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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3035 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Termini Imerese, Via P. Mattarella n. 21, presso lo studio dell'avv. SANSO-
NE DEBORA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 22/07/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla disamina della documen- tazione riportata agli atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è allo stato attuale affetta da Disturbo depressivo moderato recidivante in trattamento continuativo con antipsicotici;
Vasculopatia cerebrale cronica
Le suddette affezioni nel loro complesso, in accordo col giudizio dato dalla Commissione, sono di entità tale da rendere il soggetto INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficol- tà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo medio/grave 67-
99% NON in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento, e portatrice di HANDICAP medio/grave ( articolo
1-comma 3 L.104/92 ) a far data dalla presentazione della domanda per le motivazioni
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o descritte nelle considerazioni” (cfr. CTU in atti). lecontainer Ritenuta la concorde valutazione dei Consulenti di Ufficio della fase di ATP e della fase di merito, non sussistono i presupposti per disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3035 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Termini Imerese, Via P. Mattarella n. 21, presso lo studio dell'avv. SANSO-
NE DEBORA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 22/07/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla disamina della documen- tazione riportata agli atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è allo stato attuale affetta da Disturbo depressivo moderato recidivante in trattamento continuativo con antipsicotici;
Vasculopatia cerebrale cronica
Le suddette affezioni nel loro complesso, in accordo col giudizio dato dalla Commissione, sono di entità tale da rendere il soggetto INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficol- tà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo medio/grave 67-
99% NON in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento, e portatrice di HANDICAP medio/grave ( articolo
1-comma 3 L.104/92 ) a far data dalla presentazione della domanda per le motivazioni
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o descritte nelle considerazioni” (cfr. CTU in atti). lecontainer Ritenuta la concorde valutazione dei Consulenti di Ufficio della fase di ATP e della fase di merito, non sussistono i presupposti per disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile