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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 5152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 aprile 2025
da
1) Parte_1
Nata a Milano il 20.5 1977
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Monza (MB) il 19 giugno 1973
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
pagina 1 di 6 con l'Avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 1 ottobre 2016 iscritto nei Registri
dello stato civile del Comune di Milano al n. 1522, R. 01, P I, anno 2016
separati consensualmente con verbale in data del 20 gennaio 2020, omologato con decreto del 21
febbraio 2020
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana e Parte_3 CP_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Parte_3 Controparte_1
con collocazione solo in lieve prevalenza presso la madre, ferma restando una sostanziale parità nei tempi di frequentazione con ciascun genitore, favorita dalla vicinanza delle abitazioni.
La residenza dei figli rimarrà presso la casa della madre, obbligandosi quest'ultima ad informare tempestivamente il padre di ogni comunicazione riguardante i figli ricevuta all'indirizzo della casa materna.
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I tempi di permanenza presso ciascun genitore saranno così articolati: con riferimento alla gestione ordinaria, secondo un'alternanza bisettimanale:
pagina 2 di 6 - nella prima settimana, i figli trascorreranno le giornate di lunedì, martedì e mercoledì con la madre, mentre resteranno con il padre dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina successivo allorquando il padre provvederà all'accompagnamento a scuola;
- nella seconda settimana, i figli saranno con la madre il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre resteranno con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina allorquando il padre provvederà all'accompagnamento a scuola.
Nel periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore, in località
turistiche. In particolare, il primo periodo sarà compreso indicativamente tra la fine di luglio e il 10 agosto, mentre il secondo periodo si collocherà tra l'11 e il 25 agosto, con ripartizione alternata tra i genitori negli anni. Per l'anno 2025, il primo periodo sarà attribuito al padre.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo e comunque non oltre il 30
giugno, il luogo del soggiorno nonché a concordare eventuali modifiche e saranno ciascuno responsabile per l'eventuale svolgimento dei compiti scolastici durante la permanenza dei figli.
Quanto al residuo periodo estivo successivo alla chiusura delle scuole e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore, i figli potranno frequentare attività ricreative o centri estivi, sia a
Milano che in altre località. I genitori si impegnano a concordare, con congruo anticipo e comunque non oltre il 30 maggio, la scelta di eventuali centri estivi. Nelle ore diurne, i minori saranno prevalentemente con la madre e, ove possibile, anche con il padre. Per la fascia oraria serale, la permanenza sarà suddivisa tra i genitori secondo il consueto regime di rotazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Le vacanze natalizie saranno suddivise tra i genitori secondo il seguente criterio: dal termine delle lezioni scolastiche fino al 26 dicembre incluso i figli trascorreranno i giorni con ciascun genitore, secondo un'alternanza giornaliera, in modo da garantire che la vigilia di Natale e il giorno di Natale siano trascorsi con genitori diversi, ad anni alterni.
Il periodo successivo, dal 27 dicembre fino al giorno precedente la ripresa delle attività scolastiche, sarà suddiviso in due parti di pari durata, con l'alternanza annuale della festività di Capodanno. I minori trascorreranno il Capodanno dell'anno 2026 con la madre.
Le vacanze pasquali saranno godute dai genitori, ad anni alterni, integralmente, e quando il turno della madre per tali vacanze cada in un fine settimana paterno, il padre lo potrà recuperare godendo di due fine settimana consecutivi, successivi al periodo festivo. Varrà altrettanto per la madre.
pagina 3 di 6 Le vacanze di carnevale, come da calendario scolastico, saranno godute dai genitori, ad anni alterni,
integralmente.
Ciascun genitore s'impegna durante il fine settimana e i periodi di vacanza che trascorrerà con i figli, a garantire un contatto telefonico con l'altro genitore.
Data la sostanziale parità dei tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, le parti convengono di adottare un regime di mantenimento diretto. Ciascun genitore provvederà, in prima persona, a soddisfare le esigenze ordinarie dei figli durante i periodi di permanenza presso di sé, sostenendo direttamente le spese relative alla loro vita quotidiana (ad esempio l'alimentazione, abbigliamento, trasporti, attività ricreative e piccole spese scolastiche).
Al fine di garantire una gestione efficiente delle spese comuni relative alla cura e al benessere della prole i coniugi si impegnano a mantenere attivo il conto corrente cointestato contraddistinto dall'IBAN
n. [...]CC0010281046 acceso presso ING Bank N.V., sul quale effettueranno versamenti periodici di pari importo, al fine di garantire una provvista sufficiente a far fronte a dette spese comuni. Tra tali spese rientrano, a titolo esemplificativo, i costi della collaboratrice domestica,
della mensa scolastica dei figli e delle attività extrascolastiche e ricreative preventivamente concordate, nonché ogni altra spesa ordinaria sostenuta nell'interesse della prole, purché previamente concordata tra le parti.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. In ogni caso, perché un coniuge possa espatriare con uno o entrambi i figli dovrà esserci l'autorizzazione espressa dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 1 ottobre 2016 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 aprile 2025
da
1) Parte_1
Nata a Milano il 20.5 1977
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Monza (MB) il 19 giugno 1973
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
pagina 1 di 6 con l'Avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 1 ottobre 2016 iscritto nei Registri
dello stato civile del Comune di Milano al n. 1522, R. 01, P I, anno 2016
separati consensualmente con verbale in data del 20 gennaio 2020, omologato con decreto del 21
febbraio 2020
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana e Parte_3 CP_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Parte_3 Controparte_1
con collocazione solo in lieve prevalenza presso la madre, ferma restando una sostanziale parità nei tempi di frequentazione con ciascun genitore, favorita dalla vicinanza delle abitazioni.
La residenza dei figli rimarrà presso la casa della madre, obbligandosi quest'ultima ad informare tempestivamente il padre di ogni comunicazione riguardante i figli ricevuta all'indirizzo della casa materna.
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I tempi di permanenza presso ciascun genitore saranno così articolati: con riferimento alla gestione ordinaria, secondo un'alternanza bisettimanale:
pagina 2 di 6 - nella prima settimana, i figli trascorreranno le giornate di lunedì, martedì e mercoledì con la madre, mentre resteranno con il padre dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina successivo allorquando il padre provvederà all'accompagnamento a scuola;
- nella seconda settimana, i figli saranno con la madre il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre resteranno con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina allorquando il padre provvederà all'accompagnamento a scuola.
Nel periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore, in località
turistiche. In particolare, il primo periodo sarà compreso indicativamente tra la fine di luglio e il 10 agosto, mentre il secondo periodo si collocherà tra l'11 e il 25 agosto, con ripartizione alternata tra i genitori negli anni. Per l'anno 2025, il primo periodo sarà attribuito al padre.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo e comunque non oltre il 30
giugno, il luogo del soggiorno nonché a concordare eventuali modifiche e saranno ciascuno responsabile per l'eventuale svolgimento dei compiti scolastici durante la permanenza dei figli.
Quanto al residuo periodo estivo successivo alla chiusura delle scuole e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore, i figli potranno frequentare attività ricreative o centri estivi, sia a
Milano che in altre località. I genitori si impegnano a concordare, con congruo anticipo e comunque non oltre il 30 maggio, la scelta di eventuali centri estivi. Nelle ore diurne, i minori saranno prevalentemente con la madre e, ove possibile, anche con il padre. Per la fascia oraria serale, la permanenza sarà suddivisa tra i genitori secondo il consueto regime di rotazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Le vacanze natalizie saranno suddivise tra i genitori secondo il seguente criterio: dal termine delle lezioni scolastiche fino al 26 dicembre incluso i figli trascorreranno i giorni con ciascun genitore, secondo un'alternanza giornaliera, in modo da garantire che la vigilia di Natale e il giorno di Natale siano trascorsi con genitori diversi, ad anni alterni.
Il periodo successivo, dal 27 dicembre fino al giorno precedente la ripresa delle attività scolastiche, sarà suddiviso in due parti di pari durata, con l'alternanza annuale della festività di Capodanno. I minori trascorreranno il Capodanno dell'anno 2026 con la madre.
Le vacanze pasquali saranno godute dai genitori, ad anni alterni, integralmente, e quando il turno della madre per tali vacanze cada in un fine settimana paterno, il padre lo potrà recuperare godendo di due fine settimana consecutivi, successivi al periodo festivo. Varrà altrettanto per la madre.
pagina 3 di 6 Le vacanze di carnevale, come da calendario scolastico, saranno godute dai genitori, ad anni alterni,
integralmente.
Ciascun genitore s'impegna durante il fine settimana e i periodi di vacanza che trascorrerà con i figli, a garantire un contatto telefonico con l'altro genitore.
Data la sostanziale parità dei tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, le parti convengono di adottare un regime di mantenimento diretto. Ciascun genitore provvederà, in prima persona, a soddisfare le esigenze ordinarie dei figli durante i periodi di permanenza presso di sé, sostenendo direttamente le spese relative alla loro vita quotidiana (ad esempio l'alimentazione, abbigliamento, trasporti, attività ricreative e piccole spese scolastiche).
Al fine di garantire una gestione efficiente delle spese comuni relative alla cura e al benessere della prole i coniugi si impegnano a mantenere attivo il conto corrente cointestato contraddistinto dall'IBAN
n. [...]CC0010281046 acceso presso ING Bank N.V., sul quale effettueranno versamenti periodici di pari importo, al fine di garantire una provvista sufficiente a far fronte a dette spese comuni. Tra tali spese rientrano, a titolo esemplificativo, i costi della collaboratrice domestica,
della mensa scolastica dei figli e delle attività extrascolastiche e ricreative preventivamente concordate, nonché ogni altra spesa ordinaria sostenuta nell'interesse della prole, purché previamente concordata tra le parti.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. In ogni caso, perché un coniuge possa espatriare con uno o entrambi i figli dovrà esserci l'autorizzazione espressa dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 1 ottobre 2016 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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