Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1216
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 gennaio 1968
Art. 2. Annullamento delle elezioni del consiglio dell'ordine - Sostituzione
Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione a norma dell' articolo 10 della legge 29 maggio 1967, n. 402 .
Entrata in vigore il 7 gennaio 1968