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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/04/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N° 757/2022 «numerodiruolo» R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 757/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Scopelliti Parte_1
– appellante -
E rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Morace Controparte_1
- appellata -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso depositato il 25 ottobre 2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 18 maggio 2022.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello. N° 757/2022 «numerodiruolo» R.G.L.
Con note scritte depositate il 7 novembre 2023, l'appellante ha depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti.
Il decreto ex art. 127 ter per la data del 5 aprile 2024 è stato ritualmente comunicato alle parti.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Motivi della decisione
In allegato alle citate note scritte del 7 novembre 2023, l'appellante ha prodotto dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese, sottoscritta dalle parti personalmente e dai rispettivi procuratori.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese.
L'estinzione deve essere dichiarata con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c., trattandosi di organo collegiale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Giudice del lavoro Controparte_1
di Reggio Calabria, pubblicata in data 18 maggio 2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino) N° 757/2022 «numerodiruolo» R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 757/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Scopelliti Parte_1
– appellante -
E rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Morace Controparte_1
- appellata -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso depositato il 25 ottobre 2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 18 maggio 2022.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello. N° 757/2022 «numerodiruolo» R.G.L.
Con note scritte depositate il 7 novembre 2023, l'appellante ha depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti.
Il decreto ex art. 127 ter per la data del 5 aprile 2024 è stato ritualmente comunicato alle parti.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Motivi della decisione
In allegato alle citate note scritte del 7 novembre 2023, l'appellante ha prodotto dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese, sottoscritta dalle parti personalmente e dai rispettivi procuratori.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese.
L'estinzione deve essere dichiarata con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c., trattandosi di organo collegiale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Giudice del lavoro Controparte_1
di Reggio Calabria, pubblicata in data 18 maggio 2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino) N° 757/2022 «numerodiruolo» R.G.L.