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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 1470/2025
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GRIFFINI MARA appellante contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti introduttivi, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 13/2/2025 parte appellante ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 136/2024 (n. 557/2023 R.G.) resa dal Giudice di Pace di Brescia in data
23/7/2024, con la quale è stata respinta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
02220226000827960000 per violazione dell'obbligo vaccinale Covid-19, invocando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, D.L. n. 202/2024, conv. in L. 15/2025, a mente del quale “I giudizi pendenti […] sono estinti di diritto a spese compensate”. Integrato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione appellata, quest'ultima costituitasi con comparsa dell'8/5/2025 ha aderito alle conclusioni dell'appellante.
All'udienza del 12/6/2025 la causa è stata assunta in decisione.
* * *
L'appello è fondato per le ragioni appresso indicate.
Successivamente al deposito della sentenza impugnata (i.e. 23/7/2024) il Legislatore
è intervenuto con D.L. n. 202/2024, conv. in L. 15/2025, abrogando l'art. 4-sexies
D.L. n. 44/2021, disposizione in forza della quale l'appellante era stata sanzionata per inottemperanza all'obbligo vaccinale, e prevedendo espressamente al comma 5 che “I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate”.
La tempestiva proposizione dell'atto di appello determina la pendenza del giudizio, sicché la fattispecie estintiva opera ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in riforma della sentenza n. 136/2024 (n. 557/2023 R.G.) pronunciata dal Giudice di Pace di Brescia il 19/2/2024 e depositata il 23/7/2024, dichiara l'intervenuta estinzione di diritto del processo ex art. 21, comma 5, D.L. n. 202/2024, conv. in
L. 15/2025;
spese compensate
Si comunichi.
Brescia, lì 13/06/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 1470/2025
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GRIFFINI MARA appellante contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti introduttivi, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 13/2/2025 parte appellante ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 136/2024 (n. 557/2023 R.G.) resa dal Giudice di Pace di Brescia in data
23/7/2024, con la quale è stata respinta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
02220226000827960000 per violazione dell'obbligo vaccinale Covid-19, invocando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, D.L. n. 202/2024, conv. in L. 15/2025, a mente del quale “I giudizi pendenti […] sono estinti di diritto a spese compensate”. Integrato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione appellata, quest'ultima costituitasi con comparsa dell'8/5/2025 ha aderito alle conclusioni dell'appellante.
All'udienza del 12/6/2025 la causa è stata assunta in decisione.
* * *
L'appello è fondato per le ragioni appresso indicate.
Successivamente al deposito della sentenza impugnata (i.e. 23/7/2024) il Legislatore
è intervenuto con D.L. n. 202/2024, conv. in L. 15/2025, abrogando l'art. 4-sexies
D.L. n. 44/2021, disposizione in forza della quale l'appellante era stata sanzionata per inottemperanza all'obbligo vaccinale, e prevedendo espressamente al comma 5 che “I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate”.
La tempestiva proposizione dell'atto di appello determina la pendenza del giudizio, sicché la fattispecie estintiva opera ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in riforma della sentenza n. 136/2024 (n. 557/2023 R.G.) pronunciata dal Giudice di Pace di Brescia il 19/2/2024 e depositata il 23/7/2024, dichiara l'intervenuta estinzione di diritto del processo ex art. 21, comma 5, D.L. n. 202/2024, conv. in
L. 15/2025;
spese compensate
Si comunichi.
Brescia, lì 13/06/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 2/2