Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13038/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. CANNISTRARO MAURIZIO TEODORO e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
Il Giudice rilevato che nella presente causa è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere;
che, in particolare, ha proposto opposizione nei confronti Parte_1 dell'iscrizione come titolare d'azienda nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito dell'accertamento d'ufficio del 27 settembre 2021, che non gli sarebbe mai stato notificato e il successivo avviso di addebito n. 36820230018211120000 che gli sarebbe stato notificato il 28 dicembre 2023; che, in relazione a tale data di notifica, nella propria memoria l'ente ha eccepito la decadenza per ogni valutazione di merito di cui all'art. 24, co. 5, del dlgs. n. 46/99; che, con un buon comportamento processuale, la difesa dell'opponente, prendendo atto di tale eccezione, ha rinunciato all'opposizione nei confronti del suddetto avviso di addebito ed entrambe le parti si sono riservate in diverso eventuale processo la verifica delle condizioni circa la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti per rate differenti rispetto a quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio;
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per questi motivi
, in udienza, conseguentemente, entrambi i difensori hanno domandato che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con discussione solo sulle spese di lite (cfr. il verbale di causa); che, quindi, considerata la cessazione della materia del contendere, occorre solo definire le spese di lite e considerata la buona condotta processuale della parte opponente che, immediatamente e spontaneamente, in udienza, ha rinunciato all'opposizione nei confronti dell'avviso di addebito suddetto e nei termini sovraesposti, vi sono i motivi per la compensazione degli oneri del processo.
P.Q.M.
In ordine alle domande attrici, dichiara cessata la materia del contendere, prendendo atto della definitività dell' avviso di addebito n. 36820230018211120000 e compensando le spese di lite tra le parti.
Milano, 30 gennaio 2025 Il Giudice dott. N. Di Leo
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