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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa RI Sechi Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 85 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Quartu Sant'Elena presso lo studio dell'Avv. Ilaria Matangheddu,
che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo Studio dell'Avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende
appellato la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in Parte_1
accoglimento dei già indicati motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Cagliari indicata in epigrafe e specificamente:
1. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Cagliari
n. 8 del 2025, depositata il 07.01.2025, notificata in data 23.01.2025, pronunciata nel procedimento di divorzio giudiziale (R.G.N. 915/2018);
2. determinare una somma a titolo di assegno divorzile secondo quanto l'Ecc.ma Corte
riterrà di giustizia;
3. con vittoria di spese.
nell'interesse di Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari adita: Controparte_1
1. rigettare integralmente l'appello de quo e per l'effetto confermare la sentenza n. 8/2025
pubblicata il 7.01.2025 emessa a definizione della procedura di divorzio RG N. 915/2018.
2. con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con ricorso depositato in data 02.02.2018, aveva chiesto al Controparte_1
Tribunale di Cagliari pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.6.2013 con e di non porre a proprio carico alcun onere Parte_1
economico, né a titolo di assegno divorzile né a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , ormai maggiorenne e indipendente. Per_1 Il ricorrente, a fondamento di tali domande, aveva, innanzi tutto, allegato che la relazione sentimentale con la era iniziata ben prima del matrimonio, che dalla loro unione il Pt_1
27.02.1995 era nato il figlio , ormai maggiorenne ed autosufficiente, e che egli stesso Per_1
negli anni aveva sostenuto economicamente la compagna, mettendole a disposizione sia le somme necessarie per frequentare un corso per diventare estetista, sia il denaro (circa
25.000.000 milioni di lire) per aprire lo studio “Estetica 2000”, dove la aveva poi Pt_1
effettivamente svolto l'attività di estetista fino al mese di febbraio 2012.
aveva poi aggiunto che aveva provveduto a sue spese alla Controparte_1
ristrutturazione della casa familiare, di proprietà esclusiva della resistente, ed alla realizzazione, sul terreno circostante, di una dépendance e di un magazzino, e che aveva depositato sul conto personale della compagna le somme che egli aveva ricevuto a titolo di
TFR o che aveva ricavato dalla vendita di alcuni immobili.
Lo stesso aveva ancora ricordato che il 25 giugno 2013 lui e la compagna CP_1
avevano contratto matrimonio e che quest'ultima, dopo solo due anni e tre mesi, gli aveva manifestato la volontà di separarsi, precisando che erano giunti ad una separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Cagliari il 21.03.2017, nell'ambito della quale egli aveva accettato di corrispondere in favore della in attesa che la stessa reperisse un Pt_1
lavoro, un assegno di 1.000 euro mensili per il suo mantenimento e di 400,00 euro mensili per il figlio . Per_1
Sostenendo, quindi, che erano ormai decorsi i termini necessari, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di revocare gli obblighi di mantenimento posti a suo carico in sede di separazione. si era costituita in giudizio ed aveva contestato di avere ricevuto Parte_1
gli aiuti economici allegati dal ricorrente, sostenendo, invece, da un lato, di non avere mai
voluto gravare sullo stesso, intraprendendo una sua attività, e portandone nell'ambito
famigliare tutti i proventi e, dall'altro lato, di avere lei sostenuto il coniuge nell'ambito delle
enormi spese sostenute dallo stesso sia per la separazione dalla prima moglie, sia per il
mantenimento dei figli, i quali sono stati mantenuti con 300,00 euro al mese a testa fino a più
di 40 anni.
La stessa comunque, aveva aderito alla domanda di divorzio, ma aveva domandato Pt_1
che venisse posto a carico di l'obbligo di corrisponderle mensilmente la Controparte_1
somma complessiva di 1.400,00 euro, di cui ero 1.000,00 a titolo di assegno divorzile ed euro
400,00 per il mantenimento del figlio , deducendo, quanto alla richiesta dell'assegno Per_1
divorzile, di aver cessato l'attività di estetista nel 2012, di essere disoccupata e di non essere in condizioni di lavorare a causa dello stress psicofisico conseguente alla separazione dal ed in ragione dell'età e, quanto all'assegno di mantenimento per il figlio , CP_1 Per_1
che quest'ultimo, trasferitosi in Germania per lavoro, versava in precarie condizioni economiche ed avrebbe, probabilmente, fatto rientro a casa. Conseguentemente, la resistente aveva chiesto anche l'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 28.11.2018 il Presidente del Tribunale aveva revocato l'obbligo per il ricorrente di versare in favore della resistente un contributo per il mantenimento del figlio non convivente e, non risultando mutate le condizioni economiche delle parti rispetto al momento della separazione, aveva confermato l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 837 del 5.04.2019 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto a Villaputzu in data 25.06.2013 tra e mandando al competente Ufficio dello Stato Controparte_1 Parte_1
Civile l'annotazione della sentenza e, in pari data, con separata ordinanza aveva disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, lo stesso Tribunale, con sentenza n. 8 del 10.12.2024, pubblicata il 07.01.2025,
richiamata la sentenza non definitiva n. 837 del 05.04.2019 con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio:
1. aveva revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio;
2. aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
3. aveva rigettato la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4. aveva condannato a rifondere in favore Parte_1
di le spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale, in particolare, a fondamento del rigetto della domanda avanzata da
[...]
volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile aveva Parte_1
sottolineato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di
natura assistenziale non avendo la dimostrato di essere sprovvista di mezzi adeguati o Pt_1
comunque impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive rilevando che all'esito
dell'istruttoria, invero, è emerso che la effettua delle prestazioni estetiche recandosi a Pt_1
casa delle persone o nel suo domicilio. La testimone rispondendo Testimone_1
sul capitolo 6 indicato nella memoria 183 n. 2 di parte resistente – “Vero che la Signora
a volte continua ad erogarle occasionalmente delle prestazioni come estetista a puro Pt_1
titolo di amicizia senza alcun corrispettivo” – ha dichiarato: “chiarisco di avere un ragazzo
down che non può camminare e la mi fa la cortesia di fargli un trattamento ai piedi, fa Pt_1
la pedicure, gli taglia le unghie, fa un massaggio e toglie le callosità, noi poi la ricompensiamo con ciò che abbiamo: abbiamo un giardino e quando abbiamo le arance le
diamo quelle, ora abbiamo fatto l'olio ciò che abbiamo glielo diamo;
A.d.r. la qualche Pt_1
volta viene a casa a fare questo trattamento, anzi sono più le volte che viene a casa;
le altre
volte il trattamento è stato eseguito a casa della in un salottino, c'era un divano, mio Pt_1
figlio si è seduto sul divano e poi poggiava i piedi su uno sgabello”. Il capitolo 6 è stato
inoltre confermato dalle testimoni e . Al riguardo, deve Testimone_2 Testimone_3
precisarsi che a nulla rileva il carattere gratuito delle prestazioni, essendo piuttosto decisiva
la capacità della di produrre reddito, che, peraltro, non risulta diminuita dalla Pt_1
documentazione in atti. La resistente, inoltre, è proprietaria della casa coniugale,
originariamente composta da due distinti appartamenti, dalla quale la potrebbe Pt_1
ricavare ulteriore introito. Ne risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un
assegno di natura compensativo-perequativo, non essendo stato dimostrato che l'allegato
squilibrio patrimoniale esistente tra le condizioni delle parti sia da ricondurre
eziologicamente ai ruoli endofamiliari concordati in costanza di matrimonio.
1.3. Avverso tale decisione, ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erronea, contradditoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata, in
ordine alla configurabilità del presupposto per la concessione dell'assegno divorzile di cui
alla L. n. 898/1970 articolando sul punto due ordini di motivi.
Con il primo motivo, ha sostenuto, in sintesi, che il Tribunale, Parte_1
pur non avendo lei documentato nel giudizio di primo grado i suoi redditi, “anche perché
costituiti solo dalla propria abitazione e dal mantenimento del coniuge”, avrebbe potuto comunque accertare la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile attraverso un'analisi delle ulteriori circostanze acquisite nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, a giudizio dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la certificazione medica prodotta fin da subito dalla resistente attestante la sua momentanea
incapacità a svolgere attività lavorativa, situazione che perdura tutt'ora come dimostrato
dalla certificazione del Neurologo Dott. , il quale ha affermato, così come Persona_2
afferma che la signora soffre di un disturbo di ansia cornico, accentuatosi in presenza Pt_1
dello stress dovuto alla separazione e al divorzio ed ovviamente al ritrovarsi in questo
momento completamente priva di sostanze, all'elemosina dei parenti, non avendo denari
neanche per comprarsi il pane.
A giudizio dell'appellante, inoltre, il primo Giudice avrebbe dovuto tenere conto delle
effettive condizioni di vita della signora , la quale dopo 20 anni di convivenza, la Pt_1
nascita di un figlio e tre anni di matrimonio con il signor è apparsa come una donna CP_1
che non ha dato niente alla famiglia e non ha contribuito alla crescita ed allo sviluppo della
sua famiglia e considerare che il signor ha utilizzato l'attività della , finché la CP_1 Pt_1
stessa ha potuto svolgerla, al fine di richiedere dei prestiti a nome dell'impresa della stessa
con lo scopo di acquistare, fra l'altro anche un'autovettura a suo uso e consumo, nonché la
circostanza che la signora ha contribuito con i proventi della sua attività a sostenere Pt_1
il coniuge nell'ambito delle enormi spese sostenute dallo stesso sia per la separazione dalla
prima moglie, sia per il mantenimento dei figli di primo letto.
Con il secondo motivo, l'appellante ha poi contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che lei stessa aveva capacità e possibilità concreta ed effettiva di lavorare sostenendo che il Tribunale aveva compiuto una errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. A questo proposito, l'appellante ha sostenuto che quanto affermato dal primo giudice non
corrisponde al vero, che è di tutta evidenza come il primo Giudice abbia superficialmente
valutato le suddette testimonianze e che in altre parole la Signora è riuscita a Pt_1
dimostrare che quanto affermato da controparte non risponde a verità poiché la stessa non
svolgeva da più di vent'anni alcuna attività lavorativa nel senso e nel significato che tale
locuzione ha nella nostra lingua italiana, ovvero lo svolgimento di un'attività o di un mestiere
in cambio di una controprestazione in denaro, aggiungendo, infine, che la signora è Pt_1
una donna fragile, che avrebbe voluto essere amata e capita e che invece è sempre stata
denigrata ed umiliata dal per la differenza di estrazione sociale con lo stesso, che CP_1
tale situazione l'ha portata sempre di più verso il baratro di una patologia ansioso
depressiva, come risulta dai documenti che si producono, e che tale patologia, unitamente
all'età non più giovanissima che comporta per la signora parecchi malanni relativi in Pt_1
particolare alle gambe, comporta che, nonostante gli stessi, cerchi assiduamente un'attività
lavorativa, abbia parecchie difficoltà se non l'impossibilità di reperirla.
si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'appello in Controparte_1
quanto pretestuoso ed infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Orbene, come sopra evidenziato, con il primo ed il secondo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente essendo logicamente connessi, l'appellante si duole, in estrema sintesi, del fatto che il Tribunale non abbia valutato correttamente la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile, ma la censura non è fondata.
2.2 RI GI infatti, non ha provato né cercato di provare che lo squilibrio Pt_1
patrimoniale rispetto all'ex coniuge sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.
La stessa appellante, in vero, nel corso del giudizio di primo grado, aveva sostenuto di avere sempre lavorato come estetista durante la convivenza familiare e di aver cessato l'esercizio di tale attività professionale nel 2012 (quando il figlio era ormai quasi Per_1
maggiorenne) nel momento in cui si accorse che … produceva più costi che guadagni. Lo
squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio, dunque, certamente non è
derivato dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
La appellante, in verità, aveva anche sostenuto che il signor … approfittò della CP_1
attività della al fine di richiedere dei prestiti a nome dell'impresa della stessa con lo Pt_1
scopo di acquistare, fra l'altro anche un'autovettura a suo uso e consumo e che la signora
ha contribuito con i proventi della sua attività a sostenere il coniuge nell'ambito delle Pt_1
enormi spese sostenute dallo stesso sia per la separazione dalla prima moglie, sia per il
mantenimento dei figli, i quali sono stati mantenuti con 300,00 euro al mese a testa fino a più
di 40 anni (2009/2010), ma tali allegazioni sono rimaste del tutto vaghe e, comunque, prive di qualsiasi riscontro probatorio.
La appellante, ancora, aveva affermato che le spese necessarie per la casa familiare
vennero sì sostenute in piccola parte dal signor ma in gran parte furono a carico CP_1
della signora , la quale utilizzò somme di denaro donatele dalla madre, provenienti Pt_1
dall'eredità di famiglia, ma l'immobile è pacificamente di sua proprietà esclusiva e le spese per le migliorie, quindi, non possono essere considerate come un contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
In questo quadro, dunque, appare evidente che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione perequativo-compensativa, volto cioè a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali (funzione propriamente compensativa) o ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa).
2.3 d'altra parte, non ha neppure provato di non avere i mezzi Parte_1
sufficienti per un'esistenza dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Al contrario, dal verbale della separazione consensuale, omologata nel mese di marzo 2017
(meno di un anno prima dell'introduzione del giudizio di divorzio), emerge che la stessa era rimasta titolare di fondi di investimento del valore di circa euro 100.000,00.
La stessa inoltre, è proprietaria esclusiva della casa coniugale, che era Pt_1
originariamente composta da due distinti appartamenti. Tale immobile, quindi, potrebbe essere nuovamente diviso ed una delle due porzioni locata o alienata.
L'appellante, d'altro canto, come risulta chiaramente dalle deposizioni rese dai testimoni,
ha ancora la capacità di svolgere la sua professione di estetista e, dunque, di produrre reddito.
La medesima, in verità, ha sostenuto che al momento si trova in uno stato di momentanea
incapacità a svolgere attività lavorativa, situazione che perdura tuttora come dimostrato
dalla certificazione del Neurologo Dott. , ma, a ben vedere, dal certificato Persona_2 medico rilasciato da quest'ultimo professionista in data 6 febbraio 2025 risulta che la paziente
è stata seguita … per un disturbo di ansia cornico, tutt'ora presente, trattato con ansiolitici e che attualmente presenta una riacutizzazione della problematica a causa di situazioni
ambientali(legate a questioni legali) … che la limitano nello svolgimento delle faccende
domestiche e nella possibilità di svolgere il suo lavoro di estetista. Il sanitario, dunque, ha evidenziato una situazione transitoria (la “riacutizzazione”) che, in ogni caso, non priva del tutto la della sua capacità lavorativa (ma la “limita”). Pt_1
In questo quadro, pertanto, deve anche escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi,
parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
2.4 In definitiva, dunque, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8 del Parte_1
7.01.2025 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in complessi € 2.906,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 6 novembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa RI Sechi
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa RI Sechi Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 85 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Quartu Sant'Elena presso lo studio dell'Avv. Ilaria Matangheddu,
che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo Studio dell'Avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende
appellato la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in Parte_1
accoglimento dei già indicati motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Cagliari indicata in epigrafe e specificamente:
1. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Cagliari
n. 8 del 2025, depositata il 07.01.2025, notificata in data 23.01.2025, pronunciata nel procedimento di divorzio giudiziale (R.G.N. 915/2018);
2. determinare una somma a titolo di assegno divorzile secondo quanto l'Ecc.ma Corte
riterrà di giustizia;
3. con vittoria di spese.
nell'interesse di Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari adita: Controparte_1
1. rigettare integralmente l'appello de quo e per l'effetto confermare la sentenza n. 8/2025
pubblicata il 7.01.2025 emessa a definizione della procedura di divorzio RG N. 915/2018.
2. con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con ricorso depositato in data 02.02.2018, aveva chiesto al Controparte_1
Tribunale di Cagliari pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.6.2013 con e di non porre a proprio carico alcun onere Parte_1
economico, né a titolo di assegno divorzile né a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , ormai maggiorenne e indipendente. Per_1 Il ricorrente, a fondamento di tali domande, aveva, innanzi tutto, allegato che la relazione sentimentale con la era iniziata ben prima del matrimonio, che dalla loro unione il Pt_1
27.02.1995 era nato il figlio , ormai maggiorenne ed autosufficiente, e che egli stesso Per_1
negli anni aveva sostenuto economicamente la compagna, mettendole a disposizione sia le somme necessarie per frequentare un corso per diventare estetista, sia il denaro (circa
25.000.000 milioni di lire) per aprire lo studio “Estetica 2000”, dove la aveva poi Pt_1
effettivamente svolto l'attività di estetista fino al mese di febbraio 2012.
aveva poi aggiunto che aveva provveduto a sue spese alla Controparte_1
ristrutturazione della casa familiare, di proprietà esclusiva della resistente, ed alla realizzazione, sul terreno circostante, di una dépendance e di un magazzino, e che aveva depositato sul conto personale della compagna le somme che egli aveva ricevuto a titolo di
TFR o che aveva ricavato dalla vendita di alcuni immobili.
Lo stesso aveva ancora ricordato che il 25 giugno 2013 lui e la compagna CP_1
avevano contratto matrimonio e che quest'ultima, dopo solo due anni e tre mesi, gli aveva manifestato la volontà di separarsi, precisando che erano giunti ad una separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Cagliari il 21.03.2017, nell'ambito della quale egli aveva accettato di corrispondere in favore della in attesa che la stessa reperisse un Pt_1
lavoro, un assegno di 1.000 euro mensili per il suo mantenimento e di 400,00 euro mensili per il figlio . Per_1
Sostenendo, quindi, che erano ormai decorsi i termini necessari, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di revocare gli obblighi di mantenimento posti a suo carico in sede di separazione. si era costituita in giudizio ed aveva contestato di avere ricevuto Parte_1
gli aiuti economici allegati dal ricorrente, sostenendo, invece, da un lato, di non avere mai
voluto gravare sullo stesso, intraprendendo una sua attività, e portandone nell'ambito
famigliare tutti i proventi e, dall'altro lato, di avere lei sostenuto il coniuge nell'ambito delle
enormi spese sostenute dallo stesso sia per la separazione dalla prima moglie, sia per il
mantenimento dei figli, i quali sono stati mantenuti con 300,00 euro al mese a testa fino a più
di 40 anni.
La stessa comunque, aveva aderito alla domanda di divorzio, ma aveva domandato Pt_1
che venisse posto a carico di l'obbligo di corrisponderle mensilmente la Controparte_1
somma complessiva di 1.400,00 euro, di cui ero 1.000,00 a titolo di assegno divorzile ed euro
400,00 per il mantenimento del figlio , deducendo, quanto alla richiesta dell'assegno Per_1
divorzile, di aver cessato l'attività di estetista nel 2012, di essere disoccupata e di non essere in condizioni di lavorare a causa dello stress psicofisico conseguente alla separazione dal ed in ragione dell'età e, quanto all'assegno di mantenimento per il figlio , CP_1 Per_1
che quest'ultimo, trasferitosi in Germania per lavoro, versava in precarie condizioni economiche ed avrebbe, probabilmente, fatto rientro a casa. Conseguentemente, la resistente aveva chiesto anche l'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 28.11.2018 il Presidente del Tribunale aveva revocato l'obbligo per il ricorrente di versare in favore della resistente un contributo per il mantenimento del figlio non convivente e, non risultando mutate le condizioni economiche delle parti rispetto al momento della separazione, aveva confermato l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 837 del 5.04.2019 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto a Villaputzu in data 25.06.2013 tra e mandando al competente Ufficio dello Stato Controparte_1 Parte_1
Civile l'annotazione della sentenza e, in pari data, con separata ordinanza aveva disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, lo stesso Tribunale, con sentenza n. 8 del 10.12.2024, pubblicata il 07.01.2025,
richiamata la sentenza non definitiva n. 837 del 05.04.2019 con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio:
1. aveva revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio;
2. aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
3. aveva rigettato la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4. aveva condannato a rifondere in favore Parte_1
di le spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale, in particolare, a fondamento del rigetto della domanda avanzata da
[...]
volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile aveva Parte_1
sottolineato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di
natura assistenziale non avendo la dimostrato di essere sprovvista di mezzi adeguati o Pt_1
comunque impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive rilevando che all'esito
dell'istruttoria, invero, è emerso che la effettua delle prestazioni estetiche recandosi a Pt_1
casa delle persone o nel suo domicilio. La testimone rispondendo Testimone_1
sul capitolo 6 indicato nella memoria 183 n. 2 di parte resistente – “Vero che la Signora
a volte continua ad erogarle occasionalmente delle prestazioni come estetista a puro Pt_1
titolo di amicizia senza alcun corrispettivo” – ha dichiarato: “chiarisco di avere un ragazzo
down che non può camminare e la mi fa la cortesia di fargli un trattamento ai piedi, fa Pt_1
la pedicure, gli taglia le unghie, fa un massaggio e toglie le callosità, noi poi la ricompensiamo con ciò che abbiamo: abbiamo un giardino e quando abbiamo le arance le
diamo quelle, ora abbiamo fatto l'olio ciò che abbiamo glielo diamo;
A.d.r. la qualche Pt_1
volta viene a casa a fare questo trattamento, anzi sono più le volte che viene a casa;
le altre
volte il trattamento è stato eseguito a casa della in un salottino, c'era un divano, mio Pt_1
figlio si è seduto sul divano e poi poggiava i piedi su uno sgabello”. Il capitolo 6 è stato
inoltre confermato dalle testimoni e . Al riguardo, deve Testimone_2 Testimone_3
precisarsi che a nulla rileva il carattere gratuito delle prestazioni, essendo piuttosto decisiva
la capacità della di produrre reddito, che, peraltro, non risulta diminuita dalla Pt_1
documentazione in atti. La resistente, inoltre, è proprietaria della casa coniugale,
originariamente composta da due distinti appartamenti, dalla quale la potrebbe Pt_1
ricavare ulteriore introito. Ne risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un
assegno di natura compensativo-perequativo, non essendo stato dimostrato che l'allegato
squilibrio patrimoniale esistente tra le condizioni delle parti sia da ricondurre
eziologicamente ai ruoli endofamiliari concordati in costanza di matrimonio.
1.3. Avverso tale decisione, ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erronea, contradditoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata, in
ordine alla configurabilità del presupposto per la concessione dell'assegno divorzile di cui
alla L. n. 898/1970 articolando sul punto due ordini di motivi.
Con il primo motivo, ha sostenuto, in sintesi, che il Tribunale, Parte_1
pur non avendo lei documentato nel giudizio di primo grado i suoi redditi, “anche perché
costituiti solo dalla propria abitazione e dal mantenimento del coniuge”, avrebbe potuto comunque accertare la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile attraverso un'analisi delle ulteriori circostanze acquisite nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, a giudizio dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la certificazione medica prodotta fin da subito dalla resistente attestante la sua momentanea
incapacità a svolgere attività lavorativa, situazione che perdura tutt'ora come dimostrato
dalla certificazione del Neurologo Dott. , il quale ha affermato, così come Persona_2
afferma che la signora soffre di un disturbo di ansia cornico, accentuatosi in presenza Pt_1
dello stress dovuto alla separazione e al divorzio ed ovviamente al ritrovarsi in questo
momento completamente priva di sostanze, all'elemosina dei parenti, non avendo denari
neanche per comprarsi il pane.
A giudizio dell'appellante, inoltre, il primo Giudice avrebbe dovuto tenere conto delle
effettive condizioni di vita della signora , la quale dopo 20 anni di convivenza, la Pt_1
nascita di un figlio e tre anni di matrimonio con il signor è apparsa come una donna CP_1
che non ha dato niente alla famiglia e non ha contribuito alla crescita ed allo sviluppo della
sua famiglia e considerare che il signor ha utilizzato l'attività della , finché la CP_1 Pt_1
stessa ha potuto svolgerla, al fine di richiedere dei prestiti a nome dell'impresa della stessa
con lo scopo di acquistare, fra l'altro anche un'autovettura a suo uso e consumo, nonché la
circostanza che la signora ha contribuito con i proventi della sua attività a sostenere Pt_1
il coniuge nell'ambito delle enormi spese sostenute dallo stesso sia per la separazione dalla
prima moglie, sia per il mantenimento dei figli di primo letto.
Con il secondo motivo, l'appellante ha poi contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che lei stessa aveva capacità e possibilità concreta ed effettiva di lavorare sostenendo che il Tribunale aveva compiuto una errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. A questo proposito, l'appellante ha sostenuto che quanto affermato dal primo giudice non
corrisponde al vero, che è di tutta evidenza come il primo Giudice abbia superficialmente
valutato le suddette testimonianze e che in altre parole la Signora è riuscita a Pt_1
dimostrare che quanto affermato da controparte non risponde a verità poiché la stessa non
svolgeva da più di vent'anni alcuna attività lavorativa nel senso e nel significato che tale
locuzione ha nella nostra lingua italiana, ovvero lo svolgimento di un'attività o di un mestiere
in cambio di una controprestazione in denaro, aggiungendo, infine, che la signora è Pt_1
una donna fragile, che avrebbe voluto essere amata e capita e che invece è sempre stata
denigrata ed umiliata dal per la differenza di estrazione sociale con lo stesso, che CP_1
tale situazione l'ha portata sempre di più verso il baratro di una patologia ansioso
depressiva, come risulta dai documenti che si producono, e che tale patologia, unitamente
all'età non più giovanissima che comporta per la signora parecchi malanni relativi in Pt_1
particolare alle gambe, comporta che, nonostante gli stessi, cerchi assiduamente un'attività
lavorativa, abbia parecchie difficoltà se non l'impossibilità di reperirla.
si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'appello in Controparte_1
quanto pretestuoso ed infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Orbene, come sopra evidenziato, con il primo ed il secondo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente essendo logicamente connessi, l'appellante si duole, in estrema sintesi, del fatto che il Tribunale non abbia valutato correttamente la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile, ma la censura non è fondata.
2.2 RI GI infatti, non ha provato né cercato di provare che lo squilibrio Pt_1
patrimoniale rispetto all'ex coniuge sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.
La stessa appellante, in vero, nel corso del giudizio di primo grado, aveva sostenuto di avere sempre lavorato come estetista durante la convivenza familiare e di aver cessato l'esercizio di tale attività professionale nel 2012 (quando il figlio era ormai quasi Per_1
maggiorenne) nel momento in cui si accorse che … produceva più costi che guadagni. Lo
squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio, dunque, certamente non è
derivato dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
La appellante, in verità, aveva anche sostenuto che il signor … approfittò della CP_1
attività della al fine di richiedere dei prestiti a nome dell'impresa della stessa con lo Pt_1
scopo di acquistare, fra l'altro anche un'autovettura a suo uso e consumo e che la signora
ha contribuito con i proventi della sua attività a sostenere il coniuge nell'ambito delle Pt_1
enormi spese sostenute dallo stesso sia per la separazione dalla prima moglie, sia per il
mantenimento dei figli, i quali sono stati mantenuti con 300,00 euro al mese a testa fino a più
di 40 anni (2009/2010), ma tali allegazioni sono rimaste del tutto vaghe e, comunque, prive di qualsiasi riscontro probatorio.
La appellante, ancora, aveva affermato che le spese necessarie per la casa familiare
vennero sì sostenute in piccola parte dal signor ma in gran parte furono a carico CP_1
della signora , la quale utilizzò somme di denaro donatele dalla madre, provenienti Pt_1
dall'eredità di famiglia, ma l'immobile è pacificamente di sua proprietà esclusiva e le spese per le migliorie, quindi, non possono essere considerate come un contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
In questo quadro, dunque, appare evidente che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione perequativo-compensativa, volto cioè a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali (funzione propriamente compensativa) o ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa).
2.3 d'altra parte, non ha neppure provato di non avere i mezzi Parte_1
sufficienti per un'esistenza dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Al contrario, dal verbale della separazione consensuale, omologata nel mese di marzo 2017
(meno di un anno prima dell'introduzione del giudizio di divorzio), emerge che la stessa era rimasta titolare di fondi di investimento del valore di circa euro 100.000,00.
La stessa inoltre, è proprietaria esclusiva della casa coniugale, che era Pt_1
originariamente composta da due distinti appartamenti. Tale immobile, quindi, potrebbe essere nuovamente diviso ed una delle due porzioni locata o alienata.
L'appellante, d'altro canto, come risulta chiaramente dalle deposizioni rese dai testimoni,
ha ancora la capacità di svolgere la sua professione di estetista e, dunque, di produrre reddito.
La medesima, in verità, ha sostenuto che al momento si trova in uno stato di momentanea
incapacità a svolgere attività lavorativa, situazione che perdura tuttora come dimostrato
dalla certificazione del Neurologo Dott. , ma, a ben vedere, dal certificato Persona_2 medico rilasciato da quest'ultimo professionista in data 6 febbraio 2025 risulta che la paziente
è stata seguita … per un disturbo di ansia cornico, tutt'ora presente, trattato con ansiolitici e che attualmente presenta una riacutizzazione della problematica a causa di situazioni
ambientali(legate a questioni legali) … che la limitano nello svolgimento delle faccende
domestiche e nella possibilità di svolgere il suo lavoro di estetista. Il sanitario, dunque, ha evidenziato una situazione transitoria (la “riacutizzazione”) che, in ogni caso, non priva del tutto la della sua capacità lavorativa (ma la “limita”). Pt_1
In questo quadro, pertanto, deve anche escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi,
parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
2.4 In definitiva, dunque, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8 del Parte_1
7.01.2025 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in complessi € 2.906,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 6 novembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa RI Sechi
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco