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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8421/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
), con il patrocinio dell'avv. PANZITTA CARMINE C.F._7
ATTORI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI Controparte_2 P.IVA_1
PATRIZIA
CONVENUTI
e con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio degli Avv.ti GIUSEPPE FRANCESCO LURASCHI E STEFANO LURATI GRACE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZITTA CARMINE Controparte_5
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni:
- Parte attrice e terza chiamata , come da foglio di precisazione delle Controparte_6 conclusioni del 29.12.24 (“Voglia, in ogni caso, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
tra loro, al risarcimento, a favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, meglio elencati in espositiva, così come aggiornati secondo il nuovo metodo elaborato nel 2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella misura di € 367.634,00 a favore del SI. € 152.838,00 a favore della SI.ra Parte_1
, € 152.838,00 a favore della SI.ra Parte_4 Parte_5
, € 152.838,00 a favore della SI.ra € 132.459,60 pro quota
[...] Controparte_6 pagina 1 di 14 ereditata dal SI. , a favore dei SIg.ri , Persona_1 Pt_1 Parte_1
e , € 149.441,60 a favore del SI. Parte_2 Parte_3 Parte_6
€ 98.495,60 a favore del SI. , o di quelle altre somme
[...] Parte_7 che dovessero essere provate in corso di causa o comunque ritenute di giustizia ed eque da
delle spese e competenze della presente causa”).
- Parte convenuta , come da foglio del 24.10.24 (per quanto attiene al merito, Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - In via principale e nel merito Respingere le domande giudiziali di tutte le parti costituite, aventi avanzato richieste risarcitorie quali prossimi congiunti di , nei confronti dei convenuti in quanto Persona_2 infondate in fatto e in diritto;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale e chiamata di terzo svolta da nei confronti dei genitori della vittima Accertare e Dichiarare la CP_8 responsabilità di quale madre del de cuius, unitamente ovvero Controparte_3 disgiuntamente al sig. (padre), già parte attrice nel presente giudizio, Parte_1 entrambi quali genitori della vittima dell'occorso, per culpa in vigilando in nesso etiologico con il decesso del minore e per l'effetto Dichiarare i predetti tenuti a manlevare e indenne
, e per l'effetto anche la convenuta solidale , con diretta loro CP_8 CP_1 condanna;
- Sempre nel merito, Accertata e Dichiarata la responsabilità dei predetti genitori, congiunta ovvero disgiunta fra loro, anche in concorso con il figlio, per culpa in vigilando per i fatti di causa, grave imprudenza che ha indirettamente contribuito al verificarsi dell'exitus del figlio minore e, per l'effetto Respingere ogni loro domanda svolta nei confronti di CP_8
e Condannarli all'eventuale risarcimento in favore degli altri prossimi congiunti nella
[...] misura accertanda nel corso del giudizio, previa detrazione anche nei confronti di quest'ultimi della percentuale di responsabilità eventualmente addebitabile al minore. Con vittoria di spese e competenze di causa”).
- Per le terze chiamate e Controparte_3 Controparte_9
come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19.12.24 (“Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: accertata e dichiarata la responsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro, condannare CP_1 CP_ la ME SI.ra , in solido con la propria Compagnia assicuratrice
[...]
...al risarcimento di tutti i danni subiti dalle terze chiamate, nella misura Controparte_10 di € 367.634,00 a favore della madre SI.ra ed € 152.838,00 a Controparte_3 favore della sorella SI.ra , o nella diversa misura ritenuta di Controparte_4 giustizia, oltre interessi legali. Vittoria di spese di lite da distrarre a favore dei difensori quali antistatari”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I SIg.ri in proprio e anche quale erede del piccolo Parte_1 Persona_2
ed in uno ai SIg.ri , , quali eredi
[...] Parte_2 Parte_3 del SI. , nonchè Persona_1 Parte_4 Parte_5
, , , quali, rispettivamente,
[...] Parte_6 Parte_7 padre, zii (in qualità di eredi del nonno paterno, deceduto in data 17.04.19), fratelli e sorelle ed il nonno materno del piccolo hanno convenuto, innanzi all'intestato Persona_2
Tribunale, e al fine di vedere accolte nei Controparte_10 CP_1 loro confronti le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra in CP_1 merito alla causazione del sinistro de quo e per l'effetto Condannare i convenuti, in solido
pagina 2 di 14 tra loro, al risarcimento, a favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, meglio elencati in espositiva, nella misura di € 313.862,58 a favore del SI. Pt_1
€ 100.000,00 a favore della SI.ra € Parte_1 Parte_4
100.000,00 a favore della SI.ra € 100.000,00 pro quota, a Parte_5 favore dei SIg.ri e € Parte_1 Parte_2 Parte_3 100.000,00 a favore del SI. € 100.000,00 a favore del SI. Parte_6 [...]
o di quelle altre somme che dovessero essere provate in corso di causa o Parte_7 comunque ritenute di giustizia ed eque da questo Tribunale, oltre interessi dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento;
Col favore delle spese e competenze della presente causa>>.
2. In particolare gli attori lamentano di avere subito danni patrimoniali e non (questi ultimi, iure proprio, da perdita del rapporto parentale, e iure hereditario, per il danno c.d. terminale subito dalla vittima) a seguito del sinistro avvenuto in data 15.8.18, a seguito del quale si è verificato il decesso (il 17.8.18) del piccolo Segnatamente allegano che: <<…In Persona_2 data 15.08.18, intorno alle ore 7,40, in corrispondenza del civico 72 di via Magenta in Busto
Arsizio, l'autovettura condotta dalla SI.ra , una Fiat Punto tg CG993RP, investiva CP_1 il minore che trasportato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Persona_2
Bergamo, decedeva in data 17.08.18, in conseguenza delle gravi ferite subite;
…Il veicolo della CP_ SI.ra era assicurato con polizza di …La dinamica del Controparte_11 sinistro può essere sintetizzata in questi termini: - usciva di casa, scalzo, per rincorrere Pt_1 il piccolo cane scappato dalla propria abitazione;
- Uscito dal cortile di casa, seguiva il cane nella sua corsa, e veniva ripreso da una telecamera di sicurezza, che lo riprendeva sul lato sinistro della via Verdi nel senso di marcia verso via Magenta (…); - Giunto in prossimità dell'incrocio con via Magenta, arrestava la propria corsa e poi attraversava la via;
- Veniva CP_ investito dalla vettura Fiat Punto, condotto dalla SI.ra , che proseguiva la sua corsa per oltre 30 metri, prima di fermarsi al margine della strada…>>.
3. Gli attori allegano, inoltre, che sebbene il procedimento penale instauratosi di conseguenza sia stato archiviato, sul piano civilistico permangono i presupposti per la responsabilità civile delle convenute (ovverosia di quale conducente e proprietaria del veicolo/RC, e CP_1 dell'Assicurazione) ex art. 2054 c.c. non avendo la conducente effettuato tutto il possibile per evitare l'evento. Sul punto, parzialmente contestano le conclusioni del CT del PM, tra l'altro, nei termini che seguono: << Ad una velocità di 43 km/h, come stimato dal CT del PM, la distanza a cui sarebbe stato lanciato il pedone è pari a circa 15 m, compatibile con la velocità di investimento stimata dal CT del PM ma non con i danni della vettura, né con le evoluzioni Per_ del corpo del minore (il teste ha sostenuto di aver visto il corpo del piccolo volteggiare in aria dopo l'urto), e pertanto non compatibile con l'accadimento del sinistro...>>. Secondo gli attori allora due sarebbero le possibili ricostruzioni, ritenendo che la vittima avesse attraversato la strada partendo dal lato sinistro di via Verdi (come, asseritamente, da immagini video precedenti all'incrocio) e, comunque, non dal lato destro di via Verdi, ovverosia dopo l'attraversamento dell'incrocio da parte della vettura proveniente dalla perpendicolare via CP_ Magenta. Gli attori quindi allegano che: <<1. La reazione della SI.ra è avvenuta con sostanziale e colpevole ritardo rispetto a quando ha iniziato l'attraversamento;
2. La Pt_1 CP_ reazione della SI.ra è avvenuta prima dell'investimento, ma allora la velocità pre urto del veicolo era di sicuro notevolmente superiore a quella al momento dell'urto... Dalle considerazioni effettuate consegue che, se la conducente della Fiat Punto avesse percorso il
pagina 3 di 14 tratto di strada alla corretta velocità di 50 km/h e mostrando una pronta reazione, il sinistro sarebbe stato evitato (doc. 11 pagg. 41 e 42)>> (v.pagg.12 ss. dell'atto di citazione).
4. Si è costituita (d'ora innanzi anche solo per brevità “Assicurazione”) a) Controparte_12 chiedendo la chiamata in causa di (madre del de cuius) e di Controparte_13 [...]
minore [in persona dell'esercente la potestà genitoriale Controparte_6 Controparte_3
ed (genitori)], nonché di
[...] Persona_3 Controparte_14
(sorella di sola madre) ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc (e 140 cda) previo spostamento della I udienza (<affinchè venga Accertato che non hanno alcun diritto al risarcimento conseguente al decesso del minore e per l'effetto, Respinta ogni loro Persona_2 pretese risarcitoria come vantata già in fase extragiudizale>>); b) rassegnando le seguenti ulteriori conclusioni: < In via principale e nel merito Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale e chiamata di terzo svolta da nei confronti dei genitori della vittima come ut supra CP_8 indicata - Sempre nel merito, Accertata e Dichiarata la responsabilità dei predetti genitori, congiunta ovvero disgiunta fra loro, anche in concorso con il figlio, per culpa in vigilando per i fatti di causa, grave imprudenza che ha indirettamente contribuito al verificarsi dell'exitus del figlio minore e, per l'effetto Respingere ogni loro domanda svolta nei confronti di CP_8
e Condannarli all'eventuale risarcimento in favore degli altri prossimi congiunti nella
[...] misura accertanda nel corso del giudizio, previa detrazione della percentuale di responsabilità eventualmente addebitabile al minore. Con vittoria di spese e competenze di causa>>.
5. è rimasta contumace. CP_1
6. Previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa, si sono costituiti CP_6
(rappresentata e difesa dall'Avv. PANZITTA, rassegnando, in data 5.5.22,
[...] le seguenti conclusioni, << N E L M E R I T O : Respingere ogni domanda di CP_12
, in quanto infondata in fatto ed in diritto I N V I A R I C O N V E N Z I O N A L E
[...]
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ovvero pro quota, della SI.ra in CP_1 CP_ merito alla causazione del sinistro de quo, e per l'effetto Condannare i convenuti ed
in solido tra loro, al risarcimento, a favore della terza chiamata di tutti i Controparte_15 danni da lei subiti, meglio elencati in espositiva, nella misura di € 100.000,00 o di quell'altra somma che dovesse essere provate in corso di causa o comunque ritenute di giustizia ed eque da questo Tribunale, oltre interessi dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento;
Col favore delle spese e competenze della presente causa, da distrarsi a favore dell'Avv. Carmine Panzitta, procuratore anticipatario…>> ed in data 23.5.22, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LURASCHI e LURATI, rassegnando le seguenti conclusioni:<<…piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: accertata e dichiarata la responsabilità CP_ della SI.ra nella causazione del sinistro, condannare la ME SI.ra , in CP_1 solido con la propria Compagnia assicuratrice al risarcimento Controparte_10 di tutti i danni subiti dalle terze chiamate, nella misura di: € 300.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della madre SI.ra € 100.000,00 Controparte_3 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella Controparte_6
€ 100.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella
[...]
o nella diversa misura ritenuta di giustizia e che risulterà ad Controparte_4 istruttoria esperita.Il tutto oltre interessi legali e spese di lite. Con ogni riserva istruttoria, nonché di dedurre e produrre nei termini di legge>>, con successiva rinuncia al mandato degli avvocati LURATI e LURASCHI, limitatamente a tale parte, come da deposito del 22.6.22) e e Controparte_3 Controparte_4
pagina 4 di 14 (rassegnando le seguenti conclusioni:<<…piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: accertata e dichiarata la responsabilità della SI.ra CP_1 CP_
nella causazione del sinistro, condannare la ME SI.ra , in solido con la
[...] propria Compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i Controparte_10 danni subiti dalle terze chiamate, nella misura di: € 300.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della madre SI.ra € 100.000,00 iure Controparte_3 proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella € Controparte_6
100.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella
[...]
o nella diversa misura ritenuta di giustizia e che risulterà ad Controparte_4 istruttoria esperita. Il tutto oltre interessi legali e spese di lite. Con ogni riserva istruttoria, nonché di dedurre e produrre nei termini di legge>>).
7. Istruita la causa documentalmente (anche acquisizione ex art. 210 ss. cpc presso 118 soccorso
Busto Arsizio/Bergamo delle schede di intervento di entrambe le ambulanze e il soccorso medico intervenuti in data 15.8.2018 nell'incidente occorso a Busto Arsizio ove è rimasto coinvolto il piccolo ) e mediante espletamento di CTU cinematica, Persona_2 interpello della madre della vittima ed escussione testi, all'udienza del 30.12.24 sono state precisate le conclusioni (per da parte dell'Avv. PANZITTA, Controparte_6 circostanza che assorbe le conclusioni precedentemente rassegnate dagli Avv.ti Lurati e
Luraschi in sede di comparsa di costituzione per conto anche di e Controparte_6 successiva rinuncia al mandato).
8. La CTU cinematica espletata ha accertato quanto segue, con ragionamento logico che si ritiene privo di errori fattuali e da cui, pertanto, non vi è motivo di discostarsi. Secondo il perito d'ufficio, < improvvisamente la strada nel momento in cui sopraggiungeva la vettura, che lo ha investito.
Gli elementi certi sono costituiti dalla posizione finale del pedone a terra e della vettura ferma...
Esistono due fatti che non si collocano in modo lineare nella ricostruzione.
1.Appare significativo il fatto che la vettura sia stata trovata una decina di metri più avanti rispetto alla posizione statica a terra del pedone, vicina al margine destro della carreggiata, e che non ci fossero tracce di frenata. La Fiat Punto non era provvista di sistema ABS, quindi in caso di frenata di emergenza gli pneumatici avrebbero lasciato tracce gommose a terra. La stranezza consiste nel fatto che quando un conducente di un veicolo vede un ostacolo che rappresenta un pericolo imminente, o addirittura lo urta, istintivamente esegue una frenata di emergenza, pur con tutti i ritardi dovuti ai tempi di reazione. Una frenata di emergenza, per sua natura violenta, su un veicolo privo di sistema ABS lascia evidenti tracce gommose di strisciamento degli pneumatici a terra. Che nel caso non sono state rinvenute.
2. Stando alla dichiarazione della testimone SI.ra il bambino “sul marciapiede del lato di via Verdi, si fermava Tes_1 brevemente, guardava a sinistra e poi, correndo attraversava la carreggiata verso il lato dei civici dispari, credo per prendere il cane”. Questo passaggio della testimonianza lascia intuire che il bambino si sia fermato quando ancora era sul marciapiede, benché resti la possibilità che possa essersi fermato quando già si trovava sulla carreggiata di transito dei veicoli. Il cane, e il bambino che lo inseguiva, hanno percorso via Verdi presumibilmente a partire dall'intersezione con la via S. Carlo. La via Verdi inizia in via San Carlo, finisce in via Magenta ed è lunga approssimativamente 200 m (...). Dall'immagine della telecamera di sorveglianza (Figura 3), posta a circa 160 metri dall'incrocio dove è avvenuto il fatto (Figura 4), pare che il bambino e il cane fossero in quel momento sul marciapiede di sinistra nella direzione che porta verso via
Magenta, ma poi potrebbero essere passati sul marciapiede di destra, quindi, non si sa quale pagina 5 di 14 percorso effettivamente abbia seguito il bambino per arrivare all'incrocio con via Magenta. Arrivato all'incrocio, pare che il bambino si sia fermato per guardare alla sua sinistra prima di iniziare l'attraversamento di via Magenta. Quel bambino non era un infante: aveva 11 anni.
Sembra strano che non abbia saputo valutare il pericolo di una vettura a breve distanza in avvicinamento, specie se la vettura avesse tenuto un'andatura a velocità sostenuta. Il cane aveva già attraversato via Magenta, bisogna pensare che il bambino abbia anteposto la necessità di recuperare il cane rispetto alla propria incolumità. Sta di fatto che, a un certo punto, ha intrapreso l'attraversamento della strada. Non si sa a quale velocità, l'unica cosa che si può stabilire in proposito è la compatibilità fra la possibile velocità di corsa di un bambino di 11 anni, eventualmente partito da fermo, e la traiettoria del corpo dopo l'urto, e in particolare l'angolo formato da tale traiettoria con la direzione di marcia del veicolo. La velocità tenuta dal bambino può avere interesse per la stima del tempo che il conducente del veicolo aveva a disposizione per reagire una volta visto il bambino in che iniziava l'attraversamento, questo nell'ipotesi che il conducente stesse guardando attentamente davanti a sé e non fosse distratto. Gli unici fatti certi sono che il bambino ha attraversato via Magenta, e può avere attraversato partendo dalla parte sinistra di via Verdi o dalla parte destra di via Verdi. Ragionevolmente ha attraversato perpendicolarmente a via Magenta, quindi ci sono due posizioni limite a sinistra e a destra dell'incrocio fra via Verdi e via Magenta che possono determinare una posizione più a sinistra e una posizione più a destra in cui ragionevolmente è avvenuto l'urto fra l'automobile e il bambino. Dalla distanza fra il punto di urto del bambino e la posizione finale assunta dal bambino dopo l'urto si possono fare delle deduzioni sulla velocità della vettura al momento dell'urto. ...LE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE SIG.RA Occorre Tes_1 analizzare con attenzione la testimonianza della SI.ra che ha dichiarato: a) “Mi Tes_1 trovavo a piedi sul marciapiede all'altezza del civico 70 di via Magenta, Osservazione: il civico 70 di via Magenta dista oltre 90 m dall'intersezione di via Verdi su via Magenta (Figura 5), quindi la signora non ha visto la scena da vicino, e certi dettagli potrebbero esserle Pt_8 sfuggiti. La visuale della signora dall'altezza del civico 70 è rappresentata in Figura 6 a destra (la vettura visibile bianca sulla carreggiata è circa all'intersezione con via Verdi). b) quando vedevo un cane che, dalla via Verdi usciva correndo, attraversava le carreggiate e si dirigeva in via Ferrini. Osservazione: inizialmente la signora ha visto il cane che attraversava entrambe le carreggiate di via Magenta, ma non aveva subito dopo visto il bambino. c) Circa un minuto dopo vedevo un veicolo sulla via Magenta all'altezza di via Verdi che andava verso la periferia, non so dire con precisione da dove arrivasse se dalla via Verdi o dal centro città, che procedeva a velocità ridotta, Osservazione: al di là della percezione temporale della teste (circa un minuto potrebbe significare anche una manciata di secondi), è evidente che il veicolo si è presentato sulla scena dopo un certo tempo dal passaggio del cane;
e che certamente il veicolo non proveniva da via Verdi, dato che proveniva dal centro città. Si deve osservare altresì che la percezione della velocità del veicolo come riferita dalla teste, oltre ad essere soggettiva può essere imprecisa, data la distanza di visuale e il fatto che immediatamente dopo aver percepito la presenza del veicolo a diverse decine di metri da dove la teste si trovava, quest'ultima ha visto il bambino e, subito dopo, l'incidente. d) e vedevo chiaramente un bambino sul marciapiede del lato di via Verdi, si fermava brevemente, guardava a sinistra e poi, correndo attraversava la carreggiata verso il lato dei civici dispari, credo per prendere il cane.
Osservazione: sembra che il veicolo e il bambino si siano presentati sulla scena (ricordiamo che la signora si trovava a circa 90 m di distanza) quasi simultaneamente e dopo un certo tempo (diversi secondi) dall'attraversamento del cane. e) Ad un tratto il veicolo, che procedeva
pagina 6 di 14 mantenendo la destra, di colpo frenava ma non riusciva ad evitare il bambino, investendolo.
Dall'urto il corpo del bambino girava in aria un paio di volte e cadeva a terra immobile. Osservazione: dalla descrizione della teste sembrerebbe che la frenata avesse preceduto l'impatto col bambino, anche se non è chiaro se di poco o di molto;
data la distanza di visuale, non si può escludere che la frenata sia stata contestuale, o addirittura appena successiva all'impatto. Appare lecito presumere che la frenata sia avvenuta, al massimo, pochi istanti prima dell'impatto.... È anche evidente che la mancanza di tracce gommose di frenata a terra stia a significare che la decelerazione del veicolo non sia stata la massima possibile
(0,7 m/s quadrato) ma inferiore, e che quindi sia difficile sviluppare ipotesi sulla velocità del veicolo al momento dell'impatto sulla base della durata della fase di arresto dopo l'impatto. In sostanza, la conducente della vettura non ha attuato una frenata di emergenza, come ci si potrebbe aspettare in una situazione del genere, ma un semplice arresto. Ciò lascia ipotizzare una situazione di smarrimento e disattenzione da parte della conducente del veicolo. La conducente ha dichiarato che: “Giunta all'altezza del civico 72 un bambino, che si trovava dapprima sul marciapiede lato destro, attraversava la strada, probabilmente nel tentativo di prendere il proprio cane scappato. Il bambino nell'attraversare, mi si parava improvvisamente davanti e nulla potevo fare per evitare l'impatto.” Stando a queste dichiarazioni, il bambino si trovava sul marciapiede dal lato destro della via Verdi, coincidente con il civico 72 di via Magenta, e attraversava improvvisamente la strada senza permettere alla conducente il tempo di reagire prima dell'impatto. Non appare esservi contrasto tra queste dichiarazioni e quanto affermato dalla teste signora ..>>. Quanto al punto di Tes_1 impatto, il perito d'ufficio ha ragionato come segue: <<...Ne risulta, ipotizzando l'urto nel punto P1 (attraversamento iniziato dal marciapiede sinistro di via Verdi), che la vettura stesse viaggiando ad una velocità di 55 km/h, il 10% superiore al limite vigente di 50 km/h, mentre ipotizzando l'urto nel punto P2 (attraversamento iniziato dal marciapiede destro di via Verdi) risulta che la vettura stesse viaggiando ad una velocità di 45,2 km/h, al di sotto del limite. Naturalmente, è anche possibile che l'investimento si sia verificato in un punto intermedio fra P1 e P2 qualora il bambino, partendo dal lato destro di via Verdi, avesse deciso di attraversare con traiettoria obliqua per dirigersi verso il marciapiede sinistro di via Ferrini. Pertanto, le ipotesi che l'investimento sia avvenuto in P1 o in P2 rappresentano le situazioni estreme. L'urto nel punto P2 appare compatibile sia con le dichiarazioni della teste (il veicolo procedeva a velocità moderata) sia con le Tes_1 dichiarazioni della conducente, che ha dichiarato di avere visto il bambino in corrispondenza del civico 72 di via Magenta. Non si spiega, comunque, come mai il bambino, che avendo 11 anni era certamente in grado di rendersi conto del pericolo, pur essendosi fermato a guardare alla sua sinistra, ed avendo quindi certamente visto il sopraggiungere del veicolo investitore, abbia improvvisamente deciso di effettuare comunque l'attraversamento. Quest'ultima osservazione varrebbe comunque, anche nel caso di investimento nel punto P1...>>. Inoltre, prosegue il CTU nel suo ragionamento,
<<...È ragionevole ipotizzare che il pedone non fosse fermo nel momento dell'urto, anzi che stesse correndo in direzione circa perpendicolare alla traiettoria della vettura, e che quindi l'angolo α possa avere un valore significativo.... L'angolo α l'inclinazione della traiettoria seguita dal pedone dopo l'urto (linea rossa in Figura 9) è determinato dai vettori velocità della vettura e del pedone, fra loro perpendicolari... In entrambi i casi si tratta di valori perfettamente compatibili con una corsa lenta. Con le ipotesi fatte, i punti di impatto P1 e P2 distano dal limitare destro della carreggiata di circa 2,9 m. Ciò significa che il bambino, partendo da fermo,
pagina 7 di 14 avrebbe eseguito un moto uniformemente accelerato alla velocità media... La conducente della vettura, comprensibilmente sorpresa dal movimento repentino del bambino, ha ragionevolmente impiegato un tempo complessivo di reazione di 1,5 s prima di iniziare l'azione frenante, la quale a sua volta si è attivata dopo ulteriori 0,2 s, per un totale di 1,7 s. È dunque ragionevole ipotizzare che se l'impatto è avvenuto in P1 la frenata sia iniziata circa 0,5 s prima dell'impatto, mentre se l'impatto è avvenuto in P2 la frenata sia iniziata contemporaneamente all'impatto, ovvero non ci sia stato il tempo di esercitare un'azione frenante prima dell'impatto.
Considerando la massima decelerazione possibile dmax = 7 m/s2, la velocità del veicolo prima dell'urto, vale a dire nel momento in cui è iniziata la frenata, è: Per impatto in P1, v1f = v1 + a * t = 15,3 m/s + 7*0,5 m/s = 18,8 m/s = 67,7 km/h Per impatto in P2, v2f = v2 +
a * t = 12,5 m/s + 7*0 m/s = 12,5 m/s = 45 km/h. Ovvio che per decelerazioni inferiori la velocità del veicolo prima dell'urto in P1 sarebbe inferiore. La fase di arresto, poi, ha avuto una lunghezza L1 = 32 m L2 = 25 m La decelerazione applicata alla fese di arresto post urto sarebbe da1 circa 5,5 m/s2 da2 circa 3,2 m/s2 vale a dire una decelerazione in frenata piuttosto blanda, non certo adeguata alle conseguenze di un impatto con pedone.
Le informazioni raccolte, i fatti acquisiti ed i calcoli eseguiti portano a concludere che, con maggiore probabilità, l'impatto sia avvenuto nel punto P2, quando il veicolo aveva una velocità di circa 45 km/h, in una condizione di distrazione o disattenzione della conducente del veicolo, che ha sottovalutato il pericolo, non si è opportunamente allertata e non ha pertanto attivato azioni preventive per evitare l'impatto con il pedone o diminuirne le conseguenze. Non risulta che il veicolo sia stato spostato dopo avere raggiunto la posizione finale rappresentata nelle planimetrie. Tale condizione di distrazione o disattenzione è, pertanto, confermata dalla blanda decelerazione con la quale la conducente ha portato il veicolo ad arrestarsi laddove è stato rinvenuto. È possibile, e si ritiene anche probabile, che l'azione frenante che ha portato all'arresto del veicolo sia addirittura iniziata dopo l'investimento del pedone, e questo a causa –appunto – di una condizione di temporaneo smarrimento o di distrazione della conducente. In tal caso, l'azione frenante sarebbe stata più energica di quanto sopra calcolato, ma in ogni caso non tale da arrivare al limite di aderenza degli pneumatici sull'asfalto>>
9. In replica alle osservazioni dei ccttpp ed all'opinabilità delle stesse, a fronte della maggiore trasparenza del metodo cd classico impiegato dal perito d'ufficio, il CTU evidenzia quanto segue, con ragionamento che risulta efficace, persuasivo e assorbente: < osservazioni che i consulenti di parte mi hanno inviato sono relative a risultati di calcoli che io ho eseguito applicando i metodi classici basati su relazioni analitiche definite e validate dopo decenni di esperienze. I CT, viceversa, hanno utilizzato software di simulazione (quindi metodi non analitici ma numerici) che hanno fornito risultati in alcuni casi anche molto diversi da quelli che io ho esposto. In particolare, i CT (per ) e (per Per_4 CP_9 Per_5
hanno utilizzato il software “PC-Crash”, mentre il CTP (per la parte CP_8 Per_6 attrice), benché non lo dichiari esplicitamente, ritengo abbia utilizzato il programma
“AutoCrash”, sviluppato dalla società di cui egli è Amministratore Unico (così Parte_9 risulta dal suo profilo su Linkedin). Il programma PC-Crash, di cui – peraltro – anch'io posseggo la licenza d'uso, è conosciuto e validato a livello internazionale, e ho motivo di ritenere che anche il programma AutoCrash sia riconosciuto e affidabile. In sostanza, non ho dubbi sul fatto che gli algoritmi su cui si basano i calcoli di simulazione eseguiti con quei programmi siano corretti e validati. Il problema è che quegli algoritmi, come tutti gli algoritmi, elaborano dei dati (i dati di input, o, se vogliamo, le condizioni al contorno per definire le pagina 8 di 14 ipotesi di simulazione), e da quelle elaborazioni estraggono dei risultati. Dando per accertata la validità, quindi la correttezza, degli algoritmi, i risultati estratti sono certamente corretti in relazione ai dati di input ricevuti. Ciò che è curioso in questo caso è che i vari risultati elaborati dai consulenti di parte non solo sono diversi dai risultati dei miei calcoli analitici eseguiti col metodo classico, ma - ed è questo il vero problema - sono anche diversi fra loro. E questo vale, in particolare, anche per i risultati esposti dei due consulenti che hanno utilizzato lo stesso programma, PC-Crash. Dato che i risultati sono il frutto delle elaborazioni sui dati di input, appare evidente che i dati di input inseriti dai diversi consulenti siano diversi fra loro, pur trattando dello stesso evento. A meno di circostanze particolari, in un infortunio stradale la conoscenza precisa dei dati di input non è data. Occorre sviluppare delle ipotesi plausibili basandosi sugli elementi certi a disposizione e tenendo conto della necessaria coerenza rispetto a tutti gli elementi di contorno, quali ad esempio la situazione generale dei luoghi, le eventuali testimonianze, eccetera. È evidente che una diversa e soggettiva interpretazione di questi elementi possa portare a definire dati di input significativamente diversi, e quindi ad ottenere dalle simulazioni risultati significativamente differenti. Per questo, una lunga e consolidata esperienza nell'utilizzo di programmi di simulazione in ambito ingegneristico insegna che, quando si impiegano tali programmi, occorre sempre verificare i risultati con altri metodi, in particolare i classici metodi analitici validati dall'esperienza, per accertarne la compatibilità...>>.
10. All'udienza del 26.9.23, i testi escussi hanno reso le seguenti dichiarazioni, che l'odierno giudicante ritiene non contrastare con la ricostruzione del CTU e con il superiore ragionamento di quest'ultimo. , in particolare, ha dichiarato di avere assistito all'incidente in Testimone_2 quanto l'abitazione dei genitori al momento del fatto era nelle vicinanze. Interrogata sui capitoli della seconda memoria di parte convenuta ha dichiarato: <<...in data 15.8.18, intorno alle 7.40, ho visto inizialmente un cane (che ricordo piccolino e scuro) che correva da via Verdi verso via
Ferrini e dopo circa un minuto/30 secondi è sopraggiunto un bambino che si è fermato sul ciglio del marciapiede (di via Verdi) ha girato la testa verso sinistra (come per vedere se venivano delle macchine) e poi ha fatto un passo in avanti, poi indietreggiato e poi attraversato la strada come per rincorrere il cane (presumibilmente) scappato... non ricordo se il bambino correva o meno, si è mosso come per rincorrere il cane, quando è sopraggiunta una Punto, che procedeva non veloce, con andatura regolare, che percorreva via Magenta all'altezza di Via
Verdi con direzione periferia. ...Il passo del bambino per rincorrere il cane non era lento.
Prima ha tentennato, però poi ha attraversato per rincorrere (non per seguire lentamente) il cane. ADR Non ha avuto il tempo di correre. Prima ha tentennato ad attraversare (ha guardato
a sinistra prima del tentennamento), poi ha attraversato con decisione...>>. Ha, quindi, confermato, rispondendo al cap.5 della seconda memoria di parte convenuta, le dichiarazioni rese stragiudizialmente ai verbalizzanti di cui al doc.4 di parte convenuta prese in CP_2 considerazione anche dal CTU e succitate. Ha, inoltre, specificato: <<...io provenivo da via Magenta all'altezza del civico 70 (con alla mia sinistra, più avanti, via Ferrini ed alla destra via Verdi); mi sembra che bambino e cane si trovassero sul lato di via Verdi dopo l'incrocio nel lato su cui (in apposita cartina da google Maps) appongo croce e sigla in data odierna. Questo
è come ricordo. ADR ho visto la Punto frenare prima dell'urto. ADR io ero in via Magenta all'altezza della profumeria sul lato opposto della strada (profumeria che si trova sul lato opposto della strada rispetto a dove mi trovavo che era il lato del civico 70)...>>.
11. Poiché né il bimbo, né la conducente della vettura risultano, di fatto, essersi accorti l'uno dell'altra, un'ipotesi potrebbe essere che fossero entrambi coperti nelle reciproche visuali da pagina 9 di 14 una vettura parcheggiata o altro elemento presente in loco. Però tale circostanza non risulta allegata in atti, né, tantomeno, provata in alcun modo, né ne sussistono sufficienti indizi per inferirla presuntivamente.
12. Nella suddetta udienza è stato, altresì, sentito il teste agente di Testimone_3
Polizia Locale, in quanto avente effettuato i rilievi del sinistro, unitamente ad altri miei colleghi, in data 15.8.18. Interrogato sui capitoli della seconda memoria di parte convenuta ha confermato di avere redatto le annotazioni di cui al doc.13 atto citazione e doc.1 comparsa
<come anche da mia firma. Specifico che il protocollo dell'annotazione che è CP_8 riportato nella documentazione di cui agli allegati rammostratimi è il protocollo del registro di Polizia Giudiziaria che avevamo prima, ora non c'è più. Mentre il 360/2018 indica il numero dell'incidente stradale (ovverosia che era il trecentosessantesimo incidente dall'inizio dell'anno) e corrisponde al (diverso) protocollo dei sinistri stradali>>. Ha, inoltre, confermato che quanto ai rilievi (posizione statica del veicolo, del bambino, i danni e le testimonianze) deponevano nel senso che << il veicolo Fiat Punto tg. CG993RP stesse percorrendo la via
Magenta proveniente dalla XI Febbraio diretto verso periferia, a velocità regolare e mantenendosi alla propria destra, allorquando, giunto all'altezza di via Verdi, il bambino
proveniente da detta via, attraversava la carreggiata da via Verdi Persona_2 verso via Ferrini, nel tentativo di riprendere il proprio cane scappato di casa ...l'urto interessava la parte anteriore sinistra del veicolo... rinveniva il veicolo nella posizione di stasi post urto, in prossimità del margine destro della carreggiata... ADR in base ai rilievi (testimonianze, quelle di cui all'annotazione di PG, stasi del veicolo, posizione del bambino al momento dei rilievi, con già presenti in loco gli operatori del 118, che non so se lo avevano spostato, nel punto indicato con x e mia sigla su stampa doc.17 di parte attrice) il bambino al momento del tentativo/attraversamento di via Magenta si trovava dopo l'incrocio, sulla carreggiata destra di via Verdi guardando via Magenta>>.
13. Alla luce dell'espletata istruttoria, della documentazione in atti e delle difese delle parti, si concorda, dunque, sostanzialmente con le conclusioni del CTU (secondo cui, come sopra riportato <Le informazioni raccolte, i fatti acquisiti ed i calcoli eseguiti portano a concludere che, con maggiore probabilità, l'impatto sia avvenuto nel punto P2, quando il veicolo aveva una velocità di circa 45 km/h, in una condizione di distrazione o disattenzione della conducente del veicolo, che ha sottovalutato il pericolo, non si è opportunamente allertata e non ha pertanto attivato azioni preventive per evitare l'impatto con il pedone o diminuirne le conseguenze. Non risulta che il veicolo sia stato spostato dopo avere raggiunto la posizione finale rappresentata nelle planimetrie. Tale condizione di distrazione o disattenzione è, pertanto, confermata dalla blanda decelerazione con la quale la conducente ha portato il veicolo ad arrestarsi laddove è stato rinvenuto. È possibile, e si ritiene anche probabile, che l'azione frenante che ha portato all'arresto del veicolo sia addirittura iniziata dopo l'investimento del pedone, e questo a causa –appunto – di una condizione di temporaneo smarrimento o di distrazione della conducente. In tal caso, l'azione frenante sarebbe stata più energica di quanto sopra calcolato, ma in ogni caso non tale da arrivare al limite di aderenza degli pneumatici sull'asfalto>>).
14. Alla luce delle superiori considerazioni, parte non ha fornito prova contraria idonea a CP_2 dimostrare che la conducente abbia compiuto tutto il possibile per evitare l'evento, con la conseguente sussistenza di una (cor)responsabilità civilistica della conducente per il danno subito dai congiunti, seppur nei limiti del quantum liquidabile a loro favore all'esito dell'istruttoria e di cui amplius infra. Si concorda, infatti, che non possa non riconoscersi una pagina 10 di 14 corresponsabilità pari almeno al 50% al gesto repentino del minore, che prima ha tentennato e poi ha proceduto nell'attraversamento nonostante sopraggiungesse una vettura, anche se permane la corresponsabilità della conducente convenuta per la sua come sopra logicamente dimostrata distrazione/non idoneamente pronta reazione.
15. Per quanto attiene al richiesto danno iure hereditatis, il danno c.d. catastrofale/terminale non può essere richiesto, risultando il de cuius in coma sin dalla documentazione relativa al pronto soccorso. Possono, invece, riconoscersi n.3 giorni di ITT al 100%.
16. Per quanto attiene al danno da perdita del rapporto parentale, deve, come primo vaglio, valutarsi l'effettività e/o la presumibilità dell'affetto intercorrente tra gli attori e terzi chiamati con il de cuius. Sicuramente tale affetto è presumibile in capo ai genitori, seppur con le conseguenze, in punto di quantum, della mancata convivenza del padre al momento del sinistro. Non risulta idoneamente dimostrato in capo agli zii in proprio, ma neppure, in uno col padre della vittima, quali eredi del nonno paterno, medio tempore deceduto e non convivente, per lo più vissuto in
Perù, secondo i testi e la documentazione in atti.
17. I testi escussi, (udienza 11.12.24) e (udienza Testimone_4 Testimone_5
19.11.24) hanno, invece, confermato l'affetto intercorrente tra il de cuius ed i nonni materni, domiciliati a Milano e con i fratelli conviventi, ma non con le sorelle maggiori unilaterali, da parte di padre, non conviventi (v. le dichiarazioni dei testi che non risultano supportare tale legame ben potendo le generiche, in parte qua, dichiarazioni del teste , che ha parlato Tes_5 di avere visto alcune volte abbracciato il minore anche con le due sorelle maggiori, riferirsi ai fratelli effettivamente sorella maggiore e convivente, ed al Controparte_4 fratello maggiore pure convivente nonché alla sorellina minore, ed essendo Per_7 espressamente di segno contrario ad alcun legame affettivo con , Parte_4
-peraltro non conviventi e unilaterali da parte di padre- quelle Parte_5 rese dalla teste ). CP_3
18. Applicando, quindi, le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile presso il
Tribunale di Milano, può procedersi alle seguenti liquidazioni:
I. in proprio (non convivente al momento del decesso, v. Pt_1 Parte_1 stato di famiglia, ma ,per il tempo che precede il sinistro, il teste ha Tes_5 riferito convivenza o, comunque, significativo ed effettivo legame):
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 a. Età della vittima primaria (11): 26 punti b. Età della vittima secondaria (45): 20 punti c. Convivenza (ritenuta per lo più sussistente): 16
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (quasi massima vista l'età e le testimonianze in atti): 25.
E per l'effetto:
€ 3.911,00x87=€ 340.257,00. II. (madre convivente): Controparte_3
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 a. Età della vittima primaria (11): 26 punti b. Età della vittima secondaria (44): 20 punti c. Convivenza: 16
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
pagina 11 di 14 e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (quasi massima vista l'età e le testimonianze in atti): 25.
E per l'effetto:
€ 3.911,00x87=€ 340.257,00. III. (fratello unilaterale da parte di madre, convivente), Parte_6
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 a. Età della vittima primaria (11): 20 punti b. Età della vittima secondaria ( 24 ): 18 punti c. Convivenza: si, 16 (v.testi e documentazione in atti)
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (medio alta vista l'età,
l'unilaterlatà e le testimonianze in atti): 20. E per l'effetto:
€ 1.698,00x58=€ 98.484,00.
IV. , nonno materno, non convivente (v. carta di identità e Parte_7 stato di famiglia in atti)
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 f. Età della vittima primaria (11): 20 punti g. Età della vittima secondaria (71): 8 punti h. Convivenza: no, 7 (v. testi e documentazione in atti)
i. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
j. Qualità ed intensità della relazione affettiva (media vista l'età e le testimonianze in atti): 15.
E per l'effetto:
€ 1.698,00x50=€ 84.900,00. V. sorella minore [in persona dell'esercente la potestà Pt_1 Controparte_6 genitoriale ed (genitori)], Controparte_3 Parte_1 convivente
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 a. Età della vittima primaria (11): 20 punti b. Età della vittima secondaria (3): 20 punti c. Convivenza: si, 16 (v. testi e documentazione in atti)
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (quasi massima vista l'età e le testimonianze in atti): 25.
E per l'effetto:
€ 1.698,00x81=€ 137.538,00. VI. (sorella unilaterale da parte di madre, convivente). Controparte_14
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 a. Età della vittima primaria (11): 20 punti b. Età della vittima secondaria (18): 20 punti c. Convivenza: si, 16 (v. testi e documentazione in atti)
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (medio alta vista l'età, l'unilateralità e le testimonianze in atti): 20.
pagina 12 di 14 E per l'effetto:
€ 1.698,00x76=€ 129.048,00.
I superiori importi tutti (debito di valore) devono essere imputati ai convenuti limitatamente al
50% della relativa corresponsabilità e, quali somme liquidate all'attualità (vista la farraginosità di un procedimento di devalutazione e successiva rivalutazione e la natura di importi liquidati equitativamente), maggiorati di interessi di legge da una data intermedia tra sinistro e presente liquidazione, che si rinviene nel 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate (divenute debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione) devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
I convenuti devono, quindi, essere condannati in solido al pagamento a favore solo dei soggetti di cui al presente punto, nei limiti delle superiori somme.
19. Rigettate le restanti domande.
pagina 13 di 14 20. Trattandosi di liquidazioni equitative e vista l'esiguità (relativa) degli importi (tenuto conto anche del frazionamento degli stessi tra presunti ed allegati coeredi) da liquidarsi a titolo di ITT, lo scrivente magistrato considera tali importi assorbiti nel danno da perdita del rapporto parentale come sopra calcolato.
21. Visto l'esito della lite e le reciproche soccombenze, le spese di lite, giudiziali e stragiudiziali, e di CTU devono essere compensate tra le parti, con diritto della parte che abbia anticipato una quota di spese CTU maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
Assorbita o comunque disattesa ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte da e in Parte_4 Parte_5 proprio, nonché da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi del SI. . Persona_1
Accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, le domande proposte da in Parte_1 proprio e anche quale erede del piccolo nonché quale esercente la Persona_2 responsabilità genitoriale nei confronti di , e da , Controparte_6 Parte_6
, e e, per Parte_7 Controparte_3 Controparte_9
l'effetto, condanna , in persona del l.rp.t., e in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento, per i titoli di cui in parte motiva, a favore di : a) in proprio e Parte_1 anche quale erede del piccolo di euro 170.128,50, oltre interessi di legge dal Persona_2 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
b)
[...]
quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Parte_1 Controparte_6
di euro 68.769,00, oltre interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le
[...] somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
c) , di euro 170.128,50, oltre Controparte_3 interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
d) di euro 64.524,00, oltre interessi di legge dal Controparte_9 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
e)
[...]
di euro 49.242,00, oltre interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data Parte_6 dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
f) , di euro Parte_7
42.450,00, oltre interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
Spese di lite, giudiziali e stragiudiziali, e di CTU compensate, con diritto della parte che abbia anticipato una quota di spese CTU maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
Bologna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8421/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
), con il patrocinio dell'avv. PANZITTA CARMINE C.F._7
ATTORI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI Controparte_2 P.IVA_1
PATRIZIA
CONVENUTI
e con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio degli Avv.ti GIUSEPPE FRANCESCO LURASCHI E STEFANO LURATI GRACE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZITTA CARMINE Controparte_5
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni:
- Parte attrice e terza chiamata , come da foglio di precisazione delle Controparte_6 conclusioni del 29.12.24 (“Voglia, in ogni caso, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
tra loro, al risarcimento, a favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, meglio elencati in espositiva, così come aggiornati secondo il nuovo metodo elaborato nel 2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella misura di € 367.634,00 a favore del SI. € 152.838,00 a favore della SI.ra Parte_1
, € 152.838,00 a favore della SI.ra Parte_4 Parte_5
, € 152.838,00 a favore della SI.ra € 132.459,60 pro quota
[...] Controparte_6 pagina 1 di 14 ereditata dal SI. , a favore dei SIg.ri , Persona_1 Pt_1 Parte_1
e , € 149.441,60 a favore del SI. Parte_2 Parte_3 Parte_6
€ 98.495,60 a favore del SI. , o di quelle altre somme
[...] Parte_7 che dovessero essere provate in corso di causa o comunque ritenute di giustizia ed eque da
delle spese e competenze della presente causa”).
- Parte convenuta , come da foglio del 24.10.24 (per quanto attiene al merito, Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - In via principale e nel merito Respingere le domande giudiziali di tutte le parti costituite, aventi avanzato richieste risarcitorie quali prossimi congiunti di , nei confronti dei convenuti in quanto Persona_2 infondate in fatto e in diritto;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale e chiamata di terzo svolta da nei confronti dei genitori della vittima Accertare e Dichiarare la CP_8 responsabilità di quale madre del de cuius, unitamente ovvero Controparte_3 disgiuntamente al sig. (padre), già parte attrice nel presente giudizio, Parte_1 entrambi quali genitori della vittima dell'occorso, per culpa in vigilando in nesso etiologico con il decesso del minore e per l'effetto Dichiarare i predetti tenuti a manlevare e indenne
, e per l'effetto anche la convenuta solidale , con diretta loro CP_8 CP_1 condanna;
- Sempre nel merito, Accertata e Dichiarata la responsabilità dei predetti genitori, congiunta ovvero disgiunta fra loro, anche in concorso con il figlio, per culpa in vigilando per i fatti di causa, grave imprudenza che ha indirettamente contribuito al verificarsi dell'exitus del figlio minore e, per l'effetto Respingere ogni loro domanda svolta nei confronti di CP_8
e Condannarli all'eventuale risarcimento in favore degli altri prossimi congiunti nella
[...] misura accertanda nel corso del giudizio, previa detrazione anche nei confronti di quest'ultimi della percentuale di responsabilità eventualmente addebitabile al minore. Con vittoria di spese e competenze di causa”).
- Per le terze chiamate e Controparte_3 Controparte_9
come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19.12.24 (“Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: accertata e dichiarata la responsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro, condannare CP_1 CP_ la ME SI.ra , in solido con la propria Compagnia assicuratrice
[...]
...al risarcimento di tutti i danni subiti dalle terze chiamate, nella misura Controparte_10 di € 367.634,00 a favore della madre SI.ra ed € 152.838,00 a Controparte_3 favore della sorella SI.ra , o nella diversa misura ritenuta di Controparte_4 giustizia, oltre interessi legali. Vittoria di spese di lite da distrarre a favore dei difensori quali antistatari”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I SIg.ri in proprio e anche quale erede del piccolo Parte_1 Persona_2
ed in uno ai SIg.ri , , quali eredi
[...] Parte_2 Parte_3 del SI. , nonchè Persona_1 Parte_4 Parte_5
, , , quali, rispettivamente,
[...] Parte_6 Parte_7 padre, zii (in qualità di eredi del nonno paterno, deceduto in data 17.04.19), fratelli e sorelle ed il nonno materno del piccolo hanno convenuto, innanzi all'intestato Persona_2
Tribunale, e al fine di vedere accolte nei Controparte_10 CP_1 loro confronti le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra in CP_1 merito alla causazione del sinistro de quo e per l'effetto Condannare i convenuti, in solido
pagina 2 di 14 tra loro, al risarcimento, a favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, meglio elencati in espositiva, nella misura di € 313.862,58 a favore del SI. Pt_1
€ 100.000,00 a favore della SI.ra € Parte_1 Parte_4
100.000,00 a favore della SI.ra € 100.000,00 pro quota, a Parte_5 favore dei SIg.ri e € Parte_1 Parte_2 Parte_3 100.000,00 a favore del SI. € 100.000,00 a favore del SI. Parte_6 [...]
o di quelle altre somme che dovessero essere provate in corso di causa o Parte_7 comunque ritenute di giustizia ed eque da questo Tribunale, oltre interessi dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento;
Col favore delle spese e competenze della presente causa>>.
2. In particolare gli attori lamentano di avere subito danni patrimoniali e non (questi ultimi, iure proprio, da perdita del rapporto parentale, e iure hereditario, per il danno c.d. terminale subito dalla vittima) a seguito del sinistro avvenuto in data 15.8.18, a seguito del quale si è verificato il decesso (il 17.8.18) del piccolo Segnatamente allegano che: <<…In Persona_2 data 15.08.18, intorno alle ore 7,40, in corrispondenza del civico 72 di via Magenta in Busto
Arsizio, l'autovettura condotta dalla SI.ra , una Fiat Punto tg CG993RP, investiva CP_1 il minore che trasportato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Persona_2
Bergamo, decedeva in data 17.08.18, in conseguenza delle gravi ferite subite;
…Il veicolo della CP_ SI.ra era assicurato con polizza di …La dinamica del Controparte_11 sinistro può essere sintetizzata in questi termini: - usciva di casa, scalzo, per rincorrere Pt_1 il piccolo cane scappato dalla propria abitazione;
- Uscito dal cortile di casa, seguiva il cane nella sua corsa, e veniva ripreso da una telecamera di sicurezza, che lo riprendeva sul lato sinistro della via Verdi nel senso di marcia verso via Magenta (…); - Giunto in prossimità dell'incrocio con via Magenta, arrestava la propria corsa e poi attraversava la via;
- Veniva CP_ investito dalla vettura Fiat Punto, condotto dalla SI.ra , che proseguiva la sua corsa per oltre 30 metri, prima di fermarsi al margine della strada…>>.
3. Gli attori allegano, inoltre, che sebbene il procedimento penale instauratosi di conseguenza sia stato archiviato, sul piano civilistico permangono i presupposti per la responsabilità civile delle convenute (ovverosia di quale conducente e proprietaria del veicolo/RC, e CP_1 dell'Assicurazione) ex art. 2054 c.c. non avendo la conducente effettuato tutto il possibile per evitare l'evento. Sul punto, parzialmente contestano le conclusioni del CT del PM, tra l'altro, nei termini che seguono: << Ad una velocità di 43 km/h, come stimato dal CT del PM, la distanza a cui sarebbe stato lanciato il pedone è pari a circa 15 m, compatibile con la velocità di investimento stimata dal CT del PM ma non con i danni della vettura, né con le evoluzioni Per_ del corpo del minore (il teste ha sostenuto di aver visto il corpo del piccolo volteggiare in aria dopo l'urto), e pertanto non compatibile con l'accadimento del sinistro...>>. Secondo gli attori allora due sarebbero le possibili ricostruzioni, ritenendo che la vittima avesse attraversato la strada partendo dal lato sinistro di via Verdi (come, asseritamente, da immagini video precedenti all'incrocio) e, comunque, non dal lato destro di via Verdi, ovverosia dopo l'attraversamento dell'incrocio da parte della vettura proveniente dalla perpendicolare via CP_ Magenta. Gli attori quindi allegano che: <<1. La reazione della SI.ra è avvenuta con sostanziale e colpevole ritardo rispetto a quando ha iniziato l'attraversamento;
2. La Pt_1 CP_ reazione della SI.ra è avvenuta prima dell'investimento, ma allora la velocità pre urto del veicolo era di sicuro notevolmente superiore a quella al momento dell'urto... Dalle considerazioni effettuate consegue che, se la conducente della Fiat Punto avesse percorso il
pagina 3 di 14 tratto di strada alla corretta velocità di 50 km/h e mostrando una pronta reazione, il sinistro sarebbe stato evitato (doc. 11 pagg. 41 e 42)>> (v.pagg.12 ss. dell'atto di citazione).
4. Si è costituita (d'ora innanzi anche solo per brevità “Assicurazione”) a) Controparte_12 chiedendo la chiamata in causa di (madre del de cuius) e di Controparte_13 [...]
minore [in persona dell'esercente la potestà genitoriale Controparte_6 Controparte_3
ed (genitori)], nonché di
[...] Persona_3 Controparte_14
(sorella di sola madre) ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc (e 140 cda) previo spostamento della I udienza (<affinchè venga Accertato che non hanno alcun diritto al risarcimento conseguente al decesso del minore e per l'effetto, Respinta ogni loro Persona_2 pretese risarcitoria come vantata già in fase extragiudizale>>); b) rassegnando le seguenti ulteriori conclusioni: < In via principale e nel merito Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale e chiamata di terzo svolta da nei confronti dei genitori della vittima come ut supra CP_8 indicata - Sempre nel merito, Accertata e Dichiarata la responsabilità dei predetti genitori, congiunta ovvero disgiunta fra loro, anche in concorso con il figlio, per culpa in vigilando per i fatti di causa, grave imprudenza che ha indirettamente contribuito al verificarsi dell'exitus del figlio minore e, per l'effetto Respingere ogni loro domanda svolta nei confronti di CP_8
e Condannarli all'eventuale risarcimento in favore degli altri prossimi congiunti nella
[...] misura accertanda nel corso del giudizio, previa detrazione della percentuale di responsabilità eventualmente addebitabile al minore. Con vittoria di spese e competenze di causa>>.
5. è rimasta contumace. CP_1
6. Previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa, si sono costituiti CP_6
(rappresentata e difesa dall'Avv. PANZITTA, rassegnando, in data 5.5.22,
[...] le seguenti conclusioni, << N E L M E R I T O : Respingere ogni domanda di CP_12
, in quanto infondata in fatto ed in diritto I N V I A R I C O N V E N Z I O N A L E
[...]
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ovvero pro quota, della SI.ra in CP_1 CP_ merito alla causazione del sinistro de quo, e per l'effetto Condannare i convenuti ed
in solido tra loro, al risarcimento, a favore della terza chiamata di tutti i Controparte_15 danni da lei subiti, meglio elencati in espositiva, nella misura di € 100.000,00 o di quell'altra somma che dovesse essere provate in corso di causa o comunque ritenute di giustizia ed eque da questo Tribunale, oltre interessi dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento;
Col favore delle spese e competenze della presente causa, da distrarsi a favore dell'Avv. Carmine Panzitta, procuratore anticipatario…>> ed in data 23.5.22, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LURASCHI e LURATI, rassegnando le seguenti conclusioni:<<…piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: accertata e dichiarata la responsabilità CP_ della SI.ra nella causazione del sinistro, condannare la ME SI.ra , in CP_1 solido con la propria Compagnia assicuratrice al risarcimento Controparte_10 di tutti i danni subiti dalle terze chiamate, nella misura di: € 300.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della madre SI.ra € 100.000,00 Controparte_3 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella Controparte_6
€ 100.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella
[...]
o nella diversa misura ritenuta di giustizia e che risulterà ad Controparte_4 istruttoria esperita.Il tutto oltre interessi legali e spese di lite. Con ogni riserva istruttoria, nonché di dedurre e produrre nei termini di legge>>, con successiva rinuncia al mandato degli avvocati LURATI e LURASCHI, limitatamente a tale parte, come da deposito del 22.6.22) e e Controparte_3 Controparte_4
pagina 4 di 14 (rassegnando le seguenti conclusioni:<<…piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: accertata e dichiarata la responsabilità della SI.ra CP_1 CP_
nella causazione del sinistro, condannare la ME SI.ra , in solido con la
[...] propria Compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i Controparte_10 danni subiti dalle terze chiamate, nella misura di: € 300.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della madre SI.ra € 100.000,00 iure Controparte_3 proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella € Controparte_6
100.000,00 iure proprio, oltre € 10.000,00 iure hereditatis a favore della sorella
[...]
o nella diversa misura ritenuta di giustizia e che risulterà ad Controparte_4 istruttoria esperita. Il tutto oltre interessi legali e spese di lite. Con ogni riserva istruttoria, nonché di dedurre e produrre nei termini di legge>>).
7. Istruita la causa documentalmente (anche acquisizione ex art. 210 ss. cpc presso 118 soccorso
Busto Arsizio/Bergamo delle schede di intervento di entrambe le ambulanze e il soccorso medico intervenuti in data 15.8.2018 nell'incidente occorso a Busto Arsizio ove è rimasto coinvolto il piccolo ) e mediante espletamento di CTU cinematica, Persona_2 interpello della madre della vittima ed escussione testi, all'udienza del 30.12.24 sono state precisate le conclusioni (per da parte dell'Avv. PANZITTA, Controparte_6 circostanza che assorbe le conclusioni precedentemente rassegnate dagli Avv.ti Lurati e
Luraschi in sede di comparsa di costituzione per conto anche di e Controparte_6 successiva rinuncia al mandato).
8. La CTU cinematica espletata ha accertato quanto segue, con ragionamento logico che si ritiene privo di errori fattuali e da cui, pertanto, non vi è motivo di discostarsi. Secondo il perito d'ufficio, < improvvisamente la strada nel momento in cui sopraggiungeva la vettura, che lo ha investito.
Gli elementi certi sono costituiti dalla posizione finale del pedone a terra e della vettura ferma...
Esistono due fatti che non si collocano in modo lineare nella ricostruzione.
1.Appare significativo il fatto che la vettura sia stata trovata una decina di metri più avanti rispetto alla posizione statica a terra del pedone, vicina al margine destro della carreggiata, e che non ci fossero tracce di frenata. La Fiat Punto non era provvista di sistema ABS, quindi in caso di frenata di emergenza gli pneumatici avrebbero lasciato tracce gommose a terra. La stranezza consiste nel fatto che quando un conducente di un veicolo vede un ostacolo che rappresenta un pericolo imminente, o addirittura lo urta, istintivamente esegue una frenata di emergenza, pur con tutti i ritardi dovuti ai tempi di reazione. Una frenata di emergenza, per sua natura violenta, su un veicolo privo di sistema ABS lascia evidenti tracce gommose di strisciamento degli pneumatici a terra. Che nel caso non sono state rinvenute.
2. Stando alla dichiarazione della testimone SI.ra il bambino “sul marciapiede del lato di via Verdi, si fermava Tes_1 brevemente, guardava a sinistra e poi, correndo attraversava la carreggiata verso il lato dei civici dispari, credo per prendere il cane”. Questo passaggio della testimonianza lascia intuire che il bambino si sia fermato quando ancora era sul marciapiede, benché resti la possibilità che possa essersi fermato quando già si trovava sulla carreggiata di transito dei veicoli. Il cane, e il bambino che lo inseguiva, hanno percorso via Verdi presumibilmente a partire dall'intersezione con la via S. Carlo. La via Verdi inizia in via San Carlo, finisce in via Magenta ed è lunga approssimativamente 200 m (...). Dall'immagine della telecamera di sorveglianza (Figura 3), posta a circa 160 metri dall'incrocio dove è avvenuto il fatto (Figura 4), pare che il bambino e il cane fossero in quel momento sul marciapiede di sinistra nella direzione che porta verso via
Magenta, ma poi potrebbero essere passati sul marciapiede di destra, quindi, non si sa quale pagina 5 di 14 percorso effettivamente abbia seguito il bambino per arrivare all'incrocio con via Magenta. Arrivato all'incrocio, pare che il bambino si sia fermato per guardare alla sua sinistra prima di iniziare l'attraversamento di via Magenta. Quel bambino non era un infante: aveva 11 anni.
Sembra strano che non abbia saputo valutare il pericolo di una vettura a breve distanza in avvicinamento, specie se la vettura avesse tenuto un'andatura a velocità sostenuta. Il cane aveva già attraversato via Magenta, bisogna pensare che il bambino abbia anteposto la necessità di recuperare il cane rispetto alla propria incolumità. Sta di fatto che, a un certo punto, ha intrapreso l'attraversamento della strada. Non si sa a quale velocità, l'unica cosa che si può stabilire in proposito è la compatibilità fra la possibile velocità di corsa di un bambino di 11 anni, eventualmente partito da fermo, e la traiettoria del corpo dopo l'urto, e in particolare l'angolo formato da tale traiettoria con la direzione di marcia del veicolo. La velocità tenuta dal bambino può avere interesse per la stima del tempo che il conducente del veicolo aveva a disposizione per reagire una volta visto il bambino in che iniziava l'attraversamento, questo nell'ipotesi che il conducente stesse guardando attentamente davanti a sé e non fosse distratto. Gli unici fatti certi sono che il bambino ha attraversato via Magenta, e può avere attraversato partendo dalla parte sinistra di via Verdi o dalla parte destra di via Verdi. Ragionevolmente ha attraversato perpendicolarmente a via Magenta, quindi ci sono due posizioni limite a sinistra e a destra dell'incrocio fra via Verdi e via Magenta che possono determinare una posizione più a sinistra e una posizione più a destra in cui ragionevolmente è avvenuto l'urto fra l'automobile e il bambino. Dalla distanza fra il punto di urto del bambino e la posizione finale assunta dal bambino dopo l'urto si possono fare delle deduzioni sulla velocità della vettura al momento dell'urto. ...LE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE SIG.RA Occorre Tes_1 analizzare con attenzione la testimonianza della SI.ra che ha dichiarato: a) “Mi Tes_1 trovavo a piedi sul marciapiede all'altezza del civico 70 di via Magenta, Osservazione: il civico 70 di via Magenta dista oltre 90 m dall'intersezione di via Verdi su via Magenta (Figura 5), quindi la signora non ha visto la scena da vicino, e certi dettagli potrebbero esserle Pt_8 sfuggiti. La visuale della signora dall'altezza del civico 70 è rappresentata in Figura 6 a destra (la vettura visibile bianca sulla carreggiata è circa all'intersezione con via Verdi). b) quando vedevo un cane che, dalla via Verdi usciva correndo, attraversava le carreggiate e si dirigeva in via Ferrini. Osservazione: inizialmente la signora ha visto il cane che attraversava entrambe le carreggiate di via Magenta, ma non aveva subito dopo visto il bambino. c) Circa un minuto dopo vedevo un veicolo sulla via Magenta all'altezza di via Verdi che andava verso la periferia, non so dire con precisione da dove arrivasse se dalla via Verdi o dal centro città, che procedeva a velocità ridotta, Osservazione: al di là della percezione temporale della teste (circa un minuto potrebbe significare anche una manciata di secondi), è evidente che il veicolo si è presentato sulla scena dopo un certo tempo dal passaggio del cane;
e che certamente il veicolo non proveniva da via Verdi, dato che proveniva dal centro città. Si deve osservare altresì che la percezione della velocità del veicolo come riferita dalla teste, oltre ad essere soggettiva può essere imprecisa, data la distanza di visuale e il fatto che immediatamente dopo aver percepito la presenza del veicolo a diverse decine di metri da dove la teste si trovava, quest'ultima ha visto il bambino e, subito dopo, l'incidente. d) e vedevo chiaramente un bambino sul marciapiede del lato di via Verdi, si fermava brevemente, guardava a sinistra e poi, correndo attraversava la carreggiata verso il lato dei civici dispari, credo per prendere il cane.
Osservazione: sembra che il veicolo e il bambino si siano presentati sulla scena (ricordiamo che la signora si trovava a circa 90 m di distanza) quasi simultaneamente e dopo un certo tempo (diversi secondi) dall'attraversamento del cane. e) Ad un tratto il veicolo, che procedeva
pagina 6 di 14 mantenendo la destra, di colpo frenava ma non riusciva ad evitare il bambino, investendolo.
Dall'urto il corpo del bambino girava in aria un paio di volte e cadeva a terra immobile. Osservazione: dalla descrizione della teste sembrerebbe che la frenata avesse preceduto l'impatto col bambino, anche se non è chiaro se di poco o di molto;
data la distanza di visuale, non si può escludere che la frenata sia stata contestuale, o addirittura appena successiva all'impatto. Appare lecito presumere che la frenata sia avvenuta, al massimo, pochi istanti prima dell'impatto.... È anche evidente che la mancanza di tracce gommose di frenata a terra stia a significare che la decelerazione del veicolo non sia stata la massima possibile
(0,7 m/s quadrato) ma inferiore, e che quindi sia difficile sviluppare ipotesi sulla velocità del veicolo al momento dell'impatto sulla base della durata della fase di arresto dopo l'impatto. In sostanza, la conducente della vettura non ha attuato una frenata di emergenza, come ci si potrebbe aspettare in una situazione del genere, ma un semplice arresto. Ciò lascia ipotizzare una situazione di smarrimento e disattenzione da parte della conducente del veicolo. La conducente ha dichiarato che: “Giunta all'altezza del civico 72 un bambino, che si trovava dapprima sul marciapiede lato destro, attraversava la strada, probabilmente nel tentativo di prendere il proprio cane scappato. Il bambino nell'attraversare, mi si parava improvvisamente davanti e nulla potevo fare per evitare l'impatto.” Stando a queste dichiarazioni, il bambino si trovava sul marciapiede dal lato destro della via Verdi, coincidente con il civico 72 di via Magenta, e attraversava improvvisamente la strada senza permettere alla conducente il tempo di reagire prima dell'impatto. Non appare esservi contrasto tra queste dichiarazioni e quanto affermato dalla teste signora ..>>. Quanto al punto di Tes_1 impatto, il perito d'ufficio ha ragionato come segue: <<...Ne risulta, ipotizzando l'urto nel punto P1 (attraversamento iniziato dal marciapiede sinistro di via Verdi), che la vettura stesse viaggiando ad una velocità di 55 km/h, il 10% superiore al limite vigente di 50 km/h, mentre ipotizzando l'urto nel punto P2 (attraversamento iniziato dal marciapiede destro di via Verdi) risulta che la vettura stesse viaggiando ad una velocità di 45,2 km/h, al di sotto del limite. Naturalmente, è anche possibile che l'investimento si sia verificato in un punto intermedio fra P1 e P2 qualora il bambino, partendo dal lato destro di via Verdi, avesse deciso di attraversare con traiettoria obliqua per dirigersi verso il marciapiede sinistro di via Ferrini. Pertanto, le ipotesi che l'investimento sia avvenuto in P1 o in P2 rappresentano le situazioni estreme. L'urto nel punto P2 appare compatibile sia con le dichiarazioni della teste (il veicolo procedeva a velocità moderata) sia con le Tes_1 dichiarazioni della conducente, che ha dichiarato di avere visto il bambino in corrispondenza del civico 72 di via Magenta. Non si spiega, comunque, come mai il bambino, che avendo 11 anni era certamente in grado di rendersi conto del pericolo, pur essendosi fermato a guardare alla sua sinistra, ed avendo quindi certamente visto il sopraggiungere del veicolo investitore, abbia improvvisamente deciso di effettuare comunque l'attraversamento. Quest'ultima osservazione varrebbe comunque, anche nel caso di investimento nel punto P1...>>. Inoltre, prosegue il CTU nel suo ragionamento,
<<...È ragionevole ipotizzare che il pedone non fosse fermo nel momento dell'urto, anzi che stesse correndo in direzione circa perpendicolare alla traiettoria della vettura, e che quindi l'angolo α possa avere un valore significativo.... L'angolo α l'inclinazione della traiettoria seguita dal pedone dopo l'urto (linea rossa in Figura 9) è determinato dai vettori velocità della vettura e del pedone, fra loro perpendicolari... In entrambi i casi si tratta di valori perfettamente compatibili con una corsa lenta. Con le ipotesi fatte, i punti di impatto P1 e P2 distano dal limitare destro della carreggiata di circa 2,9 m. Ciò significa che il bambino, partendo da fermo,
pagina 7 di 14 avrebbe eseguito un moto uniformemente accelerato alla velocità media... La conducente della vettura, comprensibilmente sorpresa dal movimento repentino del bambino, ha ragionevolmente impiegato un tempo complessivo di reazione di 1,5 s prima di iniziare l'azione frenante, la quale a sua volta si è attivata dopo ulteriori 0,2 s, per un totale di 1,7 s. È dunque ragionevole ipotizzare che se l'impatto è avvenuto in P1 la frenata sia iniziata circa 0,5 s prima dell'impatto, mentre se l'impatto è avvenuto in P2 la frenata sia iniziata contemporaneamente all'impatto, ovvero non ci sia stato il tempo di esercitare un'azione frenante prima dell'impatto.
Considerando la massima decelerazione possibile dmax = 7 m/s2, la velocità del veicolo prima dell'urto, vale a dire nel momento in cui è iniziata la frenata, è: Per impatto in P1, v1f = v1 + a * t = 15,3 m/s + 7*0,5 m/s = 18,8 m/s = 67,7 km/h Per impatto in P2, v2f = v2 +
a * t = 12,5 m/s + 7*0 m/s = 12,5 m/s = 45 km/h. Ovvio che per decelerazioni inferiori la velocità del veicolo prima dell'urto in P1 sarebbe inferiore. La fase di arresto, poi, ha avuto una lunghezza L1 = 32 m L2 = 25 m La decelerazione applicata alla fese di arresto post urto sarebbe da1 circa 5,5 m/s2 da2 circa 3,2 m/s2 vale a dire una decelerazione in frenata piuttosto blanda, non certo adeguata alle conseguenze di un impatto con pedone.
Le informazioni raccolte, i fatti acquisiti ed i calcoli eseguiti portano a concludere che, con maggiore probabilità, l'impatto sia avvenuto nel punto P2, quando il veicolo aveva una velocità di circa 45 km/h, in una condizione di distrazione o disattenzione della conducente del veicolo, che ha sottovalutato il pericolo, non si è opportunamente allertata e non ha pertanto attivato azioni preventive per evitare l'impatto con il pedone o diminuirne le conseguenze. Non risulta che il veicolo sia stato spostato dopo avere raggiunto la posizione finale rappresentata nelle planimetrie. Tale condizione di distrazione o disattenzione è, pertanto, confermata dalla blanda decelerazione con la quale la conducente ha portato il veicolo ad arrestarsi laddove è stato rinvenuto. È possibile, e si ritiene anche probabile, che l'azione frenante che ha portato all'arresto del veicolo sia addirittura iniziata dopo l'investimento del pedone, e questo a causa –appunto – di una condizione di temporaneo smarrimento o di distrazione della conducente. In tal caso, l'azione frenante sarebbe stata più energica di quanto sopra calcolato, ma in ogni caso non tale da arrivare al limite di aderenza degli pneumatici sull'asfalto>>
9. In replica alle osservazioni dei ccttpp ed all'opinabilità delle stesse, a fronte della maggiore trasparenza del metodo cd classico impiegato dal perito d'ufficio, il CTU evidenzia quanto segue, con ragionamento che risulta efficace, persuasivo e assorbente: < osservazioni che i consulenti di parte mi hanno inviato sono relative a risultati di calcoli che io ho eseguito applicando i metodi classici basati su relazioni analitiche definite e validate dopo decenni di esperienze. I CT, viceversa, hanno utilizzato software di simulazione (quindi metodi non analitici ma numerici) che hanno fornito risultati in alcuni casi anche molto diversi da quelli che io ho esposto. In particolare, i CT (per ) e (per Per_4 CP_9 Per_5
hanno utilizzato il software “PC-Crash”, mentre il CTP (per la parte CP_8 Per_6 attrice), benché non lo dichiari esplicitamente, ritengo abbia utilizzato il programma
“AutoCrash”, sviluppato dalla società di cui egli è Amministratore Unico (così Parte_9 risulta dal suo profilo su Linkedin). Il programma PC-Crash, di cui – peraltro – anch'io posseggo la licenza d'uso, è conosciuto e validato a livello internazionale, e ho motivo di ritenere che anche il programma AutoCrash sia riconosciuto e affidabile. In sostanza, non ho dubbi sul fatto che gli algoritmi su cui si basano i calcoli di simulazione eseguiti con quei programmi siano corretti e validati. Il problema è che quegli algoritmi, come tutti gli algoritmi, elaborano dei dati (i dati di input, o, se vogliamo, le condizioni al contorno per definire le pagina 8 di 14 ipotesi di simulazione), e da quelle elaborazioni estraggono dei risultati. Dando per accertata la validità, quindi la correttezza, degli algoritmi, i risultati estratti sono certamente corretti in relazione ai dati di input ricevuti. Ciò che è curioso in questo caso è che i vari risultati elaborati dai consulenti di parte non solo sono diversi dai risultati dei miei calcoli analitici eseguiti col metodo classico, ma - ed è questo il vero problema - sono anche diversi fra loro. E questo vale, in particolare, anche per i risultati esposti dei due consulenti che hanno utilizzato lo stesso programma, PC-Crash. Dato che i risultati sono il frutto delle elaborazioni sui dati di input, appare evidente che i dati di input inseriti dai diversi consulenti siano diversi fra loro, pur trattando dello stesso evento. A meno di circostanze particolari, in un infortunio stradale la conoscenza precisa dei dati di input non è data. Occorre sviluppare delle ipotesi plausibili basandosi sugli elementi certi a disposizione e tenendo conto della necessaria coerenza rispetto a tutti gli elementi di contorno, quali ad esempio la situazione generale dei luoghi, le eventuali testimonianze, eccetera. È evidente che una diversa e soggettiva interpretazione di questi elementi possa portare a definire dati di input significativamente diversi, e quindi ad ottenere dalle simulazioni risultati significativamente differenti. Per questo, una lunga e consolidata esperienza nell'utilizzo di programmi di simulazione in ambito ingegneristico insegna che, quando si impiegano tali programmi, occorre sempre verificare i risultati con altri metodi, in particolare i classici metodi analitici validati dall'esperienza, per accertarne la compatibilità...>>.
10. All'udienza del 26.9.23, i testi escussi hanno reso le seguenti dichiarazioni, che l'odierno giudicante ritiene non contrastare con la ricostruzione del CTU e con il superiore ragionamento di quest'ultimo. , in particolare, ha dichiarato di avere assistito all'incidente in Testimone_2 quanto l'abitazione dei genitori al momento del fatto era nelle vicinanze. Interrogata sui capitoli della seconda memoria di parte convenuta ha dichiarato: <<...in data 15.8.18, intorno alle 7.40, ho visto inizialmente un cane (che ricordo piccolino e scuro) che correva da via Verdi verso via
Ferrini e dopo circa un minuto/30 secondi è sopraggiunto un bambino che si è fermato sul ciglio del marciapiede (di via Verdi) ha girato la testa verso sinistra (come per vedere se venivano delle macchine) e poi ha fatto un passo in avanti, poi indietreggiato e poi attraversato la strada come per rincorrere il cane (presumibilmente) scappato... non ricordo se il bambino correva o meno, si è mosso come per rincorrere il cane, quando è sopraggiunta una Punto, che procedeva non veloce, con andatura regolare, che percorreva via Magenta all'altezza di Via
Verdi con direzione periferia. ...Il passo del bambino per rincorrere il cane non era lento.
Prima ha tentennato, però poi ha attraversato per rincorrere (non per seguire lentamente) il cane. ADR Non ha avuto il tempo di correre. Prima ha tentennato ad attraversare (ha guardato
a sinistra prima del tentennamento), poi ha attraversato con decisione...>>. Ha, quindi, confermato, rispondendo al cap.5 della seconda memoria di parte convenuta, le dichiarazioni rese stragiudizialmente ai verbalizzanti di cui al doc.4 di parte convenuta prese in CP_2 considerazione anche dal CTU e succitate. Ha, inoltre, specificato: <<...io provenivo da via Magenta all'altezza del civico 70 (con alla mia sinistra, più avanti, via Ferrini ed alla destra via Verdi); mi sembra che bambino e cane si trovassero sul lato di via Verdi dopo l'incrocio nel lato su cui (in apposita cartina da google Maps) appongo croce e sigla in data odierna. Questo
è come ricordo. ADR ho visto la Punto frenare prima dell'urto. ADR io ero in via Magenta all'altezza della profumeria sul lato opposto della strada (profumeria che si trova sul lato opposto della strada rispetto a dove mi trovavo che era il lato del civico 70)...>>.
11. Poiché né il bimbo, né la conducente della vettura risultano, di fatto, essersi accorti l'uno dell'altra, un'ipotesi potrebbe essere che fossero entrambi coperti nelle reciproche visuali da pagina 9 di 14 una vettura parcheggiata o altro elemento presente in loco. Però tale circostanza non risulta allegata in atti, né, tantomeno, provata in alcun modo, né ne sussistono sufficienti indizi per inferirla presuntivamente.
12. Nella suddetta udienza è stato, altresì, sentito il teste agente di Testimone_3
Polizia Locale, in quanto avente effettuato i rilievi del sinistro, unitamente ad altri miei colleghi, in data 15.8.18. Interrogato sui capitoli della seconda memoria di parte convenuta ha confermato di avere redatto le annotazioni di cui al doc.13 atto citazione e doc.1 comparsa
<come anche da mia firma. Specifico che il protocollo dell'annotazione che è CP_8 riportato nella documentazione di cui agli allegati rammostratimi è il protocollo del registro di Polizia Giudiziaria che avevamo prima, ora non c'è più. Mentre il 360/2018 indica il numero dell'incidente stradale (ovverosia che era il trecentosessantesimo incidente dall'inizio dell'anno) e corrisponde al (diverso) protocollo dei sinistri stradali>>. Ha, inoltre, confermato che quanto ai rilievi (posizione statica del veicolo, del bambino, i danni e le testimonianze) deponevano nel senso che << il veicolo Fiat Punto tg. CG993RP stesse percorrendo la via
Magenta proveniente dalla XI Febbraio diretto verso periferia, a velocità regolare e mantenendosi alla propria destra, allorquando, giunto all'altezza di via Verdi, il bambino
proveniente da detta via, attraversava la carreggiata da via Verdi Persona_2 verso via Ferrini, nel tentativo di riprendere il proprio cane scappato di casa ...l'urto interessava la parte anteriore sinistra del veicolo... rinveniva il veicolo nella posizione di stasi post urto, in prossimità del margine destro della carreggiata... ADR in base ai rilievi (testimonianze, quelle di cui all'annotazione di PG, stasi del veicolo, posizione del bambino al momento dei rilievi, con già presenti in loco gli operatori del 118, che non so se lo avevano spostato, nel punto indicato con x e mia sigla su stampa doc.17 di parte attrice) il bambino al momento del tentativo/attraversamento di via Magenta si trovava dopo l'incrocio, sulla carreggiata destra di via Verdi guardando via Magenta>>.
13. Alla luce dell'espletata istruttoria, della documentazione in atti e delle difese delle parti, si concorda, dunque, sostanzialmente con le conclusioni del CTU (secondo cui, come sopra riportato <Le informazioni raccolte, i fatti acquisiti ed i calcoli eseguiti portano a concludere che, con maggiore probabilità, l'impatto sia avvenuto nel punto P2, quando il veicolo aveva una velocità di circa 45 km/h, in una condizione di distrazione o disattenzione della conducente del veicolo, che ha sottovalutato il pericolo, non si è opportunamente allertata e non ha pertanto attivato azioni preventive per evitare l'impatto con il pedone o diminuirne le conseguenze. Non risulta che il veicolo sia stato spostato dopo avere raggiunto la posizione finale rappresentata nelle planimetrie. Tale condizione di distrazione o disattenzione è, pertanto, confermata dalla blanda decelerazione con la quale la conducente ha portato il veicolo ad arrestarsi laddove è stato rinvenuto. È possibile, e si ritiene anche probabile, che l'azione frenante che ha portato all'arresto del veicolo sia addirittura iniziata dopo l'investimento del pedone, e questo a causa –appunto – di una condizione di temporaneo smarrimento o di distrazione della conducente. In tal caso, l'azione frenante sarebbe stata più energica di quanto sopra calcolato, ma in ogni caso non tale da arrivare al limite di aderenza degli pneumatici sull'asfalto>>).
14. Alla luce delle superiori considerazioni, parte non ha fornito prova contraria idonea a CP_2 dimostrare che la conducente abbia compiuto tutto il possibile per evitare l'evento, con la conseguente sussistenza di una (cor)responsabilità civilistica della conducente per il danno subito dai congiunti, seppur nei limiti del quantum liquidabile a loro favore all'esito dell'istruttoria e di cui amplius infra. Si concorda, infatti, che non possa non riconoscersi una pagina 10 di 14 corresponsabilità pari almeno al 50% al gesto repentino del minore, che prima ha tentennato e poi ha proceduto nell'attraversamento nonostante sopraggiungesse una vettura, anche se permane la corresponsabilità della conducente convenuta per la sua come sopra logicamente dimostrata distrazione/non idoneamente pronta reazione.
15. Per quanto attiene al richiesto danno iure hereditatis, il danno c.d. catastrofale/terminale non può essere richiesto, risultando il de cuius in coma sin dalla documentazione relativa al pronto soccorso. Possono, invece, riconoscersi n.3 giorni di ITT al 100%.
16. Per quanto attiene al danno da perdita del rapporto parentale, deve, come primo vaglio, valutarsi l'effettività e/o la presumibilità dell'affetto intercorrente tra gli attori e terzi chiamati con il de cuius. Sicuramente tale affetto è presumibile in capo ai genitori, seppur con le conseguenze, in punto di quantum, della mancata convivenza del padre al momento del sinistro. Non risulta idoneamente dimostrato in capo agli zii in proprio, ma neppure, in uno col padre della vittima, quali eredi del nonno paterno, medio tempore deceduto e non convivente, per lo più vissuto in
Perù, secondo i testi e la documentazione in atti.
17. I testi escussi, (udienza 11.12.24) e (udienza Testimone_4 Testimone_5
19.11.24) hanno, invece, confermato l'affetto intercorrente tra il de cuius ed i nonni materni, domiciliati a Milano e con i fratelli conviventi, ma non con le sorelle maggiori unilaterali, da parte di padre, non conviventi (v. le dichiarazioni dei testi che non risultano supportare tale legame ben potendo le generiche, in parte qua, dichiarazioni del teste , che ha parlato Tes_5 di avere visto alcune volte abbracciato il minore anche con le due sorelle maggiori, riferirsi ai fratelli effettivamente sorella maggiore e convivente, ed al Controparte_4 fratello maggiore pure convivente nonché alla sorellina minore, ed essendo Per_7 espressamente di segno contrario ad alcun legame affettivo con , Parte_4
-peraltro non conviventi e unilaterali da parte di padre- quelle Parte_5 rese dalla teste ). CP_3
18. Applicando, quindi, le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile presso il
Tribunale di Milano, può procedersi alle seguenti liquidazioni:
I. in proprio (non convivente al momento del decesso, v. Pt_1 Parte_1 stato di famiglia, ma ,per il tempo che precede il sinistro, il teste ha Tes_5 riferito convivenza o, comunque, significativo ed effettivo legame):
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 a. Età della vittima primaria (11): 26 punti b. Età della vittima secondaria (45): 20 punti c. Convivenza (ritenuta per lo più sussistente): 16
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (quasi massima vista l'età e le testimonianze in atti): 25.
E per l'effetto:
€ 3.911,00x87=€ 340.257,00. II. (madre convivente): Controparte_3
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 a. Età della vittima primaria (11): 26 punti b. Età della vittima secondaria (44): 20 punti c. Convivenza: 16
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
pagina 11 di 14 e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (quasi massima vista l'età e le testimonianze in atti): 25.
E per l'effetto:
€ 3.911,00x87=€ 340.257,00. III. (fratello unilaterale da parte di madre, convivente), Parte_6
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 a. Età della vittima primaria (11): 20 punti b. Età della vittima secondaria ( 24 ): 18 punti c. Convivenza: si, 16 (v.testi e documentazione in atti)
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (medio alta vista l'età,
l'unilaterlatà e le testimonianze in atti): 20. E per l'effetto:
€ 1.698,00x58=€ 98.484,00.
IV. , nonno materno, non convivente (v. carta di identità e Parte_7 stato di famiglia in atti)
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 f. Età della vittima primaria (11): 20 punti g. Età della vittima secondaria (71): 8 punti h. Convivenza: no, 7 (v. testi e documentazione in atti)
i. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
j. Qualità ed intensità della relazione affettiva (media vista l'età e le testimonianze in atti): 15.
E per l'effetto:
€ 1.698,00x50=€ 84.900,00. V. sorella minore [in persona dell'esercente la potestà Pt_1 Controparte_6 genitoriale ed (genitori)], Controparte_3 Parte_1 convivente
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 a. Età della vittima primaria (11): 20 punti b. Età della vittima secondaria (3): 20 punti c. Convivenza: si, 16 (v. testi e documentazione in atti)
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (quasi massima vista l'età e le testimonianze in atti): 25.
E per l'effetto:
€ 1.698,00x81=€ 137.538,00. VI. (sorella unilaterale da parte di madre, convivente). Controparte_14
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 a. Età della vittima primaria (11): 20 punti b. Età della vittima secondaria (18): 20 punti c. Convivenza: si, 16 (v. testi e documentazione in atti)
d. Sopravvivenza di più di tre congiunti: 0
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva (medio alta vista l'età, l'unilateralità e le testimonianze in atti): 20.
pagina 12 di 14 E per l'effetto:
€ 1.698,00x76=€ 129.048,00.
I superiori importi tutti (debito di valore) devono essere imputati ai convenuti limitatamente al
50% della relativa corresponsabilità e, quali somme liquidate all'attualità (vista la farraginosità di un procedimento di devalutazione e successiva rivalutazione e la natura di importi liquidati equitativamente), maggiorati di interessi di legge da una data intermedia tra sinistro e presente liquidazione, che si rinviene nel 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate (divenute debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione) devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
I convenuti devono, quindi, essere condannati in solido al pagamento a favore solo dei soggetti di cui al presente punto, nei limiti delle superiori somme.
19. Rigettate le restanti domande.
pagina 13 di 14 20. Trattandosi di liquidazioni equitative e vista l'esiguità (relativa) degli importi (tenuto conto anche del frazionamento degli stessi tra presunti ed allegati coeredi) da liquidarsi a titolo di ITT, lo scrivente magistrato considera tali importi assorbiti nel danno da perdita del rapporto parentale come sopra calcolato.
21. Visto l'esito della lite e le reciproche soccombenze, le spese di lite, giudiziali e stragiudiziali, e di CTU devono essere compensate tra le parti, con diritto della parte che abbia anticipato una quota di spese CTU maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
Assorbita o comunque disattesa ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte da e in Parte_4 Parte_5 proprio, nonché da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi del SI. . Persona_1
Accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, le domande proposte da in Parte_1 proprio e anche quale erede del piccolo nonché quale esercente la Persona_2 responsabilità genitoriale nei confronti di , e da , Controparte_6 Parte_6
, e e, per Parte_7 Controparte_3 Controparte_9
l'effetto, condanna , in persona del l.rp.t., e in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento, per i titoli di cui in parte motiva, a favore di : a) in proprio e Parte_1 anche quale erede del piccolo di euro 170.128,50, oltre interessi di legge dal Persona_2 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
b)
[...]
quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Parte_1 Controparte_6
di euro 68.769,00, oltre interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le
[...] somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
c) , di euro 170.128,50, oltre Controparte_3 interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
d) di euro 64.524,00, oltre interessi di legge dal Controparte_9 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
e)
[...]
di euro 49.242,00, oltre interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data Parte_6 dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
f) , di euro Parte_7
42.450,00, oltre interessi di legge dal 31.1.2022, sino alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo;
Spese di lite, giudiziali e stragiudiziali, e di CTU compensate, con diritto della parte che abbia anticipato una quota di spese CTU maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
Bologna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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