Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 21.1.2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5596/2023 R.G. Lavoro e Previdenza tra rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1
atti dall'avv. Gabriella Lauretta;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.9.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che l' di competenza riconosceva l'assegno CP_1
di invalidità civile, cat. INVCIV n. 07475562 con decorrenza 1 gennaio 2015 per euro 287,09, di essere percettrice di rendita diretta inail per euro 195,96 mensili, che tuttavia improvvisamente a far data dal giugno 2021 veniva sospeso il pagamento dell'assegno di invalidità civile, conveniva in giudizio l' CP_2
onde ottenere il pagamento e l'assegno di invalidità civile dal giugno 2021 ad oggi.
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fatto e in diritto chiedeva il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza.
Il ricorso infondato e va rigettato.
“E' ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art.
3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per
l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva o analogica della L.
n. 335 del 1995 art.1 comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n.
1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali ( Cass. n. 3240 del 2011; più recentemente Cass. 1079/2015) (così motivazione Cass. n. 6054 nel 2018).
È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
Nella specie, è documentale che parte ricorrente ha dichiarato di optare per la prestazione di invalidità civile n. 07475562 solo in
2 data 20 gennaio 2025 (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegato alle note del 20 gennaio 2025).
E poichè, nella specie, questione controversa tra le parti non è
l'accertamento del diritto all'attribuzione dell'assegno di invalidita' civile in luogo della rendita INAIL di cui incontestatamente, fruisce la ricorrente, bensi' l'accertamento del diritto della medesima a fruire cumulativamente delle due prestazioni per il periodo in cui l'assegno di invalidità civile è rimasto sospeso, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 27 febbraio 2025 Il Giudice
Antonella Paparo
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