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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16855 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 65854/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65854/2018 promossa da:
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to TASSISTRO BARBARA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del
21.02.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.10.2018 ha Controparte_1 chiesto al Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge CP_2
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario, a RA
[...]
IT il 18.02.1973, precisando che dalla detta unione erano nati i figli e entrambi adulti ed economicamente indipendenti e Persona_1 Per_2 deducendo che da tempo era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, anche a causa dei comportamenti violenti del marito nonché delle continue vessazioni subite dalla moglie, che l'avevano portata ad una condizione di soggezione psicologica.
1 La ricorrente, in particolare, rappresentava: che durante il matrimonio il marito aveva sempre soggiogato psicologicamente la ricorrente tanto da non averle mai permesso di lavorare;
che nel corso degli anni l'atteggiamento autoritario ed estremamente geloso nei confronti della moglie e dei figli era mutato in condotte violente non solo verbalmente;
che il marito nel corso del matrimonio aveva impedito i rapporti della moglie con persone esterne alla famiglia;
che spesso il ricorrente la picchiava con calci e pugni e la minacciava di non dire nulla;
che tali episodi avvenivano davanti ai figli;
che il marito era riuscito a finanziere e condurre anche un'attività artigianale che era formalmente intestata alla moglie e ad acquistare un immobile rurale nelle campagne di Soriano nel Cimino e grazie alla raccolta di nocciole castagne ed olive riusciva a percepire buon incassi;
che anche quando il resistente aveva abbandonato di fatto il tetto coniugale continuava a mantenere il controllo sulla ricorrente;
che nonostante i comportamenti violenti continuavano ad essere perpetrati pagava CP_2 tutto quello che era necessario – bollette della luce, condominio e tutte le spese straordinarie - corrispondendo circa 600,00 euro al mese;
che quanto tornava a casa, il suo atteggiamento non era cambiato, ma, la breve permanenza tra le mura domestiche rendeva sopportabili le continue minacce;
che a giugno 2018 ritornava a CP_2
Roma per sempre ricominciando le violenze domestiche, sia fisiche che morali;
che la ricorrente nonostante la paura per le minacce di morte e temendo di essere uccisa durante gli sfoghi del marito lo denunciava e trovava il coraggio di recarsi al pronto soccorso per farsi refertare;
che il marito dopo ciò era nuovamente sparito, essendo probabilmente tornato presso l'abitazione di Soriano, lasciando la ricorrente priva d'aiuto economico;
che l'esponente doveva ricorrere all'aiuto dei figli per poter pagare le bollette e fare la spesa;
che il resistente percepiva una buona pensione dall'Inps ex INPDAP iscritta al n. 17521071. Parte ricorrente pertanto chiedeva: la pronuncia della separazione personale con addebito a Controparte_2
l'assegnazione della casa familiare di Roma sita in Ostia Via F. Grenet 46 alla moglie;
che fosse ordinato, visti gli abusi famigliari e la pericolosità dimostrata, a non si avvicinarsi ai luoghi di residenza della moglie e che fosse Controparte_2 posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 600,00 con trattenuta diretta da parte dell'Inps.
All'udienza presidenziale del 06.02.2019 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, considerate le dichiarazioni in udienza di parte ricorrente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ponendo a carico del resistente un assegno mensile pari ad euro 500,00 quale contributo al mantenimento della moglie ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
All'udienza del 10.10.2019 veniva dichiara la contumacia della parte resistente non comparsa e non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del verbale dell'udienza presidenziale e della relativa ordinanza.
2 Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data
21.02.2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
§§§
Separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale proposta da Controparte_1 deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente deve essere rigettata atteso che indimostrate sono rimaste le circostanze addotte da parte ricorrente in merito.
L'art. 151 co. II c.c. in tema di separazione prevede che “il Giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Affinché sia pronunciato l'addebito non è sufficiente la mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che detta violazione abbia determinato la crisi familiare. Deve infatti evidenziarsi che in tema di addebito è richiesta, nell'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, una rigorosa allegazione e prova del fatto che la condotta dell'altro coniuge sia stata violativa dei doveri nascenti dal matrimonio e abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (vedasi, sul punto, tra le altre, Sez. 1,
Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020, secondo cui “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”)
Nel caso in cui però è accertata la violenza tale circostanza è di per sé sola causa di accoglimento della domanda di addebito (sul punto, infatti, deve condividersi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “le reiterate violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il
3 loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto che la separazione fosse addebitata al marito considerate le violenze fisiche e verbali subite negli anni, producendo in tal senso la denuncia sporta ai Carabinieri del 02.07.2018 ed il referto di pronto soccorso del 29.06.2018. Il G.I. ha ritenuto in corso di causa necessario acquisire copia di tutti gli atti del procedimento penale iscritto nei confronti del resistente a seguito della denuncia avente ad oggetto condotte violente poste in essere dal marito in danno della moglie in data 29.6.2018. In seguito a ciò, con comparsa conclusionale CP_1 rappresentava che, acquisito il fascicolo penale lo stesso è risultato archiviato, poiché la signora aveva rimesso la querela atteso che il marito non si era più CP_1 avvicinato a Lei ed aveva assicurato ai figli che non l'avrebbe più importunata.
Codesto Collegio, attese che indimostrate sono rimaste le asserite violenze riportate da parte ricorrente, ritiene che la domanda di addebito proposta non è meritevole di accoglimento e vada, pertanto, rigettata.
Assegnazione della casa coniugale
La domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita in Ostia Via
F. Grenet 46 deve essere rigettata.
Quanto alla assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi sono figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010), presupposti che non ricorrono nel caso in esame, in quanto la ricorrente ha dichiarato che i figli sono maggiorenni e economicamente autonomi.
Assegno di mantenimento per la moglie.
La domanda formulata dalla parte ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento è meritevole di accoglimento.
In tema di assegno di mantenimento occorre rilevare che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto, “i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20/06/2023 n. 17545; idem 24/05/2023 n.
14343). Le condizioni affinché sorga il diritto al mantenimento del coniuge, a cui non sia addebitabile la separazione, “sono la non titolarità di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, per la valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al
4 parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze
e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.” (Cass. Civ. Sez. I, ord.
24/05/2023 n. 14310).
Dalla documentazione in atti e dai fatti allegati da parte ricorrente e, sostanzialmente, non contestati da parte resistente rimasta contumace emerge: che la moglie, con diploma di scuola media, durante gli anni di matrimonio è sempre stata casalinga;
che il marito il quale percepisce una pensione lorda di circa € 1.500,00 al mese.
Da quanto appena riportato si rileva pertanto che il matrimonio tra le parti è durato oltre 50 anni, durante i quali la ricorrente non ha mai lavorato occupandosi dei due figli, mentre del mantenimento economico della famiglia si è occupato esclusivamente il marito. Rilevato che parte ricorrente, che ha superato i settant'anni, non ha altre fonti di redditi, tanto che negli anni si è fatta sostenere economicamente dai figli, si ritiene equo accogliere la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente, quantificandolo in € 550,00, da corrispondersi mensilmente a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi i provvedimenti provvisori resi in corso di causa.
Spese di giudizio
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Controparte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in RA Controparte_2
IT il 18.02.1973;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di RA IT (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1973, atto n. 5, parte II, serie A);
3. rigetta la domanda di addebito articolata da;
Controparte_1
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
;
[...]
5. determina in euro 550,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_2 per il mantenimento della moglie, da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'I.S.T.A.T.;
6. dichiara irripetibili le spese di lite.
5 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/10/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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