Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3204/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3204 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A D.I. n. 755/2023. TRA
, in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in Torre del Greco via Parte_1 Guglielmo Marconi 66 dove elettivamente domicilia unitamente all'avv. Guido Cortese (Ufficio Part Legale giusta procura generale in atti--- attrice opponente E (già ), in persona del legale rapp. pro-tempore, con Controparte_1 Controparte_2 sede ini Cicciano ed elett. dom. in in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31 presso gli avv.ti Antonio CAVALLARO e Carmelo CAVALLARO che la rapp. e dif. giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo--- convenuta opposta CONCLUSIONI Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO In data 20.5.2023 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 755/23 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare a la somma di € 762.263,69 oltre CP_1 accessori, per prestazioni sanitarie erogate dalla predetta in regime di accreditamento con il CP_1 SSN (Regione Campania e successivo contratto con l' Parte_2
) tutte riportate in fatture (che elencava analiticamente) emesse fra gennaio e marzo del
[...] 2023 e riferite a prestazioni erogate nel 2022. Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 27.6.2023. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. Nei termini di cui all'art. 171 ter le parti non avanzavano richieste istruttorie (oltre al deposito documentale) ed all'udienza di comparizione insistevano per la decisione Pertanto venivano concessi i termini ex art. 189 cpc ed acquisita documentazione varia, e sulle rinnovate richieste delle parti la causa veniva assegnata a sentenza.
-------------------- L'opposizione è solo parzialmente fondata (ciò ovviamente impone comunque la revoca dell'impugnato D.I.). E' pacifico che l'accreditamento di una Struttura nell'ambito del SSN va equiparato ad una vera e propria concessione di pubblico servizio: la Struttura Accreditata eroga prestazioni sanitarie per conto del SSN. Pertanto il concreto svolgimento di tale servizio avviene nell'ambito delle regole e con i limiti stabiliti dalla P.A. nel superiore interesse pubblico, e ciò anche quando lo accreditamento venga trasfuso (come di norma) in veri e propri contratti che non fanno altro che disciplinare nel dettaglio quanto stabilito in sede generale, recependo la relativa normativa ed adattandola alla fattispecie concreta. Orbene, non v'è dubbio alcuno (e ciò risulta pacifico fra le parti) che la normativa preveda a livello generale (id est: Regione) dei tetti di spesa per le prestazioni erogate dalle Strutture
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Part Accreditate e tale previsione risulta poi dettagliata nei vari contratti che ciascuna stipula con le varie realtà operanti sul territorio in regime di convenzione (contratti invero che sono conformi al contratto tipo predisposto dalla stessa Regione e che ogni Struttura deve firmare di volta in volta, atteso che il Regime di convenzionamento è in attesa di una complessiva revisione, per cui attualmente si opera in regime di prorogatio). In effetti tali tetti rispondono alla duplice esigenza di controllare da un lato la qualità della prestazione erogata (cosa che si attua anche col sistema della Capacità Operativa Massima riconosciuta alla singola Struttura Accreditata e che dipende dalla sua organizzazione ed attrezzature) e, dall'altro di controllare la spesa pubblica sanitaria, che notoriamente è purtroppo costantemente in deficit (si noti tuttavia che per le prestazioni rese in regime di degenza – vale a dire: ospedalizzazione del paziente – non è previsto alcun tetto di spesa). Il sistema dei c.d. tetti di spesa è in realtà piuttosto complesso (ed in continua evoluzione): è previsto in generale a livello nazionale, ma poi ogni Regione lo attua in maniera parzialmente differente. Esso in verità non coinvolge le sole Strutture private Convenzionate, ma è – almeno in teoria – predisposto per disciplinare e controllare anche la spesa sanitaria delle Strutture Pubbliche: solo che da strumento di programmazione preventiva e gestione anche qualitativa delle prestazioni da erogare, a causa delle note congiunture economiche (ed altresì delle inefficienze della P.A.), serve essenzialmente per contenere la spesa nei limiti di bilancio e di risorse assegnate. Il sistema in questione è così spesso visto come un limite al diritto alla salute che, in ultima analisi, va a ricadere sull'utente finale del servizio. Tuttavia esso è stato costantemente ritenuto legittimo (a meglio ancora necessario) dalla giurisprudenza, a tutti i livelli: le prestazioni sanitarie hanno un costo e le ristrettezze di bilancio impongono sia l'ottimazione del servizio, sia la lotta agli sprechi e agli abusi, sia – per quel che qui interessa – la necessità di non spendere di più delle risorse finanziare disponibili (e ciò a salvaguardia dei cittadini stessi, dovendosi evitare che una spesa indiscriminata penalizzi poi chi arrivi tardi o chi non si sappia districare fra le maglie del sistema e magari non possa usufruire di una prestazione essenziale ed indifferibile). In tale ottica è stato ritenuto legittimo il sistema di Regressione Tariffaria Unica (che in sostanza prevede un recupero delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate fra tutte le varie Strutture interessate) ed è stata ritenuta altresì legittima la fissazione di Tetti di Spesa che intervenga nel corso dell'anno e quindi con efficacia retroattiva, sia pure con particolari cautele legate alla conoscibilità da parte delle Strutture (sul punto e per una disamina generale dei vari problemi v. ex multis Cons. Stato Ad. Plen. 3/2012 con riferimenti altresì alla Giurisprudenza Costituzionale ed all'affermazione della Consulta secondo cui “non è pensabile di poter spendere senza limite” e che pertanto occorre contemperare le esigenze finanziarie con il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute). Il sistema adottato in concreto dalla Regione Campania prefissa dei tetti di spesa per macroarea e per singola branca: raggiunto il limite di spesa annuale nessun rimborso potrà più essere concesso ai Centri Accreditati (anche qui però si assiste ad una continua evoluzione della disciplina). Part E proprio perché il tetto di spesa non riguarda la singola struttura ma tutto il comparto, l è tenuta ad preavvisare la Struttura Accreditata, che altrimenti ignorerebbe di non poter più erogare prestazioni convenzionate da porre a carico del SSN: ciò è previsto testualmente dai vari contratti intercorrenti con le Strutture accreditate e risponde a criteri generali di tutela dell'affidamento. In effetti, ricapitolando quando già si è accennato sopra:
- l'imposizione dei tetti di spesa avviene con atto autoritativo ampiamente discrezionale (e non soggetto a preventivo accordo con i centri privati) nell'ambito della necessaria pianificazione finanziaria cui le Regioni sono chiamate (fra l'altro tale pianificazione deve spesso tener conto dalla necessità di ripianare i disavanzi pregressi);
- tuttavia secondo i principi ispiratori del sistema (così come introdotti dalla L. 449/97 e poi meglio declinati dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del D. L.vo 502/92) l'espressione di tale potere discrezionale va recepita e dettagliata in veri e propri contratti da stipulare con le Strutture private Accreditate (per le Strutture Pubbliche sono analogamente previsti degli “accordi”);
- tali contratti prevedono (e devono prevedere per il discorso di cui sopra) il rispetto dei tetti di spesa come definiti a monte con atto autoritativo (e di cui la Struttura Accredita è e deve
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essere consapevole). Così stando le cose per ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa, occorrerebbe eventualmente:
• o dedurre (e dimostrare) l'illegittimità dell'atto autoritativo che ha previsto i tetti di spesa, per ottenerne la disapplicazione e quindi il riconoscimento del diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione effettuata (ma tale illegittimità non è stata invero dedotta nel presente giudizio e comunque sembra di difficile configurabilità poiché il rispetto del tetto di spesa non si presenta come un limite all'esercizio di un diritto soggettivo, bensì come patto contrattuale – sia pure necessitato – che la parte privata ha accettato ed è tenuta a rispettare);
• oppure allegare la difformità fra l'atto autoritativo a monte ed il contratto stipulato con la singola Struttura e sostenere ad es. che tale contratto avrebbe travisato quanto previsto in sede programmatica (anche tale vizio però non risulta dedotto ed è ugualmente di difficile configurazione, atteso che si tratta di contratti sostanzialmente identici per le varie tipologie di Strutture Accreditate, almeno per quel che concerne la definizione dei tetti di spesa); Si aggiunga poi che – come si è visto – in caso di avvenuto pagamento di prestazioni eccedenti il Part tetto di spesa l' è addirittura tenuta al recupero dei relativi importi sollecitando l'emissione di apposite Note di Credito nel rispetto del sistema della R.T.U. (e come cennato, la Giurisprudenza Amministrativa ha ritenuto legittimo tale sistema ed ha ritenuto altresì legittima la previsione di tetti di spesa con effetti retroattivi): per tale ulteriore motivo è difficilmente sostenibile la pretesa di ottenere il pagamento di un qualcosa che poi si sarebbe tenuti a restituire. Part Pertanto, in definitiva, il pagamento di prestazioni a carico di una erogate in regime di convenzione da parte di Strutture private Accreditate col SSN, appare riservato alle ipotesi in cui non sia avvenuto il superamento dei tetti di spesa, oppure è legato ad ipotesi di colpevole violazione del principio di affidamento (come quando ad es. vi sia un consistente ritardo nel comunicare i dati relativi allo sforamento del tetto di spesa e ciò abbia determinato notevoli esborsi da parte del Centro Accreditato, che riteneva così di erogare prestazione che gli sarebbero state tranquillamente rimborsate). E come già detto la Giurisprudenza Amministrativa ha avuto modo di esprimersi anche in ordine all'efficacia retroattiva dei detti di spesa (ed al recupero delle somme pagate per prestazioni effettuate prima che fossero stati stabiliti tetti di spesa definitivi) sancendone la legittimità purché i nuovi tetti di spesa non si discostino significativamente da quelli stabiliti per l'anno precedente, con l'aggiunta dell'eventuale decurtazione imposta dalle Leggi Finanziarie nel frattempo intervenute (con ciò garantendo gli operatori economici/Strutture private Accreditate che possono così ragionevolmente presumere quale sarà il tetto di spesa per l'anno in corso - v. Ad. Plenaria citata che proseguendo su tale via auspica la previsione di tetti di spesa provvisori cui le Strutture Accreditate possano far riferimento). Le conclusioni di cui sopra, oltre al rispetto delle esigenze di tutela del bilancio evitano anche disparità di trattamento fra le varie Strutture Accreditate: ognuno sa che non può superare il tetto di spesa anche solo preventivato e che le eventuali eccedenze possono addirittura essere recuperate con il sistema della R.T.U. (nel rispetto dei principi delineati dalla Giurisprudenza Amministrativa e con Part riguardo all'entità del ritardo con cui l ha reso noti i tetti di spesa). Diversamente ragionando, le strutture con maggiori disponibilità finanziarie potrebbero comunque decidere di optare per l'erogazione delle prestazioni nonostante il superamento del tetto di spesa, riuscendo a sostenere i tempi per il recupero giudiziario dei relativi esborsi e di fatto tagliando fuori dal mercato quei Centri che non hanno tali disponibilità .
---------------- Part Premesso quanto sopra e venendo all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che l' non contesta minimamente l'effettività delle prestazioni che il Centro chiede di remunerare. E non contesta nemmeno la massima parte della somma pretesa. Essa si limita a dedurre che l'importo di € 31.152,04 non è dovuto per avvenuto superamento del
“ ” per l'anno 2022, come da nota prot. N. 094390 del 11/05/2023, con la quale è stato Parte_3 richiesto al Centro l'emissione di apposita nota di credito a giustificazione (contabile-fiscale) della minore liquidazione a farsi rispetto all'importo indicato in fattura.
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In proposito non possono sorgere dubbi ragionevoli circa l'effettivo superamento del tetto di Part spesa: l' ha dato conto dell'esistenza di provvedimenti amministrativi la cui legittimità non può essere vagliata dal G.O. ma è riservata al G.A. (tranne che per le questioni conseguenziali che non implicano sindacato sullo “esercizio del potere” da parte della P.A./ASL ma che nella fattispecie concreta non vengono in rilievo). E si noti che costituisce “esercizio del potere” (recte: dovere in capo alla PA) anche l'esercizio della RTU Per tali motivi l'importo di cui sopra non può essere riconosciuto e solo in tali limiti (invero residuali) l'opposizione si appalesa fondata.
--------------- Part Si noti ancora che è del tutto pacifico fra le parti che nelle more del giudizio l ha effettuato numerosi pagamenti e che (defalcando l'importo di cui sopra, non dovuto per il superamento del tetto di spesa) essa resta debitrice della somma di € 324.606,99 (quale residuo dovuto sulla fattura n. 05 del 12/01/2023 di euro 355.759,03 e con esclusione dell'indicato importo di € 31.152,04) Part La stessa nelle sue difese riconosce espressamente di dovere tale importo. Ed è assurda la pretesa di non aver pagato perché per saldare la citata fattura 05/2023 era necessario che il Centro emettesse la nota di credito richiestagli. Infatti il debitore non può addurre a giustificazione del suo mancato pagamento il fatto che l'importo preteso sia sbagliato per eccesso, essendo comunque tenuto a pagare quanto dallo stesso ritenuto corretto. Part Senza tacere poi del fatto che l' in mancanza dell'emissione della chiesta nota di credito avrebbe ben potuto emettere nota di debito (come pure spesso avviene) per il' importo di € 31.152,04 e così procedere al pagamento della resta.
----------------- Part In conclusione occorre revocare l'impugnato D.I. ed emettere sentenza di condanna dell' al pagamento della somma ancora dovuta. Su detta somma sono dovuti gli interessi moratori come già riconosciuti in D.I. Sugli stessi va effettuato il seguente distinguo: Part
- l' ha pagato in corso di lite (26.6.2023) l'importo di € 406.504.56. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora ex D. L.vo 231/2002 (sino alla indicata data di pagamento) che sono stati diligentemente calcolati da parte opposta in € 10.815.68. Tale Part calcolo (e sulle modalità dello stesso l' non ha sollevato obiezioni particolari) sembra correttamente effettuato e pertanto viene fatto proprio
- Sulla restante somma (non ancora corrisposta) di € 324.606.99 vanno altresì riconosciuti gli interessi ex D. L.vo 231/2002 dalle relative scadenze e sino alla data della presente sentenza (poiché con la stessa avviene la “liquidazione” del credito). Dalla data successiva e sino al soddisfo competeranno gli interessi legali (sulla sola sorta residua di cui sopra)
----------------- Part Le spese devono seguire la maggior soccombenza di essa (anche in considerazione dell'assurda giustificazione circa il mancato pagamento di quanto riconosciuto) ed includendo anche Part quelle da riconoscere per la fase monitoria e tenuto conto delle minime ragioni di essa si liquidano come in dispositivo con attribuzione ai Difensori, avv.ti Carmelo e Antonio Cavallaro dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 CP_ confronti della di con citazione notificata il 27.6.2023 in opposizione al D.I n. CP_1 755 del 20.5.2023 così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca l'impugnato CP_1
- condanna l' , in persona del legale rapp. pro-tempore, al pagamento, in Parte_1 favore dell' della somma di € 324.606,99 oltre agli interessi come in Controparte_1 parte motiva (ex D. L.vo 231/2002 fino ad oggi ed interessi legale successivi, sulla sorta e sino al saldo) e la condanna altresì al pagamento della somma di € 10.815.68 a titolo di interessi moratori sulle somme pagate in corso di lite.
- condanna l' , in persona del legale rapp. pro-tempore, al pagamento, in Parte_1
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favore degli avv.ti Carmelo CAVALLARO e Antonnio CAVALLARO, difensori distrattari delle spese di giudizio, ivi incluse quelle del procedimento monitorio che liquida in complessivi € 15.000,00 oltre € 950,00 per spese vive ed oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata addì 25.6.2025
IL GIUDICE
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