Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2022, proposto da:
TO SO, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Furlan e Piera SO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1;
contro
Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manuela Gagliega, in Cagliari, via Logudoro n. 3/B;
per l'annullamento:
- del provvedimento n. 27 del 15/7/2022, assunto dal Delegato con Funzioni Dirigenziali del Comune di Olbia, geom. Sebastiano Meloni, notificato al signor TO SO il 25/7/2022, con cui è stato ordinato a quest'ultimo di “demolire e ripristinare a propria cura e spese le opere edilizie abusive descritte in premessa e consistenti nella chiusura di una “loggia”, della superficie di mq. 10,50 (mt. 5.25 x mt. 2.00) con un'altezza interna di mt. 2.70, mediante l'installazione di n. 3 sistemi di chiusura (finestre basculanti) che hanno determinato un incremento volumetrico pari a mc. 28.35, pertanto in parziale difformità dal titolo edilizio (ex art. 7 L.R. n. 23/85) e dall'autorizzazione paesaggistica”.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor TO SO, odierno ricorrente, è proprietario, in forza di atto di acquisto del 1999, di un appartamento sito in Comune di Olbia, via Punta Lepre, all’interno del Residence I TI , edificato dalla Società Techninvest S.r.l. sulla base della concessione edilizia 23 luglio 1993, n. 807.
Con nota del 26 gennaio 2022 il Comune di Olbia gli ha comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio avente a oggetto l’abusiva “chiusura di una veranda coperta” .
A seguito di successivi contatti istruttori, lo stesso Comune ha precisato di fare esattamente riferimento a una “loggia” di circa 10 mq., presente sulla facciata dell’edificio, la chiusura della quale mediante l’installazione sul fronte di tre finestre avrebbe determinato un aumento della volumetria e della superficie utile, in difformità rispetto al titolo edilizio e del nulla osta paesaggistico a base dell’intero edificio.
Nonostante le osservazioni endoprocedimentali dell’interessato, secondo cui il citato locale era già regolarmente previsto nel titolo autorizzativo originario come chiuso su tutti i lati e compreso all’interno della sagoma e nell’ingombro volumetrico del più ampio fabbricato su cui insiste, il Comune ha adottato il provvedimento in epigrafe descritto, con cui gli ha ingiunto la demolizione delle tre finestre sopra descritte.
Con il ricorso ora in esame il sig. SO ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, deducendo censure di “Eccesso di potere per erroneità del presupposto e per carenza di motivazione e di istruttoria ”, “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti sotto altro profilo” , “Eccesso di potere per carenza di motivazione sotto altro profilo Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Olbia, chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie, alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le censure dedotte in ricorso, unitariamente analizzabili, sono chiaramente fondate.
È pacifico tra le parti, sotto il profilo fattuale, che la veranda (o loggia, la sostanza non cambia) ora in discussione fosse stata regolarmente prevista nel progetto sul quale è stato rilasciato l’originario titolo edilizio con la copertura, la superficie e la forma attualmente esistenti.
L’unica differenza è che in quel progetto le tre vedute presenti in facciata non erano indicate come destinate alla chiusura con finestra, viceversa ora presente in loco.
Orbene il Collegio ritiene giuridicamente determinante il fatto che -secondo una notoria e pacifica impostazione, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi- un locale superiormente coperto e chiuso su tutti i lati comporta già di per sé la creazione di nuova volumetria e superficie utile, a prescindere dalla presenza di vedute aperte (anziché di finestre), ragion per cui il titolo edilizio che ciò prevedeva -a prescindere dalla sua legittimità o meno, peraltro non in discussione nel presente giudizio- già copriva la volumetria e la superficie della suddetta veranda, a prescindere dalla chiusura o meno delle vedute presenti sul frontale della stessa.
Ciò smentisce i due unici presupposti sui quali si fonda il provvedimento impugnati, cioè il mancato conteggio di quella veranda nella volumetria complessiva del fabbricato e la mancata sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica della chiusura delle vedute: - il primo rilievo è smentito dal fatto che, come si è ora evidenziato, una veranda coperta e chiusa per quattro lati crea di per sé nuova volumetria, per cui il mancato conteggio di quest’ultima in seno al titolo edilizio che la preveda può essere dovuta soltanto a un errore materiale, non inficiante la portata autorizzativa del titolo stesso anche nei confronti della veranda; - il secondo rilievo è smentito dal fatto che la mera apposizione di finestre a vedute che, per forma e dimensioni, sono esattamente conformi a quelle autorizzate è irrilevante, a fronte di una volumetria autorizzata che resta quella prevista.
Per quanto premesso il ricorso è fondato, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato e spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Olbia alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Tito Aru |
IL SEGRETARIO