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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450 2023 promossa da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1
(CF: ), Parte_2 C.F._2
(CF: ), Parte_3 C.F._3
Avv. Luca Costantini
attori contro
(CF: CP_1 C.F._4
(CF: ) Email_1 C.F._5
Avv. Alessandra Calcinari
convenuti
CP_2
CP_3
CP_4
CP_5
Controparte_6
pagina 1 di 7 Controparte_7
Convenuti contumaci
Svolgimento del processo
Con atto di citazione e convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio i signori , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e per sentire accogliere le Controparte_6 Controparte_7
seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.
l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Valle Castellana (TE) al foglio 24,
particella 192 sub. 2, a favore di (CF: ), nata a Parte_1 C.F._1
Valle Castellana (TE), il 13/05/1950 ed ivi residente in [...], Parte_2
(CF: ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
Maltignano (AP), Via Varese n. 1 e (CF: ), nato a Parte_3 C.F._3
Valle Castellana (TE) il 22/03/1948 e residente in [...], per avere questi ultimi mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa in caso di opposizione dei convenuti.
Deducevano gli attori di aver esercitato il possesso ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente, da oltre venti anni relativamente all' immobile sito in Valle Castellana
(TE), Frazione Olmeto snc, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 24, particella 192 sub. 2, curandone la manutenzione senza che altri ne abbiano pagina 2 di 7 mai contestato l'utilizzo e comportandosi nei confronti di chiunque come unici proprietari.
- Si costituivano in giudizio i signori e così CP_1 CP_8
concludendo: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in capo agli attori Sig.ri e il diritto di proprietà sull'immobile sito in Valle Parte_1 Parte_2 Parte_3
Castellana (TE), identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 24,
p.lla 192, sub. 2, mediante sentenza costituente titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. per avere gli stessi maturato il possesso di detto immobile in modo continuativo, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni.
Le altre parti evocate in giudizio rimanevano contumaci.
Nel corso della fase istruttoria veniva espletata prova testimoniale e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La materia della usucapione è regolata dall'art. 1158 cc testualmente recita: la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
La disposizione di cui all'art. 1158 cc è stata ampiamente interpretata dalla Suprema
Corte che ha individuato dei principi univoci e costanti tra cui quello secondo cui: ai fini
della configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un
comportamento possessorio continuo e non interrotto inteso ad esercitare sulla cosa un
potere corrispondente a quello del proprietario (Cass. 18292/06).
Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione, cui fa riferimento la norma di cui si tratta, è necessaria quindi la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa,
pagina 3 di 7 per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale. L'acquisto della proprietà per usucapione richiede la sussistenza di due elementi ovvero il corpus possessionis - che si identifica col comportamento del soggetto che svolge un'attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale - e l'animus possidendi, rappresentato dall'intenzione di comportarsi come proprietario, esercitando corrispondenti facoltà.
In particolare, il possesso ad usucapionem si estrinseca in un comportamento che, per tutto il tempo previsto dalla legge, in modo continuo e senza interruzione alcuna, sia volto inequivocabilmente ad esercitare sul bene un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Conseguentemente, l'esercizio da parte del proprietario di taluna delle facoltà inerenti al proprio diritto non solo rende equivoca e non pacifica l'altrui situazione possessoria ma fa sì che questa non aderisca al contenuto del diritto di proprietà, che deve presentare i caratteri della pienezza e dell'esclusività e non possa, quindi, dare luogo all'acquisto del diritto stesso per usucapione (Cass., sez. II, n. 14722/2012).
La prova dell'inizio dell'usucapione è necessaria ai fini della verifica dell'effettivo decorso del termine prescritto dalla legge, il quale decorso può essere neutralizzato, oltre che da atti del proprietario corrispondenti all'esercizio del proprio diritto, anche da atti di tolleranza del medesimo, ovvero dall'accettazione del comportamento del vicino, del conoscente o del parente.
pagina 4 di 7 Secondo quanto previsto dall'art. 1144 c.c., gli atti di tolleranza, che non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicano un elemento di transitorietà e saltuarietà e comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità, “i quali mentre
a priori ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere
nella valutazione "a posteriori" la presenza di una pretesa possessoria sottostante al
godimento derivatone” (Cass. 20 febbraio 2008 n. 4327).
L'esercizio sulla cosa di un potere materiale e di una certa padronanza di fatto può,
quindi, corrispondere a due distinte situazioni giuridiche: se gli atti di godimento vengono compiuti con l'intenzione di comportarsi come titolare di un diritto reale si avrà
possesso, se, invece, risulta trattarsi di una concessione fatta per ragioni di parentela, la fattispecie va qualificata in termini di detenzione.
b) Parte attrice, a sostegno del proprio diritto, ha articolato prova testimoniale sulle circostanze poste a fondamento della domanda.
Dalle risultanze della prova testimoniale emerge che la domanda appare fondata.
Risulta provato, infatti, il decorso del tempo legalmente previsto perché si consideri maturato l'usucapione.
Così come risulta provata la sussistenza dell'animus possidendi in modo ininterrotto e pacifico da parte degli attori, i quali hanno anche eseguito atti propri assimilabili a quelli del proprietario procedendo a manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni oggetto di domanda, provvedendo anche a pagarne le relative imposte.
La parte convenuta costituita ha aderito alla domanda di parte attrice, mentre le altre parti convenute sono rimaste contumaci.
pagina 5 di 7 Relativamente alle parti convenute, seppur la mancata costituzione non possa dar luogo a mancata contestazione con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc I comma, il comportamento tenuto costituisce ulteriore elemento indiziario su cui fondare l'accoglimento della domanda di parte attrice.
La documentazione versata in atti da parte attrice individua il bene oggetto di usucapione identificandolo nelle proprietà intestate.
c) Tenuto conto dell'adesione alla domanda di parte attrice da parte dei convenuti costituiti, rilevata la contumacia delle altre parti convenute che, di fatto, non hanno svolto contestazione alla domanda di controparte, considerato quanto concluso sul punto dall'attore in ipotesi di mancata opposizione, le spese di lite vanno integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice;
per l'effetto, dichiara che l'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Valle Castellana (TE) frazione Olmeto al foglio 24,
p.lla 192, sub. 2, è di proprietà pro quota dei signori (CF. Parte_1
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._1
Frazione Mattere, (CF. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Castellana il 30/04/1955 e residente in [...] e Pt_3
(CF. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._3
pagina 6 di 7 residente in [...], per intervenuta usucapione.
- Ordina al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di eseguire la trascrizione della presente pronuncia, con esonero di responsabilità.
- Spese di lite compensate.
Così è deciso in Ascoli Piceno,01/04/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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