Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 313/2024 R.G.
Il TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa in appello iscritta al n. 313/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Commisso (indirizzo PEC: ; Email_1
appellante nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Tassone
(indirizzo PEC: ; Email_2
appellato preso atto che l'udienza del 25.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa, con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del
10.12.2024, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 27 febbraio ed 11 marzo 2025 (parte appellante) nonché 18 e 21 marzo 2025 (parte appellata), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 437 e 429 C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
sentenza n. 142/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in data 12/02/2024, non notificata, con la quale il giudice di prime cure rigettava l'opposizione, proposta dallo stesso odierno appellante, avverso il verbale di contestazione n. 824 A /2021 n. registro 824/2021 - 080040, emesso dalla
Polizia Municipale del in data 21.06.2021 e notificati in data 10.07.2021, con Controparte_1 il quale è stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S..
L'appellante rilevava l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare quanto segue: 1) difetto di motivazione riguardo all'eccezione relativa alla “Assenza di omologazione del dispositivo elettronico utilizzato per rilevare la velocità”; 2) erronea valutazione delle prove riguardo l'omessa indicazione dell'ordinanza prefettizia che autorizza l'utilizzo del dispositivo elettronico sul tratto di strada interessato, nonché l'irregolarità della segnaletica stradale ed, ancora, la mancanza di prova rigorosa della funzionalità dell'apparecchio utilizzato.
Nel giudizio d'appello così instaurato, si costituiva il il quale, nel merito, Controparte_1
chiedeva rigettarsi l'appello e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di costituzione a cui si rinvia.
L'appello risulta fondato e, quindi, va accolto per quanto di seguito argomentato.
Con il motivo di gravame indicato in premessa al n. 1), l'appellante evidenzia l'illegittimità degli accertamenti compiuti avvalendosi di strumento non debitamente omologato. A sua volta,
l'odierna parte appellata ha sostenuto che “Circa l'omologazione, va detto che il Ministero delle
Infrastrutture, Dipartimento per i Trasporti, Direzione per la sicurezza stradale, Divisione II, ha ritenuto di rivolgere agli enti locali ed ai proprietari delle strade un comunicato (11.11.2020) che chiarisce che per il Ministero omologazione e approvazione si equivalgono, dal momento che l'iter per i controlli e le autorità che se ne occupano sono le medesime. La questione posta dall'appellante, dunque, è stata affrontata nel 2020 direttamente dal Ministero e in senso opposto a quanto sostenuto dal sig. ”. Parte_1
Sul punto, la Suprema Corte (Cass., sez. II, ordinanza 18/04/2024, n. 10505) in tema di autovelox, ha recentemente sancito che l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.. La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale
2 conforme già tracciato dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 14597/2021 – in tema di onere della prova della funzionalità che, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore – e n. 3335/2024.
In un caso del tutto simile a quello in esame, infatti, dapprima il Giudice di Pace, poi il
Tribunale in secondo grado, annullavano il verbale per violazione dei limiti di velocità opposto, poiché l'accertamento dell'infrazione era avvenuto con apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all'omologazione ministeriale, posto che quest'ultima autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento.
Contro la suddetta sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione dall'Amministrazione, che veniva rigettato sul presupposto della non equipollenza all'omologazione, sul piano giuridico, della sola preventiva approvazione dell'apparecchio.
La Suprema Corte, con motivazione del tutto condivisibile, ha argomentato che l'art. 142, comma 6, C.d.S. si riferisce esclusivamente ad “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1 lett. a, L. n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 C.d.S., con riguardo ai tratti autostradali).
Inoltre, sempre secondo la pronuncia citata della Suprema Corte, il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Inoltre, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento
(Cass. Civ. sentenza n. 3335/2024).
A confutare la tesi dell'odierna appellata soccorre la Suprema Corte laddove afferma che non possono avere un'influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un
3 approccio che non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime, infatti, l'art. 142, comma 6, C.d.S. andrebbe letto in connessione con l'art. 45, comma 6, ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, C.d.S., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
Nel caso in esame, risulta non contestato tra le parti che il dispositivo di rilevamento utilizzato abbia ricevuto la “approvazione” con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
n. 5913 del 17/12/2014, allegato in atti dall'originario resistente, mentre risulti sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge.
Alla luce del fatto che, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992 trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, il primo motivo di appello deve trovare accoglimento (cfr., per un caso analogo a quello di specie, Trib. Torino, sez. III,
18/07/2024, n. 4141).
Sulla base del “principio della ragione più liquida”, per cui il giudice d'appello può motivare anche facendo menzione esclusiva della questione di fatto o di diritto che si riveli risolutiva rispetto a tutti i motivi di appello, il primo motivo d'appello risulta assorbente sugli ulteriori motivi spiegati.
4 Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n.
17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez.
Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n.
24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta;
consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da , in totale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, deve annullarsi il verbale di contestazione n. 824 A /2021 n. registro
824/2021 - 080040, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di in data 21.06.2021 e CP_1
notificati in data 10.07.2021, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8
C.d.S..
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n.
7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n.
10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
5 Nel caso di specie, le spese processuali dei due gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, comma secondo, C.P.C., ai sensi del quale “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
In primo luogo, infatti, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte.
In secondo luogo, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) rispetto alla questione dirimente.
In terzo luogo, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile
2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico sia
(come già evidenziato) nella sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 313/2024 avverso la sentenza n. 142/2024 del Giudice di
Pace di Locri depositata in data 12/02/2024, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale di contestazione n. 824 A /2021 n. registro 824/2021 - 080040, emesso dalla Polizia Municipale del in data 21.06.2021 e notificati in data 10.07.2021, con il quale è stata Controparte_1 contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S.;
2) compensa integralmente tra el parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Locri, il 26 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Andrea Amadei
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