Ordinanza 6 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/06/2019, n. 15310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15310 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2019 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 8069-2017 proposto da: SA NT RL , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. ALFREDO COLACI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISOLE SAMOA, 15, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO FUSO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
2018 contro 2852 IA PA , in persona del legale rappresentante Dott. CARMINE ANTONIO CATENAZZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO
17/A, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
RE RL;
- intimata - avverso la sentenza n. 5517/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
FATTI DI CAUSA
CA IS RL, premesso di avere stipulato polizza comprensiva di rischio incendio con la allora RAS, ora IA PA (polizza rilasciata dalla Centro Nord Assicurazioni Di Boccia S. sas, agente RAS, per il tramite del sub-agente R.E. RL), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Compagnia di assicurazioni IA PA per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 581.097,40 a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa di un incendio divampato il 13-8-07 nei locali ove esercitava la propria attività; al giudizio partecipò pure la R.E. RL, chiamata in manleva dalla IA. L'adito Tribunale rigettò la domanda. Con sentenza 5517/2016 del 21-9-2016 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da CA IS;
in particolare la Corte, dopo avere precisato che costituivano circostanze pacifiche i sia che il rapporto assicurativo in questione era sorto con la sub-agenzia R.E. RL (alla quale CA IS sosteneva di avere versato il premio in contanti) sia che la la R.E. RL non aveva mai riversato il detto premio all'Agenzia "Centro Nord" (il I.r. della R.E. era stato peraltro condannato per appropriazione indebita proprio in relazione a detto omesso riversamento), ha ritenuto che nessuna responsabilità potesse essere ascritta all'IA né ex contractu (per difetto del pagamento del premio) né ex art. 2049 cc (in quanto, quale preponente, la IA era tenuta a rispondere dell'opera dei propri agenti, ma non anche di quella dei sub-agenti); CA IS avrebbe invece potuto e dovuto agire, oltre che nei confronti del I.r. della sub-agenzia R.E. RL OB BO (che si era intascato il premio), anche nei confronti dell'Agenzia generale RAS "Centro Nord", quale preponente del sub agente. Avverso detta sentenza CA IS propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'IA PA. R.E. RL non ha svolto attività difensiva in questa sede. <5 CA IS e IA hanno presentato ulteriori memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale, nonostante fosse stata invocata la tutela dell'affidamento incolpevole nell'apparenza del diritto (in quanto CA IS aveva stipulato in precedenza altre polizze assicurative presso i locali della R.E. RL ed individuato quindi nella R.E. RL il soggetto giuridico abilitato ad offrire i prodotti assicurativi della RAS), abbia del tutto trascurato di valutare dette allegazioni. Il motivo è inammissibile in quanto non in linea con la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un "preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per "fatto" deve intendersi non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie la ricorrente non ha indicato alcun "fatto storico" (nel senso su precisato) omesso, essendosi limitata a dolersi della mancata considerazione del principio della tutela dell'affidamento incolpevole nell'apparenza del diritto e delle allegazioni dedotte a sostegno del detto principio. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione degli artt. 1888 e 1901 cc, si duole che la Corte d'Appello, rifacendosi peraltro cripticamente alla motivazione del Tribunale, abbia rigettato la domanda per mancata prova del contratto di assicurazione e mancato pagamento del premio, senza invece considerare che vi era prova scritta del contratto di assicurazione (v. polizza) e che CA IS aveva regolarmente versato il premio al subagente;
in particolare, nel caso di specie, non si verteva in fattispecie di "mancato versamento del premio" bensì di mancata consegna dello stesso alla Compagnia per problemi nella propria catena di distribuzione, e quindi per fatti estranei alla volontà ed alla sfera di controllo e conoscibilità dell'assicurato stesso. Il motivo è infondato. Come già evidenziato da questa S.C., il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed è quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest'ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non anche di un'impresa assicuratrice, di cui, pertanto, non ha il potere rappresentativo, salvo espressa attribuzione da parte della stessa;
espressa attribuzione pacificamente mancante nel caso di specie;
a tanto consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente - sub preponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente all'impresa assicuratrice;
obbligo pacificamente non adempiuto nel caso di specie (conf. Cass.15645/2017; Cass. 15190/2004). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, alla luce dei fatti di causa come pacificamente accertati (e, in particolare della mancanza, in capo a R.E. RL, di potere rappresentativo della IA) e dei riportati principi:, ha escluso la sussistenza di un rapporto assicurativo tra CA IS e la IA, che non aveva peraltro ricevuto in pagamento dalla ricorrente alcun premio assicurativo, e, di conseguenza, ha rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo. Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell'art. 2049 cc, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che nella specie vi era stata una condotta negligente e colpevole dell'Agenzia Ras "Centro Nord Assicurazioni", la quale in data 25-5-2007 aveva revocato il mandato alla R.E. RL (per appropriazione di euro 300.000,00) ma non si era poi attivata nei confronti degli altri clienti (l'incendio si era verificato il 13-8- 07); di tale condotta dell"Agenzia Ras "Centro Nord Assicurazioni" la NZ doveva rispondere ex art. 2049 cc., Il motivo è inammissibile. Come già precisato da questa S.C. "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. 2038/2019; conf. 15430/2018). Nel caso di specie la ricorrente sottopone al giudizio di questa S.C. una questione nuova implicante anche accertamenti in fatto (responsabilità dell'IA ex art. 2049 cc per specifica condotta negligente del proprio agente "Centro Nord Assicurazioni", e cioè per mancata attivazione da parte di quest'ultimo nei confronti dei propri clienti, che incolpevolmente ritenevano di avere in essere un regolare contratto di assicurazione, nonostante detto agente avesse già riscontrato l'omesso pagamento dei premi da parte del sub-agente R.E. RL ed avesse allo stesso revocato il mandato), senza tuttavia soddisfare i (7. predetti oneri di allegazione e di indicazione;
ne consegue, come detto, l'inammissibilità del motivo. In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa