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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9160 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 10.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1237/2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli Avv.ti Raimondo Carabellese e Ambrosino Daniela, presso il cui studio elettivamente domicilia in Procida alla via V. Emanuele n. 314;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del dell'
[...] Controparte_2 CP_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura LEMBO, elettivamente
[...] domiciliati in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro presso l'Avvocatura Regionale INAIL Campania, come da procura generale alle liti per atto Notaio Per_1 nr. rep. 17705 Racc. 8545 del 18.6.2014 registrata il 18.6.2014;
[...]
- Convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: indennizzo/rendita ex art. 13 D. Lgs. 38/2000. che, in data 21.09.2022, a causa della pregressa malattia da Covid19, accusava complicazioni al cuore e veniva quindi ricoverato ed operato presso la struttura ospedaliera
“Rizzoli” di LA AM (NA); di non poter più svolgere la professione di marittimo, a causa dell'infortunio subito, essendo stato ritenuto dalla Commissione Medica Permanente di 1° grado “NON IDONEO PERMANENTEMENTE AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE”; di aver inoltrato, in data 31.07.2021, all' - Sede di Napoli domanda di CP_3 riconoscimento dell'origine professionale della patologia contratta, con conseguente diritto alla erogazione delle prestazioni di cui al D.P.R. n. 1124/65; che la domanda amministrativa era stata rigettata in data 03.03.2022 dall'ente per dedotta carenza del nesso di causalità tra i rischi lavorativi cui era stato esposto e la malattia denunciata;
di aver presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento di diniego in data 26.04.2022, definito in data 12.12.2022 con il mancato accoglimento della domanda. Agiva, dunque, per la corresponsione dell'indennizzo o della rendita con riconoscimento di un'invalidità superiore o pari al 50%. L' eccepiva l'infondatezza della domanda per difetto del nesso di causalità, CP_3 chiedendone il rigetto. 2 La presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_3 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il CP_3 decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro. 3 Nel merito, vanno preliminarmente esaminate le deposizioni del teste Testimone_1 che ha dichiarato: “Sono marittimo dal 2000 e svolgo attualmente i compiti di nostromo (dal 2019); dal 2016, mentre svolgevo i compiti di marinaio, il ricorrente è stato il mio comandante e primo ufficiale sulla nave Macaiva della Gestur con tratta Procida-Pozzuoli. Ricordo che per qualche giorno nel 2021, ma non ricordo in che mese, il Comandante si è sentito molto affaticato;
subito dopo, ricordo che alle 18,45, all'esito della tratta Pozzuoli / Procida, il ricorrente è stato male dopo l'attracco; io, infatti, sono entrato nella cabina di comando e l'ho trovato accasciato a terra senza sensi. Ho contattato il 118 che ha trasportato in ospedale a Procida il ricorrente, in compagnia della moglie e del figlio nel frattempo sopraggiunti. So che, il giorno dopo, il ricorrente è stato trasferito in un ospedale a Napoli con l'ambulanza. Il turno di lavoro, a bordo della nave, era dalle 5,20 alle 20 ed è stato osservato da me e dal ricorrente, al pari degli altri marittimi. La notte c'è un guardiano che fa i controlli sulla nave, non so se pernotta anche in nave. Ricordo che, nei giorni precedenti lo svenimento, il ricorrente tornava la sera a casa a Procida da solo. Il ricorrente non ricordo che sia rimasto di notte sulla nave perché non vi era necessità, essendovi un guardiano. Il ricorrente guidava la nave, si occupava della gestione del personale, controllava i biglietti dei passeggeri e degli autisti al momento dell'accesso a bordo. Preciso che, trattandosi di una nave piccola, eravamo circa 7 persone a svolgere tutti i compiti sulla nave, compreso il comandante”. Il teste ha dunque confermato che, nel 2021, il ricorrente, particolarmente “affaticato”, ha subito un malore intorno alle 18,45, all'esito della tratta Pozzuoli / Procida, dopo l'attracco; in particolare, ha riferito di avere rinvenuto il ricorrente nella cabina di comando a terra senza sensi;
che, contattato il 118, il medesimo è stato trasportato in ospedale. Il teste ha poi precisato che il ricorrente, come tutti i 7 marittimi a bordo della nave, lavorava dalle 5,20 alle 20, guidava la nave, si occupava della gestione del personale e controllava i biglietti dei passeggeri e degli autisti al momento dell'accesso a bordo. 4 Va poi rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto che la patologia lamentata dalla parte ricorrente determina una inabilità del 46%. In particolare, il CTU, d.ssa ha accertato che: Per_2
“Il sig. di in data 03-08-2021 nel corso dell'attività Parte_1 Parte_1 lavorativa manifestava la grave insufficienza respiratoria acuta ipossico-ipercapnica conseguente all'infezione con Covid19, l'insufficienza renale Acuta su Cronica in Rene Policistico. La condizione preesistente al Covid19 era rappresentata da ipertensione arteriosa, Enfisema polmonare, ridotta tolleranza ai glucidi, dislipidemia, Insufficienza Renale Cronica (eGFR 27ml/min) come riportato in Anamnesi nella cartella clinica del P.O. S. Maria delle Grazie del 28-08-2021. Le patologie croniche già sofferte dal ricorrente subivano un'acuzie ed aggravamento nel corso dell'infezione virale;
inoltre si manifestava, conseguentemente al coinvolgimento cardiaco e polmonare, una grave
3 Cardiomiopatia dilatativa per la quale veniva sottoposto ad impianto di defibrillatore intratoracio. Per il grave quadro clinico cardio-respiratorio e nefrologico si sottoponeva a plurimi ricoveri ospedalieri, risultandone l'attuale condizione di stabilità clinica delle patologie sofferte. L'insufficienza respiratoria Acuta conseguente alla Polmonite Interstiziale bilaterale e l'Insufficienza Renale Acuta su Cronica in rene Policistico e le complicanze iatrogene (anemia, ematuria) e la Cardiomiopatia dilatativa sono da ritenersi diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta per il contatto quotidiano con il pubblico all'imbarco sui traghetti, nella fase immediatamente successiva al Lockdown. Il complesso quadro clinico sofferto dal sig. è Parte_1 documentato dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri del 03-08-2021, del 19-10-2021 e del 21-09-2022, dalle certificazioni specialistiche allegate al fascicolo, dagli esami strumentali specialistici, e dall'esame clinico ed obiettivo effettuato alla visita medica nel corso delle operazioni peritali del 17-02-2025. A seguito ed a causa dell'infortunio, lamentato dal sig. di e Parte_1 Parte_1 verificatosi successivamente ad 09.08.2000 (cfr. Cass, 21022/2007 e 1637/2010), è derivata una lesione all'integrità psicofisica riconducibile alle seguenti patologie: -la cardiomiopatia dilatativa trattata con impianto di defibrillatore intracardiaco va ascritta ad una Terza classe NYHA con percentuale di danno biologico pari al 40% (Tabella CP_3 DM 12-7-2000 codice 3); - l'insufficienza respiratoria cronica conseguente ad esiti polmonari fibrotici è di grado lieve con esame obiettivo toracico negativo, e la riferita comparsa di dispnea solo per sforzi moderati;
la percentuale di danno biologico è pari al 7% (Tabella DM 12-7-2000 codice 333). CP_3 In Conclusione il grado percentuale di danno biologico ai sensi dell'art. 13 dlvo 23 febbraio 2000 n.38 e del DM 12.07.2000, è pari al 46%, con decorrenza dalla data dell'infortunio del 31-07-2021”. Ciò posto, a fronte delle obiezioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente (secondo cui la percentuale del danno biologico dovrebbe essere superiore al 46% poiché l'apparato cardiocircolatorio e quello respiratorio sono organi concorrenti alla funzione cardio-respiratoria), il CTU ha ritenuto il rilievo erroneo, osservando che: “il cuore ed i polmoni sono organi, appartenenti all'Apparato Cardiocircolatorio ed all'Apparato Respiratorio che funzionalmente sono distinti: i Polmoni, fanno parte dell'Apparato Respiratorio e sono deputati alla Respirazione attraverso lo scambio di gas a livello della parete alveolo-capillare e quindi all'ossigenazione di cellule e tessuti, mentre il Cuore fa parte dell'Apparato Cardiocircolatorio ed è deputato alla Circolazione del sangue attraverso la funzione contrattile del miocardio. Nel caso specifico, il Covid19 ha determinato a livello cardiaco la Cardiomiopatia dilatativa, mentre a livello polmonare il Covid19 ha determinato la Polmonite Interstiziale bilaterale. Pertanto la Ctu non ritiene di dover rivedere la percentuale di Danno Biologico, confermando la percentuale del 46%”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. 5 Risulta, pertanto, accertato che il Covid19 ha determinato l'insorgenza delle patologie (Cardiomiopatia dilatativa e Polmonite Interstiziale bilaterale), che rappresentano diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta per il contatto quotidiano con il pubblico all'imbarco sui traghetti, nella fase immediatamente successiva al Lockdown.
4 In base ad un giudizio di ragionevolezza, deve infatti ritenersi che il contagio è avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro, tenuto conto delle piccole dimensioni della nave su cui il ricorrente era imbarcato, delle lunghe ore di lavoro tali da coprire quasi tutta la giornata, delle mansioni osservate che hanno comportato il contatto con il pubblico e del periodo di insorgenza, notoriamente ad elevato rischio di contagio. L'insieme di indizi gravi, precisi e concordanti consentono, perciò, di ritenere più che probabile che il contagio abbia avuto origine professionale. Risulta pertanto provata la causa violenta che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ricorre anche per l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione (cfr. Cass. 29435-2022). La fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art 42, comma 2, DL 18/2020, per cui: “2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' CP_3 che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono CP_3 erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. Tanto premesso, alla luce del dettato dell'art. 42 comma 2 del D.L. 18/2020, l'infezione da SARS - CoV-2, come accade per tutte le infezioni da agenti patogeni, se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall' alla stregua dell'infortunio sul lavoro. CP_3 Lo stesso è intervenuto con nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarendo che CP_3 anche i contagi da Covid -19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro. L' , inoltre, in alcune sue circolari ha affermato che la presunzione semplice di CP_3 origine professionale del contagio da coronavirus vigente per gli operatori sanitari non esaurisce l'ambito di tutela in quanto "A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari" (Circolare n. 13 del 3 Aprile 2020). CP_3 Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, condannato l' a corrispondere a CP_3 parte ricorrente la rendita di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 46% in relazione alla domanda del 31.07.2021, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto e fino al saldo. 6
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dell' al pagamento (oltre le CP_3 spese di consulenza tecnica come da separato decreto) delle stesse nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a parte CP_3 ricorrente la rendita di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 46% in relazione alla domanda del 31.07.2021, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l' al pagamento (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato CP_3 decreto) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre contributo unificato pari ad € 43,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. NAPOLI, 10.12.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 18.01.2024, l'istante indicato in epigrafe deduceva di aver svolto sin dal 1984 la professione di marittimo con la qualifica di “mozzo” e poi successivamente di III ufficiale, II ufficiale, I ufficiale ed infine Comandante;
di aver assunto in data 16.04.2021 il ruolo di Comandante sulla nave “Macaiva” matricola n. 2176 Napoli società di Navigazione “Gestur srl”; che in data 31 luglio 2021, alle ore 19:00, dopo l'attracco nel porto di Procida, nel mentre gestiva le mansioni del proprio ruolo di imbarco e sbarco dei passeggeri e dei relativi controlli, a causa di un improvviso malore, veniva trasportato presso il locale Pronto Soccorso;
che veniva dapprima isolato per “sospetto covid” e, in seguito a diagnosi definitiva di “polmonite interstiziale da sarsCov2”, trasferito in data 03.08.2021 presso il P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli;
che, successivamente, in data 20.08.2021, veniva trasferito in altro reparto presso lo stesso nosocomio per la riabilitazione respiratoria e dal 01.09.2021 presso il reparto urologia ove veniva sottoposto ad intervento urgente a cistoscopia con diagnosi di “macroematuria”, fino alle dimissioni del 15.09.2021; che, in data 19.10.2021, veniva nuovamente ricoverato presso il PSO Procida con diagnosi “dispnea in pregresso COVID” fino alle dimissioni del 25.10.2021;
1
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 10.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1237/2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli Avv.ti Raimondo Carabellese e Ambrosino Daniela, presso il cui studio elettivamente domicilia in Procida alla via V. Emanuele n. 314;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del dell'
[...] Controparte_2 CP_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura LEMBO, elettivamente
[...] domiciliati in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro presso l'Avvocatura Regionale INAIL Campania, come da procura generale alle liti per atto Notaio Per_1 nr. rep. 17705 Racc. 8545 del 18.6.2014 registrata il 18.6.2014;
[...]
- Convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: indennizzo/rendita ex art. 13 D. Lgs. 38/2000. che, in data 21.09.2022, a causa della pregressa malattia da Covid19, accusava complicazioni al cuore e veniva quindi ricoverato ed operato presso la struttura ospedaliera
“Rizzoli” di LA AM (NA); di non poter più svolgere la professione di marittimo, a causa dell'infortunio subito, essendo stato ritenuto dalla Commissione Medica Permanente di 1° grado “NON IDONEO PERMANENTEMENTE AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE”; di aver inoltrato, in data 31.07.2021, all' - Sede di Napoli domanda di CP_3 riconoscimento dell'origine professionale della patologia contratta, con conseguente diritto alla erogazione delle prestazioni di cui al D.P.R. n. 1124/65; che la domanda amministrativa era stata rigettata in data 03.03.2022 dall'ente per dedotta carenza del nesso di causalità tra i rischi lavorativi cui era stato esposto e la malattia denunciata;
di aver presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento di diniego in data 26.04.2022, definito in data 12.12.2022 con il mancato accoglimento della domanda. Agiva, dunque, per la corresponsione dell'indennizzo o della rendita con riconoscimento di un'invalidità superiore o pari al 50%. L' eccepiva l'infondatezza della domanda per difetto del nesso di causalità, CP_3 chiedendone il rigetto. 2 La presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_3 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il CP_3 decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro. 3 Nel merito, vanno preliminarmente esaminate le deposizioni del teste Testimone_1 che ha dichiarato: “Sono marittimo dal 2000 e svolgo attualmente i compiti di nostromo (dal 2019); dal 2016, mentre svolgevo i compiti di marinaio, il ricorrente è stato il mio comandante e primo ufficiale sulla nave Macaiva della Gestur con tratta Procida-Pozzuoli. Ricordo che per qualche giorno nel 2021, ma non ricordo in che mese, il Comandante si è sentito molto affaticato;
subito dopo, ricordo che alle 18,45, all'esito della tratta Pozzuoli / Procida, il ricorrente è stato male dopo l'attracco; io, infatti, sono entrato nella cabina di comando e l'ho trovato accasciato a terra senza sensi. Ho contattato il 118 che ha trasportato in ospedale a Procida il ricorrente, in compagnia della moglie e del figlio nel frattempo sopraggiunti. So che, il giorno dopo, il ricorrente è stato trasferito in un ospedale a Napoli con l'ambulanza. Il turno di lavoro, a bordo della nave, era dalle 5,20 alle 20 ed è stato osservato da me e dal ricorrente, al pari degli altri marittimi. La notte c'è un guardiano che fa i controlli sulla nave, non so se pernotta anche in nave. Ricordo che, nei giorni precedenti lo svenimento, il ricorrente tornava la sera a casa a Procida da solo. Il ricorrente non ricordo che sia rimasto di notte sulla nave perché non vi era necessità, essendovi un guardiano. Il ricorrente guidava la nave, si occupava della gestione del personale, controllava i biglietti dei passeggeri e degli autisti al momento dell'accesso a bordo. Preciso che, trattandosi di una nave piccola, eravamo circa 7 persone a svolgere tutti i compiti sulla nave, compreso il comandante”. Il teste ha dunque confermato che, nel 2021, il ricorrente, particolarmente “affaticato”, ha subito un malore intorno alle 18,45, all'esito della tratta Pozzuoli / Procida, dopo l'attracco; in particolare, ha riferito di avere rinvenuto il ricorrente nella cabina di comando a terra senza sensi;
che, contattato il 118, il medesimo è stato trasportato in ospedale. Il teste ha poi precisato che il ricorrente, come tutti i 7 marittimi a bordo della nave, lavorava dalle 5,20 alle 20, guidava la nave, si occupava della gestione del personale e controllava i biglietti dei passeggeri e degli autisti al momento dell'accesso a bordo. 4 Va poi rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto che la patologia lamentata dalla parte ricorrente determina una inabilità del 46%. In particolare, il CTU, d.ssa ha accertato che: Per_2
“Il sig. di in data 03-08-2021 nel corso dell'attività Parte_1 Parte_1 lavorativa manifestava la grave insufficienza respiratoria acuta ipossico-ipercapnica conseguente all'infezione con Covid19, l'insufficienza renale Acuta su Cronica in Rene Policistico. La condizione preesistente al Covid19 era rappresentata da ipertensione arteriosa, Enfisema polmonare, ridotta tolleranza ai glucidi, dislipidemia, Insufficienza Renale Cronica (eGFR 27ml/min) come riportato in Anamnesi nella cartella clinica del P.O. S. Maria delle Grazie del 28-08-2021. Le patologie croniche già sofferte dal ricorrente subivano un'acuzie ed aggravamento nel corso dell'infezione virale;
inoltre si manifestava, conseguentemente al coinvolgimento cardiaco e polmonare, una grave
3 Cardiomiopatia dilatativa per la quale veniva sottoposto ad impianto di defibrillatore intratoracio. Per il grave quadro clinico cardio-respiratorio e nefrologico si sottoponeva a plurimi ricoveri ospedalieri, risultandone l'attuale condizione di stabilità clinica delle patologie sofferte. L'insufficienza respiratoria Acuta conseguente alla Polmonite Interstiziale bilaterale e l'Insufficienza Renale Acuta su Cronica in rene Policistico e le complicanze iatrogene (anemia, ematuria) e la Cardiomiopatia dilatativa sono da ritenersi diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta per il contatto quotidiano con il pubblico all'imbarco sui traghetti, nella fase immediatamente successiva al Lockdown. Il complesso quadro clinico sofferto dal sig. è Parte_1 documentato dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri del 03-08-2021, del 19-10-2021 e del 21-09-2022, dalle certificazioni specialistiche allegate al fascicolo, dagli esami strumentali specialistici, e dall'esame clinico ed obiettivo effettuato alla visita medica nel corso delle operazioni peritali del 17-02-2025. A seguito ed a causa dell'infortunio, lamentato dal sig. di e Parte_1 Parte_1 verificatosi successivamente ad 09.08.2000 (cfr. Cass, 21022/2007 e 1637/2010), è derivata una lesione all'integrità psicofisica riconducibile alle seguenti patologie: -la cardiomiopatia dilatativa trattata con impianto di defibrillatore intracardiaco va ascritta ad una Terza classe NYHA con percentuale di danno biologico pari al 40% (Tabella CP_3 DM 12-7-2000 codice 3); - l'insufficienza respiratoria cronica conseguente ad esiti polmonari fibrotici è di grado lieve con esame obiettivo toracico negativo, e la riferita comparsa di dispnea solo per sforzi moderati;
la percentuale di danno biologico è pari al 7% (Tabella DM 12-7-2000 codice 333). CP_3 In Conclusione il grado percentuale di danno biologico ai sensi dell'art. 13 dlvo 23 febbraio 2000 n.38 e del DM 12.07.2000, è pari al 46%, con decorrenza dalla data dell'infortunio del 31-07-2021”. Ciò posto, a fronte delle obiezioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente (secondo cui la percentuale del danno biologico dovrebbe essere superiore al 46% poiché l'apparato cardiocircolatorio e quello respiratorio sono organi concorrenti alla funzione cardio-respiratoria), il CTU ha ritenuto il rilievo erroneo, osservando che: “il cuore ed i polmoni sono organi, appartenenti all'Apparato Cardiocircolatorio ed all'Apparato Respiratorio che funzionalmente sono distinti: i Polmoni, fanno parte dell'Apparato Respiratorio e sono deputati alla Respirazione attraverso lo scambio di gas a livello della parete alveolo-capillare e quindi all'ossigenazione di cellule e tessuti, mentre il Cuore fa parte dell'Apparato Cardiocircolatorio ed è deputato alla Circolazione del sangue attraverso la funzione contrattile del miocardio. Nel caso specifico, il Covid19 ha determinato a livello cardiaco la Cardiomiopatia dilatativa, mentre a livello polmonare il Covid19 ha determinato la Polmonite Interstiziale bilaterale. Pertanto la Ctu non ritiene di dover rivedere la percentuale di Danno Biologico, confermando la percentuale del 46%”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. 5 Risulta, pertanto, accertato che il Covid19 ha determinato l'insorgenza delle patologie (Cardiomiopatia dilatativa e Polmonite Interstiziale bilaterale), che rappresentano diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta per il contatto quotidiano con il pubblico all'imbarco sui traghetti, nella fase immediatamente successiva al Lockdown.
4 In base ad un giudizio di ragionevolezza, deve infatti ritenersi che il contagio è avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro, tenuto conto delle piccole dimensioni della nave su cui il ricorrente era imbarcato, delle lunghe ore di lavoro tali da coprire quasi tutta la giornata, delle mansioni osservate che hanno comportato il contatto con il pubblico e del periodo di insorgenza, notoriamente ad elevato rischio di contagio. L'insieme di indizi gravi, precisi e concordanti consentono, perciò, di ritenere più che probabile che il contagio abbia avuto origine professionale. Risulta pertanto provata la causa violenta che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ricorre anche per l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione (cfr. Cass. 29435-2022). La fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art 42, comma 2, DL 18/2020, per cui: “2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' CP_3 che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono CP_3 erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. Tanto premesso, alla luce del dettato dell'art. 42 comma 2 del D.L. 18/2020, l'infezione da SARS - CoV-2, come accade per tutte le infezioni da agenti patogeni, se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall' alla stregua dell'infortunio sul lavoro. CP_3 Lo stesso è intervenuto con nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarendo che CP_3 anche i contagi da Covid -19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro. L' , inoltre, in alcune sue circolari ha affermato che la presunzione semplice di CP_3 origine professionale del contagio da coronavirus vigente per gli operatori sanitari non esaurisce l'ambito di tutela in quanto "A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari" (Circolare n. 13 del 3 Aprile 2020). CP_3 Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, condannato l' a corrispondere a CP_3 parte ricorrente la rendita di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 46% in relazione alla domanda del 31.07.2021, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto e fino al saldo. 6
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dell' al pagamento (oltre le CP_3 spese di consulenza tecnica come da separato decreto) delle stesse nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a parte CP_3 ricorrente la rendita di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 46% in relazione alla domanda del 31.07.2021, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l' al pagamento (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato CP_3 decreto) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre contributo unificato pari ad € 43,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. NAPOLI, 10.12.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 18.01.2024, l'istante indicato in epigrafe deduceva di aver svolto sin dal 1984 la professione di marittimo con la qualifica di “mozzo” e poi successivamente di III ufficiale, II ufficiale, I ufficiale ed infine Comandante;
di aver assunto in data 16.04.2021 il ruolo di Comandante sulla nave “Macaiva” matricola n. 2176 Napoli società di Navigazione “Gestur srl”; che in data 31 luglio 2021, alle ore 19:00, dopo l'attracco nel porto di Procida, nel mentre gestiva le mansioni del proprio ruolo di imbarco e sbarco dei passeggeri e dei relativi controlli, a causa di un improvviso malore, veniva trasportato presso il locale Pronto Soccorso;
che veniva dapprima isolato per “sospetto covid” e, in seguito a diagnosi definitiva di “polmonite interstiziale da sarsCov2”, trasferito in data 03.08.2021 presso il P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli;
che, successivamente, in data 20.08.2021, veniva trasferito in altro reparto presso lo stesso nosocomio per la riabilitazione respiratoria e dal 01.09.2021 presso il reparto urologia ove veniva sottoposto ad intervento urgente a cistoscopia con diagnosi di “macroematuria”, fino alle dimissioni del 15.09.2021; che, in data 19.10.2021, veniva nuovamente ricoverato presso il PSO Procida con diagnosi “dispnea in pregresso COVID” fino alle dimissioni del 25.10.2021;
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