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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3415 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coppari ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Leopardi n. 2; attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Controparte_1
Gibellieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale
Indipendenza n. 7;
CONCLUSIONI:
PER L'ATTORE: “ritenuta la cessazione della materia del contendere per effetto dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui è lite ed accertato in corso di giudizio l'illegittimità di tale iscrizione alla luce delle doglianze espresse da parte attrice, disporsi la condanna delle spese del giudizio a carico della convenuta in Controparte_1
forza del principio della soccombenza virtuale”.
PER LA CONVENUTA: “dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
* * * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio chiedendo di Parte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 10329/1426 effettuata dalla convenuta il 29/04/2022.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- il 16.5.2022 ha ricevuto dalla convenuta il documento n. 00320191460000278003 con il quale gli è stato comunicato che per effetto del mancato pagamento di alcuni debiti era stata iscritta ai sensi dell'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973
n. 602 ipoteca legale sull'immobile di sua proprietà sito ad Ancona, Fraz. Massignano;
- tale iscrizione ipotecaria, tuttavia, sarebbe nulla non essendo stata preceduta da alcuna preventiva comunicazione;
- in via stragiudiziale ha sollevato la questione all'amministrazione che tuttavia ha risposto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata notificata il 30.1.2020;
- la notifica, tuttavia, sarebbe nulla in quanto effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., previsto per il rito degli irreperibili, quando invece egli è regolarmente residente a[...]Q;
- la notifica, inoltre, sarebbe errata in quanto l'atto è stato inviato in Via Massignano n. 41 e non già in Via Massignano n. 41/Q;
- sarebbe assolutamente inveritiera la circostanza secondo cui la propria abitazione non conterrebbe elementi tali da individuare la residenza del soggetto destinatario della notifica, tenuto conto che sulla pulsantiera e sulla cassetta delle lettere dell'edificio condominiale è presente il proprio nominativo.
2. si è regolarmente costituita in giudizio ed ha chiesto il Controparte_2
rigetto della domanda, rappresentando che diversamente da quanto prospettato dall'attore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata regolarmente notificata all'odierno attore con il rito degli irreperibili, come certificato dalla relata di notifica che fa piena prova in ordine a quanto riportato fino a querela di falso con la conseguenza che, in mancanza di proposizione di quest'ultima da parte dell'attore, la notifica in contestazione non può che considerarsi pienamente valida.
3. All'udienza del 8.11.2023 il difensore dell'attore ha rappresentato che l'iscrizione ipotecaria
è stata cancellata a seguito dell'adesione del signor alla rottamazione agevolata, per cui Pt_1
- 2 - nel merito la materia del contendere doveva intendersi cessata. Pertanto, poiché il procedimento sarebbe dovuto proseguire soltanto per la pronuncia sulle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale, i difensori hanno chiesto un rinvio per cercare di definire la questione in maniera bonaria.
Le parti non sono riuscite a regolamentare la gestione delle spese di lite, per cui all'udienza del
31.10.2024 i difensori hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere ed hanno precisato le conclusioni ai fini della regolamentazione delle spese di lite. La causa è stata dunque trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una “fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. S.U. 1048/2000)”
(cfr. Cass. n. 4167 del 19/02/2020).
Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, considerato che, come concordemente rappresentato dai difensori delle parti, a seguito dell'adesione del signor alla Pt_1 rottamazione agevolata l'iscrizione ipotecaria è stata cancellata, per cui è conseguentemente venuto meno qualsiasi interesse ad ottenere un provvedimento di merito.
5. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale.
Con specifico riferimento ai rapporti tra regolamentazione delle spese di lite e cessazione della materia del contendere intervenuta verificatasi in sede di impugnazione, la Corte di Cassazione
- 3 - ha precisato che “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede
d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Cass. n. 10553 del 07/05/2009).
Pertanto, non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti sulle spese di lite, tale regolamentazione dovrà essere disposta con la presente sentenza, facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale, che “dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (cfr. Cass. n. 24234 del 29/11/2016).
Ciò significa che le spese processuali dovranno essere regolate sulla scorta di un apprezzamento probabilistico circa la fondatezza della domanda proposta dal signor Pt_1
6. L'attore ha introdotto il presente procedimento al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall' per la Provincia di Controparte_1
Ancona per violazione dell'art. 77 D.P.R. 602/73 e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione.
A sostegno della domanda il signor ha dedotto che: Pt_1
- prima di iscrivere l'ipoteca è tenuta, a pena di nullità, a notificare la Controparte_2
comunicazione preventiva richiesta dall'art. 2 bis dell'art. 77 DPR 602/73;
- egli è regolarmente residente a[...]Q;
- ha, tuttavia, ha inviato il plico in Via Massignano n. 41 e non già in Via Controparte_2
Massignano n. 41/Q, per cui l'agente non avendo trovato nessuno a tale indirizzo ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c secondo il rito degli irreperibili;
- la notifica, dunque, sarebbe nulla.
- 4 - 6.1 La convenuta, viceversa, ha rappresentato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata regolarmente notificata il 29.1.2020 con il rito degli irreperibili, come certificato nella relata di notifica che fa piena prova in ordine a quanto in esse trascritto fino a querela di falso con la conseguenza che, in mancanza di proposizione di quest'ultima da parte dell'attore, la notifica in contestazione non può che considerarsi pienamente valida.
6.2 Giova anzitutto premettere che ai sensi dell'art. 2 bis dell'art. 77 DPR 602/73 “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Le conseguenze derivanti dall'iscrizione non preceduta dalla comunicazione al contribuente sono state chiarite dalle Sezioni Unite, secondo cui “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità” (cfr. Cass. sez. un. n. 19667 del 18/09/2014).
6.3 Ciò chiarito, dunque, la problematica sottesa al caso di specie riguarda la validità della notifica del plico contenente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tale atto, infatti, è stato inviato al signor all'indirizzo di Ancona, Frazione Massignano Pt_1
41. L'agente addetto alla notifica non ha reperito l'attore presso tale indirizzo, come risulta dalla relata di notifica, nella quale ha dato dell'irreperibilità del destinatario considerato che il nominativo non risultava al civico 41 e sia il citofono che la cassetta non fornivano
- 5 - informazioni, per cui il plico è stato consegnato presso la casa comunale come previsto per la notifica da eseguire con il rito degli irreperibili (doc. 2 fascicolo convenuta).
Senonché l'atto è stato inviato all'indirizzo errato, in quanto il signor era residente sin Pt_1
dal 2008 in Ancona, Frazione Massignano 71/Q, come dimostrato dal certificato di residenza storico (doc. 8).
All'udienza dell'8.11.2023 è stata sentita come testimone la signora , moglie Testimone_1 dell'attore, la quale ha riferito che “in via Massignano 41/Q c'è la pulsantiera con il mio nome
e quello di mio marito. Il civico 41 di fatto non esiste perché viviamo in un complesso di villette a schiera ed ogni abitazione ha il suo civico contrassegnato dal n. 41 e poi da una lettera, per cui non esiste alcun edificio che ha il civico 41 senza lettera” e che “la cassetta delle lettere si trova in corrispondenza del civico di ogni abitazione, tra cui la nostra, ma non esiste una cassetta delle lettere per il civico 41”.
Dalle risultanze anagrafiche e dalla deposizione testimoniale, dunque, è emerso l'errore in cui è incorsa la convenuta, che ha inviato il plico contenente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del destinatario.
L'evidenza di tale errore è dimostrata anche dal fatto che in seguito la stessa amministrazione ha notificato al signor un ulteriore atto, ovvero la comunicazione di avvenuta iscrizione Pt_1
ipotecaria, che è stato inviato questa volta correttamente presso il civico 41/Q (doc. 1 fascicolo convenuta).
Pertanto, diversamente da quanto prospettato dalla convenuta, non è possibile affermare la validità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili, dovendosi viceversa dichiarare la nullità della notifica in quanto il plico, piuttosto che essere inviato ad un indirizzo privo di qualsiasi collegamento col destinatario, andava notificato presso l'effettivo luogo di residenza del signor Pt_1
6.4 La convenuta ha prospettato che per contestare quanto riportato nella relata di notifica l'attore avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta.
Ebbene giova ricordare che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni dell'agente notificatore che riguardano l'attività svolta, ovvero per le circostanze frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nello svolgimento degli incombenti.
- 6 - Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha contestato le attestazioni dell'agente notificatore, né ha messo in discussione il contenuto della relata di notifica.
L'agente, infatti, ha effettuato la notifica nel luogo indicato dal richiedente, appunto il civico
41, dove non ha individuato il destinatario, per cui ha depositato il plico presso la casa comunale.
La relata di notifica, dunque, non contiene alcuna falsità, in quanto l'agente ha soltanto constatato - peraltro correttamente - una circostanza fattuale, ovvero l'irreperibilità a tale indirizzo del signor Pt_1
La contestazione sollevata dall'attore, dunque, non ha riguardato il contenuto della relata di notifica, bensì l'indirizzo presso il quale il plico è stato inviato, dunque un aspetto in alcun modo ricollegabile all'attività del pubblico ufficiale, bensì dipendente esclusivamente dalle indicazioni fornite dal mittente.
In conclusione, per dimostrare la nullità della notifica l'attore non era tenuto a proporre querela di falso nei confronti della relata, ben potendo – come accaduto – dimostrare con gli ordinari mezzi di prova il vizio del processo notificatorio.
6.5 Ciò significa che l'attore ha correttamente agito in giudizio al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ed ottenere la conseguente cancellazione e che, qualora la materia del contendere non fosse cessata, sarebbe risultato vittorioso.
7. Per completezza della trattazione va evidenziato che la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alla parte della domanda che si riferisce ai crediti tutelati dalle cartelle esattoriali n. 00320150002042034000 e n. 00320190000161742000, trattandosi di crediti aventi natura erariale e dunque come tali soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario.
Trattasi di un'eccezione non rilevante ai fini della presente decisione, considerato che l'ipoteca
è stata iscritta su tre diverse cartelle, una delle quali (peraltro la più consistente), relativa ad un debito di natura civilistica, originato da una garanzia prestata dall'attore in favore dell'impresa familiare a garanzia di un mutuo concesso a quest'ultima da una Controparte_3
(nella specie, la BCC di Camerano), a sua volta ulteriormente assicurata dal Fondo di Garanzia gestito dal . Controparte_4
- 7 - Pertanto, l'eventuale difetto di giurisdizione con riferimento alle ulteriori cartelle non avrebbe in alcun modo condizionato l'esito del giudizio, poiché rispetto a quest'ultima cartella vi sarebbe stata comunque la giurisdizione del giudice ordinario.
8. In conclusione, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico della convenuta.
La liquidazione avviene ai sensi dell'DM 55/2014 e, tenuto conto del valore della controversia e del fatto che non essendo state trattate questioni particolarmente complesse è possibile applicare parametri inferiori a quelli medi, ammonta a complessivi 3.809 euro (fase di studio
851 euro, fase introduttiva 602 euro, fase di trattazione/istruttoria euro 903, fase decisionale
1,453 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott. Valerio Guidarelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 3.809 a titolo di compenso professionale oltre ad accessori, se dovuti, come per legge.
Si comunichi.
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3415 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coppari ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Leopardi n. 2; attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Controparte_1
Gibellieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale
Indipendenza n. 7;
CONCLUSIONI:
PER L'ATTORE: “ritenuta la cessazione della materia del contendere per effetto dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui è lite ed accertato in corso di giudizio l'illegittimità di tale iscrizione alla luce delle doglianze espresse da parte attrice, disporsi la condanna delle spese del giudizio a carico della convenuta in Controparte_1
forza del principio della soccombenza virtuale”.
PER LA CONVENUTA: “dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
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- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio chiedendo di Parte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 10329/1426 effettuata dalla convenuta il 29/04/2022.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- il 16.5.2022 ha ricevuto dalla convenuta il documento n. 00320191460000278003 con il quale gli è stato comunicato che per effetto del mancato pagamento di alcuni debiti era stata iscritta ai sensi dell'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973
n. 602 ipoteca legale sull'immobile di sua proprietà sito ad Ancona, Fraz. Massignano;
- tale iscrizione ipotecaria, tuttavia, sarebbe nulla non essendo stata preceduta da alcuna preventiva comunicazione;
- in via stragiudiziale ha sollevato la questione all'amministrazione che tuttavia ha risposto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata notificata il 30.1.2020;
- la notifica, tuttavia, sarebbe nulla in quanto effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., previsto per il rito degli irreperibili, quando invece egli è regolarmente residente a[...]Q;
- la notifica, inoltre, sarebbe errata in quanto l'atto è stato inviato in Via Massignano n. 41 e non già in Via Massignano n. 41/Q;
- sarebbe assolutamente inveritiera la circostanza secondo cui la propria abitazione non conterrebbe elementi tali da individuare la residenza del soggetto destinatario della notifica, tenuto conto che sulla pulsantiera e sulla cassetta delle lettere dell'edificio condominiale è presente il proprio nominativo.
2. si è regolarmente costituita in giudizio ed ha chiesto il Controparte_2
rigetto della domanda, rappresentando che diversamente da quanto prospettato dall'attore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata regolarmente notificata all'odierno attore con il rito degli irreperibili, come certificato dalla relata di notifica che fa piena prova in ordine a quanto riportato fino a querela di falso con la conseguenza che, in mancanza di proposizione di quest'ultima da parte dell'attore, la notifica in contestazione non può che considerarsi pienamente valida.
3. All'udienza del 8.11.2023 il difensore dell'attore ha rappresentato che l'iscrizione ipotecaria
è stata cancellata a seguito dell'adesione del signor alla rottamazione agevolata, per cui Pt_1
- 2 - nel merito la materia del contendere doveva intendersi cessata. Pertanto, poiché il procedimento sarebbe dovuto proseguire soltanto per la pronuncia sulle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale, i difensori hanno chiesto un rinvio per cercare di definire la questione in maniera bonaria.
Le parti non sono riuscite a regolamentare la gestione delle spese di lite, per cui all'udienza del
31.10.2024 i difensori hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere ed hanno precisato le conclusioni ai fini della regolamentazione delle spese di lite. La causa è stata dunque trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una “fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. S.U. 1048/2000)”
(cfr. Cass. n. 4167 del 19/02/2020).
Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, considerato che, come concordemente rappresentato dai difensori delle parti, a seguito dell'adesione del signor alla Pt_1 rottamazione agevolata l'iscrizione ipotecaria è stata cancellata, per cui è conseguentemente venuto meno qualsiasi interesse ad ottenere un provvedimento di merito.
5. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale.
Con specifico riferimento ai rapporti tra regolamentazione delle spese di lite e cessazione della materia del contendere intervenuta verificatasi in sede di impugnazione, la Corte di Cassazione
- 3 - ha precisato che “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede
d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Cass. n. 10553 del 07/05/2009).
Pertanto, non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti sulle spese di lite, tale regolamentazione dovrà essere disposta con la presente sentenza, facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale, che “dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (cfr. Cass. n. 24234 del 29/11/2016).
Ciò significa che le spese processuali dovranno essere regolate sulla scorta di un apprezzamento probabilistico circa la fondatezza della domanda proposta dal signor Pt_1
6. L'attore ha introdotto il presente procedimento al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall' per la Provincia di Controparte_1
Ancona per violazione dell'art. 77 D.P.R. 602/73 e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione.
A sostegno della domanda il signor ha dedotto che: Pt_1
- prima di iscrivere l'ipoteca è tenuta, a pena di nullità, a notificare la Controparte_2
comunicazione preventiva richiesta dall'art. 2 bis dell'art. 77 DPR 602/73;
- egli è regolarmente residente a[...]Q;
- ha, tuttavia, ha inviato il plico in Via Massignano n. 41 e non già in Via Controparte_2
Massignano n. 41/Q, per cui l'agente non avendo trovato nessuno a tale indirizzo ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c secondo il rito degli irreperibili;
- la notifica, dunque, sarebbe nulla.
- 4 - 6.1 La convenuta, viceversa, ha rappresentato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata regolarmente notificata il 29.1.2020 con il rito degli irreperibili, come certificato nella relata di notifica che fa piena prova in ordine a quanto in esse trascritto fino a querela di falso con la conseguenza che, in mancanza di proposizione di quest'ultima da parte dell'attore, la notifica in contestazione non può che considerarsi pienamente valida.
6.2 Giova anzitutto premettere che ai sensi dell'art. 2 bis dell'art. 77 DPR 602/73 “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Le conseguenze derivanti dall'iscrizione non preceduta dalla comunicazione al contribuente sono state chiarite dalle Sezioni Unite, secondo cui “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità” (cfr. Cass. sez. un. n. 19667 del 18/09/2014).
6.3 Ciò chiarito, dunque, la problematica sottesa al caso di specie riguarda la validità della notifica del plico contenente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tale atto, infatti, è stato inviato al signor all'indirizzo di Ancona, Frazione Massignano Pt_1
41. L'agente addetto alla notifica non ha reperito l'attore presso tale indirizzo, come risulta dalla relata di notifica, nella quale ha dato dell'irreperibilità del destinatario considerato che il nominativo non risultava al civico 41 e sia il citofono che la cassetta non fornivano
- 5 - informazioni, per cui il plico è stato consegnato presso la casa comunale come previsto per la notifica da eseguire con il rito degli irreperibili (doc. 2 fascicolo convenuta).
Senonché l'atto è stato inviato all'indirizzo errato, in quanto il signor era residente sin Pt_1
dal 2008 in Ancona, Frazione Massignano 71/Q, come dimostrato dal certificato di residenza storico (doc. 8).
All'udienza dell'8.11.2023 è stata sentita come testimone la signora , moglie Testimone_1 dell'attore, la quale ha riferito che “in via Massignano 41/Q c'è la pulsantiera con il mio nome
e quello di mio marito. Il civico 41 di fatto non esiste perché viviamo in un complesso di villette a schiera ed ogni abitazione ha il suo civico contrassegnato dal n. 41 e poi da una lettera, per cui non esiste alcun edificio che ha il civico 41 senza lettera” e che “la cassetta delle lettere si trova in corrispondenza del civico di ogni abitazione, tra cui la nostra, ma non esiste una cassetta delle lettere per il civico 41”.
Dalle risultanze anagrafiche e dalla deposizione testimoniale, dunque, è emerso l'errore in cui è incorsa la convenuta, che ha inviato il plico contenente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del destinatario.
L'evidenza di tale errore è dimostrata anche dal fatto che in seguito la stessa amministrazione ha notificato al signor un ulteriore atto, ovvero la comunicazione di avvenuta iscrizione Pt_1
ipotecaria, che è stato inviato questa volta correttamente presso il civico 41/Q (doc. 1 fascicolo convenuta).
Pertanto, diversamente da quanto prospettato dalla convenuta, non è possibile affermare la validità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili, dovendosi viceversa dichiarare la nullità della notifica in quanto il plico, piuttosto che essere inviato ad un indirizzo privo di qualsiasi collegamento col destinatario, andava notificato presso l'effettivo luogo di residenza del signor Pt_1
6.4 La convenuta ha prospettato che per contestare quanto riportato nella relata di notifica l'attore avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta.
Ebbene giova ricordare che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni dell'agente notificatore che riguardano l'attività svolta, ovvero per le circostanze frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nello svolgimento degli incombenti.
- 6 - Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha contestato le attestazioni dell'agente notificatore, né ha messo in discussione il contenuto della relata di notifica.
L'agente, infatti, ha effettuato la notifica nel luogo indicato dal richiedente, appunto il civico
41, dove non ha individuato il destinatario, per cui ha depositato il plico presso la casa comunale.
La relata di notifica, dunque, non contiene alcuna falsità, in quanto l'agente ha soltanto constatato - peraltro correttamente - una circostanza fattuale, ovvero l'irreperibilità a tale indirizzo del signor Pt_1
La contestazione sollevata dall'attore, dunque, non ha riguardato il contenuto della relata di notifica, bensì l'indirizzo presso il quale il plico è stato inviato, dunque un aspetto in alcun modo ricollegabile all'attività del pubblico ufficiale, bensì dipendente esclusivamente dalle indicazioni fornite dal mittente.
In conclusione, per dimostrare la nullità della notifica l'attore non era tenuto a proporre querela di falso nei confronti della relata, ben potendo – come accaduto – dimostrare con gli ordinari mezzi di prova il vizio del processo notificatorio.
6.5 Ciò significa che l'attore ha correttamente agito in giudizio al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ed ottenere la conseguente cancellazione e che, qualora la materia del contendere non fosse cessata, sarebbe risultato vittorioso.
7. Per completezza della trattazione va evidenziato che la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alla parte della domanda che si riferisce ai crediti tutelati dalle cartelle esattoriali n. 00320150002042034000 e n. 00320190000161742000, trattandosi di crediti aventi natura erariale e dunque come tali soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario.
Trattasi di un'eccezione non rilevante ai fini della presente decisione, considerato che l'ipoteca
è stata iscritta su tre diverse cartelle, una delle quali (peraltro la più consistente), relativa ad un debito di natura civilistica, originato da una garanzia prestata dall'attore in favore dell'impresa familiare a garanzia di un mutuo concesso a quest'ultima da una Controparte_3
(nella specie, la BCC di Camerano), a sua volta ulteriormente assicurata dal Fondo di Garanzia gestito dal . Controparte_4
- 7 - Pertanto, l'eventuale difetto di giurisdizione con riferimento alle ulteriori cartelle non avrebbe in alcun modo condizionato l'esito del giudizio, poiché rispetto a quest'ultima cartella vi sarebbe stata comunque la giurisdizione del giudice ordinario.
8. In conclusione, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico della convenuta.
La liquidazione avviene ai sensi dell'DM 55/2014 e, tenuto conto del valore della controversia e del fatto che non essendo state trattate questioni particolarmente complesse è possibile applicare parametri inferiori a quelli medi, ammonta a complessivi 3.809 euro (fase di studio
851 euro, fase introduttiva 602 euro, fase di trattazione/istruttoria euro 903, fase decisionale
1,453 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott. Valerio Guidarelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 3.809 a titolo di compenso professionale oltre ad accessori, se dovuti, come per legge.
Si comunichi.
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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