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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 445 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 445 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Fornaciari, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RICORRENTE contro
(p.i. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Russo, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione delibere condominiali.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “dichiarare nulle e/o annullare ai sensi e ad ogni effetto di legge le delibere assembleari del 21.03.2022 e del 24.01.2023 in quanto adottate in spregio dei principi di legge per tutti i motivi di cui in narrativa”;
Per parte resistente: “- respingere tutte le domande promosse dal sig. nei confronti del Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui al Controparte_1 presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha adito l'intestato Tribunale nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 impugnando le delibere assembleari del 21 marzo 2022 e del 24 gennaio 2023, di cui ha chiesto anche la sospensione cautelare.
A fondamento della domanda, ha esposto, in merito alla delibera del 21 marzo 2022, che: non aveva partecipato all'assemblea, avendo ricevuto tardivamente la relativa convocazione, recapitatagli soltanto il 22 marzo 2022 ; con tale delibera era stato approvato il bilancio consuntivo per la gestione 2020/2021, il quale presentava 1 numerose criticità, a cominciare dalla mancanza di documentazione idonea a renderlo intellegibile e a rendere possibile le opportune verifiche da parte dei condomini;
in particolare, mancavano le fatture relative alla gestione straordinaria e ordinaria oltre che il rendiconto inerente la gestione straordinaria relativamente al c.d.
“superbonus 110%” e alle opere eseguite in ottemperanza all'ordinanza resa dal Tribunale di Prato nell'ambito del procedimento con R.G. 2780/2016; il registro contabilità era incompleto, presentando soltanto le movimentazioni relative al conto corrente ordinario e straordinario con esclusione di rendicontazione relativa al superbonus;
la gestione straordinaria 2020/2021 risultava mancante di ogni tipo di rendicontazione;
non era possibile conoscere lo stato di avanzamento dei lavori ordinati a conclusione del procedimento con R.G.
2780/2016, né era stato menzionato il relativo conto corrente;
nel calcolo delle spese di tali lavori era stato incluso anche il he era risultato vittorioso nel relativo procedimento;
nel rendiconto consuntivo, Pt_1 tuttavia, erano state indicate entrate pari ad euro 65.167,35 per le opere di cui si tratta, ma non era stata offe rta alcuna rendicontazione;
erano stati imputati ai lavori anche alcuni bonifici provenienti dallo stesso Pt_1 ma era stata contabilizzata solo la minor somma di euro 4.500,00, imputata alla gestione ordinaria, senza considerare il complessivo versamento di euro 9.688,74; le uscite, pari ad euro 47.015,50 erano rilevabili solo dall'estratto conto della gestione straordinaria, ma non vi era alcuna rendicontazione in merito;
alcune fatture emesse da erano state addebitate sul conto della gestione straordinaria, ma la relativa CP_2 provvista avrebbe dovuto essere esclusivamente destinata all'esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza emessa nel procedimento con R.G. 2780/2016; deliberate le opere di cui al superbonus 110% non era stato costituito l'apposito fondo speciale, con conseguente nullità della delibera ex art. 1135 c.c. oltre che per contrasto con l'art. 12 del regolamento condominiale;
erano stati commessi numerosi errori nella registrazione delle fatture, sia quanto all'indicazione dei nominativi dei fornitori, sia in ordine alla loro data e al loro importo;
non era riportato alcun dettaglio delle spese personali dei condomini;
al in particolare, era stato addebitato Pt_1 il costo della polizza dell'assicurazione condominiale, sebbene egli avesse manifestato la volontà di esserne escluso;
le entrate e le uscite indicate nella “situazione economico-patrimoniale” non rispecchiavano i movimenti dell'estratto conto bancario;
non era poi presente il dettaglio dei debiti verso terzi;
la nota esplicativa era incompleta, non essendo stato evidenziato come all'esito del procedimento con R.G. 3314/2017 promosso dal ra stata annullata la delibera del 12 dicembre 2017. Pt_1
Con riferimento alla delibera del 24 gennaio 2023, ha dedotto che: il aveva deliberato la CP_1 ripresa dei lavori di cui al superbonus, ma neanche in tale occasione era stata deliberata la costituzione del fondo;
i rendiconti consuntivi erano del tutto carenti in ordine allo stato di avanzamento dei lavori di cui al superbonus e di cui all'ordinanza 2780/2016; risultavano, del resto, per questi ultimi, uscite per euro 6.769,36; erano state addebitate al pese da cui aveva chiesto di essere escluso, come quelle per le pulizie;
Pt_1 le spese personali dei condomini non erano state dettagliate;
non era stato contabilizzato il credito del CP_ per spese legali liquidate dalla sentenza n. 332/2021 del Giudice di pace di , oltre che il Pt_1 versamento di euro 3.951,97, effettuato con riserva.
Ha dunque concluso dando atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e insistendo per l'accoglimento dell'istanza cautelare.
2 Si è costituito anche il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A sostegno della propria difesa, ha allegato che: la convocazione per l'assemblea del 21 marzo 2022 era stata tempestivamente spedita il 9 marzo 2022; tra i vari contenziosi intercorsi tra le parti ve ne era anche uno relativo all'istallazione di un ripetitore telefonico TIM sul tetto del condominio e sia il Tribunale di Prato che la Corte di Appello di Firenze avevano condannato il rifondere le spese legali;
il ricorrente era Pt_1 debitore del per la somma di euro 28.859,71; i lavori di cui all'ordinanza resa in esito al giudizio CP_1 del 2016 erano stati sospesi con verbale del 4 maggio 2021 e in merito alla questione era stato sottoscritto un accordo di conciliazione il 9 aprile 2024 a conclusione del procedimento di merito con R.G. 2307/2018 ; la documentazione contabile relativa a tale intervento era provvisoria, essendo esso ancora in corso;
l'apertura del conto corrente dedicato all'esecuzione dei lavori era stata deliberata dall'assemblea del 10 febbraio 2021 ed i versamenti erano stati regolarmente effettuati dai condomini;
i lavori avevano natura condominiale e perciò erano stati ripartiti in base ai millesimi;
tutti i versamenti del erano stati contabilizzati;
tutta la Pt_1 documentazione relativa alla gestione era stata consegnata;
i compensi della erano stati CP_2 contabilizzati nella gestione straordinaria in quanto inerenti ai lavori ordinati con il provvedimento del 2016 ; nessuna spesa era stata richiesta o addebitata dall'impresa appaltatrice;
l'esecuzione dei lavori di cui al superbonus, non era stata deliberata con le decisioni impugnate;
il dettaglio delle spese personali non era stato richiesto prima del deposito del ricorso.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 7 maggio 2024, il Giudice ha respinto l'istanza cautelare e ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica contabile.
Depositato l'elaborato tecnico, il giudice ha fissato udienza di discussione orale, assegnando a parte ricorrente termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di comparsa conclusionale e al resistente termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di una replica. Parte resistente ha depositato le proprie note entro il termine assegnato, mentre il ricorrente soltanto due giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno dunque discusso oralmente ex art. 281-sexies e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. Sul thema decidendum.
In sede preliminare è opportuno definire il thema decidendum del giudizio, precisando, innanzitutto, che non possono essere presi in considerazione gli scritti conclusivi depositati da parte ricorrente il 2 dicembre 2025.
Con provvedimento del 3 dicembre 2024, infatti, era stato assegnato a parte ricorrente termine di sessanta giorni prima dell'udienza successiva per il deposito di una memoria conclusiva contenente anche osservazioni tecniche alla CTU e a parte resistente termine di 30 giorni prima dell'udienza per depositare una controreplica.
È evidente, dunque, che la replica di parte ricorrente è tardiva e dunque inammissibile;
pertanto il suo contenuto non potrà essere considerato.
Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di due delibere assembleari, ossia quella del 21 marzo 2022 e del 24 gennaio 2023, entrambe censurate sotto due profili, ossia
3 l'approvazione del bilancio consuntivo (rispettivamente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022) e l'approvazione dei lavori di cui al c.s. “superbonus 110%”.
In merito, va precisato che ciascuno dei profili evidenziati dalla parte ricorrente dovrà essere esaminato, considerato che: “se un condomino, impugnando una delibera assembleare, denuncia una pluralità di vizi che ne possono determinare l'invalidità, propone contestualmente una pluralità di domande giudiziali, con in comune il petitum (la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti (cfr. Cass. civ. n.
2758/2012, in materia di impugnazione di delibera di assemblea societaria)” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., ud.
11/04/2017, 14-06-2017, n. 14806).
2. Sulla delibera del 21 marzo 2022.
2.1. Sull'approvazione del bilancio consuntivo.
Muovendo dall'approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 2020/2021, ha Parte_1 lamentato: l'assenza di rendicontazione della gestione straordinaria, il mancato aggiornamento circa lo stato dei lavori ordinati a conclusione del procedimento con R.G. 2780/2016, l'inclusione del nella Pt_1 ripartizione delle spese per i predetti lavori, la mancanza dei giustificativi di spesa, la mancata contabilizzazione dei versamenti del l'addebito al ei costi per la polizza assicurativa, Pt_1 Pt_1 in generale, l'inintelligibilità della rendicontazione sottoposta all'assemblea.
La prima censura, attinente alla mancata rendicontazione della gestione straordinaria, è fondata.
A tal proposito, si legge nell'elaborato tecnico del CTU che: “Manca la rendicontazione Persona_1 dettagliata delle entrate e delle uscite per i lavori RG 2780/2016, da presentare all'assemblea per la necessaria approvazione” (CTU, pag. 8).
Com'è noto, l'art. 1130 c.c., n. 10, impone all'amministratore di condominio di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione, convocandone l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
In tal senso, non può essere considerato legittimo il bilancio che non contenga la rendicontazione completa della gestione nel periodo di riferimento, in quanto l'approvazione della gestione dei fondi condominiali deve avvenire necessariamente nell'ambito del bilancio da sottoporre ogni anno all'assemblea, non essendo possibile né una rendicontazione separata, né una rendicontazione pluriennale.
Innanzitutto, l'art. 1130 bis c.c., introdotto ex novo dalla riforma del 2012, disciplina in dettaglio il contenuto del rendiconto condominiale, stabilendo che esso "contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica". La norma precisa, inoltre, che il rendiconto "si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti".
Su tale base, a più riprese, la Suprema Corte di cassazione ha precisato che il rendiconto annuale di gestione condominiale deve includere e dettagliare anche le spese affrontate nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, a pena di invalidità della delibera che dispone l'approvazione. Le spese straordinarie devono
4 quindi essere necessariamente contenute nel bilancio consuntivo a pena di invalidità dello stesso, non esistendo una gestione straordinaria separata (Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., data ud. 01/12/2022, 18/01/2023, n. 1370:
“In realtà, gli artt. 1130 n. 10 e 1130 bis c.c. contemplano unicamente il "rendiconto condominiale annuale della gestione", senza distinguere una gestione "ordinaria" da una gestione "straordinaria". Le quote stabilite
(e i costi sostenuti) per l'eventuale manutenzione straordinaria vanno annotate nel registro di contabilità, il cui saldo si riflette nella situazione patrimoniale e viene riportato nel rendiconto annuale di esercizio, non essendo legittima la loro annotazione in un separato documento contabile, non assistito dai criteri di formazione stabiliti per il rendiconto dall'art. 1130 bis c.c.”.).
A tal proposito, non è chiaro cosa intenda il quando giustifica la mancata rendicontazione dei CP_1 lavori di cui al procedimento 2780/2016 sulla base della provvisorietà della documentazione contabile: ancorché i relativi interventi non siano ancora terminati, le uscite effettuate devono essere giustificate nel bilancio annuale ed approvate dall'assemblea condominiale. Non rileva nemmeno che i lavori siano stati sospesi il 10 maggio 2021, sia perché si tratta di data successiva all'esercizio in esame, sia perché la sospensione dei lavori non esimeva l'amministratore dall'obbligo di presentare all'assemblea, il rendiconto relativo alle entrate e spese effettuate fino a tale momento e il relativo saldo, da inserire all'interno del bilancio di esercizio.
Quanto alla possibilità di redigere un rendiconto pluriennale, si osserva che il bilancio condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica;
si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Pertanto, l'operato dell'amministratore in merito alla gestione dei fondi condominiali deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ogni anno, nonostante le relative uscite si riferiscano ad interventi ancora in corso. Il termine di centottanta giorni posto dall'art. 1130 n. 10 c.c., si atteggia, dunque, quale termine perentorio per la presentazione del rendiconto annuale di gestione.
Tale orientamento è coerente con l'autonomia di spesa di cui è ora dotato l'amministratore di condominio, spettando, comunque, sempre all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.
Ne consegue che, non è possibile procedere alla stesura di un bilancio condominiale pluriennale: la norma
(art.1130 n.10 c.c.) prevede l'obbligo annuale di approvazione del rendiconto condominiale anche al fine di vigilare, in un periodo breve, sul corretto operato dell'amministratore.
Non sono fondate, invece, le censure che riguardano il mancato aggiornamento circa lo stato dei già menzionati lavori e l'inclusione del ella ripartizione dei costi. Pt_1
Il primo aspetto, infatti, non incide sulla regolarità del bilancio, ma sull'operato dell'amministratore, mentre è corretta la partecipazione di tutti i condomini alle spese relative a lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio ex art. 1123 c.c., senza che rilevi la circostanza che essi siano stati deliberati per effetto dell'iniziativa giudiziale di uno di essi.
5 Per lo stesso motivo è infondata l'impugnazione del bilancio consuntivo nella parte in cui risulta addebitato al il costo della polizza condominiale, considerato che, peraltro, le spese deliberate dall'assemblea Pt_1 riguardanti i beni comuni vincolano tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti (art. 1137 c.c.).
Ancora, non è stato confermato il rilievo del ricorrente secondo cui non sarebbero stati considerati alcuni versamenti da lui effettuati. Sul punto, il CTU ha fatto presente che: “non si rilevano voci di spesa erroneamente attribuite al condomino ne si rilevano spese pagate non coincidenti con il relativo Pt_1 movimento sul conto corrente bancario dedicato alla gestione ordinaria, confermando i saldi esposti […]
Risultano documentate le spese ripartite per la gestione ordinaria relative alla posizione e risultano Pt_1 pure coerenti i versamenti indicati a detrazione del dovuto, con nessun rilievo da parte del CTP” (pag. 19-
21). Il CTU non ha potuto soffermarsi sui versamenti attribuiti alla gestione straordinaria che, come visto, è rimasta priva di rendicontazione. Dunque, sotto questo aspetto, la censura qui in esame risulta assorbita nel primo rilievo accolto, relativo alla mancata inclusione nel bilancio della rendicontazione della gestione straordinaria.
È poi infondata la censura relativa alla mancata giustificazione delle spese, quantomeno con riferimento alla gestione ordinaria, considerato che il CTU ha accertato la corrispondenza tra le voci riferite alle spese pagate e la corrispondente movimentazione sul conto corrente bancario (pag. 17, CTU). Quanto all'esercizio straordinario, vale quanto esposto in precedenza, risultando la censura assorbita nel primo rilievo riguardante la mancata rendicontazione della gestione straordinaria.
In merito alla nota esplicativa, deve essere accolta la censura di riguardante l'insufficiente Parte_1 chiarezza dei dati sottoposti all'attenzione dei condomini, considerata la mancanza del “dettaglio debiti verso fornitori (o verso per assunzione di obbligo finanziario derivante da sentenza” (pag. 20 CTU). CP_1
Alla luce delle osservazioni che precedono, deve essere annullata la delibera del 21 marzo 2022 nella parte in cui ha approvato il bilancio consuntivo per il periodo 2020/2021.
2.2. Sui lavori di cui al “superbonus 110%”. ha poi impugnato la delibera adottata dall'assemblea del 21 marzo 2022 nella parte in cui Parte_1 non ha predisposto il fondo speciale per i lavori di cui al c.d. “superbonus 110%”, di cui all'art. 1135 c.c., il quale dispone che: “l'assemblea dei condomini provvede: […] 4) alle opere di manutenzione straordinarie e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.
Secondo la Corte di Cassazione una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo né evitare l'allestimento del fondo previsto dalla disposizione né modificare le modalità di costituzione stabilite dalla legge, nonostante l'eventuale consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per esigenze di gestione condominiale;
dunque, la norma ha natura imperativa non derogabile dalla volontà dei privati e la sua violazione comporta la nullità della delibera adottata (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/04/2023, n.
9388).
La disposizione mira ad evitare il rischio individuale di dover garantire (in caso di morosità dei condomini non diligenti) il pagamento dovuto all'appaltatore; la costituzione del fondo mediante il preventivo versamento
6 delle quote di spettanza di ciascun condomino permetterebbe, dunque, di scongiurare tale evenienza, in quanto le risorse necessarie per l'adempimento delle obbligazioni sarebbero raccolte ancor prima della loro assunzione. L'obbligo giuridico di costituzione sorge così, al più tardi, allorquando l'assemblea approva l'appalto e ripartisce tra i condomini i relativi oneri.
La mancata predisposizione del fondo finisce dunque per invalidare l'approvazione stessa dei lavori.
Nel caso di specie, tuttavia, la delibera in esame non ha deliberato i lavori di cui al superbonus 110%, essendosi limitata a ribadire l'incarico già conferito ad affinché ottemperi a tutte le richieste del CP_3 CP_4
nei tempi più celeri possibili per la ripresa del cantiere”. A tal proposito, la parte resistente ha allegato Pt_2 che i lavori di cui al superbonus erano stati deliberati da diversa assemblea, ossia in occasione del 13 maggio
2021 ed ha prodotto il relativo verbale.
Non può dunque essere accolta la domanda di annullamento della delibera nella parte in cui ha approvato l'esecuzione dei lavori, considerato che tale statuizione non è contenuta nella decisione assembleare impugnata.
3. Sulla delibera del 24 gennaio 2023.
3.1. Sull'approvazione del bilancio consuntivo.
In merito all'approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 2021/2022, adottata dall'assemblea del 24 gennaio 2023, il ricorrente ha allegato che: i rendiconti consuntivi erano del tutto carenti in ordine allo stato di avanzamento dei lavori di cui al superbonus e di cui all'ordinanza 2780/2016; erano state addebitate al pese da cui aveva chiesto di essere escluso, come quelle per le pulizie;
non era stato indicato il Pt_1 credito del per spese legali derivante dalla sentenza del Giudice di Pace n. 332/2021; le spese Pt_1 personali dei condomini non erano state dettagliate.
Innanzitutto, si osserva che anche il bilancio in esame sia privo della rendicontazione della gestione straordinaria, come risulta dai rilievi della CTU. L'impugnazione della delibera deve dunque essere accolta in considerazione di tale rilievo per le ragioni già esposte.
Le censure mosse in merito all'addebito in capo al elle spese per le pulizie, invece, non possono Pt_1 essere condivise, considerato che anche in questo caso si tratta di spese relative alle parti comuni che, se deliberate dall'assemblea secondo il principio maggioritario, vincolano tutti i condomini ex art. 1137 c.c.
Con riferimento al credito derivante dalla sentenza n. 332/2021, il CTU ha rilevato che: “Relativamente alle spese liquidate con la sentenza 332/2021 riportate nella colonna spese legali del rendiconto consuntivo, è stato riscontrato che non viene addebitato nessun importo nella posizione e che lo stesso importo Pt_1 risulta inserito nell'elenco dei debiti da pagare al 30/09/2022 per € 1.172,00”; la censura non può, perciò, ritenersi fondata.
Anche a proposito del bilancio in esame devono essere condivisi i rilievi mossi nei confronti della nota esplicativa, tenuto conto dell'insufficiente chiarezza dei dati sottoposti all'attenzione dei condomini, considerata la mancanza del “dettaglio debiti verso fornitori (o verso per assunzione di obbligo CP_1 finanziario derivante da sentenza” (pag. 20 CTU).
3.2. Sui lavori di cui al “superbonus 110”.
7 Nemmeno la delibera del 24 gennaio 2023 può essere invalidata per mancata predisposizione del fondo speciale per i lavori di cui al c.d. “superbonus 110%”, considerato che anche in tale sede l'assemblea non ha approvato l'esecuzione dei lavori, ma si è limitata a riservare la decisione in merito alla formulazione di richieste risarcitorie e all'applicazione di penali per l'inadempimento del relativo contratto.
4. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, sia la delibera del 21 marzo 2021 sia la delibera del 24 gennaio 2023 devono essere annullate nella parte in cui hanno approvato, rispettivamente, il bilancio per la gestione 2020/2021 e il bilancio per la gestione 2021/2022.
Deve essere invece respinta la domanda di annullamento delle stesse delibere per mancata costituzione del fondo speciale destinato all'esecuzione dei lavori di cui al superbonus 110%.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Devono essere invece poste integralmente a carico della parte resistente le spese di CTU, destinate ad istruire esclusivamente le domande relativa ai bilanci consuntivi, rispetto alle quali il condominio è risultato soccombente, con obbligo di rifondere alla controparte quanto eventualmente già versato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. ANNULLA le delibere assembleari del 21 marzo 2022 e del 24 gennaio 2023 nella parte in cui hanno approvato il bilancio consuntivo rispettivamente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022;
2. RESPINGE le ulteriori domande di parte ricorrente;
3. DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite;
4. PONE definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con Controparte_1 separato provvedimento, con obbligo di rifondere alla controparte quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo.
Prato, 12/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 445 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Fornaciari, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RICORRENTE contro
(p.i. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Russo, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione delibere condominiali.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “dichiarare nulle e/o annullare ai sensi e ad ogni effetto di legge le delibere assembleari del 21.03.2022 e del 24.01.2023 in quanto adottate in spregio dei principi di legge per tutti i motivi di cui in narrativa”;
Per parte resistente: “- respingere tutte le domande promosse dal sig. nei confronti del Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui al Controparte_1 presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha adito l'intestato Tribunale nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 impugnando le delibere assembleari del 21 marzo 2022 e del 24 gennaio 2023, di cui ha chiesto anche la sospensione cautelare.
A fondamento della domanda, ha esposto, in merito alla delibera del 21 marzo 2022, che: non aveva partecipato all'assemblea, avendo ricevuto tardivamente la relativa convocazione, recapitatagli soltanto il 22 marzo 2022 ; con tale delibera era stato approvato il bilancio consuntivo per la gestione 2020/2021, il quale presentava 1 numerose criticità, a cominciare dalla mancanza di documentazione idonea a renderlo intellegibile e a rendere possibile le opportune verifiche da parte dei condomini;
in particolare, mancavano le fatture relative alla gestione straordinaria e ordinaria oltre che il rendiconto inerente la gestione straordinaria relativamente al c.d.
“superbonus 110%” e alle opere eseguite in ottemperanza all'ordinanza resa dal Tribunale di Prato nell'ambito del procedimento con R.G. 2780/2016; il registro contabilità era incompleto, presentando soltanto le movimentazioni relative al conto corrente ordinario e straordinario con esclusione di rendicontazione relativa al superbonus;
la gestione straordinaria 2020/2021 risultava mancante di ogni tipo di rendicontazione;
non era possibile conoscere lo stato di avanzamento dei lavori ordinati a conclusione del procedimento con R.G.
2780/2016, né era stato menzionato il relativo conto corrente;
nel calcolo delle spese di tali lavori era stato incluso anche il he era risultato vittorioso nel relativo procedimento;
nel rendiconto consuntivo, Pt_1 tuttavia, erano state indicate entrate pari ad euro 65.167,35 per le opere di cui si tratta, ma non era stata offe rta alcuna rendicontazione;
erano stati imputati ai lavori anche alcuni bonifici provenienti dallo stesso Pt_1 ma era stata contabilizzata solo la minor somma di euro 4.500,00, imputata alla gestione ordinaria, senza considerare il complessivo versamento di euro 9.688,74; le uscite, pari ad euro 47.015,50 erano rilevabili solo dall'estratto conto della gestione straordinaria, ma non vi era alcuna rendicontazione in merito;
alcune fatture emesse da erano state addebitate sul conto della gestione straordinaria, ma la relativa CP_2 provvista avrebbe dovuto essere esclusivamente destinata all'esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza emessa nel procedimento con R.G. 2780/2016; deliberate le opere di cui al superbonus 110% non era stato costituito l'apposito fondo speciale, con conseguente nullità della delibera ex art. 1135 c.c. oltre che per contrasto con l'art. 12 del regolamento condominiale;
erano stati commessi numerosi errori nella registrazione delle fatture, sia quanto all'indicazione dei nominativi dei fornitori, sia in ordine alla loro data e al loro importo;
non era riportato alcun dettaglio delle spese personali dei condomini;
al in particolare, era stato addebitato Pt_1 il costo della polizza dell'assicurazione condominiale, sebbene egli avesse manifestato la volontà di esserne escluso;
le entrate e le uscite indicate nella “situazione economico-patrimoniale” non rispecchiavano i movimenti dell'estratto conto bancario;
non era poi presente il dettaglio dei debiti verso terzi;
la nota esplicativa era incompleta, non essendo stato evidenziato come all'esito del procedimento con R.G. 3314/2017 promosso dal ra stata annullata la delibera del 12 dicembre 2017. Pt_1
Con riferimento alla delibera del 24 gennaio 2023, ha dedotto che: il aveva deliberato la CP_1 ripresa dei lavori di cui al superbonus, ma neanche in tale occasione era stata deliberata la costituzione del fondo;
i rendiconti consuntivi erano del tutto carenti in ordine allo stato di avanzamento dei lavori di cui al superbonus e di cui all'ordinanza 2780/2016; risultavano, del resto, per questi ultimi, uscite per euro 6.769,36; erano state addebitate al pese da cui aveva chiesto di essere escluso, come quelle per le pulizie;
Pt_1 le spese personali dei condomini non erano state dettagliate;
non era stato contabilizzato il credito del CP_ per spese legali liquidate dalla sentenza n. 332/2021 del Giudice di pace di , oltre che il Pt_1 versamento di euro 3.951,97, effettuato con riserva.
Ha dunque concluso dando atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e insistendo per l'accoglimento dell'istanza cautelare.
2 Si è costituito anche il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A sostegno della propria difesa, ha allegato che: la convocazione per l'assemblea del 21 marzo 2022 era stata tempestivamente spedita il 9 marzo 2022; tra i vari contenziosi intercorsi tra le parti ve ne era anche uno relativo all'istallazione di un ripetitore telefonico TIM sul tetto del condominio e sia il Tribunale di Prato che la Corte di Appello di Firenze avevano condannato il rifondere le spese legali;
il ricorrente era Pt_1 debitore del per la somma di euro 28.859,71; i lavori di cui all'ordinanza resa in esito al giudizio CP_1 del 2016 erano stati sospesi con verbale del 4 maggio 2021 e in merito alla questione era stato sottoscritto un accordo di conciliazione il 9 aprile 2024 a conclusione del procedimento di merito con R.G. 2307/2018 ; la documentazione contabile relativa a tale intervento era provvisoria, essendo esso ancora in corso;
l'apertura del conto corrente dedicato all'esecuzione dei lavori era stata deliberata dall'assemblea del 10 febbraio 2021 ed i versamenti erano stati regolarmente effettuati dai condomini;
i lavori avevano natura condominiale e perciò erano stati ripartiti in base ai millesimi;
tutti i versamenti del erano stati contabilizzati;
tutta la Pt_1 documentazione relativa alla gestione era stata consegnata;
i compensi della erano stati CP_2 contabilizzati nella gestione straordinaria in quanto inerenti ai lavori ordinati con il provvedimento del 2016 ; nessuna spesa era stata richiesta o addebitata dall'impresa appaltatrice;
l'esecuzione dei lavori di cui al superbonus, non era stata deliberata con le decisioni impugnate;
il dettaglio delle spese personali non era stato richiesto prima del deposito del ricorso.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 7 maggio 2024, il Giudice ha respinto l'istanza cautelare e ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica contabile.
Depositato l'elaborato tecnico, il giudice ha fissato udienza di discussione orale, assegnando a parte ricorrente termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di comparsa conclusionale e al resistente termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di una replica. Parte resistente ha depositato le proprie note entro il termine assegnato, mentre il ricorrente soltanto due giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno dunque discusso oralmente ex art. 281-sexies e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. Sul thema decidendum.
In sede preliminare è opportuno definire il thema decidendum del giudizio, precisando, innanzitutto, che non possono essere presi in considerazione gli scritti conclusivi depositati da parte ricorrente il 2 dicembre 2025.
Con provvedimento del 3 dicembre 2024, infatti, era stato assegnato a parte ricorrente termine di sessanta giorni prima dell'udienza successiva per il deposito di una memoria conclusiva contenente anche osservazioni tecniche alla CTU e a parte resistente termine di 30 giorni prima dell'udienza per depositare una controreplica.
È evidente, dunque, che la replica di parte ricorrente è tardiva e dunque inammissibile;
pertanto il suo contenuto non potrà essere considerato.
Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di due delibere assembleari, ossia quella del 21 marzo 2022 e del 24 gennaio 2023, entrambe censurate sotto due profili, ossia
3 l'approvazione del bilancio consuntivo (rispettivamente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022) e l'approvazione dei lavori di cui al c.s. “superbonus 110%”.
In merito, va precisato che ciascuno dei profili evidenziati dalla parte ricorrente dovrà essere esaminato, considerato che: “se un condomino, impugnando una delibera assembleare, denuncia una pluralità di vizi che ne possono determinare l'invalidità, propone contestualmente una pluralità di domande giudiziali, con in comune il petitum (la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti (cfr. Cass. civ. n.
2758/2012, in materia di impugnazione di delibera di assemblea societaria)” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., ud.
11/04/2017, 14-06-2017, n. 14806).
2. Sulla delibera del 21 marzo 2022.
2.1. Sull'approvazione del bilancio consuntivo.
Muovendo dall'approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 2020/2021, ha Parte_1 lamentato: l'assenza di rendicontazione della gestione straordinaria, il mancato aggiornamento circa lo stato dei lavori ordinati a conclusione del procedimento con R.G. 2780/2016, l'inclusione del nella Pt_1 ripartizione delle spese per i predetti lavori, la mancanza dei giustificativi di spesa, la mancata contabilizzazione dei versamenti del l'addebito al ei costi per la polizza assicurativa, Pt_1 Pt_1 in generale, l'inintelligibilità della rendicontazione sottoposta all'assemblea.
La prima censura, attinente alla mancata rendicontazione della gestione straordinaria, è fondata.
A tal proposito, si legge nell'elaborato tecnico del CTU che: “Manca la rendicontazione Persona_1 dettagliata delle entrate e delle uscite per i lavori RG 2780/2016, da presentare all'assemblea per la necessaria approvazione” (CTU, pag. 8).
Com'è noto, l'art. 1130 c.c., n. 10, impone all'amministratore di condominio di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione, convocandone l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
In tal senso, non può essere considerato legittimo il bilancio che non contenga la rendicontazione completa della gestione nel periodo di riferimento, in quanto l'approvazione della gestione dei fondi condominiali deve avvenire necessariamente nell'ambito del bilancio da sottoporre ogni anno all'assemblea, non essendo possibile né una rendicontazione separata, né una rendicontazione pluriennale.
Innanzitutto, l'art. 1130 bis c.c., introdotto ex novo dalla riforma del 2012, disciplina in dettaglio il contenuto del rendiconto condominiale, stabilendo che esso "contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica". La norma precisa, inoltre, che il rendiconto "si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti".
Su tale base, a più riprese, la Suprema Corte di cassazione ha precisato che il rendiconto annuale di gestione condominiale deve includere e dettagliare anche le spese affrontate nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, a pena di invalidità della delibera che dispone l'approvazione. Le spese straordinarie devono
4 quindi essere necessariamente contenute nel bilancio consuntivo a pena di invalidità dello stesso, non esistendo una gestione straordinaria separata (Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., data ud. 01/12/2022, 18/01/2023, n. 1370:
“In realtà, gli artt. 1130 n. 10 e 1130 bis c.c. contemplano unicamente il "rendiconto condominiale annuale della gestione", senza distinguere una gestione "ordinaria" da una gestione "straordinaria". Le quote stabilite
(e i costi sostenuti) per l'eventuale manutenzione straordinaria vanno annotate nel registro di contabilità, il cui saldo si riflette nella situazione patrimoniale e viene riportato nel rendiconto annuale di esercizio, non essendo legittima la loro annotazione in un separato documento contabile, non assistito dai criteri di formazione stabiliti per il rendiconto dall'art. 1130 bis c.c.”.).
A tal proposito, non è chiaro cosa intenda il quando giustifica la mancata rendicontazione dei CP_1 lavori di cui al procedimento 2780/2016 sulla base della provvisorietà della documentazione contabile: ancorché i relativi interventi non siano ancora terminati, le uscite effettuate devono essere giustificate nel bilancio annuale ed approvate dall'assemblea condominiale. Non rileva nemmeno che i lavori siano stati sospesi il 10 maggio 2021, sia perché si tratta di data successiva all'esercizio in esame, sia perché la sospensione dei lavori non esimeva l'amministratore dall'obbligo di presentare all'assemblea, il rendiconto relativo alle entrate e spese effettuate fino a tale momento e il relativo saldo, da inserire all'interno del bilancio di esercizio.
Quanto alla possibilità di redigere un rendiconto pluriennale, si osserva che il bilancio condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica;
si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Pertanto, l'operato dell'amministratore in merito alla gestione dei fondi condominiali deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ogni anno, nonostante le relative uscite si riferiscano ad interventi ancora in corso. Il termine di centottanta giorni posto dall'art. 1130 n. 10 c.c., si atteggia, dunque, quale termine perentorio per la presentazione del rendiconto annuale di gestione.
Tale orientamento è coerente con l'autonomia di spesa di cui è ora dotato l'amministratore di condominio, spettando, comunque, sempre all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.
Ne consegue che, non è possibile procedere alla stesura di un bilancio condominiale pluriennale: la norma
(art.1130 n.10 c.c.) prevede l'obbligo annuale di approvazione del rendiconto condominiale anche al fine di vigilare, in un periodo breve, sul corretto operato dell'amministratore.
Non sono fondate, invece, le censure che riguardano il mancato aggiornamento circa lo stato dei già menzionati lavori e l'inclusione del ella ripartizione dei costi. Pt_1
Il primo aspetto, infatti, non incide sulla regolarità del bilancio, ma sull'operato dell'amministratore, mentre è corretta la partecipazione di tutti i condomini alle spese relative a lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio ex art. 1123 c.c., senza che rilevi la circostanza che essi siano stati deliberati per effetto dell'iniziativa giudiziale di uno di essi.
5 Per lo stesso motivo è infondata l'impugnazione del bilancio consuntivo nella parte in cui risulta addebitato al il costo della polizza condominiale, considerato che, peraltro, le spese deliberate dall'assemblea Pt_1 riguardanti i beni comuni vincolano tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti (art. 1137 c.c.).
Ancora, non è stato confermato il rilievo del ricorrente secondo cui non sarebbero stati considerati alcuni versamenti da lui effettuati. Sul punto, il CTU ha fatto presente che: “non si rilevano voci di spesa erroneamente attribuite al condomino ne si rilevano spese pagate non coincidenti con il relativo Pt_1 movimento sul conto corrente bancario dedicato alla gestione ordinaria, confermando i saldi esposti […]
Risultano documentate le spese ripartite per la gestione ordinaria relative alla posizione e risultano Pt_1 pure coerenti i versamenti indicati a detrazione del dovuto, con nessun rilievo da parte del CTP” (pag. 19-
21). Il CTU non ha potuto soffermarsi sui versamenti attribuiti alla gestione straordinaria che, come visto, è rimasta priva di rendicontazione. Dunque, sotto questo aspetto, la censura qui in esame risulta assorbita nel primo rilievo accolto, relativo alla mancata inclusione nel bilancio della rendicontazione della gestione straordinaria.
È poi infondata la censura relativa alla mancata giustificazione delle spese, quantomeno con riferimento alla gestione ordinaria, considerato che il CTU ha accertato la corrispondenza tra le voci riferite alle spese pagate e la corrispondente movimentazione sul conto corrente bancario (pag. 17, CTU). Quanto all'esercizio straordinario, vale quanto esposto in precedenza, risultando la censura assorbita nel primo rilievo riguardante la mancata rendicontazione della gestione straordinaria.
In merito alla nota esplicativa, deve essere accolta la censura di riguardante l'insufficiente Parte_1 chiarezza dei dati sottoposti all'attenzione dei condomini, considerata la mancanza del “dettaglio debiti verso fornitori (o verso per assunzione di obbligo finanziario derivante da sentenza” (pag. 20 CTU). CP_1
Alla luce delle osservazioni che precedono, deve essere annullata la delibera del 21 marzo 2022 nella parte in cui ha approvato il bilancio consuntivo per il periodo 2020/2021.
2.2. Sui lavori di cui al “superbonus 110%”. ha poi impugnato la delibera adottata dall'assemblea del 21 marzo 2022 nella parte in cui Parte_1 non ha predisposto il fondo speciale per i lavori di cui al c.d. “superbonus 110%”, di cui all'art. 1135 c.c., il quale dispone che: “l'assemblea dei condomini provvede: […] 4) alle opere di manutenzione straordinarie e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.
Secondo la Corte di Cassazione una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo né evitare l'allestimento del fondo previsto dalla disposizione né modificare le modalità di costituzione stabilite dalla legge, nonostante l'eventuale consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per esigenze di gestione condominiale;
dunque, la norma ha natura imperativa non derogabile dalla volontà dei privati e la sua violazione comporta la nullità della delibera adottata (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/04/2023, n.
9388).
La disposizione mira ad evitare il rischio individuale di dover garantire (in caso di morosità dei condomini non diligenti) il pagamento dovuto all'appaltatore; la costituzione del fondo mediante il preventivo versamento
6 delle quote di spettanza di ciascun condomino permetterebbe, dunque, di scongiurare tale evenienza, in quanto le risorse necessarie per l'adempimento delle obbligazioni sarebbero raccolte ancor prima della loro assunzione. L'obbligo giuridico di costituzione sorge così, al più tardi, allorquando l'assemblea approva l'appalto e ripartisce tra i condomini i relativi oneri.
La mancata predisposizione del fondo finisce dunque per invalidare l'approvazione stessa dei lavori.
Nel caso di specie, tuttavia, la delibera in esame non ha deliberato i lavori di cui al superbonus 110%, essendosi limitata a ribadire l'incarico già conferito ad affinché ottemperi a tutte le richieste del CP_3 CP_4
nei tempi più celeri possibili per la ripresa del cantiere”. A tal proposito, la parte resistente ha allegato Pt_2 che i lavori di cui al superbonus erano stati deliberati da diversa assemblea, ossia in occasione del 13 maggio
2021 ed ha prodotto il relativo verbale.
Non può dunque essere accolta la domanda di annullamento della delibera nella parte in cui ha approvato l'esecuzione dei lavori, considerato che tale statuizione non è contenuta nella decisione assembleare impugnata.
3. Sulla delibera del 24 gennaio 2023.
3.1. Sull'approvazione del bilancio consuntivo.
In merito all'approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 2021/2022, adottata dall'assemblea del 24 gennaio 2023, il ricorrente ha allegato che: i rendiconti consuntivi erano del tutto carenti in ordine allo stato di avanzamento dei lavori di cui al superbonus e di cui all'ordinanza 2780/2016; erano state addebitate al pese da cui aveva chiesto di essere escluso, come quelle per le pulizie;
non era stato indicato il Pt_1 credito del per spese legali derivante dalla sentenza del Giudice di Pace n. 332/2021; le spese Pt_1 personali dei condomini non erano state dettagliate.
Innanzitutto, si osserva che anche il bilancio in esame sia privo della rendicontazione della gestione straordinaria, come risulta dai rilievi della CTU. L'impugnazione della delibera deve dunque essere accolta in considerazione di tale rilievo per le ragioni già esposte.
Le censure mosse in merito all'addebito in capo al elle spese per le pulizie, invece, non possono Pt_1 essere condivise, considerato che anche in questo caso si tratta di spese relative alle parti comuni che, se deliberate dall'assemblea secondo il principio maggioritario, vincolano tutti i condomini ex art. 1137 c.c.
Con riferimento al credito derivante dalla sentenza n. 332/2021, il CTU ha rilevato che: “Relativamente alle spese liquidate con la sentenza 332/2021 riportate nella colonna spese legali del rendiconto consuntivo, è stato riscontrato che non viene addebitato nessun importo nella posizione e che lo stesso importo Pt_1 risulta inserito nell'elenco dei debiti da pagare al 30/09/2022 per € 1.172,00”; la censura non può, perciò, ritenersi fondata.
Anche a proposito del bilancio in esame devono essere condivisi i rilievi mossi nei confronti della nota esplicativa, tenuto conto dell'insufficiente chiarezza dei dati sottoposti all'attenzione dei condomini, considerata la mancanza del “dettaglio debiti verso fornitori (o verso per assunzione di obbligo CP_1 finanziario derivante da sentenza” (pag. 20 CTU).
3.2. Sui lavori di cui al “superbonus 110”.
7 Nemmeno la delibera del 24 gennaio 2023 può essere invalidata per mancata predisposizione del fondo speciale per i lavori di cui al c.d. “superbonus 110%”, considerato che anche in tale sede l'assemblea non ha approvato l'esecuzione dei lavori, ma si è limitata a riservare la decisione in merito alla formulazione di richieste risarcitorie e all'applicazione di penali per l'inadempimento del relativo contratto.
4. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, sia la delibera del 21 marzo 2021 sia la delibera del 24 gennaio 2023 devono essere annullate nella parte in cui hanno approvato, rispettivamente, il bilancio per la gestione 2020/2021 e il bilancio per la gestione 2021/2022.
Deve essere invece respinta la domanda di annullamento delle stesse delibere per mancata costituzione del fondo speciale destinato all'esecuzione dei lavori di cui al superbonus 110%.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Devono essere invece poste integralmente a carico della parte resistente le spese di CTU, destinate ad istruire esclusivamente le domande relativa ai bilanci consuntivi, rispetto alle quali il condominio è risultato soccombente, con obbligo di rifondere alla controparte quanto eventualmente già versato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. ANNULLA le delibere assembleari del 21 marzo 2022 e del 24 gennaio 2023 nella parte in cui hanno approvato il bilancio consuntivo rispettivamente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022;
2. RESPINGE le ulteriori domande di parte ricorrente;
3. DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite;
4. PONE definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con Controparte_1 separato provvedimento, con obbligo di rifondere alla controparte quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo.
Prato, 12/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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