Art. 1.
Il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 , gia' prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650 , e' fissato al 31 dicembre 1949.
Il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 , gia' prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650 , e' fissato al 31 dicembre 1949.