TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Paolo Fortina (C.F. ), presso lo studio del quale ha eletto C.F._2
domicilio in Milano, Corso Sempione n. 2
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IV , con sede legale in Conegliano (TV), Via Parte_2 P.IV_1
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa (C.F. e P.IV ), con Parte_3 P.IV_2
sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in forza di procura rilasciata dalla mandataria
(C.F. e P.IV , con sede a Milano, via Valtellina n. Parte_4 P.IV_3
15/17, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Raffaella Greco (C.F.
), presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Cosenza, Via C.F._3
Panebianco, Traversa San Proclo n.14
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito:
pagina 1 di 9 - revocare il decreto ingiuntivo n. 87/2024 del 15.02.2024 – r.g.3079/2023 del Tribunale di
Varese, Giudice Dott.ssa Federica Cattaneo, in quanto illegittimo, nullo ed infondato per tutti i motivi di cui in atti;
– accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, la nullità ovvero la decadenza della fideiussione rilasciata in data 17.12.2010 dal Signor Parte_1 nell'interesse della società e che, pertanto, il Signor Controparte_1 Parte_1 nulla deve alla società anche qualora quest'ultima dimostrasse la titolarità del Parte_5
credito per cui è causa;
in via istruttoria:
– nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale Adito non ritenesse di accogliere le eccezioni relative all'invalidità del decreto e ritenesse valida ed efficace la fideiussione de qua, disporre CTU contabile al fine di determinare l'esatto saldo del conto;
in ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresi accessori di legge.
Conclusioni di parte opposta
Rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese di lite e condanna di parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è la fideiussione omnibus stipulata in data 17/12/2010 da Parte_1
in favore di Banca Popolare di Novara, a garanzia dell'esposizione debitoria di
[...] [...]
[doc. 10 monitorio]. Parte_6
Parte opposta, affermandosi titolare del credito derivante dal “contratto di anticipi in euro su crediti verso estero” sottoscritto da il 28/04/2010 [doc. 8 monitorio], ha Parte_6
chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 87/2024 emesso dal Tribunale di Varese il 15/02/2024, in ragione della predetta garanzia fideiussoria prestata dall'odierno opponente.
Il credito ingiunto ammonta a complessivi euro 106.205,47 oltre interessi e spese.
pagina 2 di 9 Parte opponente ha contestato in questa sede la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria, formulando plurimi motivi di opposizione che saranno di seguito esaminati. Ha chiesto dunque la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
Parte opposta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha dedotto la non fondatezza delle censure di controparte, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
2.1. Preliminarmente all'esame dei motivi di opposizione, deve ritenersi infondato il disconoscimento, da parte dell'opponente, di taluni dei documenti allegati dalla parte opposta.
In particolare, trattasi dei documenti prodotti in allegato al ricorso monitorio sub doc. 8 (contratto anticipi), doc. 10 (contratto di fideiussione), doc. 12 (raccomandata del 3/10/2012), doc. 13
(raccomandata del 11 maggio 2020) e sub doc. 3 allegato alle note integrative del fascicolo monitorio (raccomandata del 15 gennaio 2013).
In relazione a tali documenti parte opponente ha testualmente invocato gli artt. 2712 e 2719 c.c. e ha contestato che “siano conformi ai fatti medesimi o conformi ai relativi originali” (v. pag. 8 citazione).
Per quanto riguarda anzitutto la contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. deve rilevarsi la non pertinenza della disposizione invocata rispetto ai documenti oggetto di contestazione. Tale disposizione infatti concerne le riproduzioni meccaniche, quali fotografie, riprese audio e video, ma non le copie fotostatiche di documenti, quali quelli censurati dall'opponente.
Ne consegue che la contestazione è del tutto priva di fondamento.
Per quanto attiene invece al disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. la contestazione di difformità all'originale delle fotocopie prodotte in giudizio risulta inammissibile in quanto generica e priva del necessario grado di specificità e allegazione circostanziata di elementi idonei a supportarla (in tal senso, da ultimo, v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025: “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di
pagina 3 di 9 efficacia probatoria”).
Nel caso di specie, parte opponente si è limitata genericamente a contestare la conformità dei documenti indicati agli originali, senza neppure specificare in quali parti tali documenti sarebbero difformi (v. pag. 8 citazione). La contestazione così formulata è dunque generica e non idonea a fondare la censura in esame.
Deve peraltro sottolinearsi che parte opponente, nel dedurre tale asserito vizio di difformità dei documenti prodotti in copia da controparte agli originali, non ne ha comunque contestato l'esistenza, fatto questo che deve ritenersi pacifico.
Per le ragioni appena enunciate, le censure in esame devono essere rigettate in quanto infondate.
2.2. Con il primo motivo, l'opponente ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna parte opposta, ritenendo a tal fine non sufficiente la pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB né la dichiarazione del cedente.
Tale censura (che non attiene propriamente al profilo processuale della legittimazione attiva, come dedotto dall'opponente, bensì a quello di merito della titolarità del credito) non è fondata, in quanto dai documenti in atti risulta pienamente provata l'inclusione del credito azionato in sede monitoria dall'opposto nell'ambito della cessione di crediti in blocco tra Banco BPM s.p.a. e
Parte_5
Il credito per cui è causa deriva originariamente da un contratto di anticipo su conto corrente, con garanzia fideiussoria stipulato con la Banca Popolare di Novara s.p.a. [docc. 8 e 10 monitorio].
Con atto di fusione per incorporazione, stipulato in data 20/12/2011, il Controparte_2
è subentrato in tutti i rapporti già facenti capo alla Banca Popolare di Novara s.p.a. [doc. 1 monitorio].
Successivamente, con ulteriore atto di fusione, stipulato in data 13/12/2016, il Controparte_2
e la si sono fusi nel Banco BPM s.p.a. che
[...] Controparte_3
è dunque subentrato in ogni rapporto preesistente [doc. 2 monitorio].
Da ultimo, Banco BPM S.p.A. ha concluso con un contratto di cessione di Parte_5 crediti pecuniari in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB [doc. 7 opposto], provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 07/06/ 2018, Parte Seconda [doc. 3 monitorio
. CP_4
Dal contratto di cessione prodotto [doc. 7 opposto] è possibile individuare il numero identificativo del rapporto per cui è causa (NDG 2521357).
pagina 4 di 9 Dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. del n. 65 del 07/06/2018, Parte Seconda [doc. 3 monitorio è possibile risalire al link contenente l'intero elenco delle posizioni cedute, tra le CP_4
quali risulta riscontrato anche il rapporto avente NDG 2521357.
L'opposto ha fornito in giudizio piena prova dell'inclusione del credito azionato nell'ambito della cessione in blocco con Banco BPM e dunque della sua titolarità.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione sotto il profilo in esame.
2.3. Con il secondo motivo, l'opponente ha lamentato la nullità della fideiussione per violazione delle norme a tutela della concorrenza, in quanto il contratto del quale si discute è conforme al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2/05/2005.
La censura non è fondata per i seguenti motivi.
2.3.1. Com'è noto, con il citato provvedimento n. 55 del 2/05/2005, la Banca d'Italia, all'esito di una verifica a campione condotta sui contratti stipulati fino al settembre 2004, ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990”.
E infatti dalle verifiche di cui si è detto, era emersa “con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendente “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale conclusione la Banca d'Italia era giunta esaminando la relazione dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato del 22/08/2003 che aveva rappresentato come “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta ad un fenomeno spontaneo del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.
Ancorché l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia costituisca prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l'inserimento di determinate clausole nell'ambito delle fideiussioni bancarie (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13846 del
22/05/2019), tale efficacia deve ritenersi circoscritta alle sole ipotesi di fideiussioni che per contenuto e periodo di stipulazione sono sovrapponibili agli esiti dell'indagine compiuta.
pagina 5 di 9 2.3.2. Nel caso di specie la fideiussione sottoscritta dall'opponente è del 17/12/2010 [doc.
10 monitorio], ma l'indagine compiuta dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato prodromica al citato provvedimento della Banca d'Italia del 2005 è relativa alla situazione di fatto esistente fino al 2004.
Solo per le fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo delle verifiche condotte è allora possibile avvalersi dell'efficacia di prova privilegiata in ordine all'esistenza di un'intesa illecita.
Per tutte le fideiussioni rilasciate nel periodo successivo i garanti non potranno dedurre unicamente la conformità delle clausole pattuite al modello ABI per invocarne la nullità.
Da tali rilievi consegue che l'opponente, al fine di provare nel presente giudizio che l'inserimento delle clausole contestate nell'ambito della fideiussione sottoscritta nel 2010 fosse l'effetto di un'intesa anticoncorrenziale illecita tra banche, non può limitarsi, come invece ha fatto, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 che si riferisce, come detto, alle sole fideiussioni omnibus stipulate entro il 2004.
Piuttosto avrebbe dovuto dare specifica prova dell'esistenza, al momento della sottoscrizione nel
2010, di un'intesa interbancaria finalizzata all'inserimento automatico in tutte le garanzie specifiche di clausole conformi al modello ABI, in violazione delle norme sulla concorrenza.
L'opponente, al riguardo, nulla ha provato o chiesto di provare, sicché l'opposizione, sotto il profilo in esame, deve essere rigettata.
2.4. Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la decadenza dell'opposto in virtù dell'art. 1957 c.c., disposizione che ha ritenuto applicarsi alla presente fattispecie in ragione della dedotta nullità della clausola contrattuale che invece ne ha previsto la disapplicazione, di cui si è detto al paragrafo che precede.
Anzitutto, richiamando quanto esposto al paragrafo che precede, deve rilevarsi come le parti abbiano validamente pattuito la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., sicché alcuna eccezione di decadenza ai sensi di tale disposizione può essere invocata in questa sede.
A ciò deve inoltre aggiungersi che nella fideiussione in esame le parti hanno altresì pattuito la clausola “a prima richiesta” [doc. 10 monitorio - art. 7].
L'inserimento di questa clausola determina una deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. per parziale incompatibilità con la previsione secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze (giudiziali) contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.
pagina 6 di 9 Nel caso in cui la fideiussione sia “a prima richiesta”, cioè qualora il pagamento debba essere effettuato immediatamente al momento della richiesta, la fideiussione non si estingue se il creditore, entro i sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 1957 c.c., formula anche solo una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso T. Milano sentenza n. 9147 del 16/11/2023).
Nel caso di specie risulta provato documentalmente l'invio al debitore principale e a tutti i garanti di un'intimazione di pagamento in data 3/08/2012 [doc. 11 monitorio], idonea a ritenere soddisfatta la condizione temporale della disposizione in commento (comunque derogata dalle parti per effetto di clausola espressa e validamente pattuita per le ragioni sopra illustrate).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione anche sotto il profilo in esame.
2.5. Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria.
L'eccezione non risulta fondata per i seguenti motivi.
Parte opposta ha prodotto in giudizio copia di plurimi atti di messa in mora idonei a determinare validamente l'interruzione della prescrizione.
Sul punto si osserva in generale che trattandosi di obbligazione solidale (quella tra debitore principale e fideiussore) l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati determina analogo effetto interruttivo anche nei confronti di tutti gli altri, a norma dell'art. 1310, comma 1, c.c. (in tal senso v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8208 del 28/03/20259.
Si ricorda inoltre che affinché un atto sia validamente interruttivo della prescrizione deve contenere, oltre all'indicazione del soggetto obbligato e della pretesa creditoria, anche l'intimazione di pagamento con la quale il creditore manifesta inequivocabilmente la propria volontà di esercitare tale diritto (così Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto: copia di una diffida ad adempiere con messa in mora del 3/08/2012 inviata da a tutti i debitori in solido [doc. 12 monitorio]; CP_2
copia di una diffida ad adempiere con messa in mora del 15/01/2013 inviata da a CP_2
tutti i debitori [doc. 4 opposto]; copia di una diffida di pagamento inviata da Pt_3 [...]
al debitore principale in data 30/09/2018 e 11/04/2019 [doc. 13 Parte_4 Parte_6
monitorio]; copia di una diffida di pagamento inviata da a Parte_4 Parte_1
in data 11/05/2020 [doc. 13 monitorio]; copia di una diffida di pagamento inviata dal
[...]
legale di a in data 19/05/2023 [doc. 14 monitorio]. Parte_5 Parte_1
Ciascuno degli atti sopra indicati è dotato del contenuto necessario a interrompere la prescrizione,
pagina 7 di 9 secondo quanto già chiarito. Parte opponente, peraltro, non ne ha contestato l'effettiva ricezione che dunque deve ritenersi pacifica in causa.
Tali atti, inoltre, risultano essere stati compiuti a distanza inferiore l'uno dall'altro rispetto allo spirare del termine di prescrizione ordinaria decennale, sicché ciascuno di essi ne ha validamente interrotto il decorso fino all'instaurazione del presente giudizio.
L'eccezione di prescrizione è quindi infondata e pertanto l'opposizione, anche sotto il profilo in esame, deve essere rigettata.
2.6. Con il quinto e ultimo motivo, l'opponente ha lamentato la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, in quanto l'opposta avrebbe prodotto unicamente il contratto di anticipi in euro su crediti verso l'estero. Ha quindi rilevato la natura accessoria di tale contratto rispetto a quello di conto corrente e dunque la mancanza di prova del credito.
Tale censura non è condivisibile.
Anzitutto la contestazione sollevata dall'opponente non attiene all'esistenza del rapporto di conto corrente, né all'esistenza del contratto di anticipi, circostanze che devono dunque ritenersi pacifiche in causa, bensì attiene unicamente all'omessa produzione in giudizio di copia del contratto di conto corrente.
Proprio per la natura accessoria del contratto in esame, rispetto a quello di conto corrente, deve ritenersi che la valida sottoscrizione del contratto anticipi, circostanza come detto non contestata, presuppone logicamente e necessariamente l'esistenza di un contratto di conto corrente. Ciò a maggior ragione se si tiene conto della produzione da parte dell'opposto di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di cui si discute [doc. 5 opposto] e dell'assenza di contestazione dell'opponente in relazione a tali documenti.
L'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente non è dunque idonea ad incidere sull'onere della prova del credito azionato, pienamente provato invece dal contratto di anticipi e dagli estratti conto allegati dalla parte opposta.
Ne consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato e deve essere rigettato.
3. In conclusione, alla luce delle motivazioni che precedono, stante l'assenza di contestazione sul quantum della pretesa creditoria, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in pagina 8 di 9 applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria, del carattere contenuto dell'attività processuale svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
Sezione Seconda Civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 87/2024 emesso dal Tribunale di Varese il 15/02/2024;
3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IV sugli importi imponibili.
Varese, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Paolo Fortina (C.F. ), presso lo studio del quale ha eletto C.F._2
domicilio in Milano, Corso Sempione n. 2
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IV , con sede legale in Conegliano (TV), Via Parte_2 P.IV_1
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa (C.F. e P.IV ), con Parte_3 P.IV_2
sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in forza di procura rilasciata dalla mandataria
(C.F. e P.IV , con sede a Milano, via Valtellina n. Parte_4 P.IV_3
15/17, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Raffaella Greco (C.F.
), presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Cosenza, Via C.F._3
Panebianco, Traversa San Proclo n.14
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito:
pagina 1 di 9 - revocare il decreto ingiuntivo n. 87/2024 del 15.02.2024 – r.g.3079/2023 del Tribunale di
Varese, Giudice Dott.ssa Federica Cattaneo, in quanto illegittimo, nullo ed infondato per tutti i motivi di cui in atti;
– accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, la nullità ovvero la decadenza della fideiussione rilasciata in data 17.12.2010 dal Signor Parte_1 nell'interesse della società e che, pertanto, il Signor Controparte_1 Parte_1 nulla deve alla società anche qualora quest'ultima dimostrasse la titolarità del Parte_5
credito per cui è causa;
in via istruttoria:
– nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale Adito non ritenesse di accogliere le eccezioni relative all'invalidità del decreto e ritenesse valida ed efficace la fideiussione de qua, disporre CTU contabile al fine di determinare l'esatto saldo del conto;
in ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresi accessori di legge.
Conclusioni di parte opposta
Rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese di lite e condanna di parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è la fideiussione omnibus stipulata in data 17/12/2010 da Parte_1
in favore di Banca Popolare di Novara, a garanzia dell'esposizione debitoria di
[...] [...]
[doc. 10 monitorio]. Parte_6
Parte opposta, affermandosi titolare del credito derivante dal “contratto di anticipi in euro su crediti verso estero” sottoscritto da il 28/04/2010 [doc. 8 monitorio], ha Parte_6
chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 87/2024 emesso dal Tribunale di Varese il 15/02/2024, in ragione della predetta garanzia fideiussoria prestata dall'odierno opponente.
Il credito ingiunto ammonta a complessivi euro 106.205,47 oltre interessi e spese.
pagina 2 di 9 Parte opponente ha contestato in questa sede la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria, formulando plurimi motivi di opposizione che saranno di seguito esaminati. Ha chiesto dunque la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
Parte opposta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha dedotto la non fondatezza delle censure di controparte, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
2.1. Preliminarmente all'esame dei motivi di opposizione, deve ritenersi infondato il disconoscimento, da parte dell'opponente, di taluni dei documenti allegati dalla parte opposta.
In particolare, trattasi dei documenti prodotti in allegato al ricorso monitorio sub doc. 8 (contratto anticipi), doc. 10 (contratto di fideiussione), doc. 12 (raccomandata del 3/10/2012), doc. 13
(raccomandata del 11 maggio 2020) e sub doc. 3 allegato alle note integrative del fascicolo monitorio (raccomandata del 15 gennaio 2013).
In relazione a tali documenti parte opponente ha testualmente invocato gli artt. 2712 e 2719 c.c. e ha contestato che “siano conformi ai fatti medesimi o conformi ai relativi originali” (v. pag. 8 citazione).
Per quanto riguarda anzitutto la contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. deve rilevarsi la non pertinenza della disposizione invocata rispetto ai documenti oggetto di contestazione. Tale disposizione infatti concerne le riproduzioni meccaniche, quali fotografie, riprese audio e video, ma non le copie fotostatiche di documenti, quali quelli censurati dall'opponente.
Ne consegue che la contestazione è del tutto priva di fondamento.
Per quanto attiene invece al disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. la contestazione di difformità all'originale delle fotocopie prodotte in giudizio risulta inammissibile in quanto generica e priva del necessario grado di specificità e allegazione circostanziata di elementi idonei a supportarla (in tal senso, da ultimo, v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025: “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di
pagina 3 di 9 efficacia probatoria”).
Nel caso di specie, parte opponente si è limitata genericamente a contestare la conformità dei documenti indicati agli originali, senza neppure specificare in quali parti tali documenti sarebbero difformi (v. pag. 8 citazione). La contestazione così formulata è dunque generica e non idonea a fondare la censura in esame.
Deve peraltro sottolinearsi che parte opponente, nel dedurre tale asserito vizio di difformità dei documenti prodotti in copia da controparte agli originali, non ne ha comunque contestato l'esistenza, fatto questo che deve ritenersi pacifico.
Per le ragioni appena enunciate, le censure in esame devono essere rigettate in quanto infondate.
2.2. Con il primo motivo, l'opponente ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna parte opposta, ritenendo a tal fine non sufficiente la pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB né la dichiarazione del cedente.
Tale censura (che non attiene propriamente al profilo processuale della legittimazione attiva, come dedotto dall'opponente, bensì a quello di merito della titolarità del credito) non è fondata, in quanto dai documenti in atti risulta pienamente provata l'inclusione del credito azionato in sede monitoria dall'opposto nell'ambito della cessione di crediti in blocco tra Banco BPM s.p.a. e
Parte_5
Il credito per cui è causa deriva originariamente da un contratto di anticipo su conto corrente, con garanzia fideiussoria stipulato con la Banca Popolare di Novara s.p.a. [docc. 8 e 10 monitorio].
Con atto di fusione per incorporazione, stipulato in data 20/12/2011, il Controparte_2
è subentrato in tutti i rapporti già facenti capo alla Banca Popolare di Novara s.p.a. [doc. 1 monitorio].
Successivamente, con ulteriore atto di fusione, stipulato in data 13/12/2016, il Controparte_2
e la si sono fusi nel Banco BPM s.p.a. che
[...] Controparte_3
è dunque subentrato in ogni rapporto preesistente [doc. 2 monitorio].
Da ultimo, Banco BPM S.p.A. ha concluso con un contratto di cessione di Parte_5 crediti pecuniari in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB [doc. 7 opposto], provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 07/06/ 2018, Parte Seconda [doc. 3 monitorio
. CP_4
Dal contratto di cessione prodotto [doc. 7 opposto] è possibile individuare il numero identificativo del rapporto per cui è causa (NDG 2521357).
pagina 4 di 9 Dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. del n. 65 del 07/06/2018, Parte Seconda [doc. 3 monitorio è possibile risalire al link contenente l'intero elenco delle posizioni cedute, tra le CP_4
quali risulta riscontrato anche il rapporto avente NDG 2521357.
L'opposto ha fornito in giudizio piena prova dell'inclusione del credito azionato nell'ambito della cessione in blocco con Banco BPM e dunque della sua titolarità.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione sotto il profilo in esame.
2.3. Con il secondo motivo, l'opponente ha lamentato la nullità della fideiussione per violazione delle norme a tutela della concorrenza, in quanto il contratto del quale si discute è conforme al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2/05/2005.
La censura non è fondata per i seguenti motivi.
2.3.1. Com'è noto, con il citato provvedimento n. 55 del 2/05/2005, la Banca d'Italia, all'esito di una verifica a campione condotta sui contratti stipulati fino al settembre 2004, ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990”.
E infatti dalle verifiche di cui si è detto, era emersa “con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendente “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale conclusione la Banca d'Italia era giunta esaminando la relazione dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato del 22/08/2003 che aveva rappresentato come “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta ad un fenomeno spontaneo del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.
Ancorché l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia costituisca prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l'inserimento di determinate clausole nell'ambito delle fideiussioni bancarie (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13846 del
22/05/2019), tale efficacia deve ritenersi circoscritta alle sole ipotesi di fideiussioni che per contenuto e periodo di stipulazione sono sovrapponibili agli esiti dell'indagine compiuta.
pagina 5 di 9 2.3.2. Nel caso di specie la fideiussione sottoscritta dall'opponente è del 17/12/2010 [doc.
10 monitorio], ma l'indagine compiuta dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato prodromica al citato provvedimento della Banca d'Italia del 2005 è relativa alla situazione di fatto esistente fino al 2004.
Solo per le fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo delle verifiche condotte è allora possibile avvalersi dell'efficacia di prova privilegiata in ordine all'esistenza di un'intesa illecita.
Per tutte le fideiussioni rilasciate nel periodo successivo i garanti non potranno dedurre unicamente la conformità delle clausole pattuite al modello ABI per invocarne la nullità.
Da tali rilievi consegue che l'opponente, al fine di provare nel presente giudizio che l'inserimento delle clausole contestate nell'ambito della fideiussione sottoscritta nel 2010 fosse l'effetto di un'intesa anticoncorrenziale illecita tra banche, non può limitarsi, come invece ha fatto, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 che si riferisce, come detto, alle sole fideiussioni omnibus stipulate entro il 2004.
Piuttosto avrebbe dovuto dare specifica prova dell'esistenza, al momento della sottoscrizione nel
2010, di un'intesa interbancaria finalizzata all'inserimento automatico in tutte le garanzie specifiche di clausole conformi al modello ABI, in violazione delle norme sulla concorrenza.
L'opponente, al riguardo, nulla ha provato o chiesto di provare, sicché l'opposizione, sotto il profilo in esame, deve essere rigettata.
2.4. Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la decadenza dell'opposto in virtù dell'art. 1957 c.c., disposizione che ha ritenuto applicarsi alla presente fattispecie in ragione della dedotta nullità della clausola contrattuale che invece ne ha previsto la disapplicazione, di cui si è detto al paragrafo che precede.
Anzitutto, richiamando quanto esposto al paragrafo che precede, deve rilevarsi come le parti abbiano validamente pattuito la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., sicché alcuna eccezione di decadenza ai sensi di tale disposizione può essere invocata in questa sede.
A ciò deve inoltre aggiungersi che nella fideiussione in esame le parti hanno altresì pattuito la clausola “a prima richiesta” [doc. 10 monitorio - art. 7].
L'inserimento di questa clausola determina una deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. per parziale incompatibilità con la previsione secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze (giudiziali) contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.
pagina 6 di 9 Nel caso in cui la fideiussione sia “a prima richiesta”, cioè qualora il pagamento debba essere effettuato immediatamente al momento della richiesta, la fideiussione non si estingue se il creditore, entro i sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 1957 c.c., formula anche solo una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso T. Milano sentenza n. 9147 del 16/11/2023).
Nel caso di specie risulta provato documentalmente l'invio al debitore principale e a tutti i garanti di un'intimazione di pagamento in data 3/08/2012 [doc. 11 monitorio], idonea a ritenere soddisfatta la condizione temporale della disposizione in commento (comunque derogata dalle parti per effetto di clausola espressa e validamente pattuita per le ragioni sopra illustrate).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione anche sotto il profilo in esame.
2.5. Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria.
L'eccezione non risulta fondata per i seguenti motivi.
Parte opposta ha prodotto in giudizio copia di plurimi atti di messa in mora idonei a determinare validamente l'interruzione della prescrizione.
Sul punto si osserva in generale che trattandosi di obbligazione solidale (quella tra debitore principale e fideiussore) l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati determina analogo effetto interruttivo anche nei confronti di tutti gli altri, a norma dell'art. 1310, comma 1, c.c. (in tal senso v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8208 del 28/03/20259.
Si ricorda inoltre che affinché un atto sia validamente interruttivo della prescrizione deve contenere, oltre all'indicazione del soggetto obbligato e della pretesa creditoria, anche l'intimazione di pagamento con la quale il creditore manifesta inequivocabilmente la propria volontà di esercitare tale diritto (così Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto: copia di una diffida ad adempiere con messa in mora del 3/08/2012 inviata da a tutti i debitori in solido [doc. 12 monitorio]; CP_2
copia di una diffida ad adempiere con messa in mora del 15/01/2013 inviata da a CP_2
tutti i debitori [doc. 4 opposto]; copia di una diffida di pagamento inviata da Pt_3 [...]
al debitore principale in data 30/09/2018 e 11/04/2019 [doc. 13 Parte_4 Parte_6
monitorio]; copia di una diffida di pagamento inviata da a Parte_4 Parte_1
in data 11/05/2020 [doc. 13 monitorio]; copia di una diffida di pagamento inviata dal
[...]
legale di a in data 19/05/2023 [doc. 14 monitorio]. Parte_5 Parte_1
Ciascuno degli atti sopra indicati è dotato del contenuto necessario a interrompere la prescrizione,
pagina 7 di 9 secondo quanto già chiarito. Parte opponente, peraltro, non ne ha contestato l'effettiva ricezione che dunque deve ritenersi pacifica in causa.
Tali atti, inoltre, risultano essere stati compiuti a distanza inferiore l'uno dall'altro rispetto allo spirare del termine di prescrizione ordinaria decennale, sicché ciascuno di essi ne ha validamente interrotto il decorso fino all'instaurazione del presente giudizio.
L'eccezione di prescrizione è quindi infondata e pertanto l'opposizione, anche sotto il profilo in esame, deve essere rigettata.
2.6. Con il quinto e ultimo motivo, l'opponente ha lamentato la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, in quanto l'opposta avrebbe prodotto unicamente il contratto di anticipi in euro su crediti verso l'estero. Ha quindi rilevato la natura accessoria di tale contratto rispetto a quello di conto corrente e dunque la mancanza di prova del credito.
Tale censura non è condivisibile.
Anzitutto la contestazione sollevata dall'opponente non attiene all'esistenza del rapporto di conto corrente, né all'esistenza del contratto di anticipi, circostanze che devono dunque ritenersi pacifiche in causa, bensì attiene unicamente all'omessa produzione in giudizio di copia del contratto di conto corrente.
Proprio per la natura accessoria del contratto in esame, rispetto a quello di conto corrente, deve ritenersi che la valida sottoscrizione del contratto anticipi, circostanza come detto non contestata, presuppone logicamente e necessariamente l'esistenza di un contratto di conto corrente. Ciò a maggior ragione se si tiene conto della produzione da parte dell'opposto di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di cui si discute [doc. 5 opposto] e dell'assenza di contestazione dell'opponente in relazione a tali documenti.
L'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente non è dunque idonea ad incidere sull'onere della prova del credito azionato, pienamente provato invece dal contratto di anticipi e dagli estratti conto allegati dalla parte opposta.
Ne consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato e deve essere rigettato.
3. In conclusione, alla luce delle motivazioni che precedono, stante l'assenza di contestazione sul quantum della pretesa creditoria, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in pagina 8 di 9 applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria, del carattere contenuto dell'attività processuale svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
Sezione Seconda Civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 87/2024 emesso dal Tribunale di Varese il 15/02/2024;
3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IV sugli importi imponibili.
Varese, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 9 di 9