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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/12/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2748/2023 promossa da:
c.f. ) con l'avv. BARBARA SPAGGIARI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. e per questa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con l'avv. ENRICA MARIA GHIA e l'avv. LUCIO Controparte_2 P.IVA_2
GHIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.:
In ragione di tutte le eccezioni e deduzioni esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da intendersi qui integralmente trascritto e salve diverse ragioni di diritto, Voglia
l'Ill.mo Tribunale Adito: in via preliminare:
- dichiarare improponibile la domanda posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo a mente del divieto di frazionamento dei crediti o come meglio;
in ragione delle eccezioni e deduzioni esposte in atti:
- respingere ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto trattandosi di credito inesistente, non provato oltre che prescritto e, in ogni caso, assorbito dalla transazione inter partes dell'8 marzo 2017;
- in ogni caso revocare poiché irrito, nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
400/2023, emesso dal Tribunale di Modena in data 10.02.2023;
Salvis juribus;
con vittoria delle spese tutte del presente giudizio compresi i compensi per la fase di mediazione.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 400/2023 (R.G. 759/2023 –
Tribunale di Modena), in questa sede opposto;
2) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione;
3) in via principale, nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che CP_3 assolutamente non provate;
4) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 400/2023
(R.G. 759/2023 – Tribunale di Modena), dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti della sig. condannare lo stesso al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 11.656,32 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data Controparte_1 della domanda fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.4.2023 propone opposizione nei confronti di Parte_1 [...]
mandante di avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
400/2023, emesso per il credito di € 11.656,32, avente titolo, per € 2.640,53, nell'apertura di credito al consumo 11.1.2009 n. 018434741 di € 1.626,42 concessa all'ingiunto da Findomestic
2 di 6 Banca s.p.a. e, per € 9.015,79, nel prestito al consumo 15.2.2002 n. 000502785 di € 695,00, ugualmente concesso all'ingiunto da Findomestic Banca s.p.a.
L'opponente contesta i rapporti e la titolarità dei crediti in capo alla cessionaria. Eccepisce, inoltre: a. la transazione in data 8.3.2017, regolarmente eseguita (doc.
1-2 att.); b. la prescrizione del credito;
c. il suo abusivo frazionamento.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_2
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed espletata la mediazione, la causa è istruita con documenti, previa assegnazione dei termini ex art. 1836 c.p.c. in ragione della ritenuta rilevanza, ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria (art. 3 d. lgs. 10.10.2022 n. 149), della data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 393 c.p.c.); mutato il giudice istruttore, è discussa e posta in decisione all'udienza del 18.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il decreto ingiuntivo n. 3304/2016 di € 21.036,50 (doc. 14 conv.) è stato chiesto ed emesso per un credito ulteriore, avente titolo in prestiti al consumo diversi dai rapporti in esame, il primo concesso da il secondo da Consel s.p.a.; è indubbia, quindi, l'estraneità Controparte_4 all'oggetto della presente domanda della transazione 8.3.2017, testualmente limitata al credito
«nascente dal rapporto dedotto» (doc. 1 att.). Sono, quindi, infondate le eccezioni di transazione e frazionamento del credito.
2.
Dei crediti al consumo allegati solo il primo è documentato.
2.1.
Il contratto 11.1.2009 (doc. 3 mon.) è un'apertura di credito con carta per comprare elettrodomestici.
Il codice riportato nella notifica della cessione e nell'estratto (docc. 7 e 9 mon.:
10011100470174) non è presente nel contratto, che indica solo il codice dell'accettazione, ma la coincidenza delle date del contratto e dell'estratto nonché la corrispondenza del destinatario dei pagamenti al rivenditore che ha timbrato e controfirmato il contratto, CP_5 dichiarando di aver consegnato i beni all'acquirente ( ), consentono di presumere CP_5 che il codice 10011100470174 riportato nella messa in mora e nell'estratto identifichino il contratto 11.1.2008; quindi, il rapporto originario è documentato (doc. 3 mon.) e la prescrizione, ordinaria (art. 2946 c.c.), non quinquennale (art. 29481 n. 4 c.c.; cfr. CC SU 2.12.2010 n. 24418), è
3 di 6 stata interrotta con la riconosciuta e comprovata consegna della notifica della cessione in data
5.8.2016 (doc. 8 mon.).
Il dato contabile cristallizzato dall'estratto non è contestato, né genericamente né specificamente. È diffusamente contestata, invece, la titolarità del credito (infra).
2.2.
Il contratto 15.2.2003 (doc. 10 mon.) è un prestito al consumo di € 659,00 per la compravendita di audiovisivi raggruppati sottoscritto a DO (Mo) con contestuale richiesta di pagamento del venditore ME s.p.a. (v.le Circonvallazione Est 45), mentre l'estratto di
Findomestic Banca s.p.a. al 20.6.2014 (doc. 13 mon.) pertiene ad un conto acceso il 24.3.2004 per totali € 12.344,56 movimentato l'1.9.2004 con il duplice accredito di € 1.500,00 da parte di
«Findomestic Palermo»; quindi, indizia solo eventuali apertura di credito su carta fino ad €
1.500,00 concesse l'1.9.2004 da una filiale di Findomestic Banca s.p.a. in Palermo. Non è provata, perciò, la conclusione del contratto da cui nasce il credito controverso.
Né in comparsa di costituzione e risposta né all'udienza di trattazione (art. 1831 c.p.c.) né con le difese successive alla rilevata carenza della prova del titolo (cfr. ordinanza 11.10.2023) la convenuta ha offerto elementi assertivi e probatori atti ad associare il contratto e l'estratto contabile (doc. 10 e 13 mon.), riscontrando con la sua condotta processuale (art. 116 c.p.c.)
l'inadempimento del proprio onere probatorio, che comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
3.
Sono documentati:
1- la cessione 16.4.2013 di Findomestic Banca s.p.a. a Locam s.p.a. di crediti in sofferenza (doc.
4 mon.);
2- il pubblico avviso (GU II 4.5.2013 n. 52) della loro cessione a in data Controparte_6
29.4.2013;
3- l'estratto di una cessione del 14.6.2016 (doc. 6 mon.) da a Controparte_6 CP_7
[...]
CP
4- un «elenco dei crediti ceduti ad » (doc. 15 conv.), tra cui (p. 630) i crediti nei confronti di
Parte_1
Subb 1-2)
Il primo credito (doc. 3 mon.) risponde a tutti i criteri (a-g) indicati nel pubblico avviso, poiché:
4 di 6 1- nasce da un'apertura di credito al consumo regolata dal diritto italiano, denominata in euro e concessa da Findomestic Banca s.p.a. l'11.1.2009, quindi dopo il 27.11.1998 e anteriormente all'8.2.2012 (lett. a-c, e);
2- il debitore risiede in Italia (lett. d);
3- il credito non è collegato a garanzie reali (lett. f) ed è classificato (lett. g) come in sofferenza
(cfr. estratto contabile di Findomestic Banca s.p.a. sub doc. 10 mon.: «30/03/2010 CREDITO
COMPROMESSO»; notifica della cessione sub doc. 7 mon.: «La informiamo inoltre che, secondo quanto imposto dalla Circolare della Banca d'Italia n.139 dell'11 febbraio 1991, abbiamo provveduto a dare continuità alla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei
Rischi della Sua posizione debitoria ad oggi sussistente»).
La documentata esplicazione dei criteri determinativi dell'oggetto del contratto consente di ritenere provata la cessione da Findomestic Banca s.p.a. a Locam s.p.a. (cfr. CC I 29.12.2017 n.
31188; CC III 13.6.2019 n. 15884), essendovi il credito al consumo (doc. 3 mon.) riconducibile in modo univoco.
Sub 3-4)
L'estratto della cessione del 14.6.2016 (doc. 6 mon.: tre di ventisei pagine) non prova la cessione da a poiché non riproduce le clausole disciplinanti Controparte_6 Controparte_7
l'oggetto del contratto né richiama l'asserito allegato (doc. 15 conv.).
Inoltre, è completamente carente la prova che l'elenco (doc. 15 conv.) identifichi il portafoglio dei crediti ceduti da a , atteso che: a. non richiama la cedente Controparte_6 Controparte_7 né la cessionaria;
b. non è datato né sottoscritto né timbrato;
c. non presenta collegamenti con l'estratto della cessione del 14.6.2016 (doc. 6 mon.).
In disparte ciò, ed è completamente assorbente, non è documentato l'atto pubblico del
29.6.2018, comprovante il contestato conferimento di in del ramo Controparte_7 Controparte_2
d'azienda inerente alla gestione di portafogli di crediti deteriorati (citazione, p. 2: «infine, sempre secondo quanto arbitrariamente sostenuto ex adverso, la ricorrente, Controparte_1 in forza di un fantomatico affitto del ramo d'azienda, sarebbe oggi legittimata a pretendere tali somme nei confronti del signor ). Pt_1
La disponibilità da parte di dei documenti inerenti al rapporto Controparte_1 contrattuale, pur quando ritenuta un indizio sufficiente per presumere l'inclusione del credito controverso nell'oggetto della cessione del 14.6.2016 da a Controparte_6 Controparte_7
(sulla prova indiretta della cessione cfr. CC VI 13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798;
5 di 6 CC I 2.3.2016 n. 4116), non supplisce all'assenza di prova del subingresso di Controparte_1 nella titolarità del credito per un duplice motivo: il primo è che la sottoposizione della
[...] convenuta alla direzione e al coordinamento dell'asserita conferente inficia la valenza sintomatica dell'indizio; il secondo è che la prova di un contratto formale e dei diritti che ne formano l'oggetto, quale è un conferimento, in sede di costituzione della società o di aumento di capitale, di un ramo d'azienda in una società per azioni (artt. 2436, 2342-2343 c.c.), può essere data solo con la produzione della scrittura, insurrogabile persino dal comportamento processuale delle parti
(CC I 18.1.2019 n. 1452; CC I 3.4.2025 n. 8889), salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 27241 n. 3 c.c.), nel qual caso la prova può essere data per testi (art. 27252 c.c.) o per presunzioni (art. 27292 c.c.).
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo.
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese, inclusa la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- accoglie l'opposizione di nei confronti di mandante di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2023, che revoca;
Controparte_2
2- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 4.227,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 28 novembre 2025
Il Giudice
IN GR
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2748/2023 promossa da:
c.f. ) con l'avv. BARBARA SPAGGIARI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. e per questa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con l'avv. ENRICA MARIA GHIA e l'avv. LUCIO Controparte_2 P.IVA_2
GHIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.:
In ragione di tutte le eccezioni e deduzioni esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da intendersi qui integralmente trascritto e salve diverse ragioni di diritto, Voglia
l'Ill.mo Tribunale Adito: in via preliminare:
- dichiarare improponibile la domanda posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo a mente del divieto di frazionamento dei crediti o come meglio;
in ragione delle eccezioni e deduzioni esposte in atti:
- respingere ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto trattandosi di credito inesistente, non provato oltre che prescritto e, in ogni caso, assorbito dalla transazione inter partes dell'8 marzo 2017;
- in ogni caso revocare poiché irrito, nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
400/2023, emesso dal Tribunale di Modena in data 10.02.2023;
Salvis juribus;
con vittoria delle spese tutte del presente giudizio compresi i compensi per la fase di mediazione.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 400/2023 (R.G. 759/2023 –
Tribunale di Modena), in questa sede opposto;
2) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione;
3) in via principale, nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che CP_3 assolutamente non provate;
4) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 400/2023
(R.G. 759/2023 – Tribunale di Modena), dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti della sig. condannare lo stesso al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 11.656,32 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data Controparte_1 della domanda fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.4.2023 propone opposizione nei confronti di Parte_1 [...]
mandante di avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
400/2023, emesso per il credito di € 11.656,32, avente titolo, per € 2.640,53, nell'apertura di credito al consumo 11.1.2009 n. 018434741 di € 1.626,42 concessa all'ingiunto da Findomestic
2 di 6 Banca s.p.a. e, per € 9.015,79, nel prestito al consumo 15.2.2002 n. 000502785 di € 695,00, ugualmente concesso all'ingiunto da Findomestic Banca s.p.a.
L'opponente contesta i rapporti e la titolarità dei crediti in capo alla cessionaria. Eccepisce, inoltre: a. la transazione in data 8.3.2017, regolarmente eseguita (doc.
1-2 att.); b. la prescrizione del credito;
c. il suo abusivo frazionamento.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_2
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed espletata la mediazione, la causa è istruita con documenti, previa assegnazione dei termini ex art. 1836 c.p.c. in ragione della ritenuta rilevanza, ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria (art. 3 d. lgs. 10.10.2022 n. 149), della data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 393 c.p.c.); mutato il giudice istruttore, è discussa e posta in decisione all'udienza del 18.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il decreto ingiuntivo n. 3304/2016 di € 21.036,50 (doc. 14 conv.) è stato chiesto ed emesso per un credito ulteriore, avente titolo in prestiti al consumo diversi dai rapporti in esame, il primo concesso da il secondo da Consel s.p.a.; è indubbia, quindi, l'estraneità Controparte_4 all'oggetto della presente domanda della transazione 8.3.2017, testualmente limitata al credito
«nascente dal rapporto dedotto» (doc. 1 att.). Sono, quindi, infondate le eccezioni di transazione e frazionamento del credito.
2.
Dei crediti al consumo allegati solo il primo è documentato.
2.1.
Il contratto 11.1.2009 (doc. 3 mon.) è un'apertura di credito con carta per comprare elettrodomestici.
Il codice riportato nella notifica della cessione e nell'estratto (docc. 7 e 9 mon.:
10011100470174) non è presente nel contratto, che indica solo il codice dell'accettazione, ma la coincidenza delle date del contratto e dell'estratto nonché la corrispondenza del destinatario dei pagamenti al rivenditore che ha timbrato e controfirmato il contratto, CP_5 dichiarando di aver consegnato i beni all'acquirente ( ), consentono di presumere CP_5 che il codice 10011100470174 riportato nella messa in mora e nell'estratto identifichino il contratto 11.1.2008; quindi, il rapporto originario è documentato (doc. 3 mon.) e la prescrizione, ordinaria (art. 2946 c.c.), non quinquennale (art. 29481 n. 4 c.c.; cfr. CC SU 2.12.2010 n. 24418), è
3 di 6 stata interrotta con la riconosciuta e comprovata consegna della notifica della cessione in data
5.8.2016 (doc. 8 mon.).
Il dato contabile cristallizzato dall'estratto non è contestato, né genericamente né specificamente. È diffusamente contestata, invece, la titolarità del credito (infra).
2.2.
Il contratto 15.2.2003 (doc. 10 mon.) è un prestito al consumo di € 659,00 per la compravendita di audiovisivi raggruppati sottoscritto a DO (Mo) con contestuale richiesta di pagamento del venditore ME s.p.a. (v.le Circonvallazione Est 45), mentre l'estratto di
Findomestic Banca s.p.a. al 20.6.2014 (doc. 13 mon.) pertiene ad un conto acceso il 24.3.2004 per totali € 12.344,56 movimentato l'1.9.2004 con il duplice accredito di € 1.500,00 da parte di
«Findomestic Palermo»; quindi, indizia solo eventuali apertura di credito su carta fino ad €
1.500,00 concesse l'1.9.2004 da una filiale di Findomestic Banca s.p.a. in Palermo. Non è provata, perciò, la conclusione del contratto da cui nasce il credito controverso.
Né in comparsa di costituzione e risposta né all'udienza di trattazione (art. 1831 c.p.c.) né con le difese successive alla rilevata carenza della prova del titolo (cfr. ordinanza 11.10.2023) la convenuta ha offerto elementi assertivi e probatori atti ad associare il contratto e l'estratto contabile (doc. 10 e 13 mon.), riscontrando con la sua condotta processuale (art. 116 c.p.c.)
l'inadempimento del proprio onere probatorio, che comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
3.
Sono documentati:
1- la cessione 16.4.2013 di Findomestic Banca s.p.a. a Locam s.p.a. di crediti in sofferenza (doc.
4 mon.);
2- il pubblico avviso (GU II 4.5.2013 n. 52) della loro cessione a in data Controparte_6
29.4.2013;
3- l'estratto di una cessione del 14.6.2016 (doc. 6 mon.) da a Controparte_6 CP_7
[...]
CP
4- un «elenco dei crediti ceduti ad » (doc. 15 conv.), tra cui (p. 630) i crediti nei confronti di
Parte_1
Subb 1-2)
Il primo credito (doc. 3 mon.) risponde a tutti i criteri (a-g) indicati nel pubblico avviso, poiché:
4 di 6 1- nasce da un'apertura di credito al consumo regolata dal diritto italiano, denominata in euro e concessa da Findomestic Banca s.p.a. l'11.1.2009, quindi dopo il 27.11.1998 e anteriormente all'8.2.2012 (lett. a-c, e);
2- il debitore risiede in Italia (lett. d);
3- il credito non è collegato a garanzie reali (lett. f) ed è classificato (lett. g) come in sofferenza
(cfr. estratto contabile di Findomestic Banca s.p.a. sub doc. 10 mon.: «30/03/2010 CREDITO
COMPROMESSO»; notifica della cessione sub doc. 7 mon.: «La informiamo inoltre che, secondo quanto imposto dalla Circolare della Banca d'Italia n.139 dell'11 febbraio 1991, abbiamo provveduto a dare continuità alla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei
Rischi della Sua posizione debitoria ad oggi sussistente»).
La documentata esplicazione dei criteri determinativi dell'oggetto del contratto consente di ritenere provata la cessione da Findomestic Banca s.p.a. a Locam s.p.a. (cfr. CC I 29.12.2017 n.
31188; CC III 13.6.2019 n. 15884), essendovi il credito al consumo (doc. 3 mon.) riconducibile in modo univoco.
Sub 3-4)
L'estratto della cessione del 14.6.2016 (doc. 6 mon.: tre di ventisei pagine) non prova la cessione da a poiché non riproduce le clausole disciplinanti Controparte_6 Controparte_7
l'oggetto del contratto né richiama l'asserito allegato (doc. 15 conv.).
Inoltre, è completamente carente la prova che l'elenco (doc. 15 conv.) identifichi il portafoglio dei crediti ceduti da a , atteso che: a. non richiama la cedente Controparte_6 Controparte_7 né la cessionaria;
b. non è datato né sottoscritto né timbrato;
c. non presenta collegamenti con l'estratto della cessione del 14.6.2016 (doc. 6 mon.).
In disparte ciò, ed è completamente assorbente, non è documentato l'atto pubblico del
29.6.2018, comprovante il contestato conferimento di in del ramo Controparte_7 Controparte_2
d'azienda inerente alla gestione di portafogli di crediti deteriorati (citazione, p. 2: «infine, sempre secondo quanto arbitrariamente sostenuto ex adverso, la ricorrente, Controparte_1 in forza di un fantomatico affitto del ramo d'azienda, sarebbe oggi legittimata a pretendere tali somme nei confronti del signor ). Pt_1
La disponibilità da parte di dei documenti inerenti al rapporto Controparte_1 contrattuale, pur quando ritenuta un indizio sufficiente per presumere l'inclusione del credito controverso nell'oggetto della cessione del 14.6.2016 da a Controparte_6 Controparte_7
(sulla prova indiretta della cessione cfr. CC VI 13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798;
5 di 6 CC I 2.3.2016 n. 4116), non supplisce all'assenza di prova del subingresso di Controparte_1 nella titolarità del credito per un duplice motivo: il primo è che la sottoposizione della
[...] convenuta alla direzione e al coordinamento dell'asserita conferente inficia la valenza sintomatica dell'indizio; il secondo è che la prova di un contratto formale e dei diritti che ne formano l'oggetto, quale è un conferimento, in sede di costituzione della società o di aumento di capitale, di un ramo d'azienda in una società per azioni (artt. 2436, 2342-2343 c.c.), può essere data solo con la produzione della scrittura, insurrogabile persino dal comportamento processuale delle parti
(CC I 18.1.2019 n. 1452; CC I 3.4.2025 n. 8889), salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 27241 n. 3 c.c.), nel qual caso la prova può essere data per testi (art. 27252 c.c.) o per presunzioni (art. 27292 c.c.).
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo.
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese, inclusa la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- accoglie l'opposizione di nei confronti di mandante di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2023, che revoca;
Controparte_2
2- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 4.227,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 28 novembre 2025
Il Giudice
IN GR
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