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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2024 promossa da:
CF ), con l'avv. MARIA LETIZIA PELLACANI Parte_1 C.F._1
- RR - contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
- IS contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, in data 3 aprile 2024, chiedeva disporsi: - l'affidamento Parte_1
esclusivo dei minori e alla madre, con collocamento presso la stessa e con la Per_1 Persona_2
previsione che il padre possa tenerli con sé tutte le settimane dal sabato alle ore 12,00 alla domenica pomeriggio, demandato ai genitori di concordare eventuali periodi di vacanza dei Minori con il padre;
pagina 1 di 4 un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 400,00 (ovvero €
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la RR deduceva: - di avere intrattenuto una stabile relazione con dalla fine del 2012 al 2016 e che dalla loro unione nascevano a Piacenza il 24 agosto Controparte_1
2013 i gemelli e entrambi residenti presso l'abitazione materna sita in Piacenza, Per_1 Persona_2
via Francesco Cilea n. 3; - che il IS per qualche tempo aveva coabitato con la RR e i bambini a Piacenza in via Chiapponi partecipando alle spese, ma che nel 2015 il rapporto di coppia entrava irrimediabilmente in crisi e la RR si trasferiva con i Minori a casa della propria madre;
- che a partire dal novembre 2015, si era occupata del mantenimento dei figli in via quasi esclusiva, ricevendo dal padre occasionalmente e a sua discrezione solo un piccolo contributo in denaro (€ 50,00
e/o € 100,00); che inizialmente il padre interrompeva ogni frequentazione con i figli e dopo qualche tempo riprendeva a frequentarli vedendoli e tenendoli con sé dapprima una volta al mese e poi - a seconda dei periodi e delle sue esigenze - una volta ogni settimana e/o ogni due settimane;
che attualmente i bambini, di anni 10, trascorrono con il padre la giornata di sabato, a partire dalle ore
12,00, fino alla domenica pomeriggio alle 14 – 16, tutti i fine settimana, dal momento che la RR lavora come dipendente presso un bar – gelateria anche nel weekend;
- che nel mese di dicembre 2021 sono stati diagnosticati, dall'U.O. di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza, ad disturbi specifici di apprendimento (DSA) mentre nell'ottobre 2022, è Per_1 Per_2 stato riconosciuto “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” in quanto affetto da “sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico con ricadute sul processo degli apprendimenti e del comportamento” e che i Minori sono stati seguiti unicamente dalla madre nei rispettivi percorsi diagnostici e terapeutici;
- che il IS non risulta essere proprietario di beni immobili e da visura effettuata presso la locale Camera di
Commercio, risulta essere titolare di una impresa individuale;
che i bambini sono stati iscritti alla scuola media per il prossimo anno scolastico e le spese previste per garantire il loro adeguato mantenimento sono perennemente in aumento.
All'udienza del 10 dicembre 2024, compariva oltre alla RR anche Controparte_1
personalmente, il quale dopo essere stato edotto dell'obbligatorietà della difesa tecnica, dichiarava di non avere interesse a costituirsi in giudizio e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia;
sicché, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la RR, la quale confermava le circostanze allegate in Ricorso ed il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, invitava la Difesa di parte ricorrente a pagina 2 di 4 precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa ed all'esito della rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Come è noto, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque, ogni qual volta l'affidamento condiviso sia ritenuto
“contrario all'interesse del minore”.
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è dubbio si configuri una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre, alla luce del disinteresse mostrato dal IS nei riguardi dei figli Per_1
e con i quali, subito dopo la fine della relazione con la ha interrotto ogni Per_2 Parte_2
frequentazione, riprendendola tempo dopo, in maniera saltuaria e discontinua, fino a quando, solo di recente, ha cominciato a tenerli con sé nel fine settimana, dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 14 – 16, dal momento che la RR solitamente è impegnata con il proprio lavoro di barista e tenuto conto della circostanza che il padre è risultato inadempiente ai propri obblighi di educazione e di cura dei figli minori, che hanno bisogni affettivi, educativi e sociali speciali ed al cui accudimento dal 2015 si è occupata solo la madre, anche dal punto di vista economico, essendosi il padre sottratto anche ai propri doveri di assistenza materiale verso i figli minori, elargendo solo occasionalmente ed a sua discrezione un esiguo contributo in denaro di € 50,00 e/o € 100,00.
Siffatte circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario dal momento che l'odierno
IS, seppur regolarmente citato in giudizio, ha deciso di non prendervi parte.
Ne consegue che l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre risulta rispondere Per_1 Per_2 all'interesse degli stessi, dovendosi al contempo prevedere, a fronte della prassi già esistente tra le
Parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni fine settimana, dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 14 – 16, fatto salvo diverso accordo tra i Genitori.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento dei figli minori, di anni 10, occorre precisare che la
RR non ha offerto alcun elemento tale da poter ricostruire il tenore di vita avuto durante la convivenza. La stessa ha dichiarato di lavorare quale dipendente presso un bar – gelateria e che grazie all'aiuto della propria madre, con cui è tornata a vivere dal novembre 2015, è sempre riuscita ad occuparsi dei bambini, dei loro problemi di salute e scolastici ed a garantire loro un tenore di vita dignitoso mentre il IS risulta essere titolare di una impresa individuale.
pagina 3 di 4 Ciò posto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, degli elementi offerti e delle esigenze medie di un bambino dell'età di e con bisogni educativi speciali, Per_1 Per_2
si ritiene, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, di porre a carico del padre un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si precisa che in ragione dell'età dei Minori non si è provveduto all'ascolto degli stessi in giudizio ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del IS, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- affida in via esclusiva i minori e alla madre con la quale convivono;
il padre potrà Per_1 Per_2
vedere e tenere con sé i figli minori ogni fine settimana, dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 14 – 16, fatto salvo ogni diverso accordo tra i Genitori;
- pone a carico del IS il versamento di un assegno mensile di € 400 (€ 200,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli e da versarsi in via anticipata Per_1 Per_2
entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2024 promossa da:
CF ), con l'avv. MARIA LETIZIA PELLACANI Parte_1 C.F._1
- RR - contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
- IS contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, in data 3 aprile 2024, chiedeva disporsi: - l'affidamento Parte_1
esclusivo dei minori e alla madre, con collocamento presso la stessa e con la Per_1 Persona_2
previsione che il padre possa tenerli con sé tutte le settimane dal sabato alle ore 12,00 alla domenica pomeriggio, demandato ai genitori di concordare eventuali periodi di vacanza dei Minori con il padre;
pagina 1 di 4 un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 400,00 (ovvero €
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la RR deduceva: - di avere intrattenuto una stabile relazione con dalla fine del 2012 al 2016 e che dalla loro unione nascevano a Piacenza il 24 agosto Controparte_1
2013 i gemelli e entrambi residenti presso l'abitazione materna sita in Piacenza, Per_1 Persona_2
via Francesco Cilea n. 3; - che il IS per qualche tempo aveva coabitato con la RR e i bambini a Piacenza in via Chiapponi partecipando alle spese, ma che nel 2015 il rapporto di coppia entrava irrimediabilmente in crisi e la RR si trasferiva con i Minori a casa della propria madre;
- che a partire dal novembre 2015, si era occupata del mantenimento dei figli in via quasi esclusiva, ricevendo dal padre occasionalmente e a sua discrezione solo un piccolo contributo in denaro (€ 50,00
e/o € 100,00); che inizialmente il padre interrompeva ogni frequentazione con i figli e dopo qualche tempo riprendeva a frequentarli vedendoli e tenendoli con sé dapprima una volta al mese e poi - a seconda dei periodi e delle sue esigenze - una volta ogni settimana e/o ogni due settimane;
che attualmente i bambini, di anni 10, trascorrono con il padre la giornata di sabato, a partire dalle ore
12,00, fino alla domenica pomeriggio alle 14 – 16, tutti i fine settimana, dal momento che la RR lavora come dipendente presso un bar – gelateria anche nel weekend;
- che nel mese di dicembre 2021 sono stati diagnosticati, dall'U.O. di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza, ad disturbi specifici di apprendimento (DSA) mentre nell'ottobre 2022, è Per_1 Per_2 stato riconosciuto “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” in quanto affetto da “sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico con ricadute sul processo degli apprendimenti e del comportamento” e che i Minori sono stati seguiti unicamente dalla madre nei rispettivi percorsi diagnostici e terapeutici;
- che il IS non risulta essere proprietario di beni immobili e da visura effettuata presso la locale Camera di
Commercio, risulta essere titolare di una impresa individuale;
che i bambini sono stati iscritti alla scuola media per il prossimo anno scolastico e le spese previste per garantire il loro adeguato mantenimento sono perennemente in aumento.
All'udienza del 10 dicembre 2024, compariva oltre alla RR anche Controparte_1
personalmente, il quale dopo essere stato edotto dell'obbligatorietà della difesa tecnica, dichiarava di non avere interesse a costituirsi in giudizio e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia;
sicché, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la RR, la quale confermava le circostanze allegate in Ricorso ed il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, invitava la Difesa di parte ricorrente a pagina 2 di 4 precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa ed all'esito della rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Come è noto, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque, ogni qual volta l'affidamento condiviso sia ritenuto
“contrario all'interesse del minore”.
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è dubbio si configuri una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre, alla luce del disinteresse mostrato dal IS nei riguardi dei figli Per_1
e con i quali, subito dopo la fine della relazione con la ha interrotto ogni Per_2 Parte_2
frequentazione, riprendendola tempo dopo, in maniera saltuaria e discontinua, fino a quando, solo di recente, ha cominciato a tenerli con sé nel fine settimana, dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 14 – 16, dal momento che la RR solitamente è impegnata con il proprio lavoro di barista e tenuto conto della circostanza che il padre è risultato inadempiente ai propri obblighi di educazione e di cura dei figli minori, che hanno bisogni affettivi, educativi e sociali speciali ed al cui accudimento dal 2015 si è occupata solo la madre, anche dal punto di vista economico, essendosi il padre sottratto anche ai propri doveri di assistenza materiale verso i figli minori, elargendo solo occasionalmente ed a sua discrezione un esiguo contributo in denaro di € 50,00 e/o € 100,00.
Siffatte circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario dal momento che l'odierno
IS, seppur regolarmente citato in giudizio, ha deciso di non prendervi parte.
Ne consegue che l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre risulta rispondere Per_1 Per_2 all'interesse degli stessi, dovendosi al contempo prevedere, a fronte della prassi già esistente tra le
Parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni fine settimana, dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 14 – 16, fatto salvo diverso accordo tra i Genitori.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento dei figli minori, di anni 10, occorre precisare che la
RR non ha offerto alcun elemento tale da poter ricostruire il tenore di vita avuto durante la convivenza. La stessa ha dichiarato di lavorare quale dipendente presso un bar – gelateria e che grazie all'aiuto della propria madre, con cui è tornata a vivere dal novembre 2015, è sempre riuscita ad occuparsi dei bambini, dei loro problemi di salute e scolastici ed a garantire loro un tenore di vita dignitoso mentre il IS risulta essere titolare di una impresa individuale.
pagina 3 di 4 Ciò posto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro, professionale e casalingo, degli elementi offerti e delle esigenze medie di un bambino dell'età di e con bisogni educativi speciali, Per_1 Per_2
si ritiene, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, di porre a carico del padre un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si precisa che in ragione dell'età dei Minori non si è provveduto all'ascolto degli stessi in giudizio ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del IS, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- affida in via esclusiva i minori e alla madre con la quale convivono;
il padre potrà Per_1 Per_2
vedere e tenere con sé i figli minori ogni fine settimana, dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 14 – 16, fatto salvo ogni diverso accordo tra i Genitori;
- pone a carico del IS il versamento di un assegno mensile di € 400 (€ 200,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli e da versarsi in via anticipata Per_1 Per_2
entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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