa e non di dolo, non essendo stata fornita prova di quest'ultimo”.
Il motivo è infondato.
Infatti, l'assicurata provvedeva a notiziare la compagnia dell'evento due mesi dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini quando ancora non c'era stata nei suoi confronti una richiesta di risarcimento danni. Inoltre “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024, Rv. 671806 - 01)
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla compagnia talché il motivo non può essere accolto.
§ 22. — In parziale accoglimento degli appelli incidentali deve rideterminarsi la misura del danno biologico subito dalla minore nei seguenti termini :
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 30%
Punto danno biologico € 5.007,10
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27
Punto danno non patrimoniale € 7.310,37
Danno biologico risarcibile € 150.213,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 219.311,00.
Spetteranno altresì su tale somma la rivalutazione monetaria e gli interessi come liquidati nella sentenza di primo grado.
§ 23. — La società dovrà essere condannata a manlevare SU OC di Controparte_7 quanto quest'ultima dovrà pagare in relazione alla presente sentenza ivi compreso il rimborso delle spese processuali ex articolo 2917 cc
§ 24. — Per quanto riguarda la posizione di le spese seguono la Parte_1 soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 520.001 a € 1.000.000), applicando i valori medi, come segue :
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio : € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 13.534,00
Fase decisionale : € 8.013,00 per un totale di € 29.193,00
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio : € 3.318,00
Fase istruttoria e/o trattazione : € 7.644,00
Fase decisionale : € 9.487,00 per un totale di € 26.155,00 oltre ad € 777,00 per spese
Per quanto concerne le posizioni dell' , SU Controparte_14
OC e le spese seguono la soccombenza e sono così liquidate : Controparte_20
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio : € 3.318,00
Fase decisionale : € 9.487,00 per un totale di € 18.511,00 diminuite del 20% in ragione del parziale accoglimento degli appelli incidentali per un importo finale di € 14.808,80. Esse vanno distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Possono compensarsi le spese riguardo alle posizioni di e degli eredi di Parte_2
rimasti sostanzialmente estranei al giudizio. Controparte_6
La società dovrà rifondere le spese di lite altresì in favore di SU OC. CP_7
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 atto di citazione notificato in data 12/05/2020, avverso la sentenza definitiva pronunciata dal
Tribunale ordinario di Latina n. 594/2020, pubblicata in data 13/03/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7503/2014, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da e in proprio e quali genitori esercenti la Controparte_2 Controparte_4
potestà sulla minore nei confronti di;
Controparte_5 Parte_1
2. accoglie parzialmente gli appelli incidentali e, in riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna in solido ed SU Controparte_14
OC a favore di e nella qualità di genitori esercenti Controparte_2 Controparte_4
la potestà sulla minore a pagare, a titolo di danno non patrimoniale da Controparte_5 quest'ultima subìto, la somma complessiva di euro 219.311,00, ferme le statuizioni per le ulteriori voci di danno;
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Controparte_4 [...]
[...] le spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 29.193,00 Parte_1
per compensi del giudizio di primo grado ed in complessivi € 26.155,00 per compensi del grado di appello ed € 777,00 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
4. condanna la società a manlevare SU OC di quanto quest'ultima Controparte_7
dovrà pagare in relazione alla presente sentenza ivi compreso il rimborso delle spese processuali ex articolo 2917 cc;
5. condanna in solido l , SU OC e la Controparte_14 [...]
a rimborsare in favore di le spese di lite del grado, da Controparte_7 Controparte_2 distrarsi in favore degli avvocati Maria Letizia Bortone e Buffardi Emiliano che si liquidano in complessivi € 14.808,80 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
6. condanna in solido , SU OC e la Controparte_14 [...]
a rimborsare in favore di le spese di lite del grado, che Controparte_7 Controparte_4 si liquidano in complessivi € 14.808,80 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
7. condanna la a rimborsare in favore di SU OC le spese Controparte_7 di lite del grado, che si liquidano in complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e spese generali come per legge;
8. spese compensate riguardo alle posizioni di e degli eredi di Parte_2 P_
.
[...]
Così deciso in Roma l'11.06.2025.
Il Presidente estensore
ON Perinelli