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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Alia (PA), contrada Chianchitelle s.n., presso lo studio dell'Avv. Maria
Pia Pagano (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende Email_1 per mandato in atti ricorrente
e nata a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Castelvetrano (TP), via Vittorio Emanuele, n. 147, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Tancredi Bongiorno (indirizzo pec:
, che lo rappresenta e lo difende per mandato in Email_2 atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, chiedeva la modifica delle Parte_1 precedenti condizioni di divorzio.
1 Premesso che, con sentenza n. 44/2019 (depositata in data 16 gennaio 2019) pronunciata dal Tribunale ordinario di Marsala nella causa n. 2009/2018 R.G., è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle seguenti condizioni: a) cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
c) attribuzione a di un assegno di euro 250.00 al mese da Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
d) assegnazione della casa
[...] familiare a e) perdita, per del cognome Controparte_1 Controparte_1 del marito.
Con decreto del 10 maggio 2022, emesso dal Tribunale ordinario di Marsala, nella causa n. 1041/2021
V.G., a parziale accoglimento del ricorso, sono state modificate le condizioni di divorzio e, specificamente, quelle relative al collocamento della figlia minore, disponendo l'affidamento condiviso della stessa, con domicilio prevalente presso il padre e con diritto della madre di incontrare la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima, a week end alterni dalle 19:00 del venerdì alle 19:00 della domenica onerando di accompagnare Parte_1 la minore presso il domicilio della madre almeno una volta al mese la quale potrà, altresì, trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, nonché le festività religiose alternandosi con il padre;
onere per di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia, con l'obbligo al pagamento in favore di della somma di euro 300 mensili Parte_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore previamente concordate tra le parti.
Con memoria di costituzione depositata in data 5 aprile 2024, si è Controparte_1 costituita in giudizio con domanda riconvenzionale.
Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo e, all'udienza del 22 gennaio 2025, hanno insistito per la sua omologa e il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n.
283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, è
2 limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_2 Controparte_1
Nel caso concreto, quali «nuove circostanze sopravvenute», le parti hanno allegato il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre che non giustifica più l'assegnazione della casa coniugale a e comporta l'esigenza di regolamentare le modalità di Controparte_1 esercizio del diritto di visita della madre.
A questo punto, dunque, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto a verificare se gli accordi di modifica delle condizioni di divorzio, raggiunti dalle parti in ragione dei sopra esposti sopravvenuti giustificati motivi, siano adeguati all'interesse della minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») nel testo attualmente in vigore a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, nonché all'art. 473- bis.51, comma 4, c.p.c.
Nel caso di specie, le parti hanno domandato l'omologa del seguente accordo: «Le parti concordano,
a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegnazione a Controparte_1 della casa coniugale sita in Castelvetrano, via Giovanni Paolo II, n. 41, rinunciando a ogni ulteriore domanda, difesa ed eccezione svolte nel presente giudizio.
Il sig. provvederà, a fine settimana alterni e compatibilmente con gli impegni Parte_1 scolastici della figlia minore e di entrambi genitori, ad accompagnarla a Palermo dove la Per_1 sig.ra giungerà per prenderla e condurla a Castelvetrano e, viceversa, per il rientro a CP_1
Valledolmo.
La minore trascorrerà le festività alternate con i genitori e, durante le vacanze estive, un mese con un genitore ed un mese con l'altro genitore. Con compensazione integrale delle spese di lite».
L'accordo in questione non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla figlia minore, (nata a [...] Persona_2 il 21 febbraio 2008), l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore consente di ritenere manifestamente superfluo il suo ascolto, ai sensi del novellato art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c. (sul punto, Cass. civ., n. 10776/2019 e Cass. civ., n. 3913/2018).
Le istanze, come sopra avanzate, possono dunque trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
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Per questi motivi
Il Tribunale, sulla domanda e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio riportato nel paragrafo 2 della motivazione.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
23 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Antonino Campanella Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore Antonino Campanella e dal Presidente Francesco Paolo Pizzo.
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