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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/06/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
V.G. n. 509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 509/2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Zuccaro, elettivamente domiciliata sito in Prato (PO), viale della Repubblica n. 40, presso lo studio del difensore;
e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1 C.F._2
Bianchi, elettivamente domiciliato sito in Prato (PO), via Firenze n. 27 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso ex art. 473-bis. 12 c.p.c. e ss. per l'affidamento del figlio minore
CONCLUSIONI Per Parti private:
1. Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la residenza della madre, la sig.ra sita in Cantagallo Via Carlo Ferri n. Parte_1 pagina 1 di 6 15. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di entrambi i genitori di educare, istruire e mantenere i figli.
2. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra in Pt_1
sita in Cantagallo (PO), Via Carlo Ferri n. 15 condotta in locazione;
3. Le parti concordano,
Per_ sin d'ora, che il padre, sig. , avrà la facoltà di tenere il figlio minore on il CP_1
seguente calendario: Incontri infrasettimanali: il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola Per fino alle ore 21.00 (dopocena) quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
Fine settimana alternati: dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera dopocena ore 21, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
Vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel mese di agosto da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore che rimarrà in città potrà contattare il figlio una volta al giorno nella fascia oraria che le parti di volta in volta concorderanno in relazione ai loro rispettivi impegni. Vacanze Natalizie e Pasquali: Vigilia e
Natale ad anni alternati così come il 31.12 ed il 01.01 di ogni anno sempre ad anni alternati;
S. AN e EF ad anni alterni. Il bambino trascorrerà, altresì, ad anni alterni con il padre e/o con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta. Si precisa che per le altre festività annuali Per varrà il calendario ordinario, con la sola esclusione del giorno del compleanno del figlio che lo trascorrerà, ad anni alterni, con i propri genitori. Entrambi i genitori avranno cura di
Per evitare la frequentazione del figlio con eventuali partners per almeno un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso tale limite temporale in ogni caso, entrambi i genitori avranno cura di introdurre gradualmente nella vita del proprio figlio eventuali nuovi partners solo ove si tratti di relazione affettiva stabile. 4 Stabilire a carico del sig. CP_1
Per
un assegno di mantenimento in favore del figlio minore di euro 300,00 mensili,
[...] con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato Org_ Org dall' con bonifico da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese all' che indicherà la signora oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Prato. Pt_1
In particolare il sig. , contribuirà, inoltre, in ragione del 50% delle spese straordinarie CP_1
Per sostenute nell'interesse del figlio come da Protocollo di Prato da considerarsi parte integrante del presente accordo e tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto. Con la precisazione che, le spese per le quali si è prescritto il previo consenso di entrambi i genitori, il richiedente avanzerà formale istanza scritta all'altro il quale, a sua volta, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro i venti giorni successivi alla relativa ricezione, qualificandosi il silenzio come tacito assenso alla spesa. E con l'ulteriore precisazione che, in caso di anticipazione delle predette spese straordinarie da parte di uno dei due genitori,
pagina 2 di 6 quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi quindici giorni. Le parti pattuiscono altresì l'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed integralmente (100%) dalla sig.ra 5- Le parti hanno Pt_1
comunque definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi. Le part dichiarano, dunque, di non aver nulla reciprocamente da richiedere o da domandare.
6- Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo, entrambi, economicamente indipendenti.
7- Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con il
Per figlio minore con ciascuno di loro, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno nei confronti dell'altro alla presenza del figlio minore.
8- Le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. 9 .Le parti si dichiarano, entrambe, soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivano e dichiarano di rinunciare reciprocamente , dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. 10. Le spese legali del presente procedimento si ritengono compensate integralmente tra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2024, i signori e , genitori del Parte_1 CP_1
minore , nato il [...] a [...] hanno proposto domanda congiunta per la Persona_3
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_3
essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c.,
pagina 3 di 6 appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo di seguito trascritto: Per a) Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la residenza della madre, la sig.ra sita in Cantagallo Via Carlo Ferri n. Parte_1
15. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di entrambi i genitori di educare, istruire e mantenere i figli.
b) Assegnazione della casa familiare alla sig.ra in sita in Cantagallo (PO), via Pt_1
Carlo Ferri n. 15, condotta in locazione.
c) Le parti concordano, sin d'ora, che il padre, sig. , avrà la facoltà di tenere CP_1
Per il figlio minore con il seguente calendario:
- incontri infrasettimanali: il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle
Per ore 21.00 (dopocena) quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
- fine settimana alternati: dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera dopocena ore 21, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel mese di agosto da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore che rimarrà in città potrà contattare il figlio una volta al giorno nella fascia oraria che le parti di volta in volta concorderanno in relazione ai loro rispettivi impegni;
- vacanze natalizie e pasquali: Vigilia e Natale ad anni alternati così come il 31.12 ed il 01.01 di ogni anno sempre ad anni alternati;
S. AN e EF ad anni alterni. Il bambino trascorrerà, altresì, ad anni alterni con il padre e/o con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
pagina 4 di 6 - per le altre festività annuali varrà il calendario ordinario, con la sola esclusione del
Per giorno del compleanno del figlio che lo trascorrerà, ad anni alterni, con i propri genitori.
d) È posto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
Per minore di euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, con bonifico da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese all'Iban che indicherà la signora Pt_1
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Prato. Il sig. , CP_1
contribuirà, inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute Per nell'interesse del figlio come da Protocollo di Prato, da considerarsi parte integrante del presente accordo. Con la precisazione che, le spese per le quali si è prescritto il previo consenso di entrambi i genitori, il richiedente avanzerà formale istanza scritta all'altro il quale, a sua volta, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro i venti giorni successivi alla relativa ricezione, qualificandosi il silenzio come tacito assenso alla spesa. E con l'ulteriore precisazione che, in caso di anticipazione delle predette spese straordinarie da parte di uno dei due genitori, quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi quindici giorni.
e) Le parti pattuiscono altresì l'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed integralmente (100%) dalla sig.ra Pt_1
f) Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo, entrambi, economicamente indipendenti;
2) prende atto delle seguenti condizioni:
Per a) Entrambi i genitori avranno cura di evitare la frequentazione del figlio con eventuali partners per almeno un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso tale limite temporale in ogni caso, entrambi i genitori avranno cura di introdurre gradualmente nella vita del proprio figlio eventuali nuovi partners solo ove si tratti di relazione affettiva stabile.
b) Le parti hanno definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
Le part dichiarano, dunque, di non aver nulla reciprocamente da richiedere o da domandare.
pagina 5 di 6 c) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed Per equilibrato con il figlio minore con ciascuno di loro, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno nei confronti dell'altro alla presenza del figlio minore.
d) Le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
e) Le parti si dichiarano, entrambe, soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivano e dichiarano di rinunciare reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
f) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/06/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 509/2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Zuccaro, elettivamente domiciliata sito in Prato (PO), viale della Repubblica n. 40, presso lo studio del difensore;
e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1 C.F._2
Bianchi, elettivamente domiciliato sito in Prato (PO), via Firenze n. 27 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso ex art. 473-bis. 12 c.p.c. e ss. per l'affidamento del figlio minore
CONCLUSIONI Per Parti private:
1. Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la residenza della madre, la sig.ra sita in Cantagallo Via Carlo Ferri n. Parte_1 pagina 1 di 6 15. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di entrambi i genitori di educare, istruire e mantenere i figli.
2. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra in Pt_1
sita in Cantagallo (PO), Via Carlo Ferri n. 15 condotta in locazione;
3. Le parti concordano,
Per_ sin d'ora, che il padre, sig. , avrà la facoltà di tenere il figlio minore on il CP_1
seguente calendario: Incontri infrasettimanali: il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola Per fino alle ore 21.00 (dopocena) quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
Fine settimana alternati: dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera dopocena ore 21, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
Vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel mese di agosto da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore che rimarrà in città potrà contattare il figlio una volta al giorno nella fascia oraria che le parti di volta in volta concorderanno in relazione ai loro rispettivi impegni. Vacanze Natalizie e Pasquali: Vigilia e
Natale ad anni alternati così come il 31.12 ed il 01.01 di ogni anno sempre ad anni alternati;
S. AN e EF ad anni alterni. Il bambino trascorrerà, altresì, ad anni alterni con il padre e/o con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta. Si precisa che per le altre festività annuali Per varrà il calendario ordinario, con la sola esclusione del giorno del compleanno del figlio che lo trascorrerà, ad anni alterni, con i propri genitori. Entrambi i genitori avranno cura di
Per evitare la frequentazione del figlio con eventuali partners per almeno un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso tale limite temporale in ogni caso, entrambi i genitori avranno cura di introdurre gradualmente nella vita del proprio figlio eventuali nuovi partners solo ove si tratti di relazione affettiva stabile. 4 Stabilire a carico del sig. CP_1
Per
un assegno di mantenimento in favore del figlio minore di euro 300,00 mensili,
[...] con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato Org_ Org dall' con bonifico da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese all' che indicherà la signora oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Prato. Pt_1
In particolare il sig. , contribuirà, inoltre, in ragione del 50% delle spese straordinarie CP_1
Per sostenute nell'interesse del figlio come da Protocollo di Prato da considerarsi parte integrante del presente accordo e tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto. Con la precisazione che, le spese per le quali si è prescritto il previo consenso di entrambi i genitori, il richiedente avanzerà formale istanza scritta all'altro il quale, a sua volta, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro i venti giorni successivi alla relativa ricezione, qualificandosi il silenzio come tacito assenso alla spesa. E con l'ulteriore precisazione che, in caso di anticipazione delle predette spese straordinarie da parte di uno dei due genitori,
pagina 2 di 6 quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi quindici giorni. Le parti pattuiscono altresì l'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed integralmente (100%) dalla sig.ra 5- Le parti hanno Pt_1
comunque definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi. Le part dichiarano, dunque, di non aver nulla reciprocamente da richiedere o da domandare.
6- Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo, entrambi, economicamente indipendenti.
7- Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con il
Per figlio minore con ciascuno di loro, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno nei confronti dell'altro alla presenza del figlio minore.
8- Le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. 9 .Le parti si dichiarano, entrambe, soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivano e dichiarano di rinunciare reciprocamente , dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. 10. Le spese legali del presente procedimento si ritengono compensate integralmente tra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2024, i signori e , genitori del Parte_1 CP_1
minore , nato il [...] a [...] hanno proposto domanda congiunta per la Persona_3
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_3
essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c.,
pagina 3 di 6 appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo di seguito trascritto: Per a) Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la residenza della madre, la sig.ra sita in Cantagallo Via Carlo Ferri n. Parte_1
15. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di entrambi i genitori di educare, istruire e mantenere i figli.
b) Assegnazione della casa familiare alla sig.ra in sita in Cantagallo (PO), via Pt_1
Carlo Ferri n. 15, condotta in locazione.
c) Le parti concordano, sin d'ora, che il padre, sig. , avrà la facoltà di tenere CP_1
Per il figlio minore con il seguente calendario:
- incontri infrasettimanali: il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle
Per ore 21.00 (dopocena) quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
- fine settimana alternati: dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera dopocena ore 21, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel mese di agosto da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore che rimarrà in città potrà contattare il figlio una volta al giorno nella fascia oraria che le parti di volta in volta concorderanno in relazione ai loro rispettivi impegni;
- vacanze natalizie e pasquali: Vigilia e Natale ad anni alternati così come il 31.12 ed il 01.01 di ogni anno sempre ad anni alternati;
S. AN e EF ad anni alterni. Il bambino trascorrerà, altresì, ad anni alterni con il padre e/o con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
pagina 4 di 6 - per le altre festività annuali varrà il calendario ordinario, con la sola esclusione del
Per giorno del compleanno del figlio che lo trascorrerà, ad anni alterni, con i propri genitori.
d) È posto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
Per minore di euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, con bonifico da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese all'Iban che indicherà la signora Pt_1
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Prato. Il sig. , CP_1
contribuirà, inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute Per nell'interesse del figlio come da Protocollo di Prato, da considerarsi parte integrante del presente accordo. Con la precisazione che, le spese per le quali si è prescritto il previo consenso di entrambi i genitori, il richiedente avanzerà formale istanza scritta all'altro il quale, a sua volta, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro i venti giorni successivi alla relativa ricezione, qualificandosi il silenzio come tacito assenso alla spesa. E con l'ulteriore precisazione che, in caso di anticipazione delle predette spese straordinarie da parte di uno dei due genitori, quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi quindici giorni.
e) Le parti pattuiscono altresì l'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed integralmente (100%) dalla sig.ra Pt_1
f) Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo, entrambi, economicamente indipendenti;
2) prende atto delle seguenti condizioni:
Per a) Entrambi i genitori avranno cura di evitare la frequentazione del figlio con eventuali partners per almeno un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso tale limite temporale in ogni caso, entrambi i genitori avranno cura di introdurre gradualmente nella vita del proprio figlio eventuali nuovi partners solo ove si tratti di relazione affettiva stabile.
b) Le parti hanno definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
Le part dichiarano, dunque, di non aver nulla reciprocamente da richiedere o da domandare.
pagina 5 di 6 c) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed Per equilibrato con il figlio minore con ciascuno di loro, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno nei confronti dell'altro alla presenza del figlio minore.
d) Le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
e) Le parti si dichiarano, entrambe, soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivano e dichiarano di rinunciare reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
f) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/06/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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