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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 797 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 28.3.2024 -sostituita con deposito di note scritte- con termini ex art- 190 c.p.c. sino al 17.6.2024 e vertente t r a
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fameli Fulvio per procura allegata all'atto di appello
Appellante e Controparte_1
[...] CP_2 rale dello Stato Appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: appello alla ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 20/01/2023
Conclusioni 1 appellante: “in via principale: Annullare la decisione di primo grado e per l'effetto, accertare il diritto del sig. al ricongiungersi con il padre e per l'effetto Pt_2 annullare il provvedimento o dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan, ordinando all'Ambasciata d'Italia in Pakistan, quindi, il rilascio del visto a favore di Per_1
[...]
- In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge del presente grado d'appello nonché del giudizio di primo grado.”
appellato: “chiede a codesta Ill.ma Corte di Appello di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare l'ordinanza impugnata. Spese del doppio grado rifuse.”
Premesso che cittadino del Pakistan nato il [...] e residente regolarmente in Parte_1
Italia, chiedeva ed otteneva in data 5.2.2019, dal Commissario di Governo della
Provincia di Bolzano, il nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio minore nato in [...] il [...]; il figlio avanzava quindi domanda di Persona_1
visto di ingresso in Italia, che l'Ambasciata d'Italia in Islamabad rigettava con decreto in data 24.8.2020 rilevando la falsità delle generalità del genitore richiedente il ricongiungimento sulla certificazione di nascita prodotta a dimostrazione del rapporto di parentela;
proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego del rilascio del visto con atto depositato il 25.11.2021, il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in data 20.1.2023, rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite: osservava il primo giudice che il ricorrente non aveva specificamente smentito la contestazione di difetto di genuinità della documentazione comprovante il rapporto di filiazione mossa dall'Amministrazione; con atto depositato il 17.2.2023 ha proposto appello censurando Parte_1
la decisione del Tribunale, il quale non aveva per nulla considerato le argomentazioni difensive dedotte a sostegno dell'erroneità del provvedimento di diniego, in particolare quanto riguardante l'intervenuto rilascio del visto per gli altri figli del richiedente sulla base di documentazione riportante il medesimo “errore” in questo caso eccepito nonché la dimostrazione della paternità attraverso la documentata
2 correzione dell'errore relativo alle proprie generalità; chiedeva pertanto, in riforma della decisione e del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad, accertarsi il diritto al ricongiungimento familiare del figlio con il padre e ordinarsi il rilascio al figlio del visto di ingresso in Italia;
il appellato, costituitosi con comparsa depositata il 27.2.2023, ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto: ribadiva l'intervenuto accertamento della contraffazione dell'atto dello stato civile prodotto dal richiedente a dimostrazione del rapporto di filiazione;
rilevava l'inammissibilità della diversa e ulteriore documentazione prodotta in giudizio in quanto non esibita in occasione della richiesta di visto di ingresso, essendo rimessa alla Rappresentanza diplomatica la verifica dell'autenticità dei documenti stranieri;
il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
l'udienza del 28.3.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note al tal fine depositate i procuratori delle parti hanno richiamato le rispettive conclusioni;
la causa, trattenuta in decisione con i termini per comparse e repliche conclusionali, è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata,
Motivazione
L'appello è fondato e va perciò accolto.
Dalla documentazione in atti, da entrambe le parti prodotta, è ricostruibile che:
cittadino pakistano nato il [...] e residente in Italia, otteneva Parte_1
il nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio nato il [...] Persona_1
e residente in [...](decreto del Commissario del Governo per la Provincia di
Bolzano in data 5.2.2019);
-l'Ambasciata d'Italia in Islamabad negava il visto di ingresso in Italia a Per_1
rilevando la falsità dell'identità del genitore richiedente il ricongiungimento
[...]
e/o la contraffazione della documentazione prodotta (decreto in data 24.8.2020);
specificando il provvedimento di diniego circa il motivo della rilevata Per_2
falsità/contraffazione ed ottenuto l'accesso agli atti, apprendeva Parte_1
3 che la contestazione concerneva la propria data di nascita (1.1.1968) in quanto risultante, nell'atto di registrazione di nascita prodotto, corretta con abrasione e sovrascrittura;
l'accertamento di irregolarità dell'atto era attestata dall'
[...]
(nota dell'Ambasciata di Italia in Controparte_3
Islamabad in data 14.12.2022 depositata dall'Amministrazione convenuta in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio in primo grado);
-invitato a riproporre la documentazione corretta secondo la procedura prevista nell'ordinamento pakistano, al fine di ottenere dall'Ambasciata il riesame della richiesta di rilascio del visto di ingresso per il figlio, optava per Parte_1
l'impugnazione del provvedimento di diniego, instaurando il presente giudizio;
-egli depositava quindi, in primo grado: -certificato di registrazione di nascita rilasciato il 4.6.2021 dall'Amministrazione del Governo del Punjab-Ufficio territoriale di
Noonawali- Consiglio della zona territoriale di Kharian, legalizzato dall'Ambasciata italiana in Islamabad il 27.9.2021 quanto alla firma del funzionario del Controparte_1
del Pakistan contenuta nell'atto, riportante quale data di nascita di
[...] Parte_1
il giorno 1.1.1968; -decreto emesso dalla Court of Kharian il 19.4.2021 (corretto
[...]
il 29.4.2021 quanto al nome erroneamente indicato in con il Pt_1 Per_3
quale, all'esito di giudizio in contraddittorio con l'ufficio di registrazione territoriale, la data di nascita di era accertata, quindi rettificata, nel giorno Parte_1
1.1.1968, come esattamente riportata nei documenti di identità pakistani (carta di identità e passaporto) del richiedente;
non contestava la genuinità della documentazione prodotta in giudizio CP_4
dalla controparte, limitandosi ad eccepirne l'inammissibilità poiché non presentata all'Ambasciata italiana in Islamabad, unica deputata a verificarne l'autenticità in sede di evasione della domanda di rilascio del visto.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'eccezione formulata dall'Amministrazione in merito alla inammissibilità in giudizio dell'ulteriore documentazione prodotta dal richiedente non sia corretta: l'opzione legittimamente esercitata quanto all'impugnazione del provvedimento di diniego di rilascio del visto e la piena
4 cognizione di merito rimessa al Giudice ordinario nella materia de qua rendono, invero, ammissibile e dovuta l'attività istruttoria di parte impugnante volta alla dimostrazione del proprio assunto quanto all'infondatezza del provvedimento impugnato;
il convenuto, peraltro, è stato posto immediatamente nella CP_1
condizione di procedere alle verifiche della documentazione “nuova” che riteneva necessarie, anche attraverso la sua Rappresentanza locale, avendola l'appellante prodotta sin dall'instaurazione del giudizio in primo grado.
Procedendo al merito della controversia deve rilevarsi che, attraverso la documentazione prodotta, l'appellante ha dimostrato di avere proceduto alla rettifica dell'errore relativo alla propria data di nascita, tanto che il competente ufficio territoriale dello stato civile rilasciava in data 4.6.2021, successivamente al decreto di rettifica emesso dalla Corte di Kharian, il certificato di registrazione di nascita di con data di nascita 1.1.1968. Parte_1
Sanata l'irregolarità che, a suo tempo riscontrata dall' , aveva Controparte_5
fondato il diniego del rilascio del visto di ingresso al figlio dell'appellante, in riforma della decisione di primo grado, annullato il decreto 24.8.2020, va disposto che l' in Islamabad rilasci a il visto di ingresso in Italia Controparte_5 Persona_1
ai fini del ricongiungimento con il genitore qui residente.
Il tenore della decisione comporta la riforma della decisione di primo grado anche quanto alla pronuncia sulle spese, che appare giustificato compensare in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, considerando da un lato la riconosciuta fondatezza della domanda solo alla stregua della documentazione ulteriore prodotta dal richiedente, dall'altro l'opportunità, non utilizzata, di definire positivamente la pratica in via amministrativa fornendo all' la documentazione così come corretta Controparte_5
all'esito del giudizio di rettifica, al fine di ottenerne il riesame.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando,
5 in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1
decisione di primo grado, così dispone: annulla il decreto di diniego del rilascio del visto emesso dall' in Controparte_5
Islamabad il 24.8.2020 e, per l'effetto, ordina alla predetta Ambasciata che rilasci il visto di ingresso in Italia in favore di nato a [...] il Persona_1
15.5.2001, a fini del ricongiungimento familiare con il genitore, Parte_1
nato a [...] il [...]; compensa le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 12.12.2024
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
6
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 797 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 28.3.2024 -sostituita con deposito di note scritte- con termini ex art- 190 c.p.c. sino al 17.6.2024 e vertente t r a
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fameli Fulvio per procura allegata all'atto di appello
Appellante e Controparte_1
[...] CP_2 rale dello Stato Appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: appello alla ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 20/01/2023
Conclusioni 1 appellante: “in via principale: Annullare la decisione di primo grado e per l'effetto, accertare il diritto del sig. al ricongiungersi con il padre e per l'effetto Pt_2 annullare il provvedimento o dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan, ordinando all'Ambasciata d'Italia in Pakistan, quindi, il rilascio del visto a favore di Per_1
[...]
- In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge del presente grado d'appello nonché del giudizio di primo grado.”
appellato: “chiede a codesta Ill.ma Corte di Appello di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare l'ordinanza impugnata. Spese del doppio grado rifuse.”
Premesso che cittadino del Pakistan nato il [...] e residente regolarmente in Parte_1
Italia, chiedeva ed otteneva in data 5.2.2019, dal Commissario di Governo della
Provincia di Bolzano, il nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio minore nato in [...] il [...]; il figlio avanzava quindi domanda di Persona_1
visto di ingresso in Italia, che l'Ambasciata d'Italia in Islamabad rigettava con decreto in data 24.8.2020 rilevando la falsità delle generalità del genitore richiedente il ricongiungimento sulla certificazione di nascita prodotta a dimostrazione del rapporto di parentela;
proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego del rilascio del visto con atto depositato il 25.11.2021, il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in data 20.1.2023, rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite: osservava il primo giudice che il ricorrente non aveva specificamente smentito la contestazione di difetto di genuinità della documentazione comprovante il rapporto di filiazione mossa dall'Amministrazione; con atto depositato il 17.2.2023 ha proposto appello censurando Parte_1
la decisione del Tribunale, il quale non aveva per nulla considerato le argomentazioni difensive dedotte a sostegno dell'erroneità del provvedimento di diniego, in particolare quanto riguardante l'intervenuto rilascio del visto per gli altri figli del richiedente sulla base di documentazione riportante il medesimo “errore” in questo caso eccepito nonché la dimostrazione della paternità attraverso la documentata
2 correzione dell'errore relativo alle proprie generalità; chiedeva pertanto, in riforma della decisione e del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad, accertarsi il diritto al ricongiungimento familiare del figlio con il padre e ordinarsi il rilascio al figlio del visto di ingresso in Italia;
il appellato, costituitosi con comparsa depositata il 27.2.2023, ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto: ribadiva l'intervenuto accertamento della contraffazione dell'atto dello stato civile prodotto dal richiedente a dimostrazione del rapporto di filiazione;
rilevava l'inammissibilità della diversa e ulteriore documentazione prodotta in giudizio in quanto non esibita in occasione della richiesta di visto di ingresso, essendo rimessa alla Rappresentanza diplomatica la verifica dell'autenticità dei documenti stranieri;
il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
l'udienza del 28.3.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note al tal fine depositate i procuratori delle parti hanno richiamato le rispettive conclusioni;
la causa, trattenuta in decisione con i termini per comparse e repliche conclusionali, è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata,
Motivazione
L'appello è fondato e va perciò accolto.
Dalla documentazione in atti, da entrambe le parti prodotta, è ricostruibile che:
cittadino pakistano nato il [...] e residente in Italia, otteneva Parte_1
il nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio nato il [...] Persona_1
e residente in [...](decreto del Commissario del Governo per la Provincia di
Bolzano in data 5.2.2019);
-l'Ambasciata d'Italia in Islamabad negava il visto di ingresso in Italia a Per_1
rilevando la falsità dell'identità del genitore richiedente il ricongiungimento
[...]
e/o la contraffazione della documentazione prodotta (decreto in data 24.8.2020);
specificando il provvedimento di diniego circa il motivo della rilevata Per_2
falsità/contraffazione ed ottenuto l'accesso agli atti, apprendeva Parte_1
3 che la contestazione concerneva la propria data di nascita (1.1.1968) in quanto risultante, nell'atto di registrazione di nascita prodotto, corretta con abrasione e sovrascrittura;
l'accertamento di irregolarità dell'atto era attestata dall'
[...]
(nota dell'Ambasciata di Italia in Controparte_3
Islamabad in data 14.12.2022 depositata dall'Amministrazione convenuta in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio in primo grado);
-invitato a riproporre la documentazione corretta secondo la procedura prevista nell'ordinamento pakistano, al fine di ottenere dall'Ambasciata il riesame della richiesta di rilascio del visto di ingresso per il figlio, optava per Parte_1
l'impugnazione del provvedimento di diniego, instaurando il presente giudizio;
-egli depositava quindi, in primo grado: -certificato di registrazione di nascita rilasciato il 4.6.2021 dall'Amministrazione del Governo del Punjab-Ufficio territoriale di
Noonawali- Consiglio della zona territoriale di Kharian, legalizzato dall'Ambasciata italiana in Islamabad il 27.9.2021 quanto alla firma del funzionario del Controparte_1
del Pakistan contenuta nell'atto, riportante quale data di nascita di
[...] Parte_1
il giorno 1.1.1968; -decreto emesso dalla Court of Kharian il 19.4.2021 (corretto
[...]
il 29.4.2021 quanto al nome erroneamente indicato in con il Pt_1 Per_3
quale, all'esito di giudizio in contraddittorio con l'ufficio di registrazione territoriale, la data di nascita di era accertata, quindi rettificata, nel giorno Parte_1
1.1.1968, come esattamente riportata nei documenti di identità pakistani (carta di identità e passaporto) del richiedente;
non contestava la genuinità della documentazione prodotta in giudizio CP_4
dalla controparte, limitandosi ad eccepirne l'inammissibilità poiché non presentata all'Ambasciata italiana in Islamabad, unica deputata a verificarne l'autenticità in sede di evasione della domanda di rilascio del visto.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'eccezione formulata dall'Amministrazione in merito alla inammissibilità in giudizio dell'ulteriore documentazione prodotta dal richiedente non sia corretta: l'opzione legittimamente esercitata quanto all'impugnazione del provvedimento di diniego di rilascio del visto e la piena
4 cognizione di merito rimessa al Giudice ordinario nella materia de qua rendono, invero, ammissibile e dovuta l'attività istruttoria di parte impugnante volta alla dimostrazione del proprio assunto quanto all'infondatezza del provvedimento impugnato;
il convenuto, peraltro, è stato posto immediatamente nella CP_1
condizione di procedere alle verifiche della documentazione “nuova” che riteneva necessarie, anche attraverso la sua Rappresentanza locale, avendola l'appellante prodotta sin dall'instaurazione del giudizio in primo grado.
Procedendo al merito della controversia deve rilevarsi che, attraverso la documentazione prodotta, l'appellante ha dimostrato di avere proceduto alla rettifica dell'errore relativo alla propria data di nascita, tanto che il competente ufficio territoriale dello stato civile rilasciava in data 4.6.2021, successivamente al decreto di rettifica emesso dalla Corte di Kharian, il certificato di registrazione di nascita di con data di nascita 1.1.1968. Parte_1
Sanata l'irregolarità che, a suo tempo riscontrata dall' , aveva Controparte_5
fondato il diniego del rilascio del visto di ingresso al figlio dell'appellante, in riforma della decisione di primo grado, annullato il decreto 24.8.2020, va disposto che l' in Islamabad rilasci a il visto di ingresso in Italia Controparte_5 Persona_1
ai fini del ricongiungimento con il genitore qui residente.
Il tenore della decisione comporta la riforma della decisione di primo grado anche quanto alla pronuncia sulle spese, che appare giustificato compensare in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, considerando da un lato la riconosciuta fondatezza della domanda solo alla stregua della documentazione ulteriore prodotta dal richiedente, dall'altro l'opportunità, non utilizzata, di definire positivamente la pratica in via amministrativa fornendo all' la documentazione così come corretta Controparte_5
all'esito del giudizio di rettifica, al fine di ottenerne il riesame.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando,
5 in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1
decisione di primo grado, così dispone: annulla il decreto di diniego del rilascio del visto emesso dall' in Controparte_5
Islamabad il 24.8.2020 e, per l'effetto, ordina alla predetta Ambasciata che rilasci il visto di ingresso in Italia in favore di nato a [...] il Persona_1
15.5.2001, a fini del ricongiungimento familiare con il genitore, Parte_1
nato a [...] il [...]; compensa le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 12.12.2024
Il Presidente estensore
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