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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa IA MA RL, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2565\2022 Reg. Gen. vertente tra
, C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
come in atti dall'avv. MATTA MARCO;
- parte attrice-
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta contumace-
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: l'AT ha concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 12 aprile 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio , deducendo di essere comproprietario, in comunione Controparte_1
ordinaria per quote uguali, dell'immobile sito in Dolianova, via Soleminis, distinto al
N.C.E.U. foglio 35, mappale 2421, subalterno 25, che le parti hanno acquistato con rogito del 3 marzo 2008. Ha esposto che la convivenza more uxorio tra le parti è cessata nel novembre 2011, allorché egli è stato invitato dalla convenuta a lasciare l'abitazione e a restituire le chiavi, venendogli da allora precluso ogni pari uso del bene, mentre la convenuta lo ha goduto in via esclusiva, stabilendovi residenza e, dal dicembre 2011, convivendo con il coniuge L'AT ha concluso chiedendo il Persona_1
risarcimento del danno da uso esclusivo, parametrato ai frutti civili figurativi (valore locativo) dell'immobile, oltre interessi e spese.
La convenuta non si è costituita ed è rimasta contumace. La causa è stata istruita attraverso la prova orale (teste ) ed è stata espletata consulenza tecnica Testimone_1
d'ufficio.
Con provvedimento del 14 ottobre 2025 la causa è stata assegnata a questo giudice, che con ordinanza del 10 novembre 2025 ha anticipato l'udienza al 3 dicembre
2025 e ha disposto la trattazione scritta mediante deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
A detta udienza la causa è stata assunta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
L'articolo 1102 del codice civile prevede che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso;
l'uso più intenso è consentito finché non si traduca nella negazione del pari uso altrui, poiché solo in tale ipotesi si configura un illecito suscettibile di ristoro in forma di frutti civili figurativi, usualmente commisurati al valore locativo del bene. La giurisprudenza ha chiarito che la mera occupazione esclusiva non basta a fondare l'indennizzo se gli altri comproprietari restano inerti o acconsentono;
l'obbligazione di corresponsione nasce quando il comproprietario escluso abbia manifestato l'intenzione di godere del bene e tale godimento sia stato impedito, facendo così scattare, da quel momento, la maturazione dei frutti civili figurativi (cfr. Cass., Sez. II, 8 giugno 2022, n. 18548; Cass., Sez. II, 8 novembre 2023, n. 31105).
Muovendo da questi principi, il compendio probatorio ha dimostrato che la convenuta ha impedito il pari uso dell'immobile all'AT. La deposizione della teste ha restituito un quadro lineare e coerente: nel novembre 2011 la Testimone_1 convenuta ha intimato all'AT di lasciare l'abitazione, ha ricevuto le chiavi e ha proseguito nel godimento esclusivo del bene, convivendo con il coniuge;
la teste ha attestato anche le sollecitazioni dell'AT per ottenere un'indennità, rimaste senza riscontro. Tali affermazioni, precise e circostanziate, non hanno trovato smentita: la convenuta, ritualmente destinataria dell'ordinanza di interrogatorio formale, non ha risposto, e il verbale del 14 settembre 2023 ha dato atto delle mancate risposte. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata risposta costituisce un argomento di prova da valutarsi congiuntamente agli altri elementi acquisiti, consentendo al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che operi alcuna fictio confessoria automatica. Nel caso concreto, il comportamento processuale della convenuta ha corroborato il quadro probatorio, già solido alla luce della testimonianza e della documentazione in atti, sulla sussistenza dell'uso esclusivo illegittimo.
Quanto al periodo indennizzabile, l'AT ha formalmente costituito in mora la convenuta con raccomandata del 14 gennaio 2022, e l'immobile è stato poi alienato il
28 novembre 2023; la consulenza tecnica d'ufficio ha conseguentemente limitato il calcolo dei frutti figurativi all'arco temporale compreso tra tali due date.
La CT affidata al Geom. è stata espletata secondo criteri estimativi CP_2
corretti e trasparenti. Il consulente ha effettuato sopralluogo esterno e visure catastali/planimetriche, ha determinato la superficie commerciale ai sensi del D.P.R.
138/1998 in 157,71 mq, scomponendola in 104,74 mq residenziali;
55,35 mq di cantina con coefficiente 0,60 (33,21 mq); 25,10 mq di balconi con coefficiente 0,30 (7,53 mq); area scoperta/giardino 193 mq con coefficiente 0,10 fino a 104,74 mq (10,47 mq) e
0,02 per la residua (1,76 mq). Ha poi condotto una ricognizione dei comparabili locativi nel mercato di Dolianova e limitrofi, riscontrando canoni di 9-10 €/mq per tagli fino a
50 mq e di 7,50 €/mq per superfici superiori;
per tenere conto della differenza di taglio tra i comparabili e l'immobile oggetto e della diversa tipologia (villetta a schiera con giardino, rispetto ad appartamenti), ha applicato un coefficiente riduttivo di 0,51 e un coefficiente di apprezzamento di 1,30, pervenendo a un canone unitario figurativo di
4,97 €/mq/mese arrotondato a 5,00 €/mq/mese. Sulla base di tali valorizzazioni ha calcolato i frutti figurativi del periodo 14/01/2022 – 28/11/2023 in 17.662,33 euro per l'intero bene, ripartendo anno per anno e pro-rata per i giorni.
La relazione, puntualmente motivata e verificabile nei passaggi logici e nei parametri impiegati, non è stata oggetto di specifiche contestazioni tecniche e, nelle note conclusionali del 19 novembre 2025, l'AT ha dichiarato di aderire alla stima, riducendo la domanda al quantum determinato dal CT (v. Relazione CT e note conclusionali prodotte in atti).
In punto di quantificazione del ristoro spettante all'AT, la comunione era paritaria (quota di 1/2 ciascuno), sicché il diritto dell'AT ai frutti civili figurativi maturati per effetto dell'uso esclusivo altrui va parametrato alla sua quota, ossia alla metà del totale: 8.831,17 euro. Tale criterio è perfettamente coerente con i principi civilistici sulla ripartizione dei frutti civili tra i partecipanti alla comunione e con l'orientamento giurisprudenziale che commisura l'indennizzo al valore locativo e alla quota del compartecipe pretermesso, dalla cessazione della tolleranza e dalla richiesta di pari uso in poi (cfr. Cass. 6513/2025). Gli interessi legali seguono dalla mora del 14 gennaio 2022 sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, avuto riguardo al valore della causa
(scaglione fino a € 26.000,00) e all'attività difensiva compiuta. Dette spese vanno liquidate in favore dell'Erario, atteso che l'AT è ammesso al Patrocinio a spese dello
Stato. Le spese di CT, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 2565/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta che la convenuta ha utilizzato in via esclusiva Controparte_1
l'immobile sito in Dolianova, via Soleminis snc, distinto al N.C.E.U. foglio
35, mappale 2421, sub. 25, nel periodo 14 gennaio 2022 – 28 novembre 2023, impedendo all'AT il pari uso;
Parte_1 - Condanna la convenuta a pagare all'AT la somma di € 8.831,17, oltre interessi legali dalla data di mora (14/01/2022) sino al saldo;
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AT, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso il 29.12.2025
IL GIUDICE
IA MA RL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa IA MA RL, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2565\2022 Reg. Gen. vertente tra
, C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
come in atti dall'avv. MATTA MARCO;
- parte attrice-
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta contumace-
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: l'AT ha concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 12 aprile 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio , deducendo di essere comproprietario, in comunione Controparte_1
ordinaria per quote uguali, dell'immobile sito in Dolianova, via Soleminis, distinto al
N.C.E.U. foglio 35, mappale 2421, subalterno 25, che le parti hanno acquistato con rogito del 3 marzo 2008. Ha esposto che la convivenza more uxorio tra le parti è cessata nel novembre 2011, allorché egli è stato invitato dalla convenuta a lasciare l'abitazione e a restituire le chiavi, venendogli da allora precluso ogni pari uso del bene, mentre la convenuta lo ha goduto in via esclusiva, stabilendovi residenza e, dal dicembre 2011, convivendo con il coniuge L'AT ha concluso chiedendo il Persona_1
risarcimento del danno da uso esclusivo, parametrato ai frutti civili figurativi (valore locativo) dell'immobile, oltre interessi e spese.
La convenuta non si è costituita ed è rimasta contumace. La causa è stata istruita attraverso la prova orale (teste ) ed è stata espletata consulenza tecnica Testimone_1
d'ufficio.
Con provvedimento del 14 ottobre 2025 la causa è stata assegnata a questo giudice, che con ordinanza del 10 novembre 2025 ha anticipato l'udienza al 3 dicembre
2025 e ha disposto la trattazione scritta mediante deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
A detta udienza la causa è stata assunta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
L'articolo 1102 del codice civile prevede che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso;
l'uso più intenso è consentito finché non si traduca nella negazione del pari uso altrui, poiché solo in tale ipotesi si configura un illecito suscettibile di ristoro in forma di frutti civili figurativi, usualmente commisurati al valore locativo del bene. La giurisprudenza ha chiarito che la mera occupazione esclusiva non basta a fondare l'indennizzo se gli altri comproprietari restano inerti o acconsentono;
l'obbligazione di corresponsione nasce quando il comproprietario escluso abbia manifestato l'intenzione di godere del bene e tale godimento sia stato impedito, facendo così scattare, da quel momento, la maturazione dei frutti civili figurativi (cfr. Cass., Sez. II, 8 giugno 2022, n. 18548; Cass., Sez. II, 8 novembre 2023, n. 31105).
Muovendo da questi principi, il compendio probatorio ha dimostrato che la convenuta ha impedito il pari uso dell'immobile all'AT. La deposizione della teste ha restituito un quadro lineare e coerente: nel novembre 2011 la Testimone_1 convenuta ha intimato all'AT di lasciare l'abitazione, ha ricevuto le chiavi e ha proseguito nel godimento esclusivo del bene, convivendo con il coniuge;
la teste ha attestato anche le sollecitazioni dell'AT per ottenere un'indennità, rimaste senza riscontro. Tali affermazioni, precise e circostanziate, non hanno trovato smentita: la convenuta, ritualmente destinataria dell'ordinanza di interrogatorio formale, non ha risposto, e il verbale del 14 settembre 2023 ha dato atto delle mancate risposte. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata risposta costituisce un argomento di prova da valutarsi congiuntamente agli altri elementi acquisiti, consentendo al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che operi alcuna fictio confessoria automatica. Nel caso concreto, il comportamento processuale della convenuta ha corroborato il quadro probatorio, già solido alla luce della testimonianza e della documentazione in atti, sulla sussistenza dell'uso esclusivo illegittimo.
Quanto al periodo indennizzabile, l'AT ha formalmente costituito in mora la convenuta con raccomandata del 14 gennaio 2022, e l'immobile è stato poi alienato il
28 novembre 2023; la consulenza tecnica d'ufficio ha conseguentemente limitato il calcolo dei frutti figurativi all'arco temporale compreso tra tali due date.
La CT affidata al Geom. è stata espletata secondo criteri estimativi CP_2
corretti e trasparenti. Il consulente ha effettuato sopralluogo esterno e visure catastali/planimetriche, ha determinato la superficie commerciale ai sensi del D.P.R.
138/1998 in 157,71 mq, scomponendola in 104,74 mq residenziali;
55,35 mq di cantina con coefficiente 0,60 (33,21 mq); 25,10 mq di balconi con coefficiente 0,30 (7,53 mq); area scoperta/giardino 193 mq con coefficiente 0,10 fino a 104,74 mq (10,47 mq) e
0,02 per la residua (1,76 mq). Ha poi condotto una ricognizione dei comparabili locativi nel mercato di Dolianova e limitrofi, riscontrando canoni di 9-10 €/mq per tagli fino a
50 mq e di 7,50 €/mq per superfici superiori;
per tenere conto della differenza di taglio tra i comparabili e l'immobile oggetto e della diversa tipologia (villetta a schiera con giardino, rispetto ad appartamenti), ha applicato un coefficiente riduttivo di 0,51 e un coefficiente di apprezzamento di 1,30, pervenendo a un canone unitario figurativo di
4,97 €/mq/mese arrotondato a 5,00 €/mq/mese. Sulla base di tali valorizzazioni ha calcolato i frutti figurativi del periodo 14/01/2022 – 28/11/2023 in 17.662,33 euro per l'intero bene, ripartendo anno per anno e pro-rata per i giorni.
La relazione, puntualmente motivata e verificabile nei passaggi logici e nei parametri impiegati, non è stata oggetto di specifiche contestazioni tecniche e, nelle note conclusionali del 19 novembre 2025, l'AT ha dichiarato di aderire alla stima, riducendo la domanda al quantum determinato dal CT (v. Relazione CT e note conclusionali prodotte in atti).
In punto di quantificazione del ristoro spettante all'AT, la comunione era paritaria (quota di 1/2 ciascuno), sicché il diritto dell'AT ai frutti civili figurativi maturati per effetto dell'uso esclusivo altrui va parametrato alla sua quota, ossia alla metà del totale: 8.831,17 euro. Tale criterio è perfettamente coerente con i principi civilistici sulla ripartizione dei frutti civili tra i partecipanti alla comunione e con l'orientamento giurisprudenziale che commisura l'indennizzo al valore locativo e alla quota del compartecipe pretermesso, dalla cessazione della tolleranza e dalla richiesta di pari uso in poi (cfr. Cass. 6513/2025). Gli interessi legali seguono dalla mora del 14 gennaio 2022 sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, avuto riguardo al valore della causa
(scaglione fino a € 26.000,00) e all'attività difensiva compiuta. Dette spese vanno liquidate in favore dell'Erario, atteso che l'AT è ammesso al Patrocinio a spese dello
Stato. Le spese di CT, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 2565/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta che la convenuta ha utilizzato in via esclusiva Controparte_1
l'immobile sito in Dolianova, via Soleminis snc, distinto al N.C.E.U. foglio
35, mappale 2421, sub. 25, nel periodo 14 gennaio 2022 – 28 novembre 2023, impedendo all'AT il pari uso;
Parte_1 - Condanna la convenuta a pagare all'AT la somma di € 8.831,17, oltre interessi legali dalla data di mora (14/01/2022) sino al saldo;
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AT, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso il 29.12.2025
IL GIUDICE
IA MA RL