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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 123 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Bergamo, Passaggio Parte_1
Canonici Lateranensi 1, presso lo studio degli Avv.ti Margherita Caggese e
Matteo Golferini, che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 23.01.2023 rep.n.37590 Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e riliquidazione pensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 parte ricorrente, premetteva: - di aver ricevuto in data 27.7.2022 la notifica della liquidazione della pensione n. 06701059 Cat. Vocum, con decorrenza 1.1.2022; - che, dall'esame della comunicazione certificativa del conto assicurativo relativo alla sua posizione, rilevava l'omessa registrazione di contributi da lavoro dipendente relativi al periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993; - che, tuttavia, durante tale periodo, aveva lavorato alle dipendenze della di SN (BG), la Controparte_2 quale aveva regolarmente versato i contributi previdenziali per la sua posizione;
- di aver contestato all' tale omessa valutazione con comunicazioni email del CP_1
25.8.2022 e del 4.10.2022 e di aver proposto in data 24.10.2022 ricorso al
Comitato Provinciale territorialmente competente per chiedere il riconoscimento del periodo contributivo omesso, allegando la certificazione idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente del ricorrente nel periodo giugno 1979 -dicembre 1993; - che con provvedimento del 21.12.2022 il Comitato respingeva il ricorso sull'assunto dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la ditta Controparte_2
Sosteneva in fatto ed in diritto l'illegittimità del provvedimento adottato dall' : - producendo documentazione attestante la sussistenza del rapporto di CP_1 lavoro (doc. 3, ovvero buste paga, cedole comprovanti il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione dei lavoratori dipendenti) dal giugno 1979 al dicembre 1993 e l'inquadramento, quale lavoratore subordinato, con qualifica di Direttore Tecnico;
- deducendo che alcuna comunicazione di annullamento dei contributi versati relativamente al periodo per cui è causa era mai pervenuta al ricorrente e che, per effetto di tale omissione, percepiva una pensione mensile inferiore a quella che gli sarebbe spettata, non essendo, peraltro note, le ragioni per le quali l' aveva deciso di considerare i contributi versati nel periodo CP_3 CP_ in oggetto “annullati per assenza di rapporto di lavoro dalla sede di Bergamo”.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, l' chiedendo: - di accertare e dichiarare il diritto del CP_1 ricorrente a vedersi riconosciuti i contributi versati a suo nome quale lavoratore dipendente di di SN (BG) per il periodo giugno 1979 - Controparte_2 dicembre 1993; - per l'effetto, di condannare l' alla Controparte_4 ricostituzione ed all'accredito dei contributi per i citati periodi;
- conseguentemente, di condannare l' a ricalcolare Controparte_4 l'ammontare della pensione del ricorrente (n. 06701059 Cat. Vocum), in considerazione di tale accredito dalla data dell'1.1.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- di condannare l' a versare al Controparte_4 ricorrente gli arretrati della pensione come sopra ricalcolata, dalla data di liquidazione dell'1.1.2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettivo pagamento, con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità, CP_1 l'improponibilità del ricorso, la decadenza e la prescrizione e nel merito sostenendo la legittimità dell'operato dell' insisteva per il rigetto della CP_3 domanda, vinte le spese di lite.
L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente mediante prova delegata presso il Tribunale di Bergamo, luogo di residenza dei testi indotti da parte attorea. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter, 3° comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è volta al riconoscimento della contribuzione previdenziale versata durante il periodo lavorato da giugno 1979 a dicembre 1993 alle dipendenze della società ed annullata Controparte_2 dall' , nonché al ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento ed al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei pregressi a far data dalla liquidazione del trattamento di quiescenza del 1.01.2022. Contesta parte ricorrente l'intervenuto disconoscimento da parte dell' del rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno istante e la società CP_1 nel periodo per cui è causa, disconoscimento mai notificato al Controparte_2
circostanza influente in maniera significativa sull'ammontare della Parte_1 liquidazione pensionistica. Emerge dalla documentazione versata in atti che l' di Bergamo a CP_1 seguito di verifica ispettiva, verosimilmente nei confronti della società CP_2
ha disconosciuto in un'epoca imprecisata il rapporto di lavoro subordinato
[...] sussistente tra quest'ultima società ed il ricorrente, annullando il versamento dei contributi da lavoro dipendente, oggetto di causa, per il periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993, non ritenendoli effettivi (così si legge nella delibera del
Comitato Provinciale n. 222632 del 20/12/2022 all.to al ricorso). CP_1
Preliminarmente, mette conto sottolineare, già in punto di fatto, che delle contestazioni dell' non risulta in atti alcuna evidenza probatoria non CP_1 essendo stato depositato, in quanto non rinvenuto negli archivi dell'Istituto, alcun atto di accertamento dell'asserito disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il e la società né alcun verbale Parte_1 Controparte_2 ispettivo, né tantomeno notifiche di verifiche né nei confronti dell'odierno istante, né nei confronti della società non più attiva già dal 2016 Controparte_2
e, pertanto, non invocabile da nessuna delle parti in causa nel presente giudizio ai fini probatori.
Ciò premesso ed esaminando la fattispecie, l'accoglimento della domanda attorea è subordinata all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato.
Ritiene il Giudicante che il ricorrente abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo di cui si agita, presupposto fondante il petitum attoreo.
Ancor prima risulta assolto l'onere di allegazione in fatto degli elementi della subordinazione, attraverso l'indicazione del datore di lavoro deputato a fornirgli le direttive, funditus la società dell'inquadramento Controparte_2 come Direttore tecnico, dei lavoratori dallo stesso coordinati, delle mansioni allo stesso assegnate, del periodo di svolgimento del rapporto di lavoro con allegate tutte le buste paga e le ricevute di denuncia dei contributi da parte della società datrice di lavoro all' (cfr. all.ti al ricorso). CP_1
Occorre, in proposito, osservare come la prova del rapporto subordinato passi, anzitutto, dalla dimostrazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale, nonché dalla allegazione di quelle circostanze sintomatiche dalla quali possa desumersi presuntivamente la sussistenza del rapporto lavorativo.
Fra queste rientrano in particolare: l'osservanza di un vincolo di orario;
il versamento di una retribuzione a cadenze periodiche;
lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa; la continuità del rapporto;
il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa; l'assenza di rischio economico in capo al prestatore;
la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Elementi, quelli elencati, emersi dalla prova testimoniale svolta, previa delega, dal Tribunale di Bergamo (cfr. verbali dichiarazioni testimoniali in atti). La teste ha dichiarato: “Sono consulente e conosco il Testimone_1 sig. per aver lavorato insieme a lui per quasi 30 anni. Parte_1
Abbiamo lavorato insieme presso la Preciso che nel periodo Controparte_2 giugno 1979/dicembre 1993 lavorava in come tecnico con Parte_1 CP_2 un ruolo di direzione;
io ero nella parte amministrativa, ho fatto anche il consigliere delegato. Io ho lavorato in Scamoter dal 1978 al 2006, ero in amministrazione. Nel dettaglio interagiva con la contabilità e con i Parte_1 tecnici, andava a discutere con i direttori lavori anche presso i cantieri;
nelle gare si interfacciava con i vari tecnici per elaborare l'offerta. Era anche nel consiglio di amministrazione. era un direttore Lavori e spesso si Persona_2 interfacciava con lui per discutere di contabilità” (cfr. verbale d'udienza del
22.02.2024 in atti).
Il teste ha riferito: “Ho conosciuto Testimone_2 Parte_1 perché ho lavorato in dal 1990 al 2006. lavorava lì e si CP_2 Parte_1 occupava della parte tecnica dei cantieri, facevamo lavori pubblici, quindi, ci occupavamo di perizie, contabilità e rapporti con la direzione lavori. Io ero impiegato tecnico, facevo parte dell'ufficio tecnico e capitava di interagire con
faceva parte dell'ufficio tecnico ed era il mio Parte_1 Parte_1 responsabile. Non avevo potere decisionale, era che adottava le Parte_1 decisioni. Alcuni tecnici erano più operativi in cantiere ed altri come me curavano aspetti relativi alla contabilità e alla direzione lavori e in tale veste interagivamo con in qualità di responsabile. Quando sono arrivato in Parte_1
Scamoter Paganessi era già lì. era un geometra operativo e aveva a CP_5 che fare con per lo più, meno con Persona_3 Parte_1 Controparte_6
e facevano parte anche loro della parte tecnica e anche loro Parte_2 come me avevano rapporti con occupandosi di contabilità” (cfr. Parte_1 verbale d'udienza del 22.02.2024 in atti). Il teste ha ricordato: “Ho conosciuto il ricorrente perché Persona_2 ho lavorato con che ha realizzato una serie di miei progetti, io sono CP_2 libero professionista. Mi piaceva come ditta e ho affidato con altri miei clienti lavori di tipo privato progettati da me. era la mia interfaccia presumo Parte_1 fosse uno dei titolari e si occupava della parte tecnica. Vi erano due figure apicali, uno che lavorava in ufficio, ovvero e poi c'era Parte_1 Per_4
che invece dirigeva i cantieri. La collaborazione sarà iniziata intorno al
[...]
1995 forse due o tre anni prima o dopo, forse 1990, non penso anche prima. Siamo andati avanti fino al 2010 o anche 2015 forse. Il primo rapporto con e con l'ho avuto quando abbiamo fatto una fognatura che CP_2 Parte_1 convoglia al depuratore di Lurano tutte le acque reflue dei comuni di Lurano
e . coordinava del Parte_3 Pt_4 Parte_1 personale sicuramente stante il suo ruolo apicale. La definizione degli accordi la decideva per quanto ne so io”. (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2024 Parte_1 in atti).
Ad avviso di chi scrive parte ricorrente ha dato sufficiente prova della sussistenza di un rapporto di subordinazione con la società nel Controparte_2 periodo per cui è causa, avendo ricoperto il ricorrente un ruolo apicale all'interno della compagine sociale come Direttore tecnico, apparendo al Giudicante verosimile che in tale veste coordinasse lui alcuni impiegati tecnici della società
e si rapportasse direttamente con la committenza, non necessitando di direttive specifiche da parte del datore di lavoro.
Mette conto evidenziare, infatti, che trattasi di figura professionale altamente qualificata e dotata di competenze specialistiche, di qui, quindi, da un lato, la comprensibile autonomia nello svolgimento delle mansioni demandate, pur coordinandosi con il datore di lavoro e la sua organizzazione, essendo il inserito nell'Ufficio tecnico della come riferito dai Parte_1 Controparte_2 testi, dall'altro, la percezione dello stesso ricorrente quale responsabile di decisioni di carattere tecnico e finanche titolare della società come ipotizzato dal teste Persona_2
Tale ultima testimonianza non inficia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia perché la dichiarazione in parte qua è frutto di una congettura del teste, il quale ha anche individuato quale periodo di collaborazione con il un arco temporale estraneo al periodo oggetto di Parte_1 causa, sia perché il ruolo di responsabile dell'ufficio tecnico della pur CP_2 essendo compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, comporta sicuramente una maggiore autonomia decisionale in capo al ed una Parte_1 minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, trattandosi di professionalità particolarmente qualificata. Suffraga la conclusione cui è pervenuto il Giudicante anche la copiosa documentazione prodotta dalla difesa attorea e non contestata dall'Istituto ed in particolare le buste paga afferenti il periodo per cui è causa dalle quali emerge la data di assunzione del dell'8.06.1979, il livello di inquadramento, la Parte_1 continuità del rapporto di lavoro fino al 31.12.1993 e l'inserimento del Parte_1 nell'organizzazione dell'azienda, il compenso mensile percepito (comprensivo di 13° e 14° mensilità), la denuncia della contribuzione da versare all' da parte CP_1 del datore di lavoro per tutto il periodo oggetto di accertamento e la liquidazione del TFR.
Tali documenti non sono stati contestati dall' e le loro evidenze CP_3 costituiscono convincente materiale probatorio strumentale a dare contezza del rapporto di lavoro del ricorrente, regolarmente instaurato e denunciato, alle dipendenze della società CP_2
Non può, ex adverso, non tenersi in considerazione l'assenza di prova dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro tra le parti citate non avendo l' prodotto il verbale ispettivo di disconoscimento e, pertanto, non CP_3 essendo stati versati in atti gli elementi probatori sulla scorta dei quali l' è CP_3 pervenuto alla conclusione avversata dal ricorrente.
Né tantomeno in questa sede l' ha articolato istanze di prova orale in CP_1 merito, non contestando in maniera convincente nella prima difesa utile e nelle note di trattazione scritta neppure gli esiti dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
Ritiene il Giudicante che parte ricorrente abbia dato convincente prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la nel periodo CP_2 contestato.
Di nessun pregio, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1 posto che, come appena affermato, non è contestato che l'impresa datore di lavoro abbia versato i contributi, nel periodo per cui è causa, afferenti la posizione del dipendente e tanto è dimostrato dalla delibera di Parte_1 reiezione del ricorso al Comitato Provinciale dove si legge chiaramente “i CP_1 contributi da lavoro dipendente di cui si chiede la considerazione, dal giugno
1979 al dicembre 1993 non risultano essere effettivi in quanto annullati per CP_ assenza di rapporto di lavoro dalla sede di Bergamo” e dalla relazione di reparto dell' di Bergamo nella quale è riportato “Da verifiche e controlli CP_1 non è stato possibile reperire alcuna documentazione attinente al verbale di cancellazione della contribuzione del Sig. . Parte_1
Il tenore del provvedimento emesso dall' chiarisce che i contributi CP_1 sono stati versati dal datore e che, quindi, l'accredito è stato annullato quale conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il e la società di qui l'inconferenza dell'eccezione di Parte_1 Controparte_2 prescrizione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (si veda Cass. n.
3108 del 3.03.01, richiamata in motivazione da Cass., Sez.
6 - L, Ord. n. 10119 del 19.06.12) per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall' l'automaticità delle prestazioni è prevista nei limiti di CP_1 cui al R.D.L. n. 636 del 1939, art 27, come modificato dalla L. n. 153 del 1969, art.40 e dal D.L. n 267 del 1972, art 23 ter, come convertito nella L. n 485 del
1972.
Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, si deve ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale (attualmente quinquennale) dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati. Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 5263 del 27.08.86) che “Il principio dell'automaticità della costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione
d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione… talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (R.D.L. 4 ottobre 1935 n 1827, ex art 55) oppure coattivamente su richiesta dell . CP_1
Invero, i giudici di legittimità hanno precisato che se il diritto dell' CP_1 al pagamento dei contributi è prescritto l'obbligo, gravante sull'Istituto, di erogazione delle prestazioni pure in difetto di contribuzione non sopravvive: infatti l'art 27 comma 2 del R.D.L. 14 aprile 1939 n 636 , novellato dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n.153, stabilisce che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale”. A tale perdita del beneficio previdenziale da parte del lavoratore, dovuta alle omissioni contributive del datore, sopperisce l'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, secondo cui: “...il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi...e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi CP_ dell'art. 55 r.dl 4 ottobre 1935 n 1827, può chiedere all di costituire, nei casi previsti nel successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi...”. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all' le prove del CP_1 rapporto di lavoro e della retribuzione (così Cass. n. 11842 del 2002).
Pertanto non è prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, nelle fattispecie in cui l'Istituto assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale evenienza, infatti, in difetto di una previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla procedura di costituzione della rendita (così Cass., Sez. L, Sent. n. 6569 del 18.03.2010). Di conseguenza, il principio dell'automaticità consente al lavoratore di ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò solo nell'ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi e purché il lavoratore alleghi e dimostri sia i periodi lavorativi, sia la più alta retribuzione percepita su cui avrebbero dovuto essere versati i contributi.
Orbene le considerazioni che precedono ed i principi enunciati e chiariti dalla Suprema Corte di Cassazione in punto di prescrizione, eccepita in questa sede dall' , possono trovare applicazione ed accoglimento nella misura in CP_1 cui risulti contestato e non provato il versamento delle somme dovute all' CP_1
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, laddove nella fattispecie che ci occupa non è contestato, anzi emerge dai provvedimenti emessi dall' che CP_3 la società aveva adempiuto agli obblighi contributivi e che Controparte_2 successivamente al disconoscimento del rapporto di lavoro la contribuzione accreditata era stata annullata, disconoscimento di cui agli atti dell' non vi CP_3
è traccia e di cui nel presente giudizio non è stata data convincente prova.
Ne consegue che la ragione posta a base dell'annullamento dell'accredito CP_ CP_ contributivo da parte dell' in sede amministrativa, comunicato dall' al ricorrente soltanto nel 2022, non essendo dato sapere neppure quando sia avvenuto il disconoscimento del rapporto atto presupposto dell'annullamento dell'accredito, si rileva insussistente senza peraltro che alla stessa possa legittimamente sostituirsi una diversa ed incompatibile ragione in sede giudiziale.
Invero, in tale situazione, appare conforme al diritto far gravare sull'Ente
– istituzionalmente deputato, oltre tutto, alla tutela di interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.), e che non si è adeguatamente attivato per portare a conoscenza del ricorrente tale disconoscimento -, le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l'Istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato. Tirando le fila di questo lungo discorso, il Tribunale accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_1 società per il periodo da giugno 1979 a dicembre 1983 secondo Controparte_2 l'inquadramento previsto nelle buste paga allegate al ricorso. Per effetto di tale riconoscimento il Tribunale condanna l' a CP_3 provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore parametrata all'ammontare contributivo quale si ricava dalla documentazione in atti e a ricostruire la pensione spettante al ricorrente, corrispondendogli le differenze sui ratei arretrati dalla liquidazione al soddisfo, tenuto conto che in nessuna decadenza e prescrizione è incorso il ricorrente trattandosi di pensione liquidata con decorrenza 1.01.2022 e di ricorso giudiziario depositato in data
23.02.2023 preceduto da ricorso al Comitato Provinciale di Terni del CP_1
24.10.2022.
Restano assorbite per il principio della ragione più liquida le questioni non espressamente esaminate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del pregio dell'attività defensionale e della complessità della controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società Parte_1 per il periodo da giugno 1979 a dicembre 1983 secondo Controparte_2 l'inquadramento indicato tempo per tempo nelle buste paga allegate al ricorso.
- per effetto di quanto disposto al capo che precede, condanna l' alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva di Parte_1 parametrata all'ammontare contributivo quale si ricava dalla documentazione in atti e a ricostruire la pensione del ricorrente n. 06701059 Cat. Vocum, con decorrenza dal 1.1.2022 corrispondendogli le differenze sui ratei arretrati dalla liquidazione al soddisfo, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Lì, 12 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 123 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Bergamo, Passaggio Parte_1
Canonici Lateranensi 1, presso lo studio degli Avv.ti Margherita Caggese e
Matteo Golferini, che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 23.01.2023 rep.n.37590 Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e riliquidazione pensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 parte ricorrente, premetteva: - di aver ricevuto in data 27.7.2022 la notifica della liquidazione della pensione n. 06701059 Cat. Vocum, con decorrenza 1.1.2022; - che, dall'esame della comunicazione certificativa del conto assicurativo relativo alla sua posizione, rilevava l'omessa registrazione di contributi da lavoro dipendente relativi al periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993; - che, tuttavia, durante tale periodo, aveva lavorato alle dipendenze della di SN (BG), la Controparte_2 quale aveva regolarmente versato i contributi previdenziali per la sua posizione;
- di aver contestato all' tale omessa valutazione con comunicazioni email del CP_1
25.8.2022 e del 4.10.2022 e di aver proposto in data 24.10.2022 ricorso al
Comitato Provinciale territorialmente competente per chiedere il riconoscimento del periodo contributivo omesso, allegando la certificazione idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente del ricorrente nel periodo giugno 1979 -dicembre 1993; - che con provvedimento del 21.12.2022 il Comitato respingeva il ricorso sull'assunto dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la ditta Controparte_2
Sosteneva in fatto ed in diritto l'illegittimità del provvedimento adottato dall' : - producendo documentazione attestante la sussistenza del rapporto di CP_1 lavoro (doc. 3, ovvero buste paga, cedole comprovanti il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione dei lavoratori dipendenti) dal giugno 1979 al dicembre 1993 e l'inquadramento, quale lavoratore subordinato, con qualifica di Direttore Tecnico;
- deducendo che alcuna comunicazione di annullamento dei contributi versati relativamente al periodo per cui è causa era mai pervenuta al ricorrente e che, per effetto di tale omissione, percepiva una pensione mensile inferiore a quella che gli sarebbe spettata, non essendo, peraltro note, le ragioni per le quali l' aveva deciso di considerare i contributi versati nel periodo CP_3 CP_ in oggetto “annullati per assenza di rapporto di lavoro dalla sede di Bergamo”.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, l' chiedendo: - di accertare e dichiarare il diritto del CP_1 ricorrente a vedersi riconosciuti i contributi versati a suo nome quale lavoratore dipendente di di SN (BG) per il periodo giugno 1979 - Controparte_2 dicembre 1993; - per l'effetto, di condannare l' alla Controparte_4 ricostituzione ed all'accredito dei contributi per i citati periodi;
- conseguentemente, di condannare l' a ricalcolare Controparte_4 l'ammontare della pensione del ricorrente (n. 06701059 Cat. Vocum), in considerazione di tale accredito dalla data dell'1.1.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- di condannare l' a versare al Controparte_4 ricorrente gli arretrati della pensione come sopra ricalcolata, dalla data di liquidazione dell'1.1.2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettivo pagamento, con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità, CP_1 l'improponibilità del ricorso, la decadenza e la prescrizione e nel merito sostenendo la legittimità dell'operato dell' insisteva per il rigetto della CP_3 domanda, vinte le spese di lite.
L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente mediante prova delegata presso il Tribunale di Bergamo, luogo di residenza dei testi indotti da parte attorea. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter, 3° comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è volta al riconoscimento della contribuzione previdenziale versata durante il periodo lavorato da giugno 1979 a dicembre 1993 alle dipendenze della società ed annullata Controparte_2 dall' , nonché al ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento ed al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei pregressi a far data dalla liquidazione del trattamento di quiescenza del 1.01.2022. Contesta parte ricorrente l'intervenuto disconoscimento da parte dell' del rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno istante e la società CP_1 nel periodo per cui è causa, disconoscimento mai notificato al Controparte_2
circostanza influente in maniera significativa sull'ammontare della Parte_1 liquidazione pensionistica. Emerge dalla documentazione versata in atti che l' di Bergamo a CP_1 seguito di verifica ispettiva, verosimilmente nei confronti della società CP_2
ha disconosciuto in un'epoca imprecisata il rapporto di lavoro subordinato
[...] sussistente tra quest'ultima società ed il ricorrente, annullando il versamento dei contributi da lavoro dipendente, oggetto di causa, per il periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993, non ritenendoli effettivi (così si legge nella delibera del
Comitato Provinciale n. 222632 del 20/12/2022 all.to al ricorso). CP_1
Preliminarmente, mette conto sottolineare, già in punto di fatto, che delle contestazioni dell' non risulta in atti alcuna evidenza probatoria non CP_1 essendo stato depositato, in quanto non rinvenuto negli archivi dell'Istituto, alcun atto di accertamento dell'asserito disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il e la società né alcun verbale Parte_1 Controparte_2 ispettivo, né tantomeno notifiche di verifiche né nei confronti dell'odierno istante, né nei confronti della società non più attiva già dal 2016 Controparte_2
e, pertanto, non invocabile da nessuna delle parti in causa nel presente giudizio ai fini probatori.
Ciò premesso ed esaminando la fattispecie, l'accoglimento della domanda attorea è subordinata all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato.
Ritiene il Giudicante che il ricorrente abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo di cui si agita, presupposto fondante il petitum attoreo.
Ancor prima risulta assolto l'onere di allegazione in fatto degli elementi della subordinazione, attraverso l'indicazione del datore di lavoro deputato a fornirgli le direttive, funditus la società dell'inquadramento Controparte_2 come Direttore tecnico, dei lavoratori dallo stesso coordinati, delle mansioni allo stesso assegnate, del periodo di svolgimento del rapporto di lavoro con allegate tutte le buste paga e le ricevute di denuncia dei contributi da parte della società datrice di lavoro all' (cfr. all.ti al ricorso). CP_1
Occorre, in proposito, osservare come la prova del rapporto subordinato passi, anzitutto, dalla dimostrazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale, nonché dalla allegazione di quelle circostanze sintomatiche dalla quali possa desumersi presuntivamente la sussistenza del rapporto lavorativo.
Fra queste rientrano in particolare: l'osservanza di un vincolo di orario;
il versamento di una retribuzione a cadenze periodiche;
lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa; la continuità del rapporto;
il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa; l'assenza di rischio economico in capo al prestatore;
la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Elementi, quelli elencati, emersi dalla prova testimoniale svolta, previa delega, dal Tribunale di Bergamo (cfr. verbali dichiarazioni testimoniali in atti). La teste ha dichiarato: “Sono consulente e conosco il Testimone_1 sig. per aver lavorato insieme a lui per quasi 30 anni. Parte_1
Abbiamo lavorato insieme presso la Preciso che nel periodo Controparte_2 giugno 1979/dicembre 1993 lavorava in come tecnico con Parte_1 CP_2 un ruolo di direzione;
io ero nella parte amministrativa, ho fatto anche il consigliere delegato. Io ho lavorato in Scamoter dal 1978 al 2006, ero in amministrazione. Nel dettaglio interagiva con la contabilità e con i Parte_1 tecnici, andava a discutere con i direttori lavori anche presso i cantieri;
nelle gare si interfacciava con i vari tecnici per elaborare l'offerta. Era anche nel consiglio di amministrazione. era un direttore Lavori e spesso si Persona_2 interfacciava con lui per discutere di contabilità” (cfr. verbale d'udienza del
22.02.2024 in atti).
Il teste ha riferito: “Ho conosciuto Testimone_2 Parte_1 perché ho lavorato in dal 1990 al 2006. lavorava lì e si CP_2 Parte_1 occupava della parte tecnica dei cantieri, facevamo lavori pubblici, quindi, ci occupavamo di perizie, contabilità e rapporti con la direzione lavori. Io ero impiegato tecnico, facevo parte dell'ufficio tecnico e capitava di interagire con
faceva parte dell'ufficio tecnico ed era il mio Parte_1 Parte_1 responsabile. Non avevo potere decisionale, era che adottava le Parte_1 decisioni. Alcuni tecnici erano più operativi in cantiere ed altri come me curavano aspetti relativi alla contabilità e alla direzione lavori e in tale veste interagivamo con in qualità di responsabile. Quando sono arrivato in Parte_1
Scamoter Paganessi era già lì. era un geometra operativo e aveva a CP_5 che fare con per lo più, meno con Persona_3 Parte_1 Controparte_6
e facevano parte anche loro della parte tecnica e anche loro Parte_2 come me avevano rapporti con occupandosi di contabilità” (cfr. Parte_1 verbale d'udienza del 22.02.2024 in atti). Il teste ha ricordato: “Ho conosciuto il ricorrente perché Persona_2 ho lavorato con che ha realizzato una serie di miei progetti, io sono CP_2 libero professionista. Mi piaceva come ditta e ho affidato con altri miei clienti lavori di tipo privato progettati da me. era la mia interfaccia presumo Parte_1 fosse uno dei titolari e si occupava della parte tecnica. Vi erano due figure apicali, uno che lavorava in ufficio, ovvero e poi c'era Parte_1 Per_4
che invece dirigeva i cantieri. La collaborazione sarà iniziata intorno al
[...]
1995 forse due o tre anni prima o dopo, forse 1990, non penso anche prima. Siamo andati avanti fino al 2010 o anche 2015 forse. Il primo rapporto con e con l'ho avuto quando abbiamo fatto una fognatura che CP_2 Parte_1 convoglia al depuratore di Lurano tutte le acque reflue dei comuni di Lurano
e . coordinava del Parte_3 Pt_4 Parte_1 personale sicuramente stante il suo ruolo apicale. La definizione degli accordi la decideva per quanto ne so io”. (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2024 Parte_1 in atti).
Ad avviso di chi scrive parte ricorrente ha dato sufficiente prova della sussistenza di un rapporto di subordinazione con la società nel Controparte_2 periodo per cui è causa, avendo ricoperto il ricorrente un ruolo apicale all'interno della compagine sociale come Direttore tecnico, apparendo al Giudicante verosimile che in tale veste coordinasse lui alcuni impiegati tecnici della società
e si rapportasse direttamente con la committenza, non necessitando di direttive specifiche da parte del datore di lavoro.
Mette conto evidenziare, infatti, che trattasi di figura professionale altamente qualificata e dotata di competenze specialistiche, di qui, quindi, da un lato, la comprensibile autonomia nello svolgimento delle mansioni demandate, pur coordinandosi con il datore di lavoro e la sua organizzazione, essendo il inserito nell'Ufficio tecnico della come riferito dai Parte_1 Controparte_2 testi, dall'altro, la percezione dello stesso ricorrente quale responsabile di decisioni di carattere tecnico e finanche titolare della società come ipotizzato dal teste Persona_2
Tale ultima testimonianza non inficia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia perché la dichiarazione in parte qua è frutto di una congettura del teste, il quale ha anche individuato quale periodo di collaborazione con il un arco temporale estraneo al periodo oggetto di Parte_1 causa, sia perché il ruolo di responsabile dell'ufficio tecnico della pur CP_2 essendo compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, comporta sicuramente una maggiore autonomia decisionale in capo al ed una Parte_1 minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, trattandosi di professionalità particolarmente qualificata. Suffraga la conclusione cui è pervenuto il Giudicante anche la copiosa documentazione prodotta dalla difesa attorea e non contestata dall'Istituto ed in particolare le buste paga afferenti il periodo per cui è causa dalle quali emerge la data di assunzione del dell'8.06.1979, il livello di inquadramento, la Parte_1 continuità del rapporto di lavoro fino al 31.12.1993 e l'inserimento del Parte_1 nell'organizzazione dell'azienda, il compenso mensile percepito (comprensivo di 13° e 14° mensilità), la denuncia della contribuzione da versare all' da parte CP_1 del datore di lavoro per tutto il periodo oggetto di accertamento e la liquidazione del TFR.
Tali documenti non sono stati contestati dall' e le loro evidenze CP_3 costituiscono convincente materiale probatorio strumentale a dare contezza del rapporto di lavoro del ricorrente, regolarmente instaurato e denunciato, alle dipendenze della società CP_2
Non può, ex adverso, non tenersi in considerazione l'assenza di prova dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro tra le parti citate non avendo l' prodotto il verbale ispettivo di disconoscimento e, pertanto, non CP_3 essendo stati versati in atti gli elementi probatori sulla scorta dei quali l' è CP_3 pervenuto alla conclusione avversata dal ricorrente.
Né tantomeno in questa sede l' ha articolato istanze di prova orale in CP_1 merito, non contestando in maniera convincente nella prima difesa utile e nelle note di trattazione scritta neppure gli esiti dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
Ritiene il Giudicante che parte ricorrente abbia dato convincente prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la nel periodo CP_2 contestato.
Di nessun pregio, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1 posto che, come appena affermato, non è contestato che l'impresa datore di lavoro abbia versato i contributi, nel periodo per cui è causa, afferenti la posizione del dipendente e tanto è dimostrato dalla delibera di Parte_1 reiezione del ricorso al Comitato Provinciale dove si legge chiaramente “i CP_1 contributi da lavoro dipendente di cui si chiede la considerazione, dal giugno
1979 al dicembre 1993 non risultano essere effettivi in quanto annullati per CP_ assenza di rapporto di lavoro dalla sede di Bergamo” e dalla relazione di reparto dell' di Bergamo nella quale è riportato “Da verifiche e controlli CP_1 non è stato possibile reperire alcuna documentazione attinente al verbale di cancellazione della contribuzione del Sig. . Parte_1
Il tenore del provvedimento emesso dall' chiarisce che i contributi CP_1 sono stati versati dal datore e che, quindi, l'accredito è stato annullato quale conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il e la società di qui l'inconferenza dell'eccezione di Parte_1 Controparte_2 prescrizione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (si veda Cass. n.
3108 del 3.03.01, richiamata in motivazione da Cass., Sez.
6 - L, Ord. n. 10119 del 19.06.12) per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall' l'automaticità delle prestazioni è prevista nei limiti di CP_1 cui al R.D.L. n. 636 del 1939, art 27, come modificato dalla L. n. 153 del 1969, art.40 e dal D.L. n 267 del 1972, art 23 ter, come convertito nella L. n 485 del
1972.
Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, si deve ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale (attualmente quinquennale) dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati. Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 5263 del 27.08.86) che “Il principio dell'automaticità della costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione
d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione… talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (R.D.L. 4 ottobre 1935 n 1827, ex art 55) oppure coattivamente su richiesta dell . CP_1
Invero, i giudici di legittimità hanno precisato che se il diritto dell' CP_1 al pagamento dei contributi è prescritto l'obbligo, gravante sull'Istituto, di erogazione delle prestazioni pure in difetto di contribuzione non sopravvive: infatti l'art 27 comma 2 del R.D.L. 14 aprile 1939 n 636 , novellato dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n.153, stabilisce che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale”. A tale perdita del beneficio previdenziale da parte del lavoratore, dovuta alle omissioni contributive del datore, sopperisce l'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, secondo cui: “...il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi...e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi CP_ dell'art. 55 r.dl 4 ottobre 1935 n 1827, può chiedere all di costituire, nei casi previsti nel successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi...”. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all' le prove del CP_1 rapporto di lavoro e della retribuzione (così Cass. n. 11842 del 2002).
Pertanto non è prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, nelle fattispecie in cui l'Istituto assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale evenienza, infatti, in difetto di una previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla procedura di costituzione della rendita (così Cass., Sez. L, Sent. n. 6569 del 18.03.2010). Di conseguenza, il principio dell'automaticità consente al lavoratore di ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò solo nell'ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi e purché il lavoratore alleghi e dimostri sia i periodi lavorativi, sia la più alta retribuzione percepita su cui avrebbero dovuto essere versati i contributi.
Orbene le considerazioni che precedono ed i principi enunciati e chiariti dalla Suprema Corte di Cassazione in punto di prescrizione, eccepita in questa sede dall' , possono trovare applicazione ed accoglimento nella misura in CP_1 cui risulti contestato e non provato il versamento delle somme dovute all' CP_1
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, laddove nella fattispecie che ci occupa non è contestato, anzi emerge dai provvedimenti emessi dall' che CP_3 la società aveva adempiuto agli obblighi contributivi e che Controparte_2 successivamente al disconoscimento del rapporto di lavoro la contribuzione accreditata era stata annullata, disconoscimento di cui agli atti dell' non vi CP_3
è traccia e di cui nel presente giudizio non è stata data convincente prova.
Ne consegue che la ragione posta a base dell'annullamento dell'accredito CP_ CP_ contributivo da parte dell' in sede amministrativa, comunicato dall' al ricorrente soltanto nel 2022, non essendo dato sapere neppure quando sia avvenuto il disconoscimento del rapporto atto presupposto dell'annullamento dell'accredito, si rileva insussistente senza peraltro che alla stessa possa legittimamente sostituirsi una diversa ed incompatibile ragione in sede giudiziale.
Invero, in tale situazione, appare conforme al diritto far gravare sull'Ente
– istituzionalmente deputato, oltre tutto, alla tutela di interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.), e che non si è adeguatamente attivato per portare a conoscenza del ricorrente tale disconoscimento -, le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l'Istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato. Tirando le fila di questo lungo discorso, il Tribunale accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_1 società per il periodo da giugno 1979 a dicembre 1983 secondo Controparte_2 l'inquadramento previsto nelle buste paga allegate al ricorso. Per effetto di tale riconoscimento il Tribunale condanna l' a CP_3 provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore parametrata all'ammontare contributivo quale si ricava dalla documentazione in atti e a ricostruire la pensione spettante al ricorrente, corrispondendogli le differenze sui ratei arretrati dalla liquidazione al soddisfo, tenuto conto che in nessuna decadenza e prescrizione è incorso il ricorrente trattandosi di pensione liquidata con decorrenza 1.01.2022 e di ricorso giudiziario depositato in data
23.02.2023 preceduto da ricorso al Comitato Provinciale di Terni del CP_1
24.10.2022.
Restano assorbite per il principio della ragione più liquida le questioni non espressamente esaminate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del pregio dell'attività defensionale e della complessità della controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società Parte_1 per il periodo da giugno 1979 a dicembre 1983 secondo Controparte_2 l'inquadramento indicato tempo per tempo nelle buste paga allegate al ricorso.
- per effetto di quanto disposto al capo che precede, condanna l' alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva di Parte_1 parametrata all'ammontare contributivo quale si ricava dalla documentazione in atti e a ricostruire la pensione del ricorrente n. 06701059 Cat. Vocum, con decorrenza dal 1.1.2022 corrispondendogli le differenze sui ratei arretrati dalla liquidazione al soddisfo, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Lì, 12 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri