TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2994/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RONDONI DANIELA e elettivamente domiciliata in Fornacette (PI), Piazza Ponti n.12, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) _1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti r i c o r r e n t e ha concluso come da note scritte del 25/10/2024: Voglia l'Illmo Tribunale
Adito 1)Pronunziare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
2)Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza;
3)L'immobile di proprietà dei coniugi posto in Santa Maria a Monte- Località Montecalvoli- Via Francesca n.508 ed adibito a casa familiare, sarà assegnato alla IG.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1
R_ unitamente ai figli e;
4)Disporre l'affidamento esclusivo e collocamento del minore Persona_1
1 alla madre, disciplinato il diritto di visita del padre come previsto dal Tribunale con Persona_3
provvedimento provvisorio del 29.03.2024 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri il IG. corrisponderà alla IG.ra _1
a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la somma di €. 100,00 Parte_1
mensili e per il mantenimento dei figli minorenni o non economicamente autosufficienti Persona_1
R_ e , la somma complessiva di 400 mensili (200 cadauno) o la diversa maggior somma che dovesse risultare alla luce dell'istruttoria. Tali somme sono rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da pagarsi entro il giorno 15 (quindici) di calendario di ciascun mese;
6) l'assegno
UNICO per il nucleo familiare sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
7) Il IG. provvederà altresì a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese _1
straordinarie mediche, scolastiche, sportive che si riterranno necessarie per il minori concordate e documentate per scritto laddove superiori ai 150 euro per singola spesa. Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura da porsi anticipatamente a carico dell'Erario trattandosi di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato ."
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/10/2023 chiedeva fosse pronunciata la Parte_1
separazione giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato in data _1
29/01/2006 in Romania a Tirgu Mures e trascritto in Italia il 06/09/2023 nel Comune di Santa Maria
a Monte (PI) Anno 2023, Parte II, Serie C, numero 49, Ufficio 1, dalla cui unione sono nati due figli,
, nato in [...] il [...], cittadinanza rumena e , nato Controparte_2 Controparte_3
in Romania il 18.11.2010, cittadinanza rumena. Parte ricorrente riferiva che la convivenza era divenuta intollerabile per le condotte del coniuge, il quale ha sempre avuto un atteggiamento prevaricatore, aggressivo, trattando la moglie ed i figli come un padre- padrone. L'aggressività, in un primo momento era solo verbale ma, successivamente, anche fisica. Chiedeva, quindi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli, un assegno di mantenimento per se stessa e di contributo per i figli, oltre le spese straordinarie.
La ricorrente ha allegato quanto segue:
- Al momento in cui ha comunicato al coniuge la propria volontà di separarsi, il marito si è scagliato rabbiosamente contro di lei, aggredendola fisicamente tanto da dover far ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera (PI) il 23/03/2023, cui
2 seguiva la denuncia ed il procedimento penale n.1727/2023 R.G.N.R. per il reato di maltrattamenti in famiglia;
- La coppia è rimasta all'interno della casa familiare, e da quando la ricorrente ha depositato la denuncia, il coniuge ha partecipato sempre meno alle spese ed a tutto quello che riguarda la famiglia;
- Il IG. ha avuto scontri anche con il figlio , mentre con il minore _1 Persona_1
ha un buon rapporto;
R_2
- Era pendente, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, una procedura ex artt. 330 c.c. e 473 bis 14 c.p.c. per la limitazione della responsabilità genitoriale con affidamento ai SS e nomina di un curatore speciale. Educativa domiciliare. Presa in carico per i minori. Educativa alla genitorialità" (n. 185/2023 Pt_2
Cont. Dlgs 149/2022).
La ricorrente è stata ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n.
226/2023 del 14/09/2023 del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.
All'udienza collegiale del 31/01/2024, alla presenza di entrambe le parti comparse personalmente, sebbene costituita solo la ricorrente, veniva disposto l'ascolto di entrambi i figli minori e venivano delegati i Servizi sociali per un'indagine socio-familiare sul nucleo familiare.
Il resistente veniva dichiarato contumace.
A seguito dell'ascolto dei minori, la ricorrente modificava la richiesta in punto di affidamento, chiedendo l'affido esclusivo dei figli.
Con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. del 29/03/2024, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “DISPONE l'affido superesclusivo dei figli minori e alla IG.ra Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
, con residenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre nell'abitazione familiare, e
[...]
stabilisce che la medesima possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse
R_ per i figli;
insieme al EL si recheranno dal padre il venerdì alle 15 e vi potranno Persona_1
rimanere fino alle 19; INTIMA al IG. di cessare immediatamente le proprie _1 condotte fisicamente aggressive nei confronti dei familiari;
DISPONE la supervisione sugli incontri
padre/figli ad opera dei Servizi Sociali e dà mandato per predisporre servizio di educativa domiciliare
presso il padre nei giorni degli incontri;
ASSEGNA la casa familiare, sita in Santa Maria a Monte (PI)
Via Francesca 508, alla IG.ra che vi continuerà ad abitare con i figli Parte_1
e;
PONE a carico del IG. l'obbligo di versare Controparte_3 Controparte_2 _1 alla IG.ra l'assegno mensile di €.100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 quale contributo al suo mantenimento, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
PONE a
carico del IG. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di _1
3 €.400,00 complessivi (€.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
DISPONE che i
genitori contribuiscano in ragione del 50% alle spese straordinarie. DISPONE che l'assegno unico sia
percepito, interamente, dalla IG.ra ; DISPONE che il Servizio Sociale di Parte_1
Pontedera assista la IG.ra al momento dell'esecuzione del presente Parte_1 Parte_1
provvedimento, disponendo quanto necessario nell'interesse della stessa e dei figli;
DISPONE la
R_ prosecuzione della frequentazione dei minori e al gruppo adolescenti con finalità di R_1
socializzazione con i pari, DISPONE l'attivazione di un'educativa domiciliare da parte dei Servizi
Sociali già delegati, a monitoraggio della situazione ed a supporto delle relazioni intrafamiliari;
R_ DISPONE l'accesso per i minori e presso l'UF. finalizzato a valutare e sostenere Persona_1 CP_4 il benessere psicofisico in relazione alle dinamiche familiari;
DISPONE il deposito da parte dei Servizi
Sociali già delegati della relazione di aggiornamento entro tre mesi. • DISPONE l'acquisizione della documentazione del procedimento n.185/2023 Tribunale per i Minorenni di Firenze;
INVITA il IG.
[...]
ad intraprendere un percorso di consapevolezza e cambiamento delle dinamiche relazionali CP_1 nelle relazioni affettive, presso un Centro per Autori di Violenza per una valutazione sull'idoneità; 3.
Rinvia all'udienza del 26 giugno 2024 alle ore 10,30 dinanzi al Collegio per l'esame delle relazioni di aggiornamento degli enti delegati e l'esito delle attività prescritte”.
Con ordinanza del 31/05/2024, venivano sollecitati i Servizi Sociali all'immediata esecuzione di tutte le attività delegate dal Collegio, con richiesta di deposito di una Relazione urgente di aggiornamento indirizzata al Responsabile del Servizio, e con la richiesta inoltrata all'Ufficio del Pubblico Ministero di Pisa della trasmissione degli atti a carico di (1727/2023 R.G.N.R., Pubblico _1
Ministero: dott. ). Persona_4
Con ordinanza del 03/07/2024, il Collegio prendeva atto che, quanto sollecitato all'udienza del
30.05.2024 ai Servizi Sociali per l'immediata esecuzione delle attività delegate, non aveva avuto alcun esito. Nelle more, infatti, la IG.ra non era riuscita a prendere Parte_1
possesso della casa familiare ed il marito continuava ad abitare al piano inferiore dell'abitazione, disattendendo il provvedimento del Collegio. Atteso ciò, il Collegio ordinava al IG. _1
di rilasciare immediatamente la casa familiare sita Santa Maria a Monte (PI) Via Francesca 508 nell'esclusiva disponibilità della IG.ra assegnataria della casa familiare Parte_1
che vi vivrà coi figli, disponendo che il rilascio dell'immobile avvenisse con l'intervento dei Servizi
Sociali già delegati e dei Carabinieri territorialmente competenti. Disponeva, inoltre, che i Servizi, una volta eseguito il rilascio, erano tenuti a riferire per iscritto sull'attività svolta e sulla condotta delle parti.
Infine, il Collegio, visto l'art. 473-bis.39 c.p.c., ammoniva il genitore inadempiente _1
e determinava in €. 200,00, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta
4 dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza, confermava la presa in carico dei minori e presso Persona_1 R_2
Con l' e la prosecuzione dell'educativa domiciliare da parte dei Servizi Sociali già delegati, a CP_4
monitoraggio della situazione ed a supporto delle relazioni intrafamiliari con relazione periodica da trasmettersi ogni mesi due. Il Collegio confermava, infine, la prosecuzione della frequentazione dei minori e al gruppo adolescenti con finalità di socializzazione con i pari;
il tutto Persona_1 R_2
con provvedimento immediatamente esecutivo.
All'udienza del 23/10/2024 compariva la ricorrente, personalmente, la quale riferiva del rilascio dell'appartamento da parte del resistente solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine e di dover procedere esecutivamente sia per il contributo al mantenimento sia per gli arretrati;
il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la remissione della causa in decisione l'udienza del 23/01/2025 con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 473 bis bis.28 c.p.c., cui seguiva l'ordinanza del 06/02/2025 con cui rimetteva la causa per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali.
--------------------------
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Dall'attività istruttoria espletata è emerso un quadro familiare connotato dalla condotta aggressiva e prevaricatrice del resistente, perpetrata sia nei confronti della coniuge che dei figli.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge e l'affidamento esclusivo del figlio minore.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione, la domanda è da ritenersi fondata.
Occorre, preliminarmente, dare atto che nel procedimento penale R.G.N.R. 1727/2023, il Pubblico
Ministero ha chiesto l'archiviazione ritenendo non sussistendo il reato di cui all'art. 572 c.p., in quanto sarebbe emerso, anche dalle dichiarazioni dei figli, un rapporto teso e nervoso tra i genitori, ma calato in un contesto di scontri reciproci, con partecipazione attiva anche della persona offesa;
né
è stato ritenuto configurato il reato di lesioni personali ex art. 582 e 585 c.p. ritenuta la diagnosi eccessivamente generica “contusioni” con 3 giorni di prognosi. Il Pubblico Ministero ha concluso:
“E' possibile dunque ritenere che la P.O. abbia esagerato una situazione di per sé connotata da forti tensioni che sono però sempre sfociate in reciproci scontri tra i coniugi ove nessuno dei due però
5 prevarica in modo violento ed assoluto l'altro” (Richiesta di archiviazione del 10/10/2023- depositata in data 12/06/2024). Il Giudice per le Indagini preliminari, ritenuto che gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna, ha disposto l'archiviazione del procedimento con provvedimento del 19/12/2023.
Nel presente procedimento, la IG.ra ha allegato di aver deciso di Parte_1
depositare il ricorso per la separazione personale per un evento verificatosi il 23.03.2023, quando a causa delle percosse subite dal marito, si era dovuta rivolgere alle cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera, cui faceva seguito l'iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Pisa del IG. per il reato di cui all'art. 572 cpc (N. 1727/2023 _1
RGNR).
La stessa, però, nonostante le fosse stato proposto, aveva rinunciato a recarsi presso una struttura protetta in quanto il figlio più piccolo, , aveva espresso forte disagio all'idea di Controparte_3
abbandonare gli amici e la scuola. Rimasta, quindi, nella casa familiare insieme al marito, dormiva in un ripostiglio.
Nonostante un periodo di apparente calma, dopo la convocazione del IG. a seguito _1
del procedimento penale pendente, il 07.05.2023 si verificava un episodio molto grave tra il padre ed il figlio maggiore, ; quest'ultimo infatti veniva aggredito dal padre che aveva Controparte_2
cercato di prenderlo per il collo tanto da innescare una reazione del figlio per difendersi, episodio conclusosi con l'intervento della madre. Ne seguiva l'intervento della pattuglia dei Carabinieri.
All'udienza del 31/01/2024 sono state sentite le parti personalmente;
dalle dichiarazioni di entrambi i coniugi sono emerse, chiaramente, le posizioni di ciascuno nel rapporto coniugale, di fatto connotato dalla prevalente caratterizzazione negativa del resistente: “La presidente chiede se era la prima volta che chiedeva di leggere il cellulare della moglie, il IG. risponde “lei mi tradiva da un Parte_1
anno, mio figlio ha trovato i messaggi con un altro uomo. Perciò, quando non mi ha dato il cellulare ho provato a prenderlo con la forza, ma non ho mai pensato di fare male a mia moglie. Alla fine, non
l'ho preso, la moglie mi ha detto che ha parlato con la stessa persona con cui era già andata e poi ha detto 'mi voglio separare'. Quando ho usato la forza siamo caduti, ho sbagliato, ma è stata
l'unica volta.”. La IG.ra dichiara: “quel giorno mi sono fermata a chiacchierare con una persona,
è passato del tempo, sono entrata in farmacia e sono uscita, avevo lo scontrino, avevo le medicine.
Sono uscita, lui era già lì davanti alla farmacia ad aspettare, mi ha detto 'si parla a casa', era alterato, ha tagliato la tasca della mia giacca, c'è stato questo scontro. Lui ha abilitato la sua impronta per aprire il cellulare, io non ne sapevo nulla. Nel momento dello scontro, alla fine l'ha
6 preso, ho dovuto dire una bugia con chi ero perché non credeva che fossi andata in farmacia” (pag.2
Verbale udienza 31/01/2024).
La ricorrente ha depositato la documentazione medica relativa all'accesso al Pronto Soccorso a seguito dell'aggressione violenta subita dal marito, in data 23/03/2023.
Nel corso dell'udienza, è stato fatto uscire dall'aula il resistente, dopodiché: “La Presidente chiede alla IGnora, rimasta sola con il suo avvocato, se è mai stata minacciata dal marito, la IGnora Parte_1 risponde: “sì, mi ha detto che se diventiamo nemici sarà peggio. Però ora ci si prova. Io non ho paura.
Mi sono presa un taeser. Io voglio divorziare.” (pag.2 Verbale udienza 31/01/2024).
Dalle dichiarazioni rese dal figlio maggiore, sentito all'udienza del 29/02/2024, è giunta conferma di quanto riferito dalla ricorrente;
, infatti, ha manifestato un atteggiamento protettivo e Persona_1
difensivo sia verso la madre che il EL minore rispetto alle azioni aggressive del padre;
in particolare, su richiesta della Presidente, se il IG. rivolgesse anche parolacce alla coniuge, il figlio _1 ha dichiarato: : sì, ogni tanto gli diceva “ti renderò la vita un calvario”, a quanto diceva Persona_1 la mamma, io quella lì non l'ho mai sentita, me l'ha detto mamma, qualsiasi cosa, quando c'era una lite, se era una lite tranquilla bene, quando vedo che si esagera, mi ci metto in mezzo, perché è una cosa mia. Presidente: te hai paura di BB per mamma, pensi che BB possa fare del male alla mamma? : quello no, non penso e quella volta che lo farà, perderà anche me, perché Persona_1
è una cosa che gi ho detto dall'inizio, perché io non ci passerò sopra, mi ci metto in mezzo io.
Quando scopro che a mamma gli ha fatto troppo male, mi ci metto in mezzo io, lui lo sa già” (pag.19
Verbale udienza 29/02/2024).
L'altro figlio, , ha descritto un clima connotato da tensione all'interno del nucleo familiare: R_2
R_
“Presidente: con BB come ti trovi? : boh, un po' diversamente, è un po' più cattivo. R_ Presidente: in che senso? : cioè che si incavola spesso Presidente: con chi, con tutti voi,
R_ mamma, te, tuo AT : no, lui dice che si incavola, qualche volta dice che mamma non
R_ lava bene, si lamenta, Presidente: e cosa fa quando si arrabbia? : qualche volta usa le mani.”, continuando nella descrizione dei rapporti tra il padre ed il EL maggiore (pag.3 Verbale udienza del 29/02/2024). Come da pag. 6 del Verbale udienza del 29/02/2024, il minore ha riferito di un ulteriore episodio in cui il padre ha aggredito il EL maggiore, con intervento dei carabinieri richiesto dal resistente. Il IG. aveva accusato il figlio di averlo colpito, nonostante _1
R_ la responsabilità degli agiti fosse dell'adulto: “ : Per dire che lui gli toglie le mani e lui le rimette. R_ Presidente: BB quella volta lì, è riuscito a dargli delle botte? : qualcosa sì. Presidente: tuo EL ha dato le botte a BB? Liviu: poche. Presidente: poi chi ha chiamato i carabinieri?
R_ : mio BB perché ha detto che lo aveva picchiato. Presidente: era vero che l'aveva
R_ picchiato? : no, non era vero. Presidente: si può dire che era stato BB a picchiare lui?
7 R_ R_ : sì. Presidente: con te BB ha mai alzato le mani? : sì. Presidente: quando è successo?
R_ : qualche giorno fa. Anzi, ieri…”.
Tutto ciò considerato, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dalla moglie, a differenza di quelle rese dal marito, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli, le cui deposizioni devono ritenersi pienamente attendibili;
sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, essendo stato provato il nesso di causalità tra le condotte del marito, aduso ad usare le mani e ad aggredire anche i figli, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Infine, occorre evidenziare che il quadro emerso in istruttoria ha trovato conferma anche nella condotta tenuta in corso di causa dallo stesso resistente. Il IG. , infatti, si è reso _1
inottemperante ai provvedimenti emessi dal Tribunale;
è stato infatti necessario disporre l'intervento della forza pubblica e solo a seguito di ulteriore provvedimento, del 03/07/2024, il resistente ha lasciato la casa familiare in quanto il rilascio è avvenuto con l'intervento dei Carabinieri.
Infatti né la richiesta della IG.ra né il primo provvedimento giudiziario Parte_1 del 29/03/2024, tra l'altro non posto in esecuzione da parte dei Servizi sociali a ciò delegati, hanno sortito alcun effetto, perdurando la presenza del resistente nella casa familiare, espressione del di lui comportamento prevaricante rispetto alla coniuge ed incurante dei provvedimenti. Altrettanto omissivo, a fronte degli obblighi di mantenimento, è stato il comportamento dello stesso al punto che la ricorrente ha dovuto instaurare procedure esecutive di recupero delle somme oltre che chiedere il versamento diretto al datore di lavoro del IG. . _1
Per quanto riguarda la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore, occorre preliminarmente rilevare che a seguito di un furto commesso dal figlio poi maggiorenne,
[...]
, veniva attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di CP_2
Firenze una procedura ex art. 330 c.c. e 473 bis.14 c.p.c. per la "Limitazione della responsabilità genitoriale con affidamento ai SS e nomina di un curatore speciale. Educativa domiciliare. Presa in carico per i minori. Educativa alla genitorialità" (procedimento avente n. 185/2023 Cont Pt_2
.Dlgs 149/2022), con nomina del curatore speciale dei minori e presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Pontedera. Con sentenza del 19/03/2024, il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in quanto, essendo pendente il procedimento di separazione personale dinanzi il Tribunale di Pisa.
Durante l'ascolto, il figlio minore, , ha riportato che il giorno prima dell'udienza, il padre lo R_2
aveva colpito fortemente in volto, addirittura lasciandogli dei lividi evidenti dei quali veniva dato a verbale.
8 Il minore ha descritto un clima connotato da tensione all'interno del nucleo familiare: “Presidente: R_ con BB come ti trovi? : boh, un po' diversamente, è un po' più cattivo. Presidente: in che R_ senso? : cioè che si incavola spesso Presidente: con chi, con tutti voi, mamma, te, tuo AT
R_ : no, lui dice che si incavola, qualche volta dice che mamma non lava bene, si lamenta,
R_ Presidente: e cosa fa quando si arrabbia? : qualche volta usa le mani.” (pag.3 Verbale udienza del 29/02/2024); inoltre proseguendo nell'ascolto, il Presidente ha chiesto (pag. 4 Verbale udienza
R_ 29/02/2024) “e in che senso ha usato le mani BB? : lui è andato incontro a mio EL, mio EL metteva le mani in avanti perché lui non gli venisse addosso, tipo un confine, e BB ha usato le mani per farle abbassare, poi lui l'ha spinto e si sono picchiati. Presidente: era una zuffa R_ reciproca? : no, mio EL provava a difendersi. Presidente: tuo EL provava solo a
R_ R_ difendersi. E tuo BB? : gli ha tirato pugni, schiaffi. Presidente: dove lo ha preso? : alla
R_ faccia Presidente: ma erano botte forti, gli schiaffi? : un po' forti, poi li ha separati mamma”.
Ed anche in relazione alle condotte del padre direttamente nei suoi confronti, il minore ha narrato di quanto accaduto il giorno prima dell'udienza, quando il padre lo ha colpito al volto (pag.6 Verbale R_ udienza 29/02/2024): “Presidente: con te BB ha mai alzato le mani? : sì. Presidente: quando R_ R_ è successo? : qualche giorno fa. Anzi, ieri… Presidente: cosa ti ha fatto : avevo chiesto se potevo uscire a giro, mia mamma diceva no, poi è arrivato BB, mi ha detto: no, non puoi, poi mi ho tolto il computer, il telefono, poi ero in bagno e da là è cominciato tutto. Presidente: eri chiuso in
R_ bagno? : non ho le chiavi del bagno. Presidente: tu gli hai detto qualcosa al BB che ti aveva R_ R_ tolto tutto? : no, non per il telefono. Presidente: perché allora ti sei arrabbiato? : perché
R_ urla sempre. Presidente: hai ragione non è bello urlare. Lui cosa ha fatto a quel punto? : lui mi
R_ è venuto addosso. Presidente: che ti ha fatto? Dimmelo, non ti preoccupare : io con le mani ho R_ fatto barriere, lui me le ha tolte… Presidente: e ti ha dato botte sul viso? : sì – Il minore indica il volto, lato sinistro. Il minore inizia a piangere e abbassa il volto come se si vergognasse del pianto.
Presidente: si vede bene, hai tutto rosso. Non ti preoccupare, è normale che ci resti male. Non c'è niente di male a piangere. Si dà atto che la parte sinistra del volto del ragazzo appare molto più rossa con capillari evidenti e lo stesso occhio sinistro appare arrossato e leggermente più chiuso”.
Ed alla domanda se il minore avesse ricevuto un solo schiaffo o colpito sul corpo, ha risposto R_2
R_ precisando (pag.7 Verbale udienza 29/02/2024): “ : no, sul corpo no, più volte qui, in faccia. R_ Presidente: cioè non era la prima volta che succedeva? : no, più volte qui (indica il volto).
R_ Presidente: c'era mamma in casa? : era giù, ha sentito tutto, è venuta su e ha cercato di toglierlo R_ Presidente: nessuno ha chiamato i carabinieri, ieri? : no, poi mi ha detto che andavo giù a dormire con lei. Presidente: quindi ti ha dato due schiaffi? Liviu: tre, la prima volta che me lo ha dato l'ho spinto via, e poi due sempre dalla stessa parte Presidente: ti sei messo a piangere ieri?
9 R_ R_ : sì. Presidente: tuo EL c'era in casa? : No, era in giro Presidente: questa cosa che è R_ successo ieri, era già successo in passato? : Qualche volta, sempre per gli stessi motivi”.
Tutto ciò considerato, quindi, la domanda di affido esclusivo del minore alla IG.ra Controparte_3
merita accoglimento. Parte_1
L'art.337 -quater c.c. prevede, al co.1, che: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse del minore (cf.r Cass. n.21425/2022).
Il criterio fondamentale al quale deve conformare la propria decisione il giudice, infatti, è proprio quello costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 28244/2019). Nel caso di specie, sono emersi in modo chiaro i requisiti specifici per la deroga al regime generale dell'affido condiviso.
Nell'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali in data 30/09/2024, è stata descritta l'attività compiuta R_ consistita in interventi educativi domiciliari, anche alla presenza della madre, e in tre uscite con , il quale ha partecipato alle attività di socializzazione organizzate nel periodo estivo, non anche il EL
R_ maggiore , impegnato nelle attività che svolge presso la Misericordia del paese dove abita.
Il Servizio ha dato atto di un cambiamento in positivo dell'atteggiamento della IG.ra Parte_1
dapprima abbastanza diffidente per poi, invece, mostrare maggiore apertura e disponibilità,
[...]
fidandosi nel lasciare che il figlio minore fosse accompagnato alle uscite con i pari.
, come riferito dal Servizio sociale, si è mostrato adeguato al contesto e si è ben integrato Controparte_3
nel gruppo interagendo anche nello svolgimento di attività ludiche;
ha sempre rispettato le regole imposte dagli educatori. Durante le uscite, infine, il minore era sempre dotato del necessario per le attività.
A fronte delle gravi inadempienze paterne, la madre ha dimostrato di avere correttamente accudito i figli,
non essendo emersa alcuna criticità che necessitasse di interventi di altro tipo;
il Collegio, quindi, intende disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, che ha dimostrato di Controparte_3
provvedere adeguatamente alle necessità del minore. Nella relazione dei Servizi Sociali depositata in data
25/09/2024, viene dato atto che , imputato in un procedimento penale dinanzi il Controparte_2
Tribunale per i Minorenni, è stato assolto all'udienza del 20/06/2024.
Con l'affidamento esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti al minore, inerenti alle scelte scolastiche, mediche, riabilitative,
ricreative, sportive, che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre.
10 I Servizi hanno evidenziato, inoltre, che a causa della precarietà alloggiativa del IG. , _1
l'attivazione di un'educativa domiciliare a casa sua, per il monitoraggio della relazione padre-figlio, non
è applicabile. A causa di ciò, il Servizio ha prospettato incontri osservati padre-figlio presso il Servizio di
Spazio Neutro. Nulla, invero, è pervenuto sull'andamento del Servizio Educativo, come riferito dal
Servizio Sociale, né altre relazioni.
Il Collegio, quindi, ritiene opportuno aderire a quanto proposto dal Servizio sociale disponendo incontri osservati padre-figlio presso lo Spazio Neutro con la tempistica di un giorno ogni quindici.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, l'assegnazione della casa familiare, di proprietà dei coniugi posto in
Santa Maria a Monte- Località Montecalvoli- Via Francesca n.508, ove la stessa continua ad abitarvi unitamente ai figli, e;
domanda che merita accoglimento considerato il Persona_1 R_2
collocamento esclusivo e il regime di affidamento super esclusivo del minore alla madre oltre alla condizione del figlio maggiore, non economicamente autosufficiente.
Venendo alle questioni patrimoniali, la IG.ra ha avanzato domanda di Parte_1
assegno di mantenimento a proprio favore e di un contributo al mantenimento dei figli, minore R_2
e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre alla metà delle spese Persona_1
straordinarie e alla percezione in toto dell'assegno unico.
Negli atti e verbali di causa, inoltre, è documentata l'inottemperanza del resistente agli obblighi di versamento disposti dal Collegio con attivazione di procedure esecutive da parte della ricorrente nei confronti dell'obbligato; all'udienza del 23/10/2024, la difesa della IG.ra Parte_1
ha esposto che dal mese di ottobre, il mantenimento è versato direttamente dal datore di lavoro.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento di tali domande e, al riguardo, non risultano, in atti, sopravvenienze tali da modificare quanto già statuito, con conferma di tutti gli obblighi di mantenimento a carico del resistente.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, devono gravare su parte resistente, soccombente in ordine a tutte le domande avanzate dalla ricorrente, con il versamento diretto in favore dell'Erario
a condizione della definitiva ammissione della IG.ra al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
11 processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale revoca dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 29/03/2024, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), matrimonio C.F._1 _1 C.F._2
celebrato in data 29/01/2006 in Romania a Tirgu Mures e trascritto in Italia il 06/09/2023 nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) Anno 2023, Parte II, Serie C, numero 49, Ufficio 1;
2. ACCOGLIE la domanda di addebito avanzata dalla IG.ra a carico del Parte_1
IG. ; _1
3. AFFIDA il figlio minore in via super esclusiva alla madre, IG.ra Controparte_3 [...]
con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa e stabilisce che la madre Parte_1
possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
4. ASSEGNA l'immobile di proprietà dei coniugi posto in Santa Maria a Monte- Località
Montecalvoli- Via Francesca n.508 e adibito a casa familiare, alla IG.ra Parte_1
che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e;
Controparte_2 Controparte_3
5. DISPONE che il IG. possa incontrare il figlio minore soltanto _1 Controparte_3
a mezzo incontri controllati dai Servizi Sociali che li attiveranno su iniziativa del padre in ragione di uno ogni quindici giorni, dando mandato al Servizio di definire i relativi tempi e modalità in conformità con il miglior interesse del minore;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a il _1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e , versando a favore Controparte_3 Controparte_2 della stessa l'assegno mensile di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
12
7. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.), che il IG. dovrà versare al 50% a favore della IG.ra _1
, su richiesta della stessa ed attestate dalla stessa;
Parte_1
8. DISPONE che l'assegno unico sarà percepito, interamente, dalla IG.ra ; Parte_1
9. PONE a carico a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_6 Parte_1
l'assegno di mantenimento versando a favore della stessa l'assegno mensile di €.100,00,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
10. CONDANNA il IG. a rifondere in favore della IG.ra _1 Parte_1
e da versarsi a favore dell'Erario le spese di lite che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
11. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, matrimonio celebrato in data 29/01/2006 in
Romania a Tirgu Mures e trascritto in Italia il 06/09/2023 nel Comune di Santa Maria a Monte (PI)
Anno 2023, Parte II, Serie C, numero 49, Ufficio 1.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, oltre che agli enti delegati per quanto disposto.
Così deciso in Pisa, nella camera di conIGlio del 07/04/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2994/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RONDONI DANIELA e elettivamente domiciliata in Fornacette (PI), Piazza Ponti n.12, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) _1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti r i c o r r e n t e ha concluso come da note scritte del 25/10/2024: Voglia l'Illmo Tribunale
Adito 1)Pronunziare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
2)Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza;
3)L'immobile di proprietà dei coniugi posto in Santa Maria a Monte- Località Montecalvoli- Via Francesca n.508 ed adibito a casa familiare, sarà assegnato alla IG.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1
R_ unitamente ai figli e;
4)Disporre l'affidamento esclusivo e collocamento del minore Persona_1
1 alla madre, disciplinato il diritto di visita del padre come previsto dal Tribunale con Persona_3
provvedimento provvisorio del 29.03.2024 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri il IG. corrisponderà alla IG.ra _1
a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la somma di €. 100,00 Parte_1
mensili e per il mantenimento dei figli minorenni o non economicamente autosufficienti Persona_1
R_ e , la somma complessiva di 400 mensili (200 cadauno) o la diversa maggior somma che dovesse risultare alla luce dell'istruttoria. Tali somme sono rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da pagarsi entro il giorno 15 (quindici) di calendario di ciascun mese;
6) l'assegno
UNICO per il nucleo familiare sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
7) Il IG. provvederà altresì a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese _1
straordinarie mediche, scolastiche, sportive che si riterranno necessarie per il minori concordate e documentate per scritto laddove superiori ai 150 euro per singola spesa. Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura da porsi anticipatamente a carico dell'Erario trattandosi di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato ."
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/10/2023 chiedeva fosse pronunciata la Parte_1
separazione giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato in data _1
29/01/2006 in Romania a Tirgu Mures e trascritto in Italia il 06/09/2023 nel Comune di Santa Maria
a Monte (PI) Anno 2023, Parte II, Serie C, numero 49, Ufficio 1, dalla cui unione sono nati due figli,
, nato in [...] il [...], cittadinanza rumena e , nato Controparte_2 Controparte_3
in Romania il 18.11.2010, cittadinanza rumena. Parte ricorrente riferiva che la convivenza era divenuta intollerabile per le condotte del coniuge, il quale ha sempre avuto un atteggiamento prevaricatore, aggressivo, trattando la moglie ed i figli come un padre- padrone. L'aggressività, in un primo momento era solo verbale ma, successivamente, anche fisica. Chiedeva, quindi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli, un assegno di mantenimento per se stessa e di contributo per i figli, oltre le spese straordinarie.
La ricorrente ha allegato quanto segue:
- Al momento in cui ha comunicato al coniuge la propria volontà di separarsi, il marito si è scagliato rabbiosamente contro di lei, aggredendola fisicamente tanto da dover far ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera (PI) il 23/03/2023, cui
2 seguiva la denuncia ed il procedimento penale n.1727/2023 R.G.N.R. per il reato di maltrattamenti in famiglia;
- La coppia è rimasta all'interno della casa familiare, e da quando la ricorrente ha depositato la denuncia, il coniuge ha partecipato sempre meno alle spese ed a tutto quello che riguarda la famiglia;
- Il IG. ha avuto scontri anche con il figlio , mentre con il minore _1 Persona_1
ha un buon rapporto;
R_2
- Era pendente, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, una procedura ex artt. 330 c.c. e 473 bis 14 c.p.c. per la limitazione della responsabilità genitoriale con affidamento ai SS e nomina di un curatore speciale. Educativa domiciliare. Presa in carico per i minori. Educativa alla genitorialità" (n. 185/2023 Pt_2
Cont. Dlgs 149/2022).
La ricorrente è stata ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n.
226/2023 del 14/09/2023 del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.
All'udienza collegiale del 31/01/2024, alla presenza di entrambe le parti comparse personalmente, sebbene costituita solo la ricorrente, veniva disposto l'ascolto di entrambi i figli minori e venivano delegati i Servizi sociali per un'indagine socio-familiare sul nucleo familiare.
Il resistente veniva dichiarato contumace.
A seguito dell'ascolto dei minori, la ricorrente modificava la richiesta in punto di affidamento, chiedendo l'affido esclusivo dei figli.
Con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. del 29/03/2024, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “DISPONE l'affido superesclusivo dei figli minori e alla IG.ra Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
, con residenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre nell'abitazione familiare, e
[...]
stabilisce che la medesima possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse
R_ per i figli;
insieme al EL si recheranno dal padre il venerdì alle 15 e vi potranno Persona_1
rimanere fino alle 19; INTIMA al IG. di cessare immediatamente le proprie _1 condotte fisicamente aggressive nei confronti dei familiari;
DISPONE la supervisione sugli incontri
padre/figli ad opera dei Servizi Sociali e dà mandato per predisporre servizio di educativa domiciliare
presso il padre nei giorni degli incontri;
ASSEGNA la casa familiare, sita in Santa Maria a Monte (PI)
Via Francesca 508, alla IG.ra che vi continuerà ad abitare con i figli Parte_1
e;
PONE a carico del IG. l'obbligo di versare Controparte_3 Controparte_2 _1 alla IG.ra l'assegno mensile di €.100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 quale contributo al suo mantenimento, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
PONE a
carico del IG. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di _1
3 €.400,00 complessivi (€.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
DISPONE che i
genitori contribuiscano in ragione del 50% alle spese straordinarie. DISPONE che l'assegno unico sia
percepito, interamente, dalla IG.ra ; DISPONE che il Servizio Sociale di Parte_1
Pontedera assista la IG.ra al momento dell'esecuzione del presente Parte_1 Parte_1
provvedimento, disponendo quanto necessario nell'interesse della stessa e dei figli;
DISPONE la
R_ prosecuzione della frequentazione dei minori e al gruppo adolescenti con finalità di R_1
socializzazione con i pari, DISPONE l'attivazione di un'educativa domiciliare da parte dei Servizi
Sociali già delegati, a monitoraggio della situazione ed a supporto delle relazioni intrafamiliari;
R_ DISPONE l'accesso per i minori e presso l'UF. finalizzato a valutare e sostenere Persona_1 CP_4 il benessere psicofisico in relazione alle dinamiche familiari;
DISPONE il deposito da parte dei Servizi
Sociali già delegati della relazione di aggiornamento entro tre mesi. • DISPONE l'acquisizione della documentazione del procedimento n.185/2023 Tribunale per i Minorenni di Firenze;
INVITA il IG.
[...]
ad intraprendere un percorso di consapevolezza e cambiamento delle dinamiche relazionali CP_1 nelle relazioni affettive, presso un Centro per Autori di Violenza per una valutazione sull'idoneità; 3.
Rinvia all'udienza del 26 giugno 2024 alle ore 10,30 dinanzi al Collegio per l'esame delle relazioni di aggiornamento degli enti delegati e l'esito delle attività prescritte”.
Con ordinanza del 31/05/2024, venivano sollecitati i Servizi Sociali all'immediata esecuzione di tutte le attività delegate dal Collegio, con richiesta di deposito di una Relazione urgente di aggiornamento indirizzata al Responsabile del Servizio, e con la richiesta inoltrata all'Ufficio del Pubblico Ministero di Pisa della trasmissione degli atti a carico di (1727/2023 R.G.N.R., Pubblico _1
Ministero: dott. ). Persona_4
Con ordinanza del 03/07/2024, il Collegio prendeva atto che, quanto sollecitato all'udienza del
30.05.2024 ai Servizi Sociali per l'immediata esecuzione delle attività delegate, non aveva avuto alcun esito. Nelle more, infatti, la IG.ra non era riuscita a prendere Parte_1
possesso della casa familiare ed il marito continuava ad abitare al piano inferiore dell'abitazione, disattendendo il provvedimento del Collegio. Atteso ciò, il Collegio ordinava al IG. _1
di rilasciare immediatamente la casa familiare sita Santa Maria a Monte (PI) Via Francesca 508 nell'esclusiva disponibilità della IG.ra assegnataria della casa familiare Parte_1
che vi vivrà coi figli, disponendo che il rilascio dell'immobile avvenisse con l'intervento dei Servizi
Sociali già delegati e dei Carabinieri territorialmente competenti. Disponeva, inoltre, che i Servizi, una volta eseguito il rilascio, erano tenuti a riferire per iscritto sull'attività svolta e sulla condotta delle parti.
Infine, il Collegio, visto l'art. 473-bis.39 c.p.c., ammoniva il genitore inadempiente _1
e determinava in €. 200,00, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta
4 dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza, confermava la presa in carico dei minori e presso Persona_1 R_2
Con l' e la prosecuzione dell'educativa domiciliare da parte dei Servizi Sociali già delegati, a CP_4
monitoraggio della situazione ed a supporto delle relazioni intrafamiliari con relazione periodica da trasmettersi ogni mesi due. Il Collegio confermava, infine, la prosecuzione della frequentazione dei minori e al gruppo adolescenti con finalità di socializzazione con i pari;
il tutto Persona_1 R_2
con provvedimento immediatamente esecutivo.
All'udienza del 23/10/2024 compariva la ricorrente, personalmente, la quale riferiva del rilascio dell'appartamento da parte del resistente solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine e di dover procedere esecutivamente sia per il contributo al mantenimento sia per gli arretrati;
il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la remissione della causa in decisione l'udienza del 23/01/2025 con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 473 bis bis.28 c.p.c., cui seguiva l'ordinanza del 06/02/2025 con cui rimetteva la causa per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali.
--------------------------
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Dall'attività istruttoria espletata è emerso un quadro familiare connotato dalla condotta aggressiva e prevaricatrice del resistente, perpetrata sia nei confronti della coniuge che dei figli.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge e l'affidamento esclusivo del figlio minore.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione, la domanda è da ritenersi fondata.
Occorre, preliminarmente, dare atto che nel procedimento penale R.G.N.R. 1727/2023, il Pubblico
Ministero ha chiesto l'archiviazione ritenendo non sussistendo il reato di cui all'art. 572 c.p., in quanto sarebbe emerso, anche dalle dichiarazioni dei figli, un rapporto teso e nervoso tra i genitori, ma calato in un contesto di scontri reciproci, con partecipazione attiva anche della persona offesa;
né
è stato ritenuto configurato il reato di lesioni personali ex art. 582 e 585 c.p. ritenuta la diagnosi eccessivamente generica “contusioni” con 3 giorni di prognosi. Il Pubblico Ministero ha concluso:
“E' possibile dunque ritenere che la P.O. abbia esagerato una situazione di per sé connotata da forti tensioni che sono però sempre sfociate in reciproci scontri tra i coniugi ove nessuno dei due però
5 prevarica in modo violento ed assoluto l'altro” (Richiesta di archiviazione del 10/10/2023- depositata in data 12/06/2024). Il Giudice per le Indagini preliminari, ritenuto che gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna, ha disposto l'archiviazione del procedimento con provvedimento del 19/12/2023.
Nel presente procedimento, la IG.ra ha allegato di aver deciso di Parte_1
depositare il ricorso per la separazione personale per un evento verificatosi il 23.03.2023, quando a causa delle percosse subite dal marito, si era dovuta rivolgere alle cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera, cui faceva seguito l'iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Pisa del IG. per il reato di cui all'art. 572 cpc (N. 1727/2023 _1
RGNR).
La stessa, però, nonostante le fosse stato proposto, aveva rinunciato a recarsi presso una struttura protetta in quanto il figlio più piccolo, , aveva espresso forte disagio all'idea di Controparte_3
abbandonare gli amici e la scuola. Rimasta, quindi, nella casa familiare insieme al marito, dormiva in un ripostiglio.
Nonostante un periodo di apparente calma, dopo la convocazione del IG. a seguito _1
del procedimento penale pendente, il 07.05.2023 si verificava un episodio molto grave tra il padre ed il figlio maggiore, ; quest'ultimo infatti veniva aggredito dal padre che aveva Controparte_2
cercato di prenderlo per il collo tanto da innescare una reazione del figlio per difendersi, episodio conclusosi con l'intervento della madre. Ne seguiva l'intervento della pattuglia dei Carabinieri.
All'udienza del 31/01/2024 sono state sentite le parti personalmente;
dalle dichiarazioni di entrambi i coniugi sono emerse, chiaramente, le posizioni di ciascuno nel rapporto coniugale, di fatto connotato dalla prevalente caratterizzazione negativa del resistente: “La presidente chiede se era la prima volta che chiedeva di leggere il cellulare della moglie, il IG. risponde “lei mi tradiva da un Parte_1
anno, mio figlio ha trovato i messaggi con un altro uomo. Perciò, quando non mi ha dato il cellulare ho provato a prenderlo con la forza, ma non ho mai pensato di fare male a mia moglie. Alla fine, non
l'ho preso, la moglie mi ha detto che ha parlato con la stessa persona con cui era già andata e poi ha detto 'mi voglio separare'. Quando ho usato la forza siamo caduti, ho sbagliato, ma è stata
l'unica volta.”. La IG.ra dichiara: “quel giorno mi sono fermata a chiacchierare con una persona,
è passato del tempo, sono entrata in farmacia e sono uscita, avevo lo scontrino, avevo le medicine.
Sono uscita, lui era già lì davanti alla farmacia ad aspettare, mi ha detto 'si parla a casa', era alterato, ha tagliato la tasca della mia giacca, c'è stato questo scontro. Lui ha abilitato la sua impronta per aprire il cellulare, io non ne sapevo nulla. Nel momento dello scontro, alla fine l'ha
6 preso, ho dovuto dire una bugia con chi ero perché non credeva che fossi andata in farmacia” (pag.2
Verbale udienza 31/01/2024).
La ricorrente ha depositato la documentazione medica relativa all'accesso al Pronto Soccorso a seguito dell'aggressione violenta subita dal marito, in data 23/03/2023.
Nel corso dell'udienza, è stato fatto uscire dall'aula il resistente, dopodiché: “La Presidente chiede alla IGnora, rimasta sola con il suo avvocato, se è mai stata minacciata dal marito, la IGnora Parte_1 risponde: “sì, mi ha detto che se diventiamo nemici sarà peggio. Però ora ci si prova. Io non ho paura.
Mi sono presa un taeser. Io voglio divorziare.” (pag.2 Verbale udienza 31/01/2024).
Dalle dichiarazioni rese dal figlio maggiore, sentito all'udienza del 29/02/2024, è giunta conferma di quanto riferito dalla ricorrente;
, infatti, ha manifestato un atteggiamento protettivo e Persona_1
difensivo sia verso la madre che il EL minore rispetto alle azioni aggressive del padre;
in particolare, su richiesta della Presidente, se il IG. rivolgesse anche parolacce alla coniuge, il figlio _1 ha dichiarato: : sì, ogni tanto gli diceva “ti renderò la vita un calvario”, a quanto diceva Persona_1 la mamma, io quella lì non l'ho mai sentita, me l'ha detto mamma, qualsiasi cosa, quando c'era una lite, se era una lite tranquilla bene, quando vedo che si esagera, mi ci metto in mezzo, perché è una cosa mia. Presidente: te hai paura di BB per mamma, pensi che BB possa fare del male alla mamma? : quello no, non penso e quella volta che lo farà, perderà anche me, perché Persona_1
è una cosa che gi ho detto dall'inizio, perché io non ci passerò sopra, mi ci metto in mezzo io.
Quando scopro che a mamma gli ha fatto troppo male, mi ci metto in mezzo io, lui lo sa già” (pag.19
Verbale udienza 29/02/2024).
L'altro figlio, , ha descritto un clima connotato da tensione all'interno del nucleo familiare: R_2
R_
“Presidente: con BB come ti trovi? : boh, un po' diversamente, è un po' più cattivo. R_ Presidente: in che senso? : cioè che si incavola spesso Presidente: con chi, con tutti voi,
R_ mamma, te, tuo AT : no, lui dice che si incavola, qualche volta dice che mamma non
R_ lava bene, si lamenta, Presidente: e cosa fa quando si arrabbia? : qualche volta usa le mani.”, continuando nella descrizione dei rapporti tra il padre ed il EL maggiore (pag.3 Verbale udienza del 29/02/2024). Come da pag. 6 del Verbale udienza del 29/02/2024, il minore ha riferito di un ulteriore episodio in cui il padre ha aggredito il EL maggiore, con intervento dei carabinieri richiesto dal resistente. Il IG. aveva accusato il figlio di averlo colpito, nonostante _1
R_ la responsabilità degli agiti fosse dell'adulto: “ : Per dire che lui gli toglie le mani e lui le rimette. R_ Presidente: BB quella volta lì, è riuscito a dargli delle botte? : qualcosa sì. Presidente: tuo EL ha dato le botte a BB? Liviu: poche. Presidente: poi chi ha chiamato i carabinieri?
R_ : mio BB perché ha detto che lo aveva picchiato. Presidente: era vero che l'aveva
R_ picchiato? : no, non era vero. Presidente: si può dire che era stato BB a picchiare lui?
7 R_ R_ : sì. Presidente: con te BB ha mai alzato le mani? : sì. Presidente: quando è successo?
R_ : qualche giorno fa. Anzi, ieri…”.
Tutto ciò considerato, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dalla moglie, a differenza di quelle rese dal marito, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli, le cui deposizioni devono ritenersi pienamente attendibili;
sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, essendo stato provato il nesso di causalità tra le condotte del marito, aduso ad usare le mani e ad aggredire anche i figli, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Infine, occorre evidenziare che il quadro emerso in istruttoria ha trovato conferma anche nella condotta tenuta in corso di causa dallo stesso resistente. Il IG. , infatti, si è reso _1
inottemperante ai provvedimenti emessi dal Tribunale;
è stato infatti necessario disporre l'intervento della forza pubblica e solo a seguito di ulteriore provvedimento, del 03/07/2024, il resistente ha lasciato la casa familiare in quanto il rilascio è avvenuto con l'intervento dei Carabinieri.
Infatti né la richiesta della IG.ra né il primo provvedimento giudiziario Parte_1 del 29/03/2024, tra l'altro non posto in esecuzione da parte dei Servizi sociali a ciò delegati, hanno sortito alcun effetto, perdurando la presenza del resistente nella casa familiare, espressione del di lui comportamento prevaricante rispetto alla coniuge ed incurante dei provvedimenti. Altrettanto omissivo, a fronte degli obblighi di mantenimento, è stato il comportamento dello stesso al punto che la ricorrente ha dovuto instaurare procedure esecutive di recupero delle somme oltre che chiedere il versamento diretto al datore di lavoro del IG. . _1
Per quanto riguarda la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore, occorre preliminarmente rilevare che a seguito di un furto commesso dal figlio poi maggiorenne,
[...]
, veniva attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di CP_2
Firenze una procedura ex art. 330 c.c. e 473 bis.14 c.p.c. per la "Limitazione della responsabilità genitoriale con affidamento ai SS e nomina di un curatore speciale. Educativa domiciliare. Presa in carico per i minori. Educativa alla genitorialità" (procedimento avente n. 185/2023 Cont Pt_2
.Dlgs 149/2022), con nomina del curatore speciale dei minori e presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Pontedera. Con sentenza del 19/03/2024, il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in quanto, essendo pendente il procedimento di separazione personale dinanzi il Tribunale di Pisa.
Durante l'ascolto, il figlio minore, , ha riportato che il giorno prima dell'udienza, il padre lo R_2
aveva colpito fortemente in volto, addirittura lasciandogli dei lividi evidenti dei quali veniva dato a verbale.
8 Il minore ha descritto un clima connotato da tensione all'interno del nucleo familiare: “Presidente: R_ con BB come ti trovi? : boh, un po' diversamente, è un po' più cattivo. Presidente: in che R_ senso? : cioè che si incavola spesso Presidente: con chi, con tutti voi, mamma, te, tuo AT
R_ : no, lui dice che si incavola, qualche volta dice che mamma non lava bene, si lamenta,
R_ Presidente: e cosa fa quando si arrabbia? : qualche volta usa le mani.” (pag.3 Verbale udienza del 29/02/2024); inoltre proseguendo nell'ascolto, il Presidente ha chiesto (pag. 4 Verbale udienza
R_ 29/02/2024) “e in che senso ha usato le mani BB? : lui è andato incontro a mio EL, mio EL metteva le mani in avanti perché lui non gli venisse addosso, tipo un confine, e BB ha usato le mani per farle abbassare, poi lui l'ha spinto e si sono picchiati. Presidente: era una zuffa R_ reciproca? : no, mio EL provava a difendersi. Presidente: tuo EL provava solo a
R_ R_ difendersi. E tuo BB? : gli ha tirato pugni, schiaffi. Presidente: dove lo ha preso? : alla
R_ faccia Presidente: ma erano botte forti, gli schiaffi? : un po' forti, poi li ha separati mamma”.
Ed anche in relazione alle condotte del padre direttamente nei suoi confronti, il minore ha narrato di quanto accaduto il giorno prima dell'udienza, quando il padre lo ha colpito al volto (pag.6 Verbale R_ udienza 29/02/2024): “Presidente: con te BB ha mai alzato le mani? : sì. Presidente: quando R_ R_ è successo? : qualche giorno fa. Anzi, ieri… Presidente: cosa ti ha fatto : avevo chiesto se potevo uscire a giro, mia mamma diceva no, poi è arrivato BB, mi ha detto: no, non puoi, poi mi ho tolto il computer, il telefono, poi ero in bagno e da là è cominciato tutto. Presidente: eri chiuso in
R_ bagno? : non ho le chiavi del bagno. Presidente: tu gli hai detto qualcosa al BB che ti aveva R_ R_ tolto tutto? : no, non per il telefono. Presidente: perché allora ti sei arrabbiato? : perché
R_ urla sempre. Presidente: hai ragione non è bello urlare. Lui cosa ha fatto a quel punto? : lui mi
R_ è venuto addosso. Presidente: che ti ha fatto? Dimmelo, non ti preoccupare : io con le mani ho R_ fatto barriere, lui me le ha tolte… Presidente: e ti ha dato botte sul viso? : sì – Il minore indica il volto, lato sinistro. Il minore inizia a piangere e abbassa il volto come se si vergognasse del pianto.
Presidente: si vede bene, hai tutto rosso. Non ti preoccupare, è normale che ci resti male. Non c'è niente di male a piangere. Si dà atto che la parte sinistra del volto del ragazzo appare molto più rossa con capillari evidenti e lo stesso occhio sinistro appare arrossato e leggermente più chiuso”.
Ed alla domanda se il minore avesse ricevuto un solo schiaffo o colpito sul corpo, ha risposto R_2
R_ precisando (pag.7 Verbale udienza 29/02/2024): “ : no, sul corpo no, più volte qui, in faccia. R_ Presidente: cioè non era la prima volta che succedeva? : no, più volte qui (indica il volto).
R_ Presidente: c'era mamma in casa? : era giù, ha sentito tutto, è venuta su e ha cercato di toglierlo R_ Presidente: nessuno ha chiamato i carabinieri, ieri? : no, poi mi ha detto che andavo giù a dormire con lei. Presidente: quindi ti ha dato due schiaffi? Liviu: tre, la prima volta che me lo ha dato l'ho spinto via, e poi due sempre dalla stessa parte Presidente: ti sei messo a piangere ieri?
9 R_ R_ : sì. Presidente: tuo EL c'era in casa? : No, era in giro Presidente: questa cosa che è R_ successo ieri, era già successo in passato? : Qualche volta, sempre per gli stessi motivi”.
Tutto ciò considerato, quindi, la domanda di affido esclusivo del minore alla IG.ra Controparte_3
merita accoglimento. Parte_1
L'art.337 -quater c.c. prevede, al co.1, che: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse del minore (cf.r Cass. n.21425/2022).
Il criterio fondamentale al quale deve conformare la propria decisione il giudice, infatti, è proprio quello costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 28244/2019). Nel caso di specie, sono emersi in modo chiaro i requisiti specifici per la deroga al regime generale dell'affido condiviso.
Nell'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali in data 30/09/2024, è stata descritta l'attività compiuta R_ consistita in interventi educativi domiciliari, anche alla presenza della madre, e in tre uscite con , il quale ha partecipato alle attività di socializzazione organizzate nel periodo estivo, non anche il EL
R_ maggiore , impegnato nelle attività che svolge presso la Misericordia del paese dove abita.
Il Servizio ha dato atto di un cambiamento in positivo dell'atteggiamento della IG.ra Parte_1
dapprima abbastanza diffidente per poi, invece, mostrare maggiore apertura e disponibilità,
[...]
fidandosi nel lasciare che il figlio minore fosse accompagnato alle uscite con i pari.
, come riferito dal Servizio sociale, si è mostrato adeguato al contesto e si è ben integrato Controparte_3
nel gruppo interagendo anche nello svolgimento di attività ludiche;
ha sempre rispettato le regole imposte dagli educatori. Durante le uscite, infine, il minore era sempre dotato del necessario per le attività.
A fronte delle gravi inadempienze paterne, la madre ha dimostrato di avere correttamente accudito i figli,
non essendo emersa alcuna criticità che necessitasse di interventi di altro tipo;
il Collegio, quindi, intende disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, che ha dimostrato di Controparte_3
provvedere adeguatamente alle necessità del minore. Nella relazione dei Servizi Sociali depositata in data
25/09/2024, viene dato atto che , imputato in un procedimento penale dinanzi il Controparte_2
Tribunale per i Minorenni, è stato assolto all'udienza del 20/06/2024.
Con l'affidamento esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti al minore, inerenti alle scelte scolastiche, mediche, riabilitative,
ricreative, sportive, che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre.
10 I Servizi hanno evidenziato, inoltre, che a causa della precarietà alloggiativa del IG. , _1
l'attivazione di un'educativa domiciliare a casa sua, per il monitoraggio della relazione padre-figlio, non
è applicabile. A causa di ciò, il Servizio ha prospettato incontri osservati padre-figlio presso il Servizio di
Spazio Neutro. Nulla, invero, è pervenuto sull'andamento del Servizio Educativo, come riferito dal
Servizio Sociale, né altre relazioni.
Il Collegio, quindi, ritiene opportuno aderire a quanto proposto dal Servizio sociale disponendo incontri osservati padre-figlio presso lo Spazio Neutro con la tempistica di un giorno ogni quindici.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, l'assegnazione della casa familiare, di proprietà dei coniugi posto in
Santa Maria a Monte- Località Montecalvoli- Via Francesca n.508, ove la stessa continua ad abitarvi unitamente ai figli, e;
domanda che merita accoglimento considerato il Persona_1 R_2
collocamento esclusivo e il regime di affidamento super esclusivo del minore alla madre oltre alla condizione del figlio maggiore, non economicamente autosufficiente.
Venendo alle questioni patrimoniali, la IG.ra ha avanzato domanda di Parte_1
assegno di mantenimento a proprio favore e di un contributo al mantenimento dei figli, minore R_2
e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre alla metà delle spese Persona_1
straordinarie e alla percezione in toto dell'assegno unico.
Negli atti e verbali di causa, inoltre, è documentata l'inottemperanza del resistente agli obblighi di versamento disposti dal Collegio con attivazione di procedure esecutive da parte della ricorrente nei confronti dell'obbligato; all'udienza del 23/10/2024, la difesa della IG.ra Parte_1
ha esposto che dal mese di ottobre, il mantenimento è versato direttamente dal datore di lavoro.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento di tali domande e, al riguardo, non risultano, in atti, sopravvenienze tali da modificare quanto già statuito, con conferma di tutti gli obblighi di mantenimento a carico del resistente.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, devono gravare su parte resistente, soccombente in ordine a tutte le domande avanzate dalla ricorrente, con il versamento diretto in favore dell'Erario
a condizione della definitiva ammissione della IG.ra al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
11 processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale revoca dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 29/03/2024, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), matrimonio C.F._1 _1 C.F._2
celebrato in data 29/01/2006 in Romania a Tirgu Mures e trascritto in Italia il 06/09/2023 nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) Anno 2023, Parte II, Serie C, numero 49, Ufficio 1;
2. ACCOGLIE la domanda di addebito avanzata dalla IG.ra a carico del Parte_1
IG. ; _1
3. AFFIDA il figlio minore in via super esclusiva alla madre, IG.ra Controparte_3 [...]
con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa e stabilisce che la madre Parte_1
possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
4. ASSEGNA l'immobile di proprietà dei coniugi posto in Santa Maria a Monte- Località
Montecalvoli- Via Francesca n.508 e adibito a casa familiare, alla IG.ra Parte_1
che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e;
Controparte_2 Controparte_3
5. DISPONE che il IG. possa incontrare il figlio minore soltanto _1 Controparte_3
a mezzo incontri controllati dai Servizi Sociali che li attiveranno su iniziativa del padre in ragione di uno ogni quindici giorni, dando mandato al Servizio di definire i relativi tempi e modalità in conformità con il miglior interesse del minore;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a il _1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e , versando a favore Controparte_3 Controparte_2 della stessa l'assegno mensile di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
12
7. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.), che il IG. dovrà versare al 50% a favore della IG.ra _1
, su richiesta della stessa ed attestate dalla stessa;
Parte_1
8. DISPONE che l'assegno unico sarà percepito, interamente, dalla IG.ra ; Parte_1
9. PONE a carico a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_6 Parte_1
l'assegno di mantenimento versando a favore della stessa l'assegno mensile di €.100,00,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
10. CONDANNA il IG. a rifondere in favore della IG.ra _1 Parte_1
e da versarsi a favore dell'Erario le spese di lite che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
11. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, matrimonio celebrato in data 29/01/2006 in
Romania a Tirgu Mures e trascritto in Italia il 06/09/2023 nel Comune di Santa Maria a Monte (PI)
Anno 2023, Parte II, Serie C, numero 49, Ufficio 1.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, oltre che agli enti delegati per quanto disposto.
Così deciso in Pisa, nella camera di conIGlio del 07/04/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
13