TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 9651 / 2021
Il giudice Dott.ssa VA RR visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RR, all' esito dell'udienza de 17-12-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9651/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to De Cesare Alessia, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Eboli (SA), Via Sant'Antonio n. 17; - Opponente–
CONTRO
(C.F. in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Zurlo CP_2 P.IVA_2
AE e TI DR, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 2328/2021 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da lo condanna al pagamento di euro Controparte_1
22.121,34, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo n. 528890001 ab origine intrattenuto con Banca Mediterranea S.p.A.; credito al consumo n. 528890002 ab origine intrattenuto con Banca Mediterranea S.p.A.; credito al consumo n. 528890002 ab origine intrattenuto con Banca Mediterranea S.p.A. stipulati in data 01.04.1998, chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, rigettare, ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà stante la palese fondatezza dell'opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato;
accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione ad agire da parte dell' e/o delle sue Controparte_1 aventi causa, e per l'effetto revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il Decreto Ingiuntivo n. 2308/2021 con vittoria di onorari e spese di giudizio;
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto e la decadenza, conseguentemente rigettare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale nel merito, accertare e dichiarare che nulla era dovuto dal sig. nei confronti Pt_1 dell' e/o aventi causa e, per l'effetto revocare, ovvero annullare o Controparte_1 dichiararsi comunque nullo il Decreto Ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dall'odierna opposta rideterminando per l'effetto l'importo del Decreto
Ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore dell'opposta; in ogni caso, con condanna della parte opposta alla refusione della spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre IVA e Cpa, come per legge.
Eccepiva: il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; l'intervenuta prescrizione di ogni credito.
Con comparsa depositata in data 18.02.2022, la si è costituita in Controparte_1 giudizio chiedendo: in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo per cui è causa;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Pt_1 al pagamento in favore della società opposta della diversa, maggiore o
[...] minore somma che sarebbe risultata in corso di giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente.
Eccepiva: la propria legittimazione attiva;
la ritualità della cessione del credito;
la fondatezza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 10.03.2022, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; ritenuto superfluo ogni ulteriore ogni approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della ontroversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
La domanda è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva della
Controparte_1
Com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ciò anche con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, che è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. 2951/2016), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”
(cfr. sentenza cit.). Con l'ultimo arresto la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: "In caso di azione
(di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo". (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023,
(ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n.17944).
Nel caso di specie parte opposta ha dichiarato di essere diventata titolare del credito attraverso una serie di cessioni. In particolare: l'originaria mutuante
Banca Mediterranea S.p.A. avrebbe ceduto il credito de quo ad Parte_2
quest'ultima attraverso atto notarile è stata fusa per incorporazione in
[...]
; la Controparte_3 Controparte_3 avrebbe poi ceduto il credito ad One Srl con atto di cessione di
[...] Parte_3 crediti in blocco;
da ultimo nel contesto di un'operazione di Controparte_4 cartolarizzazione si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, trasferiti alla con atto di cessione del Controparte_1
18.10.2016 e con avviso in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 10.12.2016.
Ad avviso del Tribunale la documentazione prodotta relativa alle citate operazioni di cessione in blocco non consente di ritenere provata la legittimazione dell'odierna opposta nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa: in particolare non risultano provate le cessioni intercorse con l'originaria mutuante Banca Mediterranea S.p.A..
L'opposta ha prodotto solo il contratto e la Gazzetta relativa all'ultima cessione tralasciando le altre precedenti.
Ebbene, come più volte affermato dalla giurisprudenza l'ultimo cessionario in ordine di tempo – in caso di cessioni multiple – deve documentare le precedenti cessioni del credito al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, al fine di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti (cfr. Tribunale di
Trani sentenza n. 1210 del 25.07.2023 – Corte di Appello di Milano sentenza n.
3674 del 22.11.2022.
Tale carenza documentale non è stata sanata dall'opposta nei limiti delle preclusioni per la produzione di documenti).
Per le ragioni sopra profuse deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva di parte opposta in relazione al rapporto per cui è causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata.
Per completezza deve essere accolta anche l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente in quanto in tema di prescrizione, per il contratto di finanziamento, il termine di decorrenza della prescrizione comincia a decorrere dalla data contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista per l'adempimento del contratto e ciò in ragione del fatto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non può legittimamente pretenderne il pagamento.per cui è causa.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese sono poste a carico della soccombente in giudizio, e sono Controparte_1 liquidate in euro 2.540 conformemente ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2308/2021, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria/Trattazione € 840,00, Fase Decisoria € 851,00), oltre € 118,50
a titolo di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RR
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 9651 / 2021
Il giudice Dott.ssa VA RR visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RR, all' esito dell'udienza de 17-12-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9651/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to De Cesare Alessia, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Eboli (SA), Via Sant'Antonio n. 17; - Opponente–
CONTRO
(C.F. in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Zurlo CP_2 P.IVA_2
AE e TI DR, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 2328/2021 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da lo condanna al pagamento di euro Controparte_1
22.121,34, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo n. 528890001 ab origine intrattenuto con Banca Mediterranea S.p.A.; credito al consumo n. 528890002 ab origine intrattenuto con Banca Mediterranea S.p.A.; credito al consumo n. 528890002 ab origine intrattenuto con Banca Mediterranea S.p.A. stipulati in data 01.04.1998, chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, rigettare, ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà stante la palese fondatezza dell'opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato;
accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione ad agire da parte dell' e/o delle sue Controparte_1 aventi causa, e per l'effetto revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il Decreto Ingiuntivo n. 2308/2021 con vittoria di onorari e spese di giudizio;
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto e la decadenza, conseguentemente rigettare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale nel merito, accertare e dichiarare che nulla era dovuto dal sig. nei confronti Pt_1 dell' e/o aventi causa e, per l'effetto revocare, ovvero annullare o Controparte_1 dichiararsi comunque nullo il Decreto Ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dall'odierna opposta rideterminando per l'effetto l'importo del Decreto
Ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore dell'opposta; in ogni caso, con condanna della parte opposta alla refusione della spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre IVA e Cpa, come per legge.
Eccepiva: il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; l'intervenuta prescrizione di ogni credito.
Con comparsa depositata in data 18.02.2022, la si è costituita in Controparte_1 giudizio chiedendo: in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo per cui è causa;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Pt_1 al pagamento in favore della società opposta della diversa, maggiore o
[...] minore somma che sarebbe risultata in corso di giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente.
Eccepiva: la propria legittimazione attiva;
la ritualità della cessione del credito;
la fondatezza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 10.03.2022, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; ritenuto superfluo ogni ulteriore ogni approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della ontroversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
La domanda è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva della
Controparte_1
Com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ciò anche con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, che è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. 2951/2016), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”
(cfr. sentenza cit.). Con l'ultimo arresto la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: "In caso di azione
(di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo". (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023,
(ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n.17944).
Nel caso di specie parte opposta ha dichiarato di essere diventata titolare del credito attraverso una serie di cessioni. In particolare: l'originaria mutuante
Banca Mediterranea S.p.A. avrebbe ceduto il credito de quo ad Parte_2
quest'ultima attraverso atto notarile è stata fusa per incorporazione in
[...]
; la Controparte_3 Controparte_3 avrebbe poi ceduto il credito ad One Srl con atto di cessione di
[...] Parte_3 crediti in blocco;
da ultimo nel contesto di un'operazione di Controparte_4 cartolarizzazione si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, trasferiti alla con atto di cessione del Controparte_1
18.10.2016 e con avviso in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 10.12.2016.
Ad avviso del Tribunale la documentazione prodotta relativa alle citate operazioni di cessione in blocco non consente di ritenere provata la legittimazione dell'odierna opposta nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa: in particolare non risultano provate le cessioni intercorse con l'originaria mutuante Banca Mediterranea S.p.A..
L'opposta ha prodotto solo il contratto e la Gazzetta relativa all'ultima cessione tralasciando le altre precedenti.
Ebbene, come più volte affermato dalla giurisprudenza l'ultimo cessionario in ordine di tempo – in caso di cessioni multiple – deve documentare le precedenti cessioni del credito al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, al fine di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti (cfr. Tribunale di
Trani sentenza n. 1210 del 25.07.2023 – Corte di Appello di Milano sentenza n.
3674 del 22.11.2022.
Tale carenza documentale non è stata sanata dall'opposta nei limiti delle preclusioni per la produzione di documenti).
Per le ragioni sopra profuse deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva di parte opposta in relazione al rapporto per cui è causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata.
Per completezza deve essere accolta anche l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente in quanto in tema di prescrizione, per il contratto di finanziamento, il termine di decorrenza della prescrizione comincia a decorrere dalla data contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista per l'adempimento del contratto e ciò in ragione del fatto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non può legittimamente pretenderne il pagamento.per cui è causa.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese sono poste a carico della soccombente in giudizio, e sono Controparte_1 liquidate in euro 2.540 conformemente ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2308/2021, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria/Trattazione € 840,00, Fase Decisoria € 851,00), oltre € 118,50
a titolo di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RR