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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1138/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale A. Moro 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIGETT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, dipendente del Ministero delle finanze - Corpo della Guardia di finanza, cessato dal servizio in data 31.7.2018 ha impugnato il provvedimento di silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso
IRPEF presentata il 19.4.2024 avente ad oggetto il rimborso delle maggiori ritenute operate dal Fondo di Previdenza dei finanzieri (FAF) sull'indennità aggiuntiva erogata nell'anno 2019. Ha sostenuto l'errata tassazione dell'indennità erogata con versamento di una maggiore imposta, rispetto a quella dovuta, di euro
2.625,12, di cui aveva chiesto il rimborso, senza ottenere risposta.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973.
All'esito dell'udienza del 19.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia di imposte dirette, l'art. 38 del DPR 602/1973 stabilisce che «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
Nel caso in esame, le ritenute IRPEF oggetto della richiesta di rimborso presentata dal ricorrente sono state operate nel 2019 (cfr. CU per l'anno d'imposta 2019 allegata alla produzione di parte resistente), con la conseguenza che l'istanza di rimborso presentata in data 6 maggio 2024 deve ritenersi tardiva.
In accoglimento dell'eccezione di decadenza proposta dall'Agenzia delle Entrate, va quindi dichiarata la decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso.
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte resistente come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo dell'atto impugnato e della riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992, essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita tramite un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in 400 euro.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1138/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale A. Moro 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIGETT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, dipendente del Ministero delle finanze - Corpo della Guardia di finanza, cessato dal servizio in data 31.7.2018 ha impugnato il provvedimento di silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso
IRPEF presentata il 19.4.2024 avente ad oggetto il rimborso delle maggiori ritenute operate dal Fondo di Previdenza dei finanzieri (FAF) sull'indennità aggiuntiva erogata nell'anno 2019. Ha sostenuto l'errata tassazione dell'indennità erogata con versamento di una maggiore imposta, rispetto a quella dovuta, di euro
2.625,12, di cui aveva chiesto il rimborso, senza ottenere risposta.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973.
All'esito dell'udienza del 19.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia di imposte dirette, l'art. 38 del DPR 602/1973 stabilisce che «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
Nel caso in esame, le ritenute IRPEF oggetto della richiesta di rimborso presentata dal ricorrente sono state operate nel 2019 (cfr. CU per l'anno d'imposta 2019 allegata alla produzione di parte resistente), con la conseguenza che l'istanza di rimborso presentata in data 6 maggio 2024 deve ritenersi tardiva.
In accoglimento dell'eccezione di decadenza proposta dall'Agenzia delle Entrate, va quindi dichiarata la decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso.
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte resistente come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo dell'atto impugnato e della riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992, essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita tramite un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in 400 euro.