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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1575/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1575 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 7.11.2024, vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Iride Pagano e Angelo Pierri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (Sa), alla via Benevento n.28;
- Attore -
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta giusta procura generale alle liti per rogito Notar CP_2
di Napoli del 18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545, dagli avv.ti Domenico Persona_1
Cantore e Filomena Sacco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via De Leo 12;
- Convenuto -
1 OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024, e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 18.2.2020, in Parte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, impugnava i provvedimenti del
13.12.2019 e del 10.1.2020 con i quali L' lo escludeva dal beneficio concesso in CP_1
ragione dell'Avviso pubblico ISI 2016, avente ad oggetto la concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 81/2008.
A fondamento del ricorso proposto, l'attore deduceva: che, il 24 luglio 2017, aveva presentato domanda per la partecipazione alla procedura indetta con Avviso pubblico dell' 2016, proponendo un progetto del valore di € 140.000,00, di cui il 65% sarebbe CP_3
stato finanziato dal beneficio che, aveva indicato il conto corrente n. CP_1
07/01/100701128, operante presso la BCC di Aquara, per tutti i pagamenti relativi al progetto oggetto della richiesta di finanziamento;
che l' sede di Battipaglia, con nota del 27 CP_1
aprile 2018, gli aveva comunicato l'ammissione alla procedura, con conseguente
Co riconoscimento del diritto a ricevere gli incentivi previsti dall' 2016, per un importo complessivo di € 56.628,00, di cui € 28.314,00 concedibili a titolo di anticipo, previo rilascio,
a favore dell' , di una fideiussione bancaria o assicurativa entro sessanta giorni;
che, CP_1
il 26 giugno 2018, aveva stipulato la polizza fideiussoria n. 201054 dell'
[...]
n favore dell' la quale provvedeva ad erogare l'anticipazione Controparte_4 CP_1
concessa tramite bonifico;
che, aveva ottenuto una proroga di sei mesi per la realizzazione del progetto in conformità a quanto previsto dall'art. 20 dell'Avviso Pubblico;
che, il 19
settembre 2019, era stato disposto dalla GdF, su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale
di Salerno, il sequestro preventivo del conto corrente n. 07/01/100701128; che, in data 13
2 dicembre 2019, gli era pervenuto il provvedimento di esclusione dal beneficio a causa della violazione dei termini previsti dagli artt. 20 e 21 dell'Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto e delle irregolarità nel DURC per omessi versamenti contributivi;
che, il 20
dicembre 2019, aveva inviato una nota all' nella quale rimarcava che i ritardi nei CP_1
pagamenti e le pretese irregolarità contributive non erano imputabili a esso ricorrente,
impossibilitato ad operare per circa due mesi sul conto sottoposto al predetto sequestro,
nonché la sanabilità della propria posizione, a seguito del provvedimento del Tribunale di
Salerno - Sezione Riesame, con cui, in accoglimento dell'istanza proposta, era stato disposto lo sblocco del predetto conto corrente;
che l con nota del 10 Parte_2
gennaio 2020, notificata in data 13 gennaio 2020, aveva confermato il provvedimento di revoca del 13 dicembre 2019, avvertendo di voler procedere all'escussione della polizza fideiussoria n. 201054 dell' che, i provvedimenti di Controparte_4
revoca sarebbero illegittimi anche sotto il profilo della violazione dei princìpi normativi dettati in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto non preceduti dalla comunicazione all'interessato dell'avviso di avvio del procedimento stesso né adeguatamente motivati.
Alla luce di tali considerazioni, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi in fatto e in diritto
sopra illustrati: 1.- dichiarare illegittimi i provvedimenti del 13 dicembre 2019 e del 10 gennaio 2020,
a firma dell' , con i quali sono stati revocati i benefici economici previsti dall'attuazione CP_1
dell'art.11, comma 5, D. Lgs. n.81/2008 e già concessigli, a seguito di domanda di partecipazione
Co all'Avviso pubblico 2016, con provvedimento dell' del 27 aprile 2018, e, previa CP_1
disapplicazione degli stessi, accertare la persistenza del diritto di credito del ricorrente all'intera
somma del contributo pubblico, già stanziato dall' in data 27 aprile 2018, per il finanziamento CP_1
Co del progetto allegato alla domanda di partecipazione all'Avviso pubblico 2016 a cura dell' ; CP_1
2.- confermare il provvedimento del 27 aprile 2018, con conseguente riconoscimento del diritto CP_1
del ricorrente a continuare a usufruire degli incentivi già concessigli previsti dall'ISI 2016, per
l'importo complessivo, ammesso a contributo per il progetto presentato, pari a Euro 56.628,00, con
anticipazione pari a Euro 28.314,00; 3.- condannare l'Amministrazione resistente all'adozione degli
3 atti conseguenti;
4.-condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e compensi del
giudizio, oltre accessori, come per legge, e al rimborso del contributo unificato versato.
Con comparsa depositata in data 19.8.2020, si costituiva in giudizio l' il quale CP_1
contestava le pretese di parte attrice, evidenziando la correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta, e rilevando la piena legittimità della revoca del finanziamento concesso. Il convenuto deduceva, in particolare: che, pendeva d'innanzi al
TAR Salerno altro procedimento, instaurato dall' con ricorso depositato il Pt_1
28.1.2020, avente il medesimo oggetto della presente controversia;
che, i provvedimenti impugnati riguardavano la fase prodromica di assegnazione del contributo, nella quale sorgono posizioni di interesse legittimo correlate all'esercizio dell'attività valutativa della
P.A., con la conseguenza che le eventuali anomalie riscontrate in tale fase avrebbero dovuto essere conosciute dal giudice amministrativo;
che, nella nota pec del 27.4.2018, esso convenuto aveva chiarito la subordinazione dell'effettiva erogazione del contributo alla verifica della documentazione richiesta dal bando;
che, l'esclusione dal beneficio era giustificata dall'omessa trasmissione delle fatture e degli stralci relativi agli estratti conto contenenti i bonifici di pagamento dei fornitori relativi all'investimento oggetto di beneficio,
dall'ulteriore improrogabilità del termine concesso nonché, infine, dal riscontro di irregolarità alla verifica del DURC;
che, nella dichiarazione sostitutiva del 25.7.2017 si indicava nella persona del titolare della ditta l'unico soggetto Parte_1
delegato ad operare sul conto acceso per le finalità previste dall'art. 23 dell'Avviso Pubblico;
che, all'atto della presentazione delle menzionate osservazioni del 20.12.2019, l'azienda non aveva fatto alcun riferimento alla circostanza relativa al sequestro preventivo;
che, i provvedimenti emessi dall' sarebbero pienamente legittimi, non essendo CP_1
ammissibile una sanatoria ex post delle inosservanze procedurali contestate all Pt_1
che, la comunicazione prevista dall'art. 7 L. 241/90 è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la comunicazione si debba ritenere superflua quando l'interessato sia, in altro modo, venuto a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti (cfr. Consiglio di Stato n.4925/2012).
4 Per tali ragioni l' chiedeva: “che il Tribunale, previa pronuncia in ordine alla sussistenza CP_1
della propria giurisdizione, voglia rigettare il ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Mutato il rito da sommario a ordinario di cognizione con ordinanza del 15 settembre 2020,
la causa, di natura eminentemente documentale, veniva istruita sulla scorta di quanto allegato in atti dalle parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.10.2023.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, si perveniva all'udienza del 4.11.2024,
sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., e trattenuta in decisione con ordinanza del 7.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare va affrontata la questione di giurisdizione sollevata dall'ente convenuto.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito che in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è
riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione;
b) qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino
5 sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio,
oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (ex multis Ad. Plen Consiglio Stato, 29 gennaio 2014 n. 6;
Consiglio di Stato sez. V, 11 luglio 2016 n.3051 n. 3051/2016; T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 27
febbraio 2017 n.126).
Orbene, il caso di specie è riconducibile, a parere del Tribunale, all'ipotesi sub b), in quanto la vertenza introdotta dall'attore attiene alla fase di erogazione del contributo al quale era già stato ammesso con provvedimento del 27.4.2018; oggetto dell'accertamento richiesto nel presente giudizio, infatti, è il rispetto dei requisiti prescritti dagli artt. 20 e 21 dell'Avviso
Pubblico ISI 2016, i quali presuppongono, a ben vedere, l'ammissione del richiedente al finanziamento.
Per tali ragioni va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Chiarita la questione di giurisdizione, è ora possibile affrontare il merito della vertenza.
La controversia ha ad oggetto la legittimità della revoca della concessione di un'agevolazione finanziaria riconosciuta, in via provvisoria, in favore dell'impresa individuale di ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 81/2008 e dell'Avviso Parte_1
pubblico ISI 2016, avente ad oggetto la concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
6 La fattispecie si inserisce all'interno di un quadro giuridico più ampio, rappresentato dall'illegittimità di un provvedimento amministrativo, per cui è necessario,
preliminarmente, soffermarsi brevemente su tale categoria.
Il provvedimento amministrativo illegittimo è un provvedimento esistente ma che presenta delle difformità rispetto alla normativa di riferimento, tali da inficiarne la sua validità, senza,
per ciò solo, determinarne la nullità ex art. 21-septies l. 241/90. Non a caso tra i concetti di illegittimità e annullamento sussiste una corrispondenza biunivoca, dato che un provvedimento è illegittimo quando viola i tre vizi prescritti a pena di annullabilità dall'art. 21-octies l. 241/90. Nel caso di specie il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo (rectius
annullabile) in quanto viziato da eccesso di potere, ciò vuol dire che la p.a. non avrebbe esercitato le proprie funzioni in coerenza con le norme attributive di tale potere, attraverso una serie di standard di controllo o figure sintomatiche (cfr. Consiglio di Stato nel parere del 26 giugno 2013, n. 3014). La verifica sulla legittimità del provvedimento di revoca oggetto di causa riguarda la presenza delle c.d. figure sintomatiche dell'eccesso di potere,
da valutare insieme alle divergenze dell'atto dalle sue finalità istituzionali che concretano il vizio. A tal proposito, parte attrice sottolinea come la p.a. convenuta abbia adottato un provvedimento carente nella motivazione e nell'istruttoria posta a suo fondamento,
violando non solo le norme generali del procedimento amministrativo ma anche quelle specificamente selezionate dal decreto di concessione del finanziamento.
Al fine di effettuare le verifiche richieste dalla legge è necessario specificare che, nel caso in esame, ci si trova di fronte a due procedimenti amministrativi connessi tra loro: il primo,
relativo all'approvazione della concessione finanziaria e, il secondo, relativo alla sua revoca;
ciò significa che la legittimità del provvedimento di revoca discende dalla inosservanza da parte del beneficiario degli obblighi prescritti nel decreto di concessione e nelle normative dallo stesso richiamate, quanto, in particolare agli artt. 20 e 21 dell'Avviso pubblico ISI 2016,
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in
attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni.
7 Alla luce delle considerazioni fin ora svolte è necessario verificare se le suddette norme siano state applicate correttamente, per poi vagliare agevolmente la legittimità del provvedimento di revoca.
Orbene, in base agli artt. 20 e 21 del bando, l'impresa beneficiaria avrebbe dovuto dimostrare di aver ultimato l'iniziativa finanziata entro un anno e sei mesi dalla concessione del beneficio, in virtù della proroga di sei mesi chiesta e ottenuta dall'attore - segnatamente intorno al 27.9.2019 - e avrebbe dovuto trasmettere all' convenuto la documentazione CP_5
specificata negli Allegati 1, 2 e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui all' art.20
e con le modalità previste dall'articolo 26 del predetto Avviso.
Gli adempimenti prescritti dalla norma e contestati dall' anche dopo CP_1
l'integrazione istruttoria richiesta in data 29.10.2019 - segnatamente la produzione della documentazione completa comprovante la realizzazione del progetto;
la produzione delle copie conformi delle fatture firmate dal rappresentante legale della società richiedente il finanziamento attestanti le spese sostenute per l'intervento e lo stralcio dell'estratto conto con annotazione degli addebiti dei pagamenti effettuati ai fornitori;
il versamento di contributi ed accessori verso l' - tuttavia, non sono stati provati dall' attore, il quale ha CP_6
addotto come giustificazione dell'inadempimento il blocco del conto corrente aziendale per circa due mesi a causa del sequestro preventivo che aveva coinvolto il padre CP_7
garante del mutuo acceso per il pagamento dei lavori di bonifica da amianto.
[...]
Orbene, secondo quanto stabilito dall'art. 20, 4° comma, dell'Avviso per cui è causa: “Il
termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata
dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi”, per cui l' avendo già usufruito di Pt_1
una proroga pari a sei mesi, non poteva richiedere ed ottenere ulteriori dilazioni temporali,
avendo, in ogni caso, avuto un anno e quattro mesi circa per portare a termine il progetto e regolarizzare la documentazione prescritta dalla legge. Diversamente opinando,
risulterebbe irragionevole ritenere che i due mesi in cui è stato bloccato il conto corrente su cui operava l' hanno inficiato l'intera realizzazione del progetto, anche in Pt_1
considerazione della circostanza per cui lo stesso attore, con rendicontazione del 25.10.2019
8 (all. 4 alla produzione di parte convenuta), comunicava di aver “completato” l'investimento oggetto di beneficio, con ciò rendendo ancor meno comprensibile la mancata trasmissione della documentazione comprovante l'esecuzione dell'investimento stesso.
Appare, inoltre, errata l'interpretazione fatta dall'attore quanto alla lettura sistematica dell'art. 21 con l'art. 25 del bando di gara, in quanto i due articoli operano su due piani differenti: l'art. 21 si riferisce, infatti, alle modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento, secondo cui: “ai fini dell'erogazione del finanziamento l'impresa deve inoltrare alla
Sede territorialmente competente (Allegato 5), la documentazione specificata negli Allegati 1, 2 CP_1
e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui al precedente articolo 20 e con le modalità
previste dall'articolo 26 del presente Avviso. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la
data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.
La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture15,
ricevute, …) sarà completata entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una
volta espletata la suddetta verifica, la Sede territorialmente competente comunicherà il CP_1
provvedimento relativo all'esito di tale verifica all'impresa richiedente. La Sede territorialmente CP_1
competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza
di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa a
integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l'impresa non provveda a ottemperare
a quanto richiesto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto
invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato. I termini di conclusione del procedimento sono
sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a
quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta
giorni. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l' disporrà quanto necessario per l'erogazione del CP_1
finanziamento. In caso di esito negativo le imprese il cui finanziamento sia stato dichiarato non
erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica
certificata entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame. I
termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del finanziamento,
anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci
giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di
9 ricezione delle osservazioni. La Sede territorialmente competente comunica il provvedimento CP_1
motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente
erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento”, mentre l'art. 25 si riferisce alla revoca del finanziamento, qualora già erogato per intero: “La Sede territorialmente CP_1
competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle
disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente
e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento. La revoca del
finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei
relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del
finanziamento”.
Nel caso in esame, infatti, l'interpretazione dell'art. 21 dell'Avviso è completata dall'art. 20
che lo precede, il quale indica puntualmente i termini di realizzazione del progetto: “In caso
di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro un anno
decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo
18 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 con riferimento ai progetti che
hanno inizio a partire dal 6 giugno 2017. Ai fini del riscontro del termine di un anno di cui sopra fa
fede la data della predetta comunicazione inviata da Nel termine suddetto sono ricompresi i CP_1
tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3 e
4. Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta
motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso di concessione della proroga,
l'impresa che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura
dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per
l'anticipazione del finanziamento stesso. L'inosservanza del predetto termine di un anno ovvero di
quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui
sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.”.
Dalla lettura delle due norme si evince che l' ha rispettato pedissequamente le CP_1
prescrizioni previste dalla normativa, motivando in maniera chiara i provvedimenti del
13.12.2019 e del 10.1.2020; al contrario, l'attore non è riuscito a dimostrare di aver presentato
10 la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del beneficio, la quale risulta manchevole, nonostante avesse comunicato con nota pec del 25.10.2019 di aver completato l'investimento e di aver inviato tutti i documenti utili ai fini della rendicontazione.
Ne è conseguita, legittimamente, la sua esclusione dal beneficio per cui è causa e l'escussione della fideiussione da parte dell'ente, ai sensi degli artt. 20 e 21 dell'Avviso Pubblico ISI 2016.
Non merita, infine, accoglimento nemmeno l'eccepito vizio di istruttoria e di motivazione dedotto dall'attore, essendo documentalmente provato, di contro, che, sia sotto il profilo formale che sostanziale, vi è stato un apporto partecipativo della ditta all'iter procedimentale che ha, poi, condotto alla revoca del beneficio concessole. Difatti, la ditta dell' è stata destinataria di una comunicazione di avvio del procedimento di Pt_1
revoca, datato 13.12.2019 (All. 8 alla produzione dell' , e ha avuto la possibilità di CP_1
partecipare attivamente al procedimento mediante l'invio delle proprie osservazioni e controdeduzioni con nota del 20.12.2019 (All. 7 alla produzione dell' . CP_1
Quanto detto esclude, a fortiori, un vizio di motivazione del provvedimento di revoca, il quale presenta una motivazione adeguata, rispettosa dei criteri indicati dal Cons. di Stato,
sez. V, 30.8.2023, n. 8063 a mente del quale “…per giustificare il provvedimento conclusivo
adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso,
alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca…che
l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la
corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato
recepimento. E invero non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben
precise da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente
la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in
contraddittorio e collaborare all'istruttoria”.
Infatti, l'attore ha ben compreso le ragioni sottese alla revoca del beneficio, avendo, a riprova di ciò, semplicemente chiesto un incontro con i funzionari istruttori, al fine di “chiarire i motivi dei documenti mancanti…” (all. 7 alla produzione di parte attrice).
11 Ne consegue che il ricorso proposto da è del tutto infondato e va, Parte_1
pertanto, integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte attrice, secondo soccombenza, e liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), in base alla natura, al valore (€ 56.628,00) e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nella persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1575/2020, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che si CP_1
liquidano in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno, il 19 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1575 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 7.11.2024, vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Iride Pagano e Angelo Pierri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (Sa), alla via Benevento n.28;
- Attore -
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta giusta procura generale alle liti per rogito Notar CP_2
di Napoli del 18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545, dagli avv.ti Domenico Persona_1
Cantore e Filomena Sacco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via De Leo 12;
- Convenuto -
1 OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024, e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 18.2.2020, in Parte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, impugnava i provvedimenti del
13.12.2019 e del 10.1.2020 con i quali L' lo escludeva dal beneficio concesso in CP_1
ragione dell'Avviso pubblico ISI 2016, avente ad oggetto la concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 81/2008.
A fondamento del ricorso proposto, l'attore deduceva: che, il 24 luglio 2017, aveva presentato domanda per la partecipazione alla procedura indetta con Avviso pubblico dell' 2016, proponendo un progetto del valore di € 140.000,00, di cui il 65% sarebbe CP_3
stato finanziato dal beneficio che, aveva indicato il conto corrente n. CP_1
07/01/100701128, operante presso la BCC di Aquara, per tutti i pagamenti relativi al progetto oggetto della richiesta di finanziamento;
che l' sede di Battipaglia, con nota del 27 CP_1
aprile 2018, gli aveva comunicato l'ammissione alla procedura, con conseguente
Co riconoscimento del diritto a ricevere gli incentivi previsti dall' 2016, per un importo complessivo di € 56.628,00, di cui € 28.314,00 concedibili a titolo di anticipo, previo rilascio,
a favore dell' , di una fideiussione bancaria o assicurativa entro sessanta giorni;
che, CP_1
il 26 giugno 2018, aveva stipulato la polizza fideiussoria n. 201054 dell'
[...]
n favore dell' la quale provvedeva ad erogare l'anticipazione Controparte_4 CP_1
concessa tramite bonifico;
che, aveva ottenuto una proroga di sei mesi per la realizzazione del progetto in conformità a quanto previsto dall'art. 20 dell'Avviso Pubblico;
che, il 19
settembre 2019, era stato disposto dalla GdF, su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale
di Salerno, il sequestro preventivo del conto corrente n. 07/01/100701128; che, in data 13
2 dicembre 2019, gli era pervenuto il provvedimento di esclusione dal beneficio a causa della violazione dei termini previsti dagli artt. 20 e 21 dell'Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto e delle irregolarità nel DURC per omessi versamenti contributivi;
che, il 20
dicembre 2019, aveva inviato una nota all' nella quale rimarcava che i ritardi nei CP_1
pagamenti e le pretese irregolarità contributive non erano imputabili a esso ricorrente,
impossibilitato ad operare per circa due mesi sul conto sottoposto al predetto sequestro,
nonché la sanabilità della propria posizione, a seguito del provvedimento del Tribunale di
Salerno - Sezione Riesame, con cui, in accoglimento dell'istanza proposta, era stato disposto lo sblocco del predetto conto corrente;
che l con nota del 10 Parte_2
gennaio 2020, notificata in data 13 gennaio 2020, aveva confermato il provvedimento di revoca del 13 dicembre 2019, avvertendo di voler procedere all'escussione della polizza fideiussoria n. 201054 dell' che, i provvedimenti di Controparte_4
revoca sarebbero illegittimi anche sotto il profilo della violazione dei princìpi normativi dettati in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto non preceduti dalla comunicazione all'interessato dell'avviso di avvio del procedimento stesso né adeguatamente motivati.
Alla luce di tali considerazioni, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi in fatto e in diritto
sopra illustrati: 1.- dichiarare illegittimi i provvedimenti del 13 dicembre 2019 e del 10 gennaio 2020,
a firma dell' , con i quali sono stati revocati i benefici economici previsti dall'attuazione CP_1
dell'art.11, comma 5, D. Lgs. n.81/2008 e già concessigli, a seguito di domanda di partecipazione
Co all'Avviso pubblico 2016, con provvedimento dell' del 27 aprile 2018, e, previa CP_1
disapplicazione degli stessi, accertare la persistenza del diritto di credito del ricorrente all'intera
somma del contributo pubblico, già stanziato dall' in data 27 aprile 2018, per il finanziamento CP_1
Co del progetto allegato alla domanda di partecipazione all'Avviso pubblico 2016 a cura dell' ; CP_1
2.- confermare il provvedimento del 27 aprile 2018, con conseguente riconoscimento del diritto CP_1
del ricorrente a continuare a usufruire degli incentivi già concessigli previsti dall'ISI 2016, per
l'importo complessivo, ammesso a contributo per il progetto presentato, pari a Euro 56.628,00, con
anticipazione pari a Euro 28.314,00; 3.- condannare l'Amministrazione resistente all'adozione degli
3 atti conseguenti;
4.-condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e compensi del
giudizio, oltre accessori, come per legge, e al rimborso del contributo unificato versato.
Con comparsa depositata in data 19.8.2020, si costituiva in giudizio l' il quale CP_1
contestava le pretese di parte attrice, evidenziando la correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta, e rilevando la piena legittimità della revoca del finanziamento concesso. Il convenuto deduceva, in particolare: che, pendeva d'innanzi al
TAR Salerno altro procedimento, instaurato dall' con ricorso depositato il Pt_1
28.1.2020, avente il medesimo oggetto della presente controversia;
che, i provvedimenti impugnati riguardavano la fase prodromica di assegnazione del contributo, nella quale sorgono posizioni di interesse legittimo correlate all'esercizio dell'attività valutativa della
P.A., con la conseguenza che le eventuali anomalie riscontrate in tale fase avrebbero dovuto essere conosciute dal giudice amministrativo;
che, nella nota pec del 27.4.2018, esso convenuto aveva chiarito la subordinazione dell'effettiva erogazione del contributo alla verifica della documentazione richiesta dal bando;
che, l'esclusione dal beneficio era giustificata dall'omessa trasmissione delle fatture e degli stralci relativi agli estratti conto contenenti i bonifici di pagamento dei fornitori relativi all'investimento oggetto di beneficio,
dall'ulteriore improrogabilità del termine concesso nonché, infine, dal riscontro di irregolarità alla verifica del DURC;
che, nella dichiarazione sostitutiva del 25.7.2017 si indicava nella persona del titolare della ditta l'unico soggetto Parte_1
delegato ad operare sul conto acceso per le finalità previste dall'art. 23 dell'Avviso Pubblico;
che, all'atto della presentazione delle menzionate osservazioni del 20.12.2019, l'azienda non aveva fatto alcun riferimento alla circostanza relativa al sequestro preventivo;
che, i provvedimenti emessi dall' sarebbero pienamente legittimi, non essendo CP_1
ammissibile una sanatoria ex post delle inosservanze procedurali contestate all Pt_1
che, la comunicazione prevista dall'art. 7 L. 241/90 è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la comunicazione si debba ritenere superflua quando l'interessato sia, in altro modo, venuto a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti (cfr. Consiglio di Stato n.4925/2012).
4 Per tali ragioni l' chiedeva: “che il Tribunale, previa pronuncia in ordine alla sussistenza CP_1
della propria giurisdizione, voglia rigettare il ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Mutato il rito da sommario a ordinario di cognizione con ordinanza del 15 settembre 2020,
la causa, di natura eminentemente documentale, veniva istruita sulla scorta di quanto allegato in atti dalle parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.10.2023.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, si perveniva all'udienza del 4.11.2024,
sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., e trattenuta in decisione con ordinanza del 7.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare va affrontata la questione di giurisdizione sollevata dall'ente convenuto.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito che in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è
riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione;
b) qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino
5 sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio,
oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (ex multis Ad. Plen Consiglio Stato, 29 gennaio 2014 n. 6;
Consiglio di Stato sez. V, 11 luglio 2016 n.3051 n. 3051/2016; T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 27
febbraio 2017 n.126).
Orbene, il caso di specie è riconducibile, a parere del Tribunale, all'ipotesi sub b), in quanto la vertenza introdotta dall'attore attiene alla fase di erogazione del contributo al quale era già stato ammesso con provvedimento del 27.4.2018; oggetto dell'accertamento richiesto nel presente giudizio, infatti, è il rispetto dei requisiti prescritti dagli artt. 20 e 21 dell'Avviso
Pubblico ISI 2016, i quali presuppongono, a ben vedere, l'ammissione del richiedente al finanziamento.
Per tali ragioni va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Chiarita la questione di giurisdizione, è ora possibile affrontare il merito della vertenza.
La controversia ha ad oggetto la legittimità della revoca della concessione di un'agevolazione finanziaria riconosciuta, in via provvisoria, in favore dell'impresa individuale di ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 81/2008 e dell'Avviso Parte_1
pubblico ISI 2016, avente ad oggetto la concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
6 La fattispecie si inserisce all'interno di un quadro giuridico più ampio, rappresentato dall'illegittimità di un provvedimento amministrativo, per cui è necessario,
preliminarmente, soffermarsi brevemente su tale categoria.
Il provvedimento amministrativo illegittimo è un provvedimento esistente ma che presenta delle difformità rispetto alla normativa di riferimento, tali da inficiarne la sua validità, senza,
per ciò solo, determinarne la nullità ex art. 21-septies l. 241/90. Non a caso tra i concetti di illegittimità e annullamento sussiste una corrispondenza biunivoca, dato che un provvedimento è illegittimo quando viola i tre vizi prescritti a pena di annullabilità dall'art. 21-octies l. 241/90. Nel caso di specie il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo (rectius
annullabile) in quanto viziato da eccesso di potere, ciò vuol dire che la p.a. non avrebbe esercitato le proprie funzioni in coerenza con le norme attributive di tale potere, attraverso una serie di standard di controllo o figure sintomatiche (cfr. Consiglio di Stato nel parere del 26 giugno 2013, n. 3014). La verifica sulla legittimità del provvedimento di revoca oggetto di causa riguarda la presenza delle c.d. figure sintomatiche dell'eccesso di potere,
da valutare insieme alle divergenze dell'atto dalle sue finalità istituzionali che concretano il vizio. A tal proposito, parte attrice sottolinea come la p.a. convenuta abbia adottato un provvedimento carente nella motivazione e nell'istruttoria posta a suo fondamento,
violando non solo le norme generali del procedimento amministrativo ma anche quelle specificamente selezionate dal decreto di concessione del finanziamento.
Al fine di effettuare le verifiche richieste dalla legge è necessario specificare che, nel caso in esame, ci si trova di fronte a due procedimenti amministrativi connessi tra loro: il primo,
relativo all'approvazione della concessione finanziaria e, il secondo, relativo alla sua revoca;
ciò significa che la legittimità del provvedimento di revoca discende dalla inosservanza da parte del beneficiario degli obblighi prescritti nel decreto di concessione e nelle normative dallo stesso richiamate, quanto, in particolare agli artt. 20 e 21 dell'Avviso pubblico ISI 2016,
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in
attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni.
7 Alla luce delle considerazioni fin ora svolte è necessario verificare se le suddette norme siano state applicate correttamente, per poi vagliare agevolmente la legittimità del provvedimento di revoca.
Orbene, in base agli artt. 20 e 21 del bando, l'impresa beneficiaria avrebbe dovuto dimostrare di aver ultimato l'iniziativa finanziata entro un anno e sei mesi dalla concessione del beneficio, in virtù della proroga di sei mesi chiesta e ottenuta dall'attore - segnatamente intorno al 27.9.2019 - e avrebbe dovuto trasmettere all' convenuto la documentazione CP_5
specificata negli Allegati 1, 2 e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui all' art.20
e con le modalità previste dall'articolo 26 del predetto Avviso.
Gli adempimenti prescritti dalla norma e contestati dall' anche dopo CP_1
l'integrazione istruttoria richiesta in data 29.10.2019 - segnatamente la produzione della documentazione completa comprovante la realizzazione del progetto;
la produzione delle copie conformi delle fatture firmate dal rappresentante legale della società richiedente il finanziamento attestanti le spese sostenute per l'intervento e lo stralcio dell'estratto conto con annotazione degli addebiti dei pagamenti effettuati ai fornitori;
il versamento di contributi ed accessori verso l' - tuttavia, non sono stati provati dall' attore, il quale ha CP_6
addotto come giustificazione dell'inadempimento il blocco del conto corrente aziendale per circa due mesi a causa del sequestro preventivo che aveva coinvolto il padre CP_7
garante del mutuo acceso per il pagamento dei lavori di bonifica da amianto.
[...]
Orbene, secondo quanto stabilito dall'art. 20, 4° comma, dell'Avviso per cui è causa: “Il
termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata
dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi”, per cui l' avendo già usufruito di Pt_1
una proroga pari a sei mesi, non poteva richiedere ed ottenere ulteriori dilazioni temporali,
avendo, in ogni caso, avuto un anno e quattro mesi circa per portare a termine il progetto e regolarizzare la documentazione prescritta dalla legge. Diversamente opinando,
risulterebbe irragionevole ritenere che i due mesi in cui è stato bloccato il conto corrente su cui operava l' hanno inficiato l'intera realizzazione del progetto, anche in Pt_1
considerazione della circostanza per cui lo stesso attore, con rendicontazione del 25.10.2019
8 (all. 4 alla produzione di parte convenuta), comunicava di aver “completato” l'investimento oggetto di beneficio, con ciò rendendo ancor meno comprensibile la mancata trasmissione della documentazione comprovante l'esecuzione dell'investimento stesso.
Appare, inoltre, errata l'interpretazione fatta dall'attore quanto alla lettura sistematica dell'art. 21 con l'art. 25 del bando di gara, in quanto i due articoli operano su due piani differenti: l'art. 21 si riferisce, infatti, alle modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento, secondo cui: “ai fini dell'erogazione del finanziamento l'impresa deve inoltrare alla
Sede territorialmente competente (Allegato 5), la documentazione specificata negli Allegati 1, 2 CP_1
e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui al precedente articolo 20 e con le modalità
previste dall'articolo 26 del presente Avviso. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la
data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.
La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture15,
ricevute, …) sarà completata entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una
volta espletata la suddetta verifica, la Sede territorialmente competente comunicherà il CP_1
provvedimento relativo all'esito di tale verifica all'impresa richiedente. La Sede territorialmente CP_1
competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza
di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa a
integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l'impresa non provveda a ottemperare
a quanto richiesto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto
invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato. I termini di conclusione del procedimento sono
sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a
quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta
giorni. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l' disporrà quanto necessario per l'erogazione del CP_1
finanziamento. In caso di esito negativo le imprese il cui finanziamento sia stato dichiarato non
erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica
certificata entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame. I
termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del finanziamento,
anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci
giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di
9 ricezione delle osservazioni. La Sede territorialmente competente comunica il provvedimento CP_1
motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente
erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento”, mentre l'art. 25 si riferisce alla revoca del finanziamento, qualora già erogato per intero: “La Sede territorialmente CP_1
competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle
disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente
e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento. La revoca del
finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei
relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del
finanziamento”.
Nel caso in esame, infatti, l'interpretazione dell'art. 21 dell'Avviso è completata dall'art. 20
che lo precede, il quale indica puntualmente i termini di realizzazione del progetto: “In caso
di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro un anno
decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo
18 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 con riferimento ai progetti che
hanno inizio a partire dal 6 giugno 2017. Ai fini del riscontro del termine di un anno di cui sopra fa
fede la data della predetta comunicazione inviata da Nel termine suddetto sono ricompresi i CP_1
tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3 e
4. Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta
motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso di concessione della proroga,
l'impresa che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura
dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per
l'anticipazione del finanziamento stesso. L'inosservanza del predetto termine di un anno ovvero di
quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui
sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.”.
Dalla lettura delle due norme si evince che l' ha rispettato pedissequamente le CP_1
prescrizioni previste dalla normativa, motivando in maniera chiara i provvedimenti del
13.12.2019 e del 10.1.2020; al contrario, l'attore non è riuscito a dimostrare di aver presentato
10 la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del beneficio, la quale risulta manchevole, nonostante avesse comunicato con nota pec del 25.10.2019 di aver completato l'investimento e di aver inviato tutti i documenti utili ai fini della rendicontazione.
Ne è conseguita, legittimamente, la sua esclusione dal beneficio per cui è causa e l'escussione della fideiussione da parte dell'ente, ai sensi degli artt. 20 e 21 dell'Avviso Pubblico ISI 2016.
Non merita, infine, accoglimento nemmeno l'eccepito vizio di istruttoria e di motivazione dedotto dall'attore, essendo documentalmente provato, di contro, che, sia sotto il profilo formale che sostanziale, vi è stato un apporto partecipativo della ditta all'iter procedimentale che ha, poi, condotto alla revoca del beneficio concessole. Difatti, la ditta dell' è stata destinataria di una comunicazione di avvio del procedimento di Pt_1
revoca, datato 13.12.2019 (All. 8 alla produzione dell' , e ha avuto la possibilità di CP_1
partecipare attivamente al procedimento mediante l'invio delle proprie osservazioni e controdeduzioni con nota del 20.12.2019 (All. 7 alla produzione dell' . CP_1
Quanto detto esclude, a fortiori, un vizio di motivazione del provvedimento di revoca, il quale presenta una motivazione adeguata, rispettosa dei criteri indicati dal Cons. di Stato,
sez. V, 30.8.2023, n. 8063 a mente del quale “…per giustificare il provvedimento conclusivo
adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso,
alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca…che
l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la
corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato
recepimento. E invero non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben
precise da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente
la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in
contraddittorio e collaborare all'istruttoria”.
Infatti, l'attore ha ben compreso le ragioni sottese alla revoca del beneficio, avendo, a riprova di ciò, semplicemente chiesto un incontro con i funzionari istruttori, al fine di “chiarire i motivi dei documenti mancanti…” (all. 7 alla produzione di parte attrice).
11 Ne consegue che il ricorso proposto da è del tutto infondato e va, Parte_1
pertanto, integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte attrice, secondo soccombenza, e liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), in base alla natura, al valore (€ 56.628,00) e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nella persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1575/2020, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che si CP_1
liquidano in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno, il 19 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
12