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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 37119/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 23/07/1989 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4/C 20068 PESCHIERA Parte_2 con gli Avv.ti ORFANO ELENA e VALENTINA CIRAOLO elettivamente domiciliato VIA SANTA
MADDALENA 1 20900 MONZA
e
2) Parte_3
Nato il 15/02/1970 a MAZARA DEL VALLO (TP) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 8 20092 CINISELLO BALSAMO ITALIA con l'Avv. DE VINCENZO CLELIA elettivamente domiciliato VIA LAMARMORA, 33 20122 MILANO
con i seguenti figli: nata il [...] (9 anni) Parte_4
pagina 1 di 4
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 23.10.2024, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio il signor al fine di ottenere la regolamentazione Parte_3 dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore chiedendo: Parte_4
l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento prevalente;
la regolamentazione delle frequentazioni paterne come meglio indicate in atti ed un contributo di mantenimento per la figlia di
600 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ricorso e decreto di fissazione udienza sono stati notificati nei termini al resistente che si è regolarmente costituito con proprio atto difensivo chiedendo: l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento prevalente presso la mamma;
la regolamentazione delle frequentazioni paterne come meglio indicate in atti ed un contributo di mantenimento per la figlia di 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le Parti hanno provveduto al deposito della documentazione inerenti le loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico.
All'udienza del 21.1.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al GOT dott.ssa Serpico, le Parti, all'esito della discussione, hanno raggiunto il seguente un accordo alle seguenti condizioni:
1) La figlia resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Nell'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni riguardanti atti di ordinaria amministrazione verranno prese autonomamente e anche disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di propria spettanza. Ogni decisione inerente salute, istruzione e/o di straordinaria amministrazione dovrà essere presa congiuntamente e con l'accordo di entrambi i genitori
3) Il padre terrà con sé Pt_4
- due giorni infrasettimanale individuati nelle giornate di mercoledì e venerdì con pernottamento presso il padre oppure rientro presso la casa materna alle 21, con previsione di revisione annuale in base agli impegni sportivi di e con possibilità, in caso di sopravvenuti impegni lavorativi del padre, di Pt_4 modificare la visita previo accordo telefonico tra i genitori almeno un giorno prima;
- a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera con riaccompagno presso la casa materna entro le 21, stabilendo che nei week end di propria spettanza il padre provvederà ad accompagnare nelle attività sportive dalla stessa praticate e rispettando eventuali impegni Pt_4 della bambina (feste di compleanno, visite mediche, ecc..);
- durante le vacanze estive, quattro settimane di cui due settimane consecutive da concordarsi entro il
30.04 di ciascun anno. Diversamente, il sig. si adatterà al piano ferie della madre;
Parte_3
- vacanze natalizie da suddividersi, ad anni alternati, nel periodo dal 23.12 alle 10 al 30.12 alle 21.30 ovvero nel periodo dal 30.12 ore 21.30 al 06.01 ad ore 21.30; poiché il compleanno di cade il Pt_4
25 dicembre, la minore trascorrerà il pomeriggio dalle 17 e la cena di Natale con il genitore presso cui non è collocata quella settimana;
pagina 2 di 4 - il periodo di vacanze pasquali alternate tra i genitori con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
- festività scolastiche e ponti secondo l'alternanza tra i genitori;
- a prescindere dall'alternanza di cui sopra ed in deroga alla stessa, trascorrerà con la madre le Pt_4 giornate del 23 luglio (compleanno madre) e la seconda domenica di maggio (festa della mamma) e con il padre le giornate del 15 febbraio (compleanno padre) e del 19 marzo (festa del papà). Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
4. Con decorrenza dal mese di febbraio 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, € 375,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 4 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 23/07/1989 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4/C 20068 PESCHIERA Parte_2 con gli Avv.ti ORFANO ELENA e VALENTINA CIRAOLO elettivamente domiciliato VIA SANTA
MADDALENA 1 20900 MONZA
e
2) Parte_3
Nato il 15/02/1970 a MAZARA DEL VALLO (TP) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 8 20092 CINISELLO BALSAMO ITALIA con l'Avv. DE VINCENZO CLELIA elettivamente domiciliato VIA LAMARMORA, 33 20122 MILANO
con i seguenti figli: nata il [...] (9 anni) Parte_4
pagina 1 di 4
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 23.10.2024, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio il signor al fine di ottenere la regolamentazione Parte_3 dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore chiedendo: Parte_4
l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento prevalente;
la regolamentazione delle frequentazioni paterne come meglio indicate in atti ed un contributo di mantenimento per la figlia di
600 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ricorso e decreto di fissazione udienza sono stati notificati nei termini al resistente che si è regolarmente costituito con proprio atto difensivo chiedendo: l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento prevalente presso la mamma;
la regolamentazione delle frequentazioni paterne come meglio indicate in atti ed un contributo di mantenimento per la figlia di 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le Parti hanno provveduto al deposito della documentazione inerenti le loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico.
All'udienza del 21.1.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al GOT dott.ssa Serpico, le Parti, all'esito della discussione, hanno raggiunto il seguente un accordo alle seguenti condizioni:
1) La figlia resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Nell'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni riguardanti atti di ordinaria amministrazione verranno prese autonomamente e anche disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di propria spettanza. Ogni decisione inerente salute, istruzione e/o di straordinaria amministrazione dovrà essere presa congiuntamente e con l'accordo di entrambi i genitori
3) Il padre terrà con sé Pt_4
- due giorni infrasettimanale individuati nelle giornate di mercoledì e venerdì con pernottamento presso il padre oppure rientro presso la casa materna alle 21, con previsione di revisione annuale in base agli impegni sportivi di e con possibilità, in caso di sopravvenuti impegni lavorativi del padre, di Pt_4 modificare la visita previo accordo telefonico tra i genitori almeno un giorno prima;
- a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera con riaccompagno presso la casa materna entro le 21, stabilendo che nei week end di propria spettanza il padre provvederà ad accompagnare nelle attività sportive dalla stessa praticate e rispettando eventuali impegni Pt_4 della bambina (feste di compleanno, visite mediche, ecc..);
- durante le vacanze estive, quattro settimane di cui due settimane consecutive da concordarsi entro il
30.04 di ciascun anno. Diversamente, il sig. si adatterà al piano ferie della madre;
Parte_3
- vacanze natalizie da suddividersi, ad anni alternati, nel periodo dal 23.12 alle 10 al 30.12 alle 21.30 ovvero nel periodo dal 30.12 ore 21.30 al 06.01 ad ore 21.30; poiché il compleanno di cade il Pt_4
25 dicembre, la minore trascorrerà il pomeriggio dalle 17 e la cena di Natale con il genitore presso cui non è collocata quella settimana;
pagina 2 di 4 - il periodo di vacanze pasquali alternate tra i genitori con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
- festività scolastiche e ponti secondo l'alternanza tra i genitori;
- a prescindere dall'alternanza di cui sopra ed in deroga alla stessa, trascorrerà con la madre le Pt_4 giornate del 23 luglio (compleanno madre) e la seconda domenica di maggio (festa della mamma) e con il padre le giornate del 15 febbraio (compleanno padre) e del 19 marzo (festa del papà). Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
4. Con decorrenza dal mese di febbraio 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, € 375,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 4 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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