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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott. Claudia Marra Giudice dott. Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAVALLIN ILARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLIN ILARIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GIANNANTONIO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA SICILIA 46 APRILIA presso il difensore avv. GIANNANTONIO
ANNA MARIA
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 3
IN FATTO
Con ricorso il ricorrente domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi la resistente, pur aderendo alla domanda divorzile, concludeva in modo difforme sulle ulteriori condizioni.
Riunito, quindi al presente il giudizio n°2325/2024, la causa, all'esito dell'udienza presidenziale ed emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, era discussa oralmente all'udienza del 16 aprile 2025, e, quindi, decisa sullo stato in modo non definitivo.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile e del tempo decorso dalla comparizione dei coniugi in sede di separazione.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato essendo, quindi, la causa rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria come da separata ordinanza e riservato ogni provvedimento sulle spese al definitivo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18 dicembre 1995 nel Comune di Sermoneta;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sermoneta di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1995 Parte II Serie A n° 51); rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
pagina 2 di 3
LATINA, 01/05/2025
pagina 3 di 3
Il Presidente Estensore dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott. Claudia Marra Giudice dott. Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAVALLIN ILARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLIN ILARIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GIANNANTONIO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA SICILIA 46 APRILIA presso il difensore avv. GIANNANTONIO
ANNA MARIA
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 3
IN FATTO
Con ricorso il ricorrente domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi la resistente, pur aderendo alla domanda divorzile, concludeva in modo difforme sulle ulteriori condizioni.
Riunito, quindi al presente il giudizio n°2325/2024, la causa, all'esito dell'udienza presidenziale ed emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, era discussa oralmente all'udienza del 16 aprile 2025, e, quindi, decisa sullo stato in modo non definitivo.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile e del tempo decorso dalla comparizione dei coniugi in sede di separazione.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato essendo, quindi, la causa rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria come da separata ordinanza e riservato ogni provvedimento sulle spese al definitivo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18 dicembre 1995 nel Comune di Sermoneta;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sermoneta di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1995 Parte II Serie A n° 51); rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
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LATINA, 01/05/2025
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Il Presidente Estensore dott. Pier Luigi De Cinti