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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.39/2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Aprile 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 17.02.2025, e vertente tra
(appellante) contro (appellata) ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(appellato-terzo chiamato in causa), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza
[...]
n°3/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 09.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante operante nel settore della panificazione e della produzione di pizza, Parte_1
dolciumi, pasticceria e cibi cotti, ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui: 1) è stata accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle Controparte_1
dipendenze della società dal 19 luglio 2023 con orario dalle 2,00 alle 9,00 da lunedì a Parte_1
sabato, inquadramento al livello A.4 del c.c.n.l. per le aziende di Panificazione e qualifica di operaio comune addetto a panificazione;
2) è stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento comunicato in forma orale al ricorrente il 24 agosto 2023, con condanna la alla reintegrazione dello nel Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro ed a risarcirgli il danno, mediante corresponsione di un'indennità, commisurata
1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (€ 1.569,84), dall'estromissione dal rapporto di lavoro all'effettiva reintegrazione e non inferiore a cinque mensilità, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sino al saldo, ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo maggiorati di interessi legali sino al saldo;
3) è stata condannata la società a versare al lavoratore la retribuzione, pari, al lordo di ritenute, ad €.2.568,13, con Parte_1
detrazione dell'importo netto di €.600,00, oltre accessori e regolarizzazione contributiva.
A sostegno dell'appello, ha dedotto: 1) l'illegittima mancata amissione della prova testimoniale di parte resistente e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'odierna appellante;
2) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, che non avrebbero dovuto condurre né all'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo dedotto in giudizio, né alla prova dell'orario di lavoro e delle modalità esecutive del rapporto, né alla prova della sussistenza del dedotto licenziamento orale;
3) in subordine, l'errata quantificazione delle differenze retributive riconosciute al lavoratore per il lavoro asseritamente prestato nei mesi di luglio ed agosto 2023. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta conciliazione della controversia, come da verbale in sede sindacale in data 07.04.2025.
CP_ Si è altresì costituito in giudizio l' ed ha chiesto dichiararsi la sussistenza dell'obbligo contributivo, con rifusione in suo favore delle spese di lite.
Con le note ex art.127 ter c.p.c. la parte appellante ha dato atto dell'intervenuta conciliazione della controversia.
In conseguenza di ciò deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi degli artt.306 e ss. c.p.c., in quanto con l'intervenuto accordo transattivo è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso
2 contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita
o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta inequivocabilmente venuta meno tra le parti qualsiasi posizione di contrasto in merito alla complessiva vicenda dedotta in causa, posto che l'intervenuta conciliazione della controversia in sede sindacale determina, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., il sopravvenire della carenza di interesse ad impugnare della parte appellante.
Il tenore della decisione comporta, quale logico corollario, la condanna dell'appellante alla regolarizzazione della posizione contributiva, atteso che l'intervenuta conciliazione della controversia tra datore di lavoro e lavoratore non assorbe né elimina l'interesse del prestatore a veder ricostituita la propria posizione previdenziale (stante la natura pubblicistica ed indisponibile dell'obbligazione contributiva) e ad ottenere, così, una sentenza di condanna (sia pur generica) alla regolarizzazione.
Tra le parti originarie, si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, come
CP_ da accordo tra le parti. Nei confronti dell' le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza, con obbligo solidale a carico delle parti originarie, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°3/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 09.01.2025, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti
CP_ originarie, con permanenza dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'
- dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti originarie;
3 CP_
- condanna le parti originarie, in solido e per parti uguali, a rifondere all' le spese del grado, che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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