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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 2051/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 28/11/2024, scaduti in data 18/2/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, giusta procura alle liti in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Controparte_2 P.IVA_2
Galassi, giusta procura alle liti in atti;
- appellata
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 118/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
20/4/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 28/4/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'appellante il difensore “si riporta all'atto Controparte_1
d'appello ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate” di seguito trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 118 del 20.04.2022, rigettando
l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 37 ID Controparte_2
Pratica 12839458 del 28.09.2021 per l'anno 2021, emesso in data 28/09/2021, e notificato in data
15/11/2021 da a nell'interesse del comune di Porto San Giorgio. Con CP_1 Controparte_2 vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
Per l'appellato il difensore “si riporta alla comparsa di costituzione Controparte_2 insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate” di seguito trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello di e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza nr 118/22 Rg 229-22 del Giudice di Pace di Fermo. Con vittoria di spese”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione (iscritto dinanzi al Giudice di Pace di Fermo al RGNR
229/2022) ha convenuto in giudizio - Controparte_2 Controparte_1 concessionario della riscossione del canone unico di esposizione pubblicitaria per il Comune di Porto San Giorgio - domandando l'annullamento dell'avviso di accertamento “Rif.
ID_Pratica 12839458 – RIF. PARTITA NUMERO N. 37 – DATA EMISSIONE
28/09/2001” notificatole in data 15/11/2021 per omesso/tardivo versamento del canone per l'anno 2021 relativo all' “insegna luminosa Postamat” (collocata in Via Costa n. 333 nel
Comune di Porto San Giorgio) – con ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 40,00 (a titolo di canone non pagato, oltre sanzioni e interessi).
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento poiché: a) svolge servizio di pubblica utilità non soggetto al pagamento Controparte_2 dell'imposta; b) l'insegna luminosa “Postamat”, avendo la funzione di segnalare il servizio 2 bancomat, non costituisce mezzo pubblicitario quanto piuttosto avviso al pubblico finalizzato a “facilitare l'utilizzazione dei beni e servizi dell'Istituto in esecuzione dei rapporti contrattattuali già conclusi con il cliente”, non soggetto all'applicazione dell'imposta pubblicitaria;
c) l' “insegna luminosa Postamat” (avendo una superficie di mq 0,09) risulta, peraltro, in specie conforme al limite dimensionale di cui all'art. 1 L. 160/2019 co. 833 lett. q) previsto ai fini dell'esenzione dall'imposta degli avvisi al pubblico. Con l'atto introduttivo l'opponente ha altresì dedotto di aver provveduto, successivamente alla ricezione dell'avviso, al pagamento con animo di rivalsa della somma di euro 32,29 (corrispondente a quanto dovuto al netto della sanzione) ed ha pertanto domandato la restituzione di tale somma.
In data 25/2/2022 si è costituita in giudizio dinanzi al Giudice di Pace
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e deducendo: a) Controparte_1
l'inapplicabilità al caso in esame dell' art. 1 della L. 160/2019 co. 833 lett. q) poiché riferito ai soli “mezzi pubblicitari […] esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi”, laddove in specie l'insegna “Postamat” non si trova né su una vetrina né su porte d'ingresso; b) la sussistenza in specie del presupposto per l'applicazione del canone in base all'art. 3, co. 1, lett. b) del Regolamento del Comune di Porto San Giorgio, rientrando il “cassonetto luminoso
Postamat” tra i “messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione dei beni e servizi di qualsiasi natura”.
All'esito del giudizio di primo grado – con sentenza n. 118/2022 - il Giudie di Pace ha accolto l'opposizione e condannato alla restituzione a Controparte_1
dell'importo di euro 32,29 con compensazione integrale delle spese di lite Controparte_2 tra le parti – dando atto in motivazione che “Posto che è affidataria del servizio postale CP_2 universale, ed è perciò esercente un servizio di pubblica utilità, che legittima come tale l'esenzione dal pagamento della imposta di pubblicità (canone unico annuale) […] si rileva l'esclusione del contenuto pubblicitario di tali segnali, essendo gli stessi destinati unicamente a fornire informazioni alla generalità dei cittadini circa la ubicazione dell'ufficio postale. Non può essere sottaciuta (ergo non applicata) al riguardo la normativa invocata nell'atto di opposizione, quali la risoluzione nr 2 f del Ministero Finanze del 24-4-19 e della legge 160-19 co 816 (v. all 1 co 833 lett L e Q), che ha sancito la natura patrimoniale del canone unico, avuto riguardo al limite dimensionale delle misure dei 5mq e del 1/2 mq, norme ex natura sua sovraordinate e pertanto, superfluo rilevare, non derogabili dal regolamento del Comune di Porto S Giorgio.
Al postutto, a riprova delle ridotte dimensioni (mq 0,09) delle res in oggetto, fa fede la relazione tecnica (all. sub 1 affoliazione fase, di parte opponente) […]”. 3 2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello
[...] chiedendone la riforma sulla base dell'unico motivo di “violazione e/o Controparte_1 errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di Porto San Giorgio” – con il quale in particolare ha dedotto: a) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto esente dal pagamento del canone unico sul presupposto della Controparte_2 natura pubblica del servizio svolto, non”stante a seguito del processo di liberalizzazione la stessa si configuri come impresa pubblica che svolge oltre al Servizio Postale anche servizi ulteriori (bancari e finanziari) in regime di libero mercato ed in relazione ai quali va equiparata agli altri operatori;
b) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non ha qualificato l'insegna “Postamat” come messaggio pubblicitario finalizzato all'indicazione di uno dei plurimi servizi offerti da – come tale soggetto Controparte_2 all'applicazione dell'art. 3 del Regolamento Comunale, che impone il pagamento del canone relativamente ai “messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura”, senza operare alcuna distinzione con riguardo alla natura del messaggio pubblicitario;
c) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 1 co. 833 lett. q L. 160/2019 – pur essendo detta norma riferita ad uno specifico punto di esposizione “sulle vetrine o porte d'ingresso”.
Si è costituita in appello la quale ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_2 deducendo: a) l'esenzione di dal pagamento del canone unico patrimoniale Controparte_2 considerando che la stessa è obbligata ex lege allo svolgimento del servizio postale universale;
b) il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'imposta avendo il “cassonetto luminoso
Postamat” funzione di avviso al pubblico della presenza del servizio bancomat (e non di mezzo pubblicitario), esentato dall'applicazione del canone ove rispetti il limite dimesionale di cui all'art. 1 co. 833 lett. q) L. 160/2019 – non derogabile dal Regolamento Comunale, sottordinato nel sitema delle fonti.
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito - quanto all'applicazione dell'imposta che colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato - come “ la scritta “Postamat” […] non rientra in
4 questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone
l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di P.I., quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario. […] l'iscrizione in esame segnala la possibilità per
l'utenza di espletare, presso quel determinato terminale automatizzato, tutta una serie di servizi che tale utenza ha già acquistato, e di cui può avvalersi nell'osservanza di condizioni contrattuali già da essa accettate all'atto della stipula. Dunque, non di incremento ed impulso di nuova domanda di mercato si tratta, bensì di indicazione e segnalazione di un terminale tecnico automatizzato (assimilabile allo sportello di banca) dove è possibile fruire di funzioni e servizi che già hanno trovato collocazione sul mercato, e la cui promozione pubblicitaria – se vi è stata – è stata svolta in precedenza, con diversa modalità ed in diversi luoghi e tempi”
(cfr. Cass. 1169/2019), dando atto che “– non certo perché si tratti di fonte interpretativa vincolante per il giudice, ma perché essa stessa conforme alla più corretta interpretazione legislativa – che nello stesso senso si esprime la Risoluzione MEF n. 2/DF del 24 aprile 2009, secondo la quale il fine della iscrizione
“Bancomat” (così come di quelle, analoghe, di “Cambio” ovvero “Cassa Continua” e similari) “è quello di comunicare alla clientela le diverse tipologie di attività esercitata ovvero i servizi prestati nei locali delle filiali bancarie e, dunque, di indirizzare gli interessati verso il locale o la sezione di esso – come nel caso delle apparecchiature adibite a “Bancomat” – in cui è possibile usufruire del servizio prescelto”; ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato “nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo” (Cass. ord. 6714/17) e quindi nello scopo di “promuovere la domanda di beni o servizi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile” (cfr. Cass. 2629/15).
Trattandosi di messaggio privo di rilevanza pubblicitaria – “poichè svolgente la funzione pratica e sostanziale non di promozione di mercato, bensì di mero avviso al pubblico” (cfr. Cass. 1169/2019; conforme Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche con sentenza n. 10 del 4 gennaio 2024 ed altre;
Trib. Treviso sent. n. 207 del 31/1/2024) – lo stesso è soggetto a tassazione solo quando, per le ingenti dimensioni dell'avviso (individuate dal legislatore nella superficie superiore a mezzo metro quadrato), quest'ultimo mostri di andare al di là dello
5 scopo suo proprio, così da risultare effettivamente idoneo a captare ed orientare possibili flussi di domanda commerciale di beni e servizi (cfr. art. 1 co. 833 lett. l e q L. 160/2019).
4. In specie, l'avviso di accertamento risulta emesso per l'insegna “luminosa Postamat –
Via Costa n. 333”. Dalle allegazioni delle parti e dalla relazione tecnica prodotta in primo grado da (non oggetto di contestazione) emerge che l' “Insegna luminosa Controparte_2
POSTAMAT” è “ posizionata sopra il distributore automatico di contante di dimensione m 0,17 x 0,55”
e che “la superficie complessiva delle insegne con la scritta “Postamat” è pari a mq 0,09”.
Inoltre, risulta dagli atti che il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del Comune di Porto San Giorgio (prodotto in primo Con grado da ) all'art. 33 “Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone” prevede i seguenti casi di esenzione dal pagamento: “d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati […] i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso […] j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato”.
Pertanto - alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - considerata la funzione non pubblicitaria ma essenzialmente informativa e segnaletica (del luogo di svolgimento di un servizio di pubblica utilità) propria dell'insegna “Postamat” ed il rispetto in specie da parte della stessa del limite dimensionale fissato all'art. 1 co. 833 lett. l e q) L. 160/2019 ed all'art. 33 lett. d) e j) dal Regolamento Comunale, il canone non appare dovuto.
Per gli esposti motivi l'appello viene rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellata ex DM 55/2014 – tenuto conto del valore della Controparte_2 controversia e delle attività processuali effettivamente svolte – in complessivi euro 362,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, se dovute come per legge.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 2051/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da Controparte_1
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado appellata n. 118/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data 20/4/2022 e depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 28/4/2022;
CONDANNA
l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1 elle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro Controparte_2
362,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute come per legge.
Fermo 24/3/2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 2051/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 28/11/2024, scaduti in data 18/2/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, giusta procura alle liti in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Controparte_2 P.IVA_2
Galassi, giusta procura alle liti in atti;
- appellata
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 118/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
20/4/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 28/4/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'appellante il difensore “si riporta all'atto Controparte_1
d'appello ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate” di seguito trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 118 del 20.04.2022, rigettando
l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 37 ID Controparte_2
Pratica 12839458 del 28.09.2021 per l'anno 2021, emesso in data 28/09/2021, e notificato in data
15/11/2021 da a nell'interesse del comune di Porto San Giorgio. Con CP_1 Controparte_2 vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
Per l'appellato il difensore “si riporta alla comparsa di costituzione Controparte_2 insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate” di seguito trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello di e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza nr 118/22 Rg 229-22 del Giudice di Pace di Fermo. Con vittoria di spese”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione (iscritto dinanzi al Giudice di Pace di Fermo al RGNR
229/2022) ha convenuto in giudizio - Controparte_2 Controparte_1 concessionario della riscossione del canone unico di esposizione pubblicitaria per il Comune di Porto San Giorgio - domandando l'annullamento dell'avviso di accertamento “Rif.
ID_Pratica 12839458 – RIF. PARTITA NUMERO N. 37 – DATA EMISSIONE
28/09/2001” notificatole in data 15/11/2021 per omesso/tardivo versamento del canone per l'anno 2021 relativo all' “insegna luminosa Postamat” (collocata in Via Costa n. 333 nel
Comune di Porto San Giorgio) – con ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 40,00 (a titolo di canone non pagato, oltre sanzioni e interessi).
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento poiché: a) svolge servizio di pubblica utilità non soggetto al pagamento Controparte_2 dell'imposta; b) l'insegna luminosa “Postamat”, avendo la funzione di segnalare il servizio 2 bancomat, non costituisce mezzo pubblicitario quanto piuttosto avviso al pubblico finalizzato a “facilitare l'utilizzazione dei beni e servizi dell'Istituto in esecuzione dei rapporti contrattattuali già conclusi con il cliente”, non soggetto all'applicazione dell'imposta pubblicitaria;
c) l' “insegna luminosa Postamat” (avendo una superficie di mq 0,09) risulta, peraltro, in specie conforme al limite dimensionale di cui all'art. 1 L. 160/2019 co. 833 lett. q) previsto ai fini dell'esenzione dall'imposta degli avvisi al pubblico. Con l'atto introduttivo l'opponente ha altresì dedotto di aver provveduto, successivamente alla ricezione dell'avviso, al pagamento con animo di rivalsa della somma di euro 32,29 (corrispondente a quanto dovuto al netto della sanzione) ed ha pertanto domandato la restituzione di tale somma.
In data 25/2/2022 si è costituita in giudizio dinanzi al Giudice di Pace
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e deducendo: a) Controparte_1
l'inapplicabilità al caso in esame dell' art. 1 della L. 160/2019 co. 833 lett. q) poiché riferito ai soli “mezzi pubblicitari […] esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi”, laddove in specie l'insegna “Postamat” non si trova né su una vetrina né su porte d'ingresso; b) la sussistenza in specie del presupposto per l'applicazione del canone in base all'art. 3, co. 1, lett. b) del Regolamento del Comune di Porto San Giorgio, rientrando il “cassonetto luminoso
Postamat” tra i “messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione dei beni e servizi di qualsiasi natura”.
All'esito del giudizio di primo grado – con sentenza n. 118/2022 - il Giudie di Pace ha accolto l'opposizione e condannato alla restituzione a Controparte_1
dell'importo di euro 32,29 con compensazione integrale delle spese di lite Controparte_2 tra le parti – dando atto in motivazione che “Posto che è affidataria del servizio postale CP_2 universale, ed è perciò esercente un servizio di pubblica utilità, che legittima come tale l'esenzione dal pagamento della imposta di pubblicità (canone unico annuale) […] si rileva l'esclusione del contenuto pubblicitario di tali segnali, essendo gli stessi destinati unicamente a fornire informazioni alla generalità dei cittadini circa la ubicazione dell'ufficio postale. Non può essere sottaciuta (ergo non applicata) al riguardo la normativa invocata nell'atto di opposizione, quali la risoluzione nr 2 f del Ministero Finanze del 24-4-19 e della legge 160-19 co 816 (v. all 1 co 833 lett L e Q), che ha sancito la natura patrimoniale del canone unico, avuto riguardo al limite dimensionale delle misure dei 5mq e del 1/2 mq, norme ex natura sua sovraordinate e pertanto, superfluo rilevare, non derogabili dal regolamento del Comune di Porto S Giorgio.
Al postutto, a riprova delle ridotte dimensioni (mq 0,09) delle res in oggetto, fa fede la relazione tecnica (all. sub 1 affoliazione fase, di parte opponente) […]”. 3 2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello
[...] chiedendone la riforma sulla base dell'unico motivo di “violazione e/o Controparte_1 errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di Porto San Giorgio” – con il quale in particolare ha dedotto: a) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto esente dal pagamento del canone unico sul presupposto della Controparte_2 natura pubblica del servizio svolto, non”stante a seguito del processo di liberalizzazione la stessa si configuri come impresa pubblica che svolge oltre al Servizio Postale anche servizi ulteriori (bancari e finanziari) in regime di libero mercato ed in relazione ai quali va equiparata agli altri operatori;
b) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non ha qualificato l'insegna “Postamat” come messaggio pubblicitario finalizzato all'indicazione di uno dei plurimi servizi offerti da – come tale soggetto Controparte_2 all'applicazione dell'art. 3 del Regolamento Comunale, che impone il pagamento del canone relativamente ai “messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura”, senza operare alcuna distinzione con riguardo alla natura del messaggio pubblicitario;
c) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 1 co. 833 lett. q L. 160/2019 – pur essendo detta norma riferita ad uno specifico punto di esposizione “sulle vetrine o porte d'ingresso”.
Si è costituita in appello la quale ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_2 deducendo: a) l'esenzione di dal pagamento del canone unico patrimoniale Controparte_2 considerando che la stessa è obbligata ex lege allo svolgimento del servizio postale universale;
b) il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'imposta avendo il “cassonetto luminoso
Postamat” funzione di avviso al pubblico della presenza del servizio bancomat (e non di mezzo pubblicitario), esentato dall'applicazione del canone ove rispetti il limite dimesionale di cui all'art. 1 co. 833 lett. q) L. 160/2019 – non derogabile dal Regolamento Comunale, sottordinato nel sitema delle fonti.
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito - quanto all'applicazione dell'imposta che colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato - come “ la scritta “Postamat” […] non rientra in
4 questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone
l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di P.I., quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario. […] l'iscrizione in esame segnala la possibilità per
l'utenza di espletare, presso quel determinato terminale automatizzato, tutta una serie di servizi che tale utenza ha già acquistato, e di cui può avvalersi nell'osservanza di condizioni contrattuali già da essa accettate all'atto della stipula. Dunque, non di incremento ed impulso di nuova domanda di mercato si tratta, bensì di indicazione e segnalazione di un terminale tecnico automatizzato (assimilabile allo sportello di banca) dove è possibile fruire di funzioni e servizi che già hanno trovato collocazione sul mercato, e la cui promozione pubblicitaria – se vi è stata – è stata svolta in precedenza, con diversa modalità ed in diversi luoghi e tempi”
(cfr. Cass. 1169/2019), dando atto che “– non certo perché si tratti di fonte interpretativa vincolante per il giudice, ma perché essa stessa conforme alla più corretta interpretazione legislativa – che nello stesso senso si esprime la Risoluzione MEF n. 2/DF del 24 aprile 2009, secondo la quale il fine della iscrizione
“Bancomat” (così come di quelle, analoghe, di “Cambio” ovvero “Cassa Continua” e similari) “è quello di comunicare alla clientela le diverse tipologie di attività esercitata ovvero i servizi prestati nei locali delle filiali bancarie e, dunque, di indirizzare gli interessati verso il locale o la sezione di esso – come nel caso delle apparecchiature adibite a “Bancomat” – in cui è possibile usufruire del servizio prescelto”; ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato “nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo” (Cass. ord. 6714/17) e quindi nello scopo di “promuovere la domanda di beni o servizi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile” (cfr. Cass. 2629/15).
Trattandosi di messaggio privo di rilevanza pubblicitaria – “poichè svolgente la funzione pratica e sostanziale non di promozione di mercato, bensì di mero avviso al pubblico” (cfr. Cass. 1169/2019; conforme Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche con sentenza n. 10 del 4 gennaio 2024 ed altre;
Trib. Treviso sent. n. 207 del 31/1/2024) – lo stesso è soggetto a tassazione solo quando, per le ingenti dimensioni dell'avviso (individuate dal legislatore nella superficie superiore a mezzo metro quadrato), quest'ultimo mostri di andare al di là dello
5 scopo suo proprio, così da risultare effettivamente idoneo a captare ed orientare possibili flussi di domanda commerciale di beni e servizi (cfr. art. 1 co. 833 lett. l e q L. 160/2019).
4. In specie, l'avviso di accertamento risulta emesso per l'insegna “luminosa Postamat –
Via Costa n. 333”. Dalle allegazioni delle parti e dalla relazione tecnica prodotta in primo grado da (non oggetto di contestazione) emerge che l' “Insegna luminosa Controparte_2
POSTAMAT” è “ posizionata sopra il distributore automatico di contante di dimensione m 0,17 x 0,55”
e che “la superficie complessiva delle insegne con la scritta “Postamat” è pari a mq 0,09”.
Inoltre, risulta dagli atti che il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del Comune di Porto San Giorgio (prodotto in primo Con grado da ) all'art. 33 “Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone” prevede i seguenti casi di esenzione dal pagamento: “d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati […] i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso […] j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato”.
Pertanto - alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - considerata la funzione non pubblicitaria ma essenzialmente informativa e segnaletica (del luogo di svolgimento di un servizio di pubblica utilità) propria dell'insegna “Postamat” ed il rispetto in specie da parte della stessa del limite dimensionale fissato all'art. 1 co. 833 lett. l e q) L. 160/2019 ed all'art. 33 lett. d) e j) dal Regolamento Comunale, il canone non appare dovuto.
Per gli esposti motivi l'appello viene rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellata ex DM 55/2014 – tenuto conto del valore della Controparte_2 controversia e delle attività processuali effettivamente svolte – in complessivi euro 362,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, se dovute come per legge.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 2051/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da Controparte_1
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado appellata n. 118/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data 20/4/2022 e depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 28/4/2022;
CONDANNA
l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1 elle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro Controparte_2
362,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute come per legge.
Fermo 24/3/2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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