Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 29/07/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2024, proposto da
AN MA, BR ED e SA ED, rappresentati e difesi dall’avvocato Ivan Pasquettaz, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di GN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
e con l'intervento di
di DA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sammaritani e Alessandro Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordine di esecuzione dei lavori di cui alla SCIA n. 24/2024”, prot. n. 6140 del 26 agosto 2024 emesso dal sindaco del Comune di GN e notificato ai ricorrenti in pari data;
- del verbale di rilievo ispettivo del 16 agosto 2024 a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di GN, trasmesso con nota prot. n. 5961/2024;
- del verbale di rilievo ispettivo del 16 ottobre 2024 a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di GN;
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di GN n. 45/2024 del 22 ottobre 2024 notificata ai ricorrenti in pari data, con la quale viene ordinata la demolizione entro 90 giorni dei pilastri di sostegno della scala sud-est;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di GN e l’atto di intervento di DA RA;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il ricorso notificato il 29 novembre 2024, gli istanti sono insorti avverso la determinazione del Comune di GN (e i relativi atti presupposto), meglio identificata in epigrafe, che ha ordinato loro di dare esecuzione alla SCIA del 26 agosto 2024 n. 25, dagli stessi presentata, e di provvedere conseguentemente alla demolizione degli interventi edilizi realizzati in difformità dalla SCIA del 19 febbraio 2020 n. 5;
Considerato che, con l’ordinanza 11 dicembre 2024 n. 24, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso e ha sospeso l’efficacia esecutiva delle determinazioni impugnate;
Considerato inoltre che, dopo la costituzione dell’Amministrazione resistente e dell’intervento ad opponendum di DA RA, i ricorrenti hanno formalmente comunicato la propria intenzione di provvedere allo spontaneo adempimento delle determinazioni impugnate in questo giudizio (nota del 10 marzo 2025, doc. 18 resistente);
Considerato infine che, nel corso dell’udienza pubblica del 8 luglio 2025, il procuratore attoreo ha confermato l’intervenuta realizzazione dell’intervento demolitivo ordinato dal Comune resistente e ha comunicato il sopravvenuto difetto d’interesse dei propri assistiti a coltivare l’impugnazione;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, in quanto i ricorrenti hanno adempiuto spontaneamente alle statuizioni amministrative censurate in questo giudizio e hanno dedotto di non avere interesse alla decisione, nemmeno ai fini dell’art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto altresì che l’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e il contegno processuale ed extra-processuale delle parti giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando,
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO